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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2016 e vertente tra
c.f. , p.iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) al c.so G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Nicola Maione, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante-
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in San P_ C.F._1
Mando d'Aquino (CZ), C.so Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Marrelli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 167/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 19.10.2015 e depositata il successivo 2.2.2016.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 9.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia P_
Terme, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
riportati alla sua vettura Golf Volkswagen (tg. BR727SK) a seguito del sinistro avvenuto il 22.5.2014, alle ore 00.15 circa, quando, percorrendo l'autostrada Salerno
- Reggio Calabria, direzione nord, giunto nei pressi del km 296+300, nel Comune di
Nocera Terinese, la predetta autovettura, di proprietà e condotta dallo stesso P_
, in fase di sorpasso, impattava contro resti di pneumatici presenti sulla sede
[...] stradale;
precisava l'attore che, nell'immediatezza, era intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Lamezia Terme per gli accertamenti del caso e che, stante la responsabilità dell' – tenuta alla custodia, cura e manutenzione della Parte_1 sede stradale – aveva inoltrato alla stessa richiesta di risarcimento per i danni subiti all'autovettura di sua proprietà, istanza rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
L'attore chiedeva dunque al Giudice adito che, accertato e dichiarato il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito del predetto sinistro, si condannasse l'
[...]
a versargli la somma di € 1.739,00 (o altra somma maggiore o minore risultata Pt_1 in corso di causa), con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: in via preliminare, la riunione del Parte_1
procedimento con altro promosso da e pendente dinnanzi lo stesso Parte_2
Ufficio Giudiziario ed avente ad oggetto il medesimo sinistro;
nel merito, il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di riunione avanzata dalla convenuta, la causa veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e le prove testimoniali ammesse.
Terminata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n.
167/2016, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al Parte_1 pagamento della somma di € 1.739,00 in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 1.545,00.
1.2 Avverso detta pronuncia, l' spiegava l'appello all'odierno scrutinio, Parte_1 deducendo l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché
l'insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza impugnata e chiedendo, dunque, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione da parte di all'appellante delle somme da quest'ultima P_ Parte_1 corrisposte in forza della sentenza impugnata, oltre interessi a decorrere dal momento dell'incasso.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, P_
l'inammissibilità dell'appello proposto da ex art. 342 bis c.p.c. e, nel Parte_1 merito, l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva, quindi, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 7.6.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo (in data
3.12.2020), sottoponeva alle parti la proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. che non trovava il favore della parte appellante, mentre la parte appellata ometteva in seguito di comparire e di esprimere alcuna volontà in merito.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
2. Appare, anzitutto, necessario rilevare la mancanza nel giudizio d'appello del fascicolo di primo grado di parte attrice;
difatti, , nel costituirsi avanti P_ al Tribunale, non ha depositato detta documentazione, né in sede di costituzione in giudizio, né successivamente (vds. p. 5 comparsa costituzione e risposta in appello e relativo indice); l'appellante - convenuta in primo grado – non ha integrato tale mancanza;
detto fascicolo non risulta neppure inserito entro quello del primo grado,
acquisito e recante il n. 1844/2014 R.G..
Manca, dunque, la documentazione in forza della quale si è fondato l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, con le considerazioni e le conseguenze di cui si dirà in seguito.
2.1 Deve, invero, preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da per genericità dello stesso ai sensi dell'art. P_
342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte appellata.
2.2 Al fine di affrontare il merito della vicenda, giova in primo luogo fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
È opportuno premettere che, stante la chiara indicazione della causa petendi posta a fondamento della citazione in primo grado, la domanda poteva - e può - essere esaminata anche ai sensi dell'art. 2051 c.c..
E infatti, l'appello rappresenta un mezzo impugnatorio diretto, nella sua funzione essenziale, “a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017;
Cass. ord. n. 4559/2019); detto gravame attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata;
il suo effetto devolutivo, pieno (nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado), pur nei limiti del
“devolutum” (ossia nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata), conferisce al secondo giudice il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni (riproposte in appello), sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., n. 8929/2005).
Nel caso di specie, quindi, non è revocabile in dubbio il fatto che la decisione possa essere resa sulla base dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., pur se la norma non è stata espressamente invocata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, infatti, è comunque garantita dal rilievo che, in concreto, viene censurato il comportamento del concessionario autostradale ( per non avere adottato le misure idonee Parte_1 ad impedire che il bene oggetto di custodia (autostrada) potesse cagionare un danno a terzi (il sinistro stradale).
Il Tribunale deve quindi verificare la corretta applicazione dei principi di diritto della responsabilità extracontrattuale e, in particolare, della responsabilità da cose in
custodia di cui si discute.
2.3 Come è noto, ormai da diversi anni nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, è costante e consolidato l'orientamento che ritiene concettualmente ed astrattamente configurabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti dai fruitori a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche: ritenere non applicabile alla P.A., o al gestore stradale, per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., si è riscontrato rappresentare un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
Occorre allora ricordare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva (vds. da ultimo Cass. n. 35429/2022), in quanto si fonda sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore, soggetto pubblico o privato – Cass. n. 20317/2005) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. Detta responsabilità sorge per effetto della sola violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi;
è necessario, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
In altre parole, la norma dell'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa: al danneggiato non può farsi carico della prova dell'insidia o trabocchetto, trattandosi di fattispecie estranee alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che tantomeno possono pertanto considerarsi indici tassativi ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A. o del gestore della strada.
Pertanto, l'attore (secondo il riparto tradizionale dell'onere probatorio) deve offrire la sola prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito - inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 1279/2008, già Cass. n. 288/1985) -, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass. n.. 4279/2008; Cass. n. n.
1106/2011). Per quanto in questa sede rileva deve specificarsi che il fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita: l'unico rilievo della colpa - deducibile, ad esempio, dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge,
di regole tecniche, o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l'esclusione dell'attitudine della cosa a produrre il danno - è quello volto “a sostenere oppure a negare la
derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode” (Cass., n. 2477/2018).
Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa, la norma determina una inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c.: l'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato, bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa
2.4 Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale fra cosa in custodia e danno;
tale prova si esaurisce, però, nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa (“idoneità al nocumento” –
v. Cass. n. 2075/2002) - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare né l'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) e neanche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. n. 6407/1987).
La prova della derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro offerta dal danneggiato anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno (cfr. Cass. n. 2308/2007).
In primo luogo, dunque, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 3134/1992).
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c., non si atteggiano peraltro univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito.
Segnatamente, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità
degli utenti.
Le peculiarità vanno individuate nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza;
nel secondo caso (il caso di specie)
l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo: grava sul gestore o concessionario, però, dimostrare - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - che il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore.
Quanto al caso di sinistro in autostrada causato dalla presenza sulla carreggiata di materiale appartenente presumibilmente a veicolo transitato precedentemente, si ritiene ormai pacificamente configurabile a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade - per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. (v. tra le numerose pronunce in tal senso, recenti, T. Savona n. 564/2022, T. Asti n.
90/2021), dovendosi ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
La concessionaria autostradale può, come detto, certamente liberarsi della responsabilità conseguente a tale potere provando il caso fortuito, dimostrando cioè
che la situazione di pericolo è stata determinata da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa e che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, l'alterazione presente sulla carreggiata non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
2.5 Nel caso concreto, , con riferimento all'eventus damni, ha P_ provato, durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel Comune di Nocera Terinese, ove, per come è emerso dall'istruttoria, l'attore, alla guida della propria vettura, una volta giunto nei pressi del km 296+300, impattava contro uno pneumatico presente sulla sede stradale.
Dette circostanze sono state confermate dal verbale redatto della Polizia Stradale di
Lamezia Terme intervenuta sul luogo del sinistro (richiamato dal giudice di prime cure e presumibilmente contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice) e dall'unico teste escusso , la cui audizione avveniva all'udienza del Testimone_1
8.6.2015.
Da precisare che, ad ogni modo, la circostanza relativa al verificarsi del sinistro
(luogo, data e modalità) non veniva contestata dalla società convenuta, risultando,
pertanto, irrilevante - ai fini della presente decisione - che nel fascicolo non si rinvenga il predetto verbale redatto della Polizia Stradale di Lamezia Terme.
Ciò considerato, può ricavarsi che il sinistro per cui è causa si è verificato su un tratto di strada (autostrada) vigilato mediante sopralluoghi quotidiani dagli ausiliari della viabilità e lo scambio di informazioni in tempo reale con la sala radio.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi che sussistesse, in astratto, la possibilità, da parte della convenuta, in quanto gestore e
“custode” di quel tratto stradale, di esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze.
Incombeva allora sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza dimostrando che la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, che non era stato possibile rimuovere tempestivamente.
2.6 Tanto detto, tuttavia, occorre sin da ora evidenziare che con riferimento al danno materiale lamentato quale conseguenza del sinistro, l'unico testimone escusso nulla ha riferito rispetto ai danni arrecati al mezzo e si è semplicemente limitato a confermare le circostanze 1) e 2) dell'atto di citazione (v. verbale di udienza del
8.6.2015). Né dalla documentazione versata in atti è possibile dedurre se i danni riportati nelle fatture presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado (fattura n. 10 del
26.6.2015 e n. 88 del 5.9.2015) siano effettivamente riconducibili al sinistro de quo,
anche in virtù del lungo lasso temporale trascorso (oltre un anno dal sinistro verificatosi in data 22.5.2014).
Da precisare, poi, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure non vi è alcun riferimento alla tipologia di danni derivati all'autoveicolo in conseguenza del sinistro di cui è causa;
difatti, l'attore ha esclusivamente riferito di
“danni riportati alla propria autovettura”, senza nemmeno fornire alcuna indicazione su quale parte del veicolo (anteriore, posteriore, laterale) fosse stata attinta dal sinistro. Neppure definito è il lasso temporale trascorso tra il verificarsi del sinistro e l'avvenuta riparazione, e i testi escussi in merito alle fatture, le hanno semplicemente confermate, ma senza aggiungere nessuna circostanza di rilievo significativo ai fini della decisione (cfr. verbale di udienza del 21.9.2015).
L'attore non ha, dunque, assolto l'onere allegatorio – prima ancora che probatorio - di cui all'art. 2697 c.c. relativo al nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, rendendo, a ben vedere, superfluo approfondire ogni questione relativa alla responsabilità dell' nella verificazione del sinistro - in quanto custode del Parte_1 tratto stradale in questione e, pertanto, tenuta ad esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato della sede viaria e delle sue pertinenze
(Cass. ord. n. 6826/2021) – o sulla presenza di eventuali circostanze esimenti di detta responsabilità.
Segue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda attore avanzata da in primo grado. P_
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, ritiene questo Tribunale che sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, stante l'avvenuta prova del verificarsi del sinistro su tratto stradale di competenza della società convenuta.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , tenuto conto del valore P_ della causa (€ 1.739,00 - scaglione fino da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'attività difensionale prestata, nella misura di € 1.278,00 (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione ed € 426 per la fase decisionale), oltre € 209,90 per esborsi.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass.
n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno, immediatamente, sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia
l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata espressamente introdotta dall'appellante, pertanto questo Tribunale condanna, altresì, P_
a restituire all' tutte le somme eventualmente corrisposte in virtù
[...] Parte_1 del titolo impugnato e oggi riformato, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 P_
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 167/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
19.10.2015 e depositata il successivo 2.2.2016:
- rigetta la domanda avanzata in primo grado da;
P_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) condanna l'appellato - - alla rifusione, in favore della P_
società appellante – - delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ancora esborsi nella misura di € 209,90;
3) condanna l'appellato a restituire all' tutte le somme corrisposte Parte_1
in virtù della sentenza n. 167/2016 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, oltre interessi legali dall'incasso e sino all'effettivo soddisfo.
Lamezia Terme, 15.4.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2016 e vertente tra
c.f. , p.iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) al c.so G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Nicola Maione, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante-
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in San P_ C.F._1
Mando d'Aquino (CZ), C.so Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Marrelli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 167/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 19.10.2015 e depositata il successivo 2.2.2016.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 9.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia P_
Terme, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
riportati alla sua vettura Golf Volkswagen (tg. BR727SK) a seguito del sinistro avvenuto il 22.5.2014, alle ore 00.15 circa, quando, percorrendo l'autostrada Salerno
- Reggio Calabria, direzione nord, giunto nei pressi del km 296+300, nel Comune di
Nocera Terinese, la predetta autovettura, di proprietà e condotta dallo stesso P_
, in fase di sorpasso, impattava contro resti di pneumatici presenti sulla sede
[...] stradale;
precisava l'attore che, nell'immediatezza, era intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Lamezia Terme per gli accertamenti del caso e che, stante la responsabilità dell' – tenuta alla custodia, cura e manutenzione della Parte_1 sede stradale – aveva inoltrato alla stessa richiesta di risarcimento per i danni subiti all'autovettura di sua proprietà, istanza rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
L'attore chiedeva dunque al Giudice adito che, accertato e dichiarato il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito del predetto sinistro, si condannasse l'
[...]
a versargli la somma di € 1.739,00 (o altra somma maggiore o minore risultata Pt_1 in corso di causa), con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: in via preliminare, la riunione del Parte_1
procedimento con altro promosso da e pendente dinnanzi lo stesso Parte_2
Ufficio Giudiziario ed avente ad oggetto il medesimo sinistro;
nel merito, il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di riunione avanzata dalla convenuta, la causa veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e le prove testimoniali ammesse.
Terminata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n.
167/2016, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al Parte_1 pagamento della somma di € 1.739,00 in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 1.545,00.
1.2 Avverso detta pronuncia, l' spiegava l'appello all'odierno scrutinio, Parte_1 deducendo l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché
l'insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza impugnata e chiedendo, dunque, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione da parte di all'appellante delle somme da quest'ultima P_ Parte_1 corrisposte in forza della sentenza impugnata, oltre interessi a decorrere dal momento dell'incasso.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, P_
l'inammissibilità dell'appello proposto da ex art. 342 bis c.p.c. e, nel Parte_1 merito, l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva, quindi, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 7.6.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo (in data
3.12.2020), sottoponeva alle parti la proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. che non trovava il favore della parte appellante, mentre la parte appellata ometteva in seguito di comparire e di esprimere alcuna volontà in merito.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
2. Appare, anzitutto, necessario rilevare la mancanza nel giudizio d'appello del fascicolo di primo grado di parte attrice;
difatti, , nel costituirsi avanti P_ al Tribunale, non ha depositato detta documentazione, né in sede di costituzione in giudizio, né successivamente (vds. p. 5 comparsa costituzione e risposta in appello e relativo indice); l'appellante - convenuta in primo grado – non ha integrato tale mancanza;
detto fascicolo non risulta neppure inserito entro quello del primo grado,
acquisito e recante il n. 1844/2014 R.G..
Manca, dunque, la documentazione in forza della quale si è fondato l'accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, con le considerazioni e le conseguenze di cui si dirà in seguito.
2.1 Deve, invero, preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da per genericità dello stesso ai sensi dell'art. P_
342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte appellata.
2.2 Al fine di affrontare il merito della vicenda, giova in primo luogo fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
È opportuno premettere che, stante la chiara indicazione della causa petendi posta a fondamento della citazione in primo grado, la domanda poteva - e può - essere esaminata anche ai sensi dell'art. 2051 c.c..
E infatti, l'appello rappresenta un mezzo impugnatorio diretto, nella sua funzione essenziale, “a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017;
Cass. ord. n. 4559/2019); detto gravame attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata;
il suo effetto devolutivo, pieno (nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado), pur nei limiti del
“devolutum” (ossia nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata), conferisce al secondo giudice il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni (riproposte in appello), sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., n. 8929/2005).
Nel caso di specie, quindi, non è revocabile in dubbio il fatto che la decisione possa essere resa sulla base dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., pur se la norma non è stata espressamente invocata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, infatti, è comunque garantita dal rilievo che, in concreto, viene censurato il comportamento del concessionario autostradale ( per non avere adottato le misure idonee Parte_1 ad impedire che il bene oggetto di custodia (autostrada) potesse cagionare un danno a terzi (il sinistro stradale).
Il Tribunale deve quindi verificare la corretta applicazione dei principi di diritto della responsabilità extracontrattuale e, in particolare, della responsabilità da cose in
custodia di cui si discute.
2.3 Come è noto, ormai da diversi anni nella giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, è costante e consolidato l'orientamento che ritiene concettualmente ed astrattamente configurabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti dai fruitori a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche: ritenere non applicabile alla P.A., o al gestore stradale, per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., si è riscontrato rappresentare un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
Occorre allora ricordare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva (vds. da ultimo Cass. n. 35429/2022), in quanto si fonda sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore, soggetto pubblico o privato – Cass. n. 20317/2005) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. Detta responsabilità sorge per effetto della sola violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi;
è necessario, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
In altre parole, la norma dell'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa: al danneggiato non può farsi carico della prova dell'insidia o trabocchetto, trattandosi di fattispecie estranee alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che tantomeno possono pertanto considerarsi indici tassativi ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A. o del gestore della strada.
Pertanto, l'attore (secondo il riparto tradizionale dell'onere probatorio) deve offrire la sola prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito - inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 1279/2008, già Cass. n. 288/1985) -, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass. n.. 4279/2008; Cass. n. n.
1106/2011). Per quanto in questa sede rileva deve specificarsi che il fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita: l'unico rilievo della colpa - deducibile, ad esempio, dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge,
di regole tecniche, o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l'esclusione dell'attitudine della cosa a produrre il danno - è quello volto “a sostenere oppure a negare la
derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode” (Cass., n. 2477/2018).
Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa, la norma determina una inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c.: l'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato, bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa
2.4 Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale fra cosa in custodia e danno;
tale prova si esaurisce, però, nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa (“idoneità al nocumento” –
v. Cass. n. 2075/2002) - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare né l'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) e neanche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. n. 6407/1987).
La prova della derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro offerta dal danneggiato anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno (cfr. Cass. n. 2308/2007).
In primo luogo, dunque, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 3134/1992).
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c., non si atteggiano peraltro univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito.
Segnatamente, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità
degli utenti.
Le peculiarità vanno individuate nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza;
nel secondo caso (il caso di specie)
l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo: grava sul gestore o concessionario, però, dimostrare - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - che il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore.
Quanto al caso di sinistro in autostrada causato dalla presenza sulla carreggiata di materiale appartenente presumibilmente a veicolo transitato precedentemente, si ritiene ormai pacificamente configurabile a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade - per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. (v. tra le numerose pronunce in tal senso, recenti, T. Savona n. 564/2022, T. Asti n.
90/2021), dovendosi ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
La concessionaria autostradale può, come detto, certamente liberarsi della responsabilità conseguente a tale potere provando il caso fortuito, dimostrando cioè
che la situazione di pericolo è stata determinata da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa e che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, l'alterazione presente sulla carreggiata non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
2.5 Nel caso concreto, , con riferimento all'eventus damni, ha P_ provato, durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel Comune di Nocera Terinese, ove, per come è emerso dall'istruttoria, l'attore, alla guida della propria vettura, una volta giunto nei pressi del km 296+300, impattava contro uno pneumatico presente sulla sede stradale.
Dette circostanze sono state confermate dal verbale redatto della Polizia Stradale di
Lamezia Terme intervenuta sul luogo del sinistro (richiamato dal giudice di prime cure e presumibilmente contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice) e dall'unico teste escusso , la cui audizione avveniva all'udienza del Testimone_1
8.6.2015.
Da precisare che, ad ogni modo, la circostanza relativa al verificarsi del sinistro
(luogo, data e modalità) non veniva contestata dalla società convenuta, risultando,
pertanto, irrilevante - ai fini della presente decisione - che nel fascicolo non si rinvenga il predetto verbale redatto della Polizia Stradale di Lamezia Terme.
Ciò considerato, può ricavarsi che il sinistro per cui è causa si è verificato su un tratto di strada (autostrada) vigilato mediante sopralluoghi quotidiani dagli ausiliari della viabilità e lo scambio di informazioni in tempo reale con la sala radio.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi che sussistesse, in astratto, la possibilità, da parte della convenuta, in quanto gestore e
“custode” di quel tratto stradale, di esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze.
Incombeva allora sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza dimostrando che la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, che non era stato possibile rimuovere tempestivamente.
2.6 Tanto detto, tuttavia, occorre sin da ora evidenziare che con riferimento al danno materiale lamentato quale conseguenza del sinistro, l'unico testimone escusso nulla ha riferito rispetto ai danni arrecati al mezzo e si è semplicemente limitato a confermare le circostanze 1) e 2) dell'atto di citazione (v. verbale di udienza del
8.6.2015). Né dalla documentazione versata in atti è possibile dedurre se i danni riportati nelle fatture presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado (fattura n. 10 del
26.6.2015 e n. 88 del 5.9.2015) siano effettivamente riconducibili al sinistro de quo,
anche in virtù del lungo lasso temporale trascorso (oltre un anno dal sinistro verificatosi in data 22.5.2014).
Da precisare, poi, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure non vi è alcun riferimento alla tipologia di danni derivati all'autoveicolo in conseguenza del sinistro di cui è causa;
difatti, l'attore ha esclusivamente riferito di
“danni riportati alla propria autovettura”, senza nemmeno fornire alcuna indicazione su quale parte del veicolo (anteriore, posteriore, laterale) fosse stata attinta dal sinistro. Neppure definito è il lasso temporale trascorso tra il verificarsi del sinistro e l'avvenuta riparazione, e i testi escussi in merito alle fatture, le hanno semplicemente confermate, ma senza aggiungere nessuna circostanza di rilievo significativo ai fini della decisione (cfr. verbale di udienza del 21.9.2015).
L'attore non ha, dunque, assolto l'onere allegatorio – prima ancora che probatorio - di cui all'art. 2697 c.c. relativo al nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, rendendo, a ben vedere, superfluo approfondire ogni questione relativa alla responsabilità dell' nella verificazione del sinistro - in quanto custode del Parte_1 tratto stradale in questione e, pertanto, tenuta ad esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato della sede viaria e delle sue pertinenze
(Cass. ord. n. 6826/2021) – o sulla presenza di eventuali circostanze esimenti di detta responsabilità.
Segue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda attore avanzata da in primo grado. P_
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, ritiene questo Tribunale che sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, stante l'avvenuta prova del verificarsi del sinistro su tratto stradale di competenza della società convenuta.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , tenuto conto del valore P_ della causa (€ 1.739,00 - scaglione fino da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'attività difensionale prestata, nella misura di € 1.278,00 (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione ed € 426 per la fase decisionale), oltre € 209,90 per esborsi.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass.
n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno, immediatamente, sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia
l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata espressamente introdotta dall'appellante, pertanto questo Tribunale condanna, altresì, P_
a restituire all' tutte le somme eventualmente corrisposte in virtù
[...] Parte_1 del titolo impugnato e oggi riformato, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 P_
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 167/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
19.10.2015 e depositata il successivo 2.2.2016:
- rigetta la domanda avanzata in primo grado da;
P_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) condanna l'appellato - - alla rifusione, in favore della P_
società appellante – - delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ancora esborsi nella misura di € 209,90;
3) condanna l'appellato a restituire all' tutte le somme corrisposte Parte_1
in virtù della sentenza n. 167/2016 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, oltre interessi legali dall'incasso e sino all'effettivo soddisfo.
Lamezia Terme, 15.4.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini