Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1367/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 1367/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) – in persona del procuratore generale Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'avv. MARIA ROSA VITALE,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA TITO MANLIO MONZELLA 3/B, CATANIA
e proseguita da
( ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) – in qualità di eredi universali di nato a Genova in [...] 28 C.F._3 Parte_1 marzo 1933 e deceduto a Catania in data 28 giugno 2020 - con il patrocinio dell'avv. MARIA
ROSA VITALE, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 89, TROINA
contro
1
R.G.A.C. 1367/2019
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GAETANA ANGELA MARCHESE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26, CATANIA
) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 17 gennaio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
La domanda proposta da (in persona del procuratore speciale ) e Parte_1 Parte_2 proseguita dai di lui eredi universali e può essere definita sulla base Parte_2 Parte_3 del principio della ragione c.d. più liquida, che impone l'immediato esame delle eccezioni di merito formulate dal convenuto nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta agli atti del processo.
Come illustrato nella suddetta comparsa, in esito alla nota del 23 maggio 2012 inviata dall'attore (cfr. doc. 9 di parte attrice), l'istituto previdenziale – ribadendo, tra l'altro, quanto già precedentemente comunicato con raccomandate del 22 novembre 2011 (cfr. doc. 4 di parte attrice), 20 gennaio 2012 (cfr. doc. 6 di parte attrice) e 10 febbraio 2012 (cfr. doc. 8 di parte attrice) - precisò che la somma a suo tempo disposta in restituzione dalla Pretura Circondariale di Catania a favore dell'allora Ministero del Tesoro (oggi ) con sentenza n. 4006/1999 (cfr. Controparte_2 doc. 1 di parte attrice) era pari ad € 92.572,02 (= £ 177.244.425 + £ 2.000.000).
Da tale complessivo importo risultavano da decurtare, come prescritto dal suddetto provvedimento, l'importo prescritto (come comunicato dalla competente Sezione di Commissariato della Marina Militare) di £ 27.231.719 (= € 14.064,01), oltre all'importo accantonato dall'allora competente Direzione Provinciale del Tesoro nel periodo decorrente da marzo 1994 sino al 31 dicembre 1997 per ulteriori £ 29.374.748 (= € 15.170,79): da ciò consegue che la somma complessiva da recuperare (incluse le ritenute operate dal 1° gennaio 1998 in poi, come statuito in sentenza) ammontava pertanto a € 63.337,22.
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1367/2019
Ora, come indicato nella menzionata raccomandata del 22 novembre 2011 e persuasivamente illustrato da nelle proprie difese, poiché nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 28 febbraio 2012 CP_1 erano stati trattenuti € 65.623,00 in danno dell' , l'ente previdenziale ha provveduto, in Pt_1 corrispondenza della rata di marzo 2012, a revocare la ritenuta ed a rimborsare l' importo imponibile di
€ 2.285,85 (dato dalla differenza tra € 65.623,00 ed € 63.337,22) di cui € 1.525,97 a titolo di rimborso per l'anno precedente ed € 759,88 a titolo di rimborso per l'anno corrente, per un importo - al netto dell' - pari ad € 1.706,67. CP_3
La domanda proposta da parte attrice dev'essere pertanto rigettata.
B
Deve rigettarsi anche la domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_2
.
[...]
Pacifico il passaggio in giudicato della menzionata sentenza della Pretura Circondariale di
Catania, non paiono potersi conseguentemente rimettere in discussione in questa sede i criteri di determinazione delle somme disposte in restituzione per il tramite di tale provvedimento, la cui irrevocabilità copre anche il dedotto ed il deducibile – e ciò, evidentemente, anche in punto di accessori, pur in questa sede (genericamente) richiesti dall'ente ministeriale in via riconvenzionale.
La domanda è pertanto respinta.
III
Le spese di lite tra parte attrice ed il convenuto Controparte_1
sono compensate nella misura di un quarto ex art. 92, co. II c.p.c., stante la parziale
[...] soccombenza del suddetto convenuto in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Anche le spese di lite tra parte attrice ed il sono Controparte_2 compensate nella misura di un quarto ex art. 92, co. II c.p.c., stante la parziale soccombenza del suddetto convenuto in relazione alla domanda riconvenzionale;
dette spese seguono, per il residuo, la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non avendo il difensore dell'ente ministeriale presenziato all'udienza di precisazione delle conclusioni, né depositato memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1367/2019
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta dal;
Controparte_2 Controparte_2
3. condanna e – in qualità di eredi universali di Parte_2 Parte_3 Parte_1
(nato a [...] in data [...] e deceduto a Catania in data 28 giugno 2020) - a rimborsare al i tre quarti delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano, per l'intero, in € 3.376,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e con compensazione del residuo quarto;
4. condanna e – in qualità di eredi universali di Parte_2 Parte_3 Parte_1
(nato a [...] in data [...] e deceduto a Catania in data 28 giugno 2020) - a rimborsare ad i tre quarti delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano, per l'intero, in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a.,
c.p.a. e con compensazione del residuo quarto
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
4