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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18517 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10724/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Barbara Parte_1 C.F._1
Felici, con elezione di domicilio in Roma, Via Eleonora Pimentel n. 2, presso il difensore ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Eugenio Maurizio Controparte_1 C.F._2
Carpinelli, con elezione di domicilio in Roma alla Via Trionfale, civ. 21, presso il difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data
6 luglio 2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 In conformità alla richiesta delle parti può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 19 giugno 2004;
[...] Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00533, parte 2, serie A04); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.11.24
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10724/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Barbara Parte_1 C.F._1
Felici, con elezione di domicilio in Roma, Via Eleonora Pimentel n. 2, presso il difensore ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Eugenio Maurizio Controparte_1 C.F._2
Carpinelli, con elezione di domicilio in Roma alla Via Trionfale, civ. 21, presso il difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data
6 luglio 2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 1 di 2 In conformità alla richiesta delle parti può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 19 giugno 2004;
[...] Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00533, parte 2, serie A04); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.11.24
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2