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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 1599/2025, promosso con ricorso depositato in data 26.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Amoroso giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Martiri della Libertà n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
NEL MERITO:
In via principale:
I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Quinto di Treviso (Treviso) l'11.4.2007, tra i Signori
[...]
, nato in [...] il [...] e nata in [...] il [...], ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni;
II. affidare in via super esclusiva la figlia minore al padre con collocamento e Persona_1 Parte_1
residenza della minore presso il medesimo padre, e con esercizio esclusivo, sempre da parte del padre medesimo, della responsabilità genitoriale sulla minore e con la facoltà dello stesso di adottare, sempre in via esclusiva, ai sensi dell'art.
337 quater comma III c.c., tutte le decisioni relative alla minore, ivi incluse le decisioni di maggior interesse con riferimento
a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
III. disporre che la madre possa incontrare la figlia minore con modalità protette, nei tempi e modi che verranno Per_1
ritenuti più opportuni;
IV. assegnare la casa familiare, costituita dall'immobile sito in Paese (Treviso), in Piazza San Mauro n. 12, al Signor
perché vi abiti con la figlia minore Parte_1 Per_1
V. porre a carico della Signora l'obbligo di corrispondere al Signor , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
data della presente domanda, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di euro 250,00, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie erogande in favore della prole, Per_1
per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso, sottoscritto in data 1 dicembre 2016;
VI. porre a carico della Signora l'obbligo di rifusione integrale di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA.
2 • Si richiamano i documenti sin qui prodotti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l'11.4.2007 a Quinto di Treviso con la signora Dall'unione tra le parti era nata la figlia il 27.5.2008. CP_1 Per_1
Le parti si erano separate consensualmente davanti al Tribunale di Treviso nel 2021, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore, la sua collocazione prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, disciplinando i turni di responsabilità paterni e concordando un contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Tuttavia, la signora nella primavera del 2024 si allontanava spontaneamente dall'Italia senza più CP_1
farvi ritorno, a causa delle indagini che il Pubblico Ministero di Venezia stava conducendo nei suoi riguardi (e che avevano portato all'avvio di un procedimento penale a suo carico). Dall'allontanamento, la signora non si era più messa in contatto con la figlia – che inevitabilmente era andata a vivere CP_1
con il padre – e aveva fatto perdere le sue tracce.
Pertanto, nella presente sede, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affido superesclusivo di (domanda che formulava anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ.), una Per_1
disciplina protetta degli eventuali incontri tra madre e figlia, l'assegnazione della casa familiare e un contributo di € 250,00 a carico della signora per il mantenimento della minore. CP_1
Con decreto del 28.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé. Contestualmente, richiedeva informazioni circa l'irreperibilità della signora CP_1
al Pubblico Ministero di Venezia, al fine di provvedere sull'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. del ricorrente. Tuttavia, alcuna informazione giungeva fino alla data dell'udienza.
3 Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente;
il ricorrente depositava quindi la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 1.10.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia della signora – procedeva all'audizione del ricorrente. CP_1
All'esito, il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativo alle dichiarazioni reddituali della resistente e mediante ascolto della minore Per_1
All'esito di tali incombenti, il Giudice assegnava al ricorrente (che rinunciava al deposito della comparsa conclusionale) termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Alla successiva udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sullo scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sull'affidamento della figlia minore sulla sua collocazione e sulla regolamentazione Per_1
dei turni di responsabilità
Quanto all'affidamento della figlia minore deve essere accolta la domanda di affidamento Per_1
esclusivo proposta dal ricorrente, con collocazione prevalente presso il padre.
4 La signora – ragionevolmente per sottrarsi a misure cautelari detentive, aspetto che ha trovato CP_1
conferma nella documentazione trasmessa dal Pubblico Ministero di Venezia – si è resa completamente irreperibile nei confronti del marito e della figlia, omettendo di mettersi in contatto con la famiglia anche solo telefonicamente.
L'irreperibilità – oltre ad essere attestata dal procedimento notificatorio del ricorso introduttivo (dato che l'Ufficiale Giudiziario ha inequivocabilmente attestato che la signora è irreperibile presso la CP_1
propria abitazione e se ne disconosce l'attuale dimora) – è stata confermata dalla figlia ascoltata Per_1
dal Giudice relatore, la quale ha narrato il repentino e inaspettato allontanamento della madre, oltre che il sostanziale disinteresse successivo ai fatti della primavera del 2024.
Tale condotta è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico della minore – che, fino a maggio 2024, aveva una frequentazione assidua con la madre, terminata in modo brusco per esclusiva determinazione della signora – ed è sintomatica della indisponibilità CP_1
del genitore a soddisfare le esigenze affettive della figlia.
Del resto, la sofferenza con cui la ragazza ha descritto nell'occasione dell'ascolto l'ultimo incontro con la madre conferma il turbamento che, evidentemente, le ha cagionato la condotta materna.
Peraltro, a detta del ricorrente, la resistente omette qualsivoglia versamento per il mantenimento ordinario della figlia e non ha mai provveduto al rimborso delle spese straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo al padre sia l'unico in grado di soddisfare l'interesse di e che le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e Per_1
resistente e la “latitanza” di quest'ultima rendano quantomai opportuno, per perseguire il best interest della minore, disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, il padre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
5 Quanto alle modalità di frequentazione, il Collegio ritiene che il distacco, avvenuto ormai un anno e mezzo fa, e i molti mesi senza alcun tipo di contatto rendano opportuno disporre che, nel caso in cui la madre dovesse riprendere contatti con la famiglia, gli incontri tra e la signora avvengano Per_1 CP_1
all'interno di un ambito adeguato e tutelante per la minore, ovvero lo Spazio Neutro, al fine di evitare il perpetrarsi del turbamento e della sofferenza che ha cagionato nella minore il primo abbandono.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione dell'affido superesclusivo di al padre e della collocazione presso lo stesso, Per_1
sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare sita in Paese al ricorrente.
4) Sul contributo materno al mantenimento di Per_1
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
6 Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico della signora a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di l'obbligo di corrispondere mensilmente al Per_1
signor la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Parte_1
Tale somma è parametrata agli attuali e potenziali redditi delle parti e tiene conto della permanenza esclusiva di presso il padre. Per_1
Il signor è un artigiano piastrellista, con redditi dichiarati pari a circa € 1.150,00 (certamente Parte_1
suscettibili di implementazione in ragione della natura dell'attività svolta dal ricorrente, che di certo non ha un mercato scarso, e dell'ormai prossima maggiore età di la quale dunque non necessiterà di Per_1
accudimento) e sostiene un canone di locazione mensile pari ad € 600,00.
Non sono noti i redditi della signora né in tal senso la documentazione pervenuta dall'Agenzia CP_1
delle Entrate può fornire un'indicazione precisa, dal momento che è pacifico che la signora si è CP_1
allontanata dall'Italia da oltre un anno e mezzo. Tuttavia, è possibile evincere dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta a seguito di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, che ella svolgeva un'attività lavorativa prima di lasciare l'Italia, seppur con redditi modesti.
Dunque la signora è dotata di adeguata capacità lavorativa, che può e deve spendere per CP_1
contribuire al mantenimento della figlia Per_1
Per tali ragioni, a parere di questo Collegio la richiesta economica formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni (pari ad € 250,00) merita integrale accoglimento, con decorrenza dalla data della domanda.
7 Le spese straordinarie sostenute in favore della figlia, poi, devono essere ripartite in ragione del 50% tra i genitori, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
L'Assegno Unico è disciplinato come per legge, e dunque percepito integralmente dal signor , Parte_1
affidatario in via esclusiva della figlia minore.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 247/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Quinto di Treviso in data 11.4.2007 dai coniugi e , iscritto al n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2007 del registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Quinto di Treviso;
2) dispone l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento prevalente Persona_1
presso l'abitazione paterna;
3) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dal solo padre senza il preventivo accordo della madre;
4) dispone che eventuali incontri tra la madre e la figlia avvengano in Spazio Neutro, con Per_1
incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) assegna la casa familiare a affinché vi abiti con la figlia Parte_1 Per_1
8 6) con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento di Parte_1 Per_1
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, come da Protocollo attualmente in uso presso il presente
Tribunale;
8) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito da , come per legge;
Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quinto di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 1599/2025, promosso con ricorso depositato in data 26.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Amoroso giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Martiri della Libertà n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
NEL MERITO:
In via principale:
I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Quinto di Treviso (Treviso) l'11.4.2007, tra i Signori
[...]
, nato in [...] il [...] e nata in [...] il [...], ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni;
II. affidare in via super esclusiva la figlia minore al padre con collocamento e Persona_1 Parte_1
residenza della minore presso il medesimo padre, e con esercizio esclusivo, sempre da parte del padre medesimo, della responsabilità genitoriale sulla minore e con la facoltà dello stesso di adottare, sempre in via esclusiva, ai sensi dell'art.
337 quater comma III c.c., tutte le decisioni relative alla minore, ivi incluse le decisioni di maggior interesse con riferimento
a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
III. disporre che la madre possa incontrare la figlia minore con modalità protette, nei tempi e modi che verranno Per_1
ritenuti più opportuni;
IV. assegnare la casa familiare, costituita dall'immobile sito in Paese (Treviso), in Piazza San Mauro n. 12, al Signor
perché vi abiti con la figlia minore Parte_1 Per_1
V. porre a carico della Signora l'obbligo di corrispondere al Signor , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
data della presente domanda, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di euro 250,00, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie erogande in favore della prole, Per_1
per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso, sottoscritto in data 1 dicembre 2016;
VI. porre a carico della Signora l'obbligo di rifusione integrale di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA.
2 • Si richiamano i documenti sin qui prodotti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l'11.4.2007 a Quinto di Treviso con la signora Dall'unione tra le parti era nata la figlia il 27.5.2008. CP_1 Per_1
Le parti si erano separate consensualmente davanti al Tribunale di Treviso nel 2021, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore, la sua collocazione prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, disciplinando i turni di responsabilità paterni e concordando un contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Tuttavia, la signora nella primavera del 2024 si allontanava spontaneamente dall'Italia senza più CP_1
farvi ritorno, a causa delle indagini che il Pubblico Ministero di Venezia stava conducendo nei suoi riguardi (e che avevano portato all'avvio di un procedimento penale a suo carico). Dall'allontanamento, la signora non si era più messa in contatto con la figlia – che inevitabilmente era andata a vivere CP_1
con il padre – e aveva fatto perdere le sue tracce.
Pertanto, nella presente sede, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affido superesclusivo di (domanda che formulava anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ.), una Per_1
disciplina protetta degli eventuali incontri tra madre e figlia, l'assegnazione della casa familiare e un contributo di € 250,00 a carico della signora per il mantenimento della minore. CP_1
Con decreto del 28.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé. Contestualmente, richiedeva informazioni circa l'irreperibilità della signora CP_1
al Pubblico Ministero di Venezia, al fine di provvedere sull'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. del ricorrente. Tuttavia, alcuna informazione giungeva fino alla data dell'udienza.
3 Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente;
il ricorrente depositava quindi la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 1.10.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia della signora – procedeva all'audizione del ricorrente. CP_1
All'esito, il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativo alle dichiarazioni reddituali della resistente e mediante ascolto della minore Per_1
All'esito di tali incombenti, il Giudice assegnava al ricorrente (che rinunciava al deposito della comparsa conclusionale) termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Alla successiva udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sullo scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sull'affidamento della figlia minore sulla sua collocazione e sulla regolamentazione Per_1
dei turni di responsabilità
Quanto all'affidamento della figlia minore deve essere accolta la domanda di affidamento Per_1
esclusivo proposta dal ricorrente, con collocazione prevalente presso il padre.
4 La signora – ragionevolmente per sottrarsi a misure cautelari detentive, aspetto che ha trovato CP_1
conferma nella documentazione trasmessa dal Pubblico Ministero di Venezia – si è resa completamente irreperibile nei confronti del marito e della figlia, omettendo di mettersi in contatto con la famiglia anche solo telefonicamente.
L'irreperibilità – oltre ad essere attestata dal procedimento notificatorio del ricorso introduttivo (dato che l'Ufficiale Giudiziario ha inequivocabilmente attestato che la signora è irreperibile presso la CP_1
propria abitazione e se ne disconosce l'attuale dimora) – è stata confermata dalla figlia ascoltata Per_1
dal Giudice relatore, la quale ha narrato il repentino e inaspettato allontanamento della madre, oltre che il sostanziale disinteresse successivo ai fatti della primavera del 2024.
Tale condotta è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico della minore – che, fino a maggio 2024, aveva una frequentazione assidua con la madre, terminata in modo brusco per esclusiva determinazione della signora – ed è sintomatica della indisponibilità CP_1
del genitore a soddisfare le esigenze affettive della figlia.
Del resto, la sofferenza con cui la ragazza ha descritto nell'occasione dell'ascolto l'ultimo incontro con la madre conferma il turbamento che, evidentemente, le ha cagionato la condotta materna.
Peraltro, a detta del ricorrente, la resistente omette qualsivoglia versamento per il mantenimento ordinario della figlia e non ha mai provveduto al rimborso delle spese straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo al padre sia l'unico in grado di soddisfare l'interesse di e che le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e Per_1
resistente e la “latitanza” di quest'ultima rendano quantomai opportuno, per perseguire il best interest della minore, disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, il padre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
5 Quanto alle modalità di frequentazione, il Collegio ritiene che il distacco, avvenuto ormai un anno e mezzo fa, e i molti mesi senza alcun tipo di contatto rendano opportuno disporre che, nel caso in cui la madre dovesse riprendere contatti con la famiglia, gli incontri tra e la signora avvengano Per_1 CP_1
all'interno di un ambito adeguato e tutelante per la minore, ovvero lo Spazio Neutro, al fine di evitare il perpetrarsi del turbamento e della sofferenza che ha cagionato nella minore il primo abbandono.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione dell'affido superesclusivo di al padre e della collocazione presso lo stesso, Per_1
sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare sita in Paese al ricorrente.
4) Sul contributo materno al mantenimento di Per_1
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
6 Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico della signora a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di l'obbligo di corrispondere mensilmente al Per_1
signor la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Parte_1
Tale somma è parametrata agli attuali e potenziali redditi delle parti e tiene conto della permanenza esclusiva di presso il padre. Per_1
Il signor è un artigiano piastrellista, con redditi dichiarati pari a circa € 1.150,00 (certamente Parte_1
suscettibili di implementazione in ragione della natura dell'attività svolta dal ricorrente, che di certo non ha un mercato scarso, e dell'ormai prossima maggiore età di la quale dunque non necessiterà di Per_1
accudimento) e sostiene un canone di locazione mensile pari ad € 600,00.
Non sono noti i redditi della signora né in tal senso la documentazione pervenuta dall'Agenzia CP_1
delle Entrate può fornire un'indicazione precisa, dal momento che è pacifico che la signora si è CP_1
allontanata dall'Italia da oltre un anno e mezzo. Tuttavia, è possibile evincere dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta a seguito di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, che ella svolgeva un'attività lavorativa prima di lasciare l'Italia, seppur con redditi modesti.
Dunque la signora è dotata di adeguata capacità lavorativa, che può e deve spendere per CP_1
contribuire al mantenimento della figlia Per_1
Per tali ragioni, a parere di questo Collegio la richiesta economica formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni (pari ad € 250,00) merita integrale accoglimento, con decorrenza dalla data della domanda.
7 Le spese straordinarie sostenute in favore della figlia, poi, devono essere ripartite in ragione del 50% tra i genitori, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
L'Assegno Unico è disciplinato come per legge, e dunque percepito integralmente dal signor , Parte_1
affidatario in via esclusiva della figlia minore.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 247/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Quinto di Treviso in data 11.4.2007 dai coniugi e , iscritto al n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2007 del registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Quinto di Treviso;
2) dispone l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento prevalente Persona_1
presso l'abitazione paterna;
3) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dal solo padre senza il preventivo accordo della madre;
4) dispone che eventuali incontri tra la madre e la figlia avvengano in Spazio Neutro, con Per_1
incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) assegna la casa familiare a affinché vi abiti con la figlia Parte_1 Per_1
8 6) con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento di Parte_1 Per_1
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, come da Protocollo attualmente in uso presso il presente
Tribunale;
8) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito da , come per legge;
Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quinto di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
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