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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cordua, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Basei, giusta delega CP_1
in atti – INTIMATA
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 per complessivi Euro 2.100,00 intimava a sfratto per CP_1
morosità relativamente all'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via
Marco Simone 82 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 24.02.2022, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimata per opporsi alla convalida eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva, stante la diversità della persona indicata nel contratto di locazione rispetto a quella che aveva introdotto il giudizio, e nel merito, l'inadempimento del locatore all'obbligo di eseguire le riparazioni necessarie a preservare il godimento del bene, interessato da plurime infiltrazioni di acqua, muffa ed umidità; concludeva pertanto insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in principalita' accertare la carenza di legittimità attiva della sig.ra – C.F. Parte_1
per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, in CodiceFiscale_1
considerazione del fatto che la titolare del contratto di locazione è la sig.ra
-C.F. ed adottare tutti i Parte_1 CodiceFiscale_2
provvedimenti consequenziale al fine della corretta integrazione del contraddittorio ovvero dichiarando il ricorso inammissibile ed improcedibile;
sempre in principalita' dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per mancato ricorso al procedimento di mediazione.
Nel merito respingere la domanda di parte attrice perché del tutto infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova. Con vittoria di spesa e compensi del presente procedimento oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Nel corso istruttorio, previa emissione di ordinanza di rilascio, veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 19.12.2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 24.02.2022.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 4 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 700,00, entro il giorno 5 di ogni mese. Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Quanto dedotto dalla parte conduttrice, del resto, non è idoneo a paralizzare la domanda attorea;
difatti, quanto alla carenza di legittimazione attiva, va osservato che l'eccezione trarrebbe fondamento da una discrasia del codice fiscale riportato nel contratto di locazione che costituisce però un mero errore materiale, non essendovi dubbi, anche sulla base del documento della locatrice prodotto in giudizio (patente n. ), che la parte attrice NumeroD_1
, nata a [...] il [...], è la stessa che ha Parte_1
conferito il mandato processuale e sottoscritto il contratto di locazione;
con riferimento invece ai dedotti vizi dell'immobile in grado di ridurre il godimento del bene, va osservato, in coerenza con il consolidato orientamento della S.C. che il mancato pagamento del canone di locazione è consentito solo laddove venga totalmente a mancare la prestazione del locatore, ipotesi che non appare assolutamente sussistente nel caso di specie, anche tenuto conto delle fotografie degli interni dell'appartamento depositate dalla resistente;
da ultimo, si osserva che l'esito negativo della mediazione ha determinato l'avverarsi della condizione di procedibilità del giudizio, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 2.100,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio resa in data 04.05.2023
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.100,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 19 dicembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cordua, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Basei, giusta delega CP_1
in atti – INTIMATA
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 per complessivi Euro 2.100,00 intimava a sfratto per CP_1
morosità relativamente all'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via
Marco Simone 82 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 24.02.2022, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimata per opporsi alla convalida eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva, stante la diversità della persona indicata nel contratto di locazione rispetto a quella che aveva introdotto il giudizio, e nel merito, l'inadempimento del locatore all'obbligo di eseguire le riparazioni necessarie a preservare il godimento del bene, interessato da plurime infiltrazioni di acqua, muffa ed umidità; concludeva pertanto insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in principalita' accertare la carenza di legittimità attiva della sig.ra – C.F. Parte_1
per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, in CodiceFiscale_1
considerazione del fatto che la titolare del contratto di locazione è la sig.ra
-C.F. ed adottare tutti i Parte_1 CodiceFiscale_2
provvedimenti consequenziale al fine della corretta integrazione del contraddittorio ovvero dichiarando il ricorso inammissibile ed improcedibile;
sempre in principalita' dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per mancato ricorso al procedimento di mediazione.
Nel merito respingere la domanda di parte attrice perché del tutto infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di prova. Con vittoria di spesa e compensi del presente procedimento oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Nel corso istruttorio, previa emissione di ordinanza di rilascio, veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei relativi termini per l'integrazione degli atti.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 19.12.2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 24.02.2022.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 4 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 700,00, entro il giorno 5 di ogni mese. Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Quanto dedotto dalla parte conduttrice, del resto, non è idoneo a paralizzare la domanda attorea;
difatti, quanto alla carenza di legittimazione attiva, va osservato che l'eccezione trarrebbe fondamento da una discrasia del codice fiscale riportato nel contratto di locazione che costituisce però un mero errore materiale, non essendovi dubbi, anche sulla base del documento della locatrice prodotto in giudizio (patente n. ), che la parte attrice NumeroD_1
, nata a [...] il [...], è la stessa che ha Parte_1
conferito il mandato processuale e sottoscritto il contratto di locazione;
con riferimento invece ai dedotti vizi dell'immobile in grado di ridurre il godimento del bene, va osservato, in coerenza con il consolidato orientamento della S.C. che il mancato pagamento del canone di locazione è consentito solo laddove venga totalmente a mancare la prestazione del locatore, ipotesi che non appare assolutamente sussistente nel caso di specie, anche tenuto conto delle fotografie degli interni dell'appartamento depositate dalla resistente;
da ultimo, si osserva che l'esito negativo della mediazione ha determinato l'avverarsi della condizione di procedibilità del giudizio, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 2.100,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio resa in data 04.05.2023
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.100,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 19 dicembre 2024
Il Giudice O.P.