Versione
26 aprile 1959
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25 marzo 1965
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Art. 6. ((I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanita'.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari))
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanita'.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari))
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/06/2013, n. 3173Provvedimento: […] Quanto alla concessione edilizia, infatti, il titolo legittimante secondo la normativa dell'epoca (art. 4, comma 16, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; e ancor prima art. 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125) sarebbe la deliberazione consiliare n. 93 del 15 dicembre 1994, che ha approvato il progetto del nuovo mercato. La successiva concessione edilizia avrebbe contenuto meramente riproduttivo della deliberazione comunale precedente e non potrebbe valere a rimettere in termini O.S.A., il ricorso della quale sarebbe irricevibile, perché tardivo, anche sotto il profilo in questione.Leggi di più...
- espropriazione terreni·
- tardività del ricorso·
- difetto di interesse·
- procedimento espropriativo·
- impugnazione sentenza T.A.R.·
- piano particolareggiato·
- concessione edilizia·
- normativa urbanistica·
- legittimità degli atti amministrativi·
- compensazione delle spese di giudizio