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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania Frojo Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1419/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ), cittadino Parte_1 C.F._1
italiano residente a [...], elettivamente domiciliato in Ciriè
via Dante 23, presso lo studio dell'Avv. Paola Carrera, che lo rappresenta per delega in atti e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), cittadina CP_1 C.F._2
italiana residente a [...] - elettivamente domiciliata in Torino via Cernaia 27, presso lo studio dell'Avv. Federica Bonanni, che la rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“-PRONUNCIARE con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio religioso celebrato nel Comune di Settimo Torinese il 10.4.1999 tra i NOi
(n. a Torino il 26/4/1975) e (n. a Torino il Parte_1 CP_1
6/4/1971);
-ORDINARE all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Settimo Torinese di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti (atto trascritto nei registri
dello Stato civile del Comune di Settimo Torinese al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1999);
-DARE ATTO che le parti hanno individuato soluzioni condivise di tutti i rapporti della crisi
matrimoniale e delle questioni economiche originate dalla sentenza di separazione n. 5339/2009
del Tribunale di Torino, prevedendo che il NO corrisponda - a titolo di una Parte_1
tantum, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo legge n. 898/1970 - alla
IG che accetta l'attribuzione ritenendola congrua e satisfattiva di CP_1
ogni diritto, l'importo omnicomprensivo di €17.000,00 (euro diciassettemila), da versarsi con
le seguenti modalità: €2.000,00 alla firma del presente ricorso e per il quale viene data
quietanza, €2000,00 al 30/6/2024; €2000,00 al 30/7/2024, €2000,00 al 30/12/2024, €3000,00
al 30/6/2025, €3000,00 al 30/7/2025 e il saldo di €3000,00 al 30/12/2025. I versamenti rateali
concordati sono infruttiferi di interessi e verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul c/c
intestato alla IG alle seguenti coordinate: [...]; CP_1
- DARE ATTO che il mancato versamento anche di una sola rata entro il termine concordato
dalle parti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e dunque la decadenza dell'accordo
economico raggiunto tra le parti in questa sede dando diritto alla IG CP_1
beneficiaria della prestazione economica, di eSIere in unica soluzione l'importo residuo ancora
dovuto rispetto ai 17.000,00 euro concordati;
-DARE ATTO che la IG con il buon fine degli accordi suggellati nel CP_1
presente accordo in relazione alla corresponsione in suo favore della somma di € 17.000,00, da
parte del SI. come da piano di rientro sopra specificato, dichiara di rinunciare a Pt_1
qualsiasi ulteriore somma pregressa, maturata a titolo di mantenimento e/o adeguamento
ISTAT in forza della sentenza di separazione n. 5339/2009 del Tribunale di Torino,
dichiarandosi economicamente autonoma e dando atto di null'altro avere più a pretendere per
qualsiasi titolo, ragione e causa nei confronti del NO Parte_1
-DARE ATTO che le parti dichiarano di non avere in corso altri procedimenti giudiziari che li
riguardano, di non avere sporto denuncia-querela l'uno nei confronti dell'altro e di rinunciare
a promuovere domande, anche a titolo di risarcimento del danno, per tutti i rapporti personali
e patrimoniali discendenti dall'intercorso rapporto di coniugio o dal successivo stato di
separazione legale, fatte salve eventuali iniziative necessaria a garantire l'esatto adempimento
di quanto regolamentato nel presente accordo di divorzio;
-REVOCARE, conseguentemente, con decorrenza dalla data della domanda, la statuizione
contenuta nella sentenza n. 5339/2009 del Tribunale di Torino, che disponeva che: “il NO
contribuisca al mantenimento della SI.ra versando alla Parte_1 CP_1
stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di €650,00 mensili, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT”
Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà
professionale”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 18.06.2024,
[...]
e , premettevano che: Pt_1 CP_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese in data 10.4.1999
(ATTO N. 15, PARTE II - SERIE A- ANNO 1999);
- dalla loro unione non è nata prole;
- le parti si sono separate, in forza di sentenza n. 5339/2009 del Tribunale di Torino,
pubblicata il 10.9.2006, passata in giudicato come da certificazione di Cancelleria del
13.2.2025;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 3.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 11.2.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, con sentenza n. 5339/2009 del Tribunale di Torino
pubblicata il 10.9.2006, passata in giudicato come da certificazione di Cancelleria del
13.2.2025 si sono separate;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 10.4.1999 a Settimo Torinese, Parte_1 CP_1
trascritto il 13.4.2025 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Settimo
Torinese al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1999;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- le parti hanno individuato soluzioni condivise di tutti i rapporti della crisi matrimoniale e delle questioni economiche originate dalla sentenza di separazione n. 5339/2009 del Tribunale di Torino, prevedendo che il NO Parte_1
corrisponda - a titolo di una tantum, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5
comma ottavo legge n. 898/1970 - alla IG che accetta CP_1
l'attribuzione ritenendola congrua e satisfattiva di ogni diritto, l'importo omnicomprensivo di €17.000,00 (euro diciassettemila), da versarsi con le seguenti modalità: €2.000,00 alla firma del presente ricorso e per il quale viene data quietanza,
€2000,00 al 30/6/2024; €2000,00 al 30/7/2024, €2000,00 al 30/12/2024, €3000,00 al
30/6/2025, €3000,00 al 30/7/2025 e il saldo di €3000,00 al 30/12/2025. I versamenti rateali concordati sono infruttiferi di interessi e verranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG , alle seguenti coordinate: CP_1
[...];
- che il mancato versamento anche di una sola rata entro il termine concordato dalle parti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine e dunque la decadenza dell'accordo economico raggiunto tra le parti in questa sede dando diritto alla IG
, beneficiaria della prestazione economica, di eSIere in unica soluzione CP_1
l'importo residuo ancora dovuto rispetto ai 17.000,00 euro concordati;
- che la IG , con il buon fine degli accordi suggellati nel presente CP_1
accordo in relazione alla corresponsione in suo favore della somma di € 17.000,00, da parte del SI. , come da piano di rientro sopra specificato, dichiara di Pt_1
rinunciare a qualsiasi ulteriore somma pregressa, maturata a titolo di mantenimento e/o adeguamento ISTAT in forza della sentenza di separazione n. 5339/2009 del
Tribunale di Torino, dichiarandosi economicamente autonoma e dando atto di null'altro avere più a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa nei confronti del
NO ; Parte_1
- che le parti dichiarano di non avere in corso altri procedimenti giudiziari che li riguardano, di non avere sporto denuncia-querela l'uno nei confronti dell'altro e di rinunciare a promuovere domande, anche a titolo di risarcimento del danno, per tutti i rapporti personali e patrimoniali discendenti dall'intercorso rapporto di coniugio o dal successivo stato di separazione legale, fatte salve eventuali iniziative necessaria a garantire l'esatto adempimento di quanto regolamentato nel presente accordo di divorzio;
- revoca, conseguentemente, con decorrenza dalla data della domanda, la statuizione contenuta nella sentenza n. 5339/2009 del Tribunale di Torino, e quindi l'obbligo per di contribuire al mantenimento della SI.ra , versando Parte_1 CP_1
alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di € 650,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) compensa le spese legali integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)