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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 861/2021
TRA
(P. Iva n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, presso il cui studio in
Avellino, alla via Bellabona, n. 11, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E già (C.F. n. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Bruno Meoli (C.F. n.
), presso il cui studio in Avellino, alla via B. Maffei, n. 10, C.F._1
elettivamente domicilia;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. e P.I. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_3 P.IVA_3
qualità di procuratrice di (C.F., P. I.V.A. e numero iscrizione al Registro Controparte_4
delle imprese di Treviso - Belluno , giusta procura ai rogiti del Notaio P.IVA_4 Per_1
pagina 1 di 9 , in Pordenone, dell' 11.01.2021, Rep. n. 306494 – Racc. n. 37531, registrata il Per_2
13.01.2021, al n. 614, serie 1T, quest'ultima cessionaria, a seguito di contratto di cessione del
18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da (C.F. e n. Controparte_1
iscrizione al Registro delle imprese n. – P. IVA n. ) e P.IVA_2 P.IVA_5 [...]
(C.F., P. IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di LI Controparte_5
, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 150 del 24.12.2020, P.IVA_6
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio il 03.03.2021, Rep. n. 38070 – Racc. n. 14435, Persona_3
dagli avv.ti Alessandro Barbaro (C.F. n. e Mario Anzà (C.F. n. CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale is. G/7, presso C.F._3
lo studio dell'avvocato Raffaele Russo (C.F. n. ); C.F._4
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, Napoli,
n. 1168/2020, depositata in data 22.7.2020
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 31.5.2017, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la
[...] Controparte_6
(già e deduceva che aveva intrattenuto presso la banca
[...] Controparte_7
convenuta, filiale di Montefalcione, dall'8.8.2007 al 31.12.2014 un rapporto di conto corrente ordinario, contrassegnato dal n. 1295592, nel corso del quale la banca aveva applicato interessi ultralegali mai pattuiti, interessi usurari nonché interessi debitori capitalizzati trimestralmente, in violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c.; che, pertanto, il rapporto di conto corrente andava ricalcolato: a) applicando, in luogo degli interessi ultralegali, gli interessi al tasso legale per tutti i saldi;
b) per i periodi in cui erano stati applicati interessi usurari, senza applicare alcun interesse per i saldi a credito della banca e con l'applicazione del tasso legale semplice per i saldi a credito del correntista;
c) escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e non applicando nessuna capitalizzazione;
pertanto, dal ricalcolo del rapporto di conto corrente emergeva un credito di essa attrice nei confronti della banca di € 8.471,22, come risultava dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione.
Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di:
- accertare e dichiarare la procedibilità della domanda giudiziaria per come proposta;
pagina 2 di 9 -accertare l'avvenuta violazione delle norme previste in materia di interessi (di cui al codice civile ed alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni) e, pertanto, dichiarare la nullità di ogni eventuale clausola sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha lucrato delle somme in danno dell'istante;
-accertare e dichiarare l'avvenuta violazione e, conseguentemente, condannare la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento all'istante della somma, indebitamente percepita, di €. 8.741,22 (determinata in virtù del procedimento di calcolo richiamato dalla ctp) o quella maggior o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio
e/o in ogni caso anche al pagamento, in subordine, delle somme rideterminate senza interessi e cms, pari ad €. 8.437,44, e/o condannare la convenuta al pagamento pari ad € 7.417,26, in caso di nullità di capitalizzazione degli interessi;
-in ogni caso, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma che risulterà, nel corso del giudizio, indebitamente percepita dall'istituto di credito, a decorrere dal dovuto al soddisfo;
e, qualora il giudice ritenga che sia emerso un fatto reato perseguibile d'ufficio in merito all'usurarietà del rapporto ed all'illiceità ex art. 629 c.p. della pretesa già incassata dalla ai sensi dell'art. CP_1
331 cpp, rimettere gli atti al Pm senza ritardo;
-in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di lite, comprensive di spese CP_1
generali, C.P.A. e Iva e spese esenti, spese di consulenza di parte, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, chiedeva la nomina di un CTU contabile per la determinazione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
, la quale contestava la fondatezza delle domande avverse, Controparte_8 CP_2
di cui chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, il rapporto di conto corrente ordinario era stato costituito in forza di contratto scritto - che la medesima banca depositava unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - , contenente tutte le disposizioni dettate in materia di contratti bancari.
In mancanza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 1168/2020, depositata in data 22.7.2020, con la quale il Tribunale rigettava la domanda della società attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite.
I passaggi argomentativi su cui si fonda la decisione del primo giudice sono i seguenti:
- parte attrice, pur essendone onerata, non aveva prodotto il contratto relativo al rapporto di conto pagina 3 di 9 corrente dedotto in giudizio, ma solo gli estratti conto, ed aveva, inoltre, depositato una ctp elaborata sul presupposto dell'assenza di pattuizioni scritte;
- in ogni caso, il contratto di conto corrente era stato depositato dalla banca e di tanto doveva tenersi conto in applicazione del principio di acquisizione della prova, secondo cui una prova va valutata a favore o contro le parti a prescindere da chi l'abbia prodotta;
ne conseguiva che la
CTU, fondata su presupposti non rispondenti al dato documentale, era del tutto inidonea allo scopo;
- il contratto di conto corrente rivestiva la forma scritta richiesta ad substantiam; recava in calce la firma della correntista e conteneva le condizioni economiche del rapporto bancario, tra cui il tasso di interesse, che, quindi, contrariamente a quanto assunto dall'attrice, era stato previsto per iscritto;
- nel predetto contratto era espressamente pattuita la commissione di massimo scoperto, la quale era determinata, in quanto indicava la misura del tasso (1,050%), la periodicità del conteggio
(trimestrale) e la base di calcolo;
- non sussisteva il lamentato anatocismo, in quanto nel contratto era prevista la pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- era infondata la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, in quanto:
a) posto che non è ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in momento successivo alla stipula del contratto), in quanto, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi, la stessa legge (art. 1, comma 1, d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 28.2.2001, n. 24) impone di guardare al momento in cui essi sono stati
“promessi o comunque convenuti”, nel caso di specie, parte attrice lamentava l'usurarietà del tasso di interesse, senza indicarlo e senza indicare neppure la percentuale di sforamento;
né era idoneo allo scopo il richiamo ad una consulenza di parte, peraltro, redatta sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia pattuizione in proposito;
nelle memorie conclusionali la doglianza era limitata all'usura sopravvenuta;
b) in ogni caso, con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente, per il trimestre in cui ricadeva la conclusione del contratto (avvenuta in data 8.6.2007), ed in difetto di prova di credito oltre i 5.000,00 euro, era previsto un tasso medio del 13,09%, che, aumentato della metà, dava luogo al tasso soglia usura del 19,63%; nel contratto di conto corrente, concluso tra le parti in data 8.6.2007, era pattuito un tasso di interesse del 14,30%, lontanissimo dal tasso soglia, anche a voler ricomprendere la cms dell'1,5% ed a voler tradurre in percentuale le spese pattuite.
B. Giudizio d'appello.
pagina 4 di 9 Avverso la sentenza n. 1168/2010, pubblicata in data 22.7.2020, la Parte_1
ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec in
[...]
data 17.2.2021 alla con cui ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 previa nomina di CTU al fine di verificare tutte le illegittimità dell'applicazione dei tassi e le doglianze descritte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la (già Controparte_1 [...]
, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 Controparte_8 CP_2
ter c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
In data 12.10.2022 è intervenuta nella qualità di procuratrice di CP_3 CP_4 CP_4 deducendo che quest'ultima era cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, ai sensi degli artt. 1,4 e 7 legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da tra cui il credito oggetto di causa. La terza Controparte_1 intervenuta ha dichiarato di costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., richiamando e facendo proprie le istanze, le richieste e le eccezioni già spiegate dalla cedente, appellante, di cui ha chiesto l'estromissione dal giudizio, non risultando più parte interessata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è inammissibile, per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; esso contiene passaggi argomentativi che o non sono chiaramente comprensibili o non sono affatto dialoganti con quelli della sentenza impugnata.
In particolare, nell'atto di appello si possono individuare tre gruppi di doglianze, corrispondenti ai tre paragrafi denominati rispettivamente: 1) “Violazione di legge, contraddittorietà nella motivazione. Violazione di legge in materia bancaria”; 2) “Violazione di legge in materia bancaria. Contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge in materia di procedura civile. Assenza da parte del giudice di primo grado di valutazione di tutta la documentazione esibita da parte attorea”; 3) “Nullità della sentenza per violazione dei principi in materia della legge usura”.
C.1. L'appellante, con il primo gruppo di doglianze, dopo un excursus sugli oneri della prova del correntista che agisce in giudizio con l'azione di ripetizione di indebito, ha dedotto che aveva depositato nel giudizio di primo grado gli estratti conto, nonché una perizia di parte, da cui si pagina 5 di 9 evinceva quanto indebitamente riscosso dalla banca, ma il primo giudice non aveva tenuto conto di tutta la documentazione depositata da essa appellante e, se ne avesse tenuto conto, non avrebbe rigettato la domanda per assenza di documentazione.
Il primo gruppo di doglianze è inammissibile perché non coglie le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione di rigetto della domanda e, non cogliendole, non si confronta con esse.
Ed invero, il primo giudice non ha mai affermato di aver rigettato la domanda della correntista per carenza di documentazione, ma ha affermato che le doglianze della correntista non trovavano conferma nel contratto di conto corrente che era stato depositato dalla banca convenuta (benchè fosse onere della correntista depositarlo), da cui risultava che il tasso di interesse era stato pattuito per iscritto, così come era stata prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
C.2. Con il secondo gruppo di doglianze, l'appellante ha dedotto (pag. 17 dell'atto di appello) che i vizi della sentenza impugnata erano evidenti, in quanto “il giudice si sofferma sui documenti esibiti dalla banca, dando per buono che il contratto di conto corrente depositati dalla banca si riferiscano a tutti i contratti oggetto del contenzioso”, ma tali allegazioni non sono di agevole comprensione, posto che la banca ha depositato un solo contratto di conto corrente, che è relativo all'unico rapporto di conto corrente indicato dalla odierna appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come contrassegnato dal n. 1295592; pertanto, non è dato comprendere quali siano “tutti i contratti oggetto del contenzioso”.
L'appellante ha dedotto ancora che “la causa relativa all'anatocismo e le prove” erano tutte documentali ed, in particolare, i relativi documenti, non meglio precisati, erano stati depositati unitamente alla perizia di parte;
ha aggiunto che aveva depositato nel giudizio di primo grado gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, i quali consentivano di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Su tali presupposti l'appellante ha rinnovato la richiesta la nomina di un CTU, previa rimessione della causa in istruttoria, precisando che non si trattava di una semplice azione di ripetizione di indebito, ma che l'azione aveva un oggetto più ampio di violazione della normativa bancaria e di comportamento contra legem della banca. Inoltre – ha precisato ancora l'appellante - la domanda da essa proposta in primo grado era ammissibile, perché la banca si era potuta difendere.
Anche tali censure sono tutte inammissibili, prima ancora che infondate.
Ed invero: a) il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del lamentato anatocismo, perché dall'esame del contratto di conto corrente ha verificato che era stata pattuita la pari periodicità
pagina 6 di 9 trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in conformità a quanto previsto nella delibera CICR del 9.2.2000; pertanto, non si comprende il significato dell'allegazione difensiva dell'appellante per cui “l'intera sequenza degli estratti conto consente di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici” (vedi appello, pag.
17); b) non si comprende neanche la portata dell'allegazione dell'appellante secondo cui essa appellante non avrebbe proposto una mera azione di ripetizione di indebito, ma un'azione più ampia di violazione della normativa bancaria e di comportamento contra legem della banca;
c) il primo giudice non ha mai affermato che l'azione proposta dall'odierna appellante era inammissibile, o addirittura nulla, perché la banca non aveva avuto modo di difendersi, quindi, è del tutto esorbitante l'affermazione dell'appellante secondo cui la domanda da essa proposta in primo grado era ammissibile e non affetta da nullità perché, seppure non supportata dal contratto, aveva consentito alla banca – che aveva depositato tutti i documenti non in possesso dell'attore - di difendersi;
d) infine, è del tutto condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine alla mancanza di presupposti per disporre la richiesta CTU contabile, atteso che le doglianze dell'odierna appellante, attrice in primo grado, risultavano tutte smentite dal contratto di conto corrente depositato dalla banca convenuta, onde non vi era nessuna necessità di ricostruire il rapporto di conto corrente.
C.3. Infine, con il terzo gruppo di doglianze l'appellante ha ribadito l'esistenza dell'usura, affermando che non valeva nulla l'excursus del primo giudice, il quale aveva proceduto senza tener conto della documentazione agli atti, ma solo dei documenti depositati parzialmente dalla banca, né si era avvalso di un CTU.
Le doglianze sono assolutamente inammissibili, in quanto non tengono in alcun conto i precisi e fondati passaggi argomentativi con i quali il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza dell'usura originaria, ma si limitano a richiamare vagamente e genericamente presunti documenti, che non vengono neanche individuati, di cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto, senza, peraltro, precisare quali elementi avrebbero potuto eventualmente trarsi da tali documenti.
D. La domanda di estromissione della cedente appellata, proposta nel suo Controparte_1
atto di intervento dalla cessionaria, terza intervenuta, , rappresentata nel presente CP_4 giudizio dalla sua procuratrice non può essere accolta, ai sensi dell'art. 111, comma CP_3
3, c.p.c., perchè manca il consenso delle altre parti, che nulla hanno dedotto sul punto;
peraltro, la anche dopo l'intervento in giudizio di , rappresentata dalla sua CP_1 CP_4 procuratrice ha continuato a svolgere attività difensiva, partecipando all'udienza di CP_3
CP_ precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 (ove non risultava presente la , quale pagina 7 di 9 procuratrice della ) e depositando comparsa conclusionale. CP_4
E. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti dell'appellata e sono liquidate nella misura indicata in CP_1
dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., applicando i minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Quanto al valore della causa di appello ai fini della liquidazione delle spese, nel caso di specie, vi
è il cumulo di domanda di valore determinato, pari a € 8.741,22, in relazione all'azione di ripetizione, e di domanda di valore indeterminato, in relazione alla domanda di nullità delle clausole contrattuali denunciate come illegittime dall'appellante, ed è principio consolidato quello per cui, in tema di liquidazione di spese processuali, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato ed altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o cumulo di domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (cass. civ., 20.7.2022, n. 22719;
23.6.2017, n. 15642).
Nel caso di specie, anche per la domanda di valore indeterminato – così per la domanda di valore determinato di € 8.437,44 - lo scaglione di riferimento deve essere individuato in quello da €
5.200,01 a € 26.000,00, in ragione della bassa complessità della predetta domanda di valore indeterminato (cfr. cass. civ., 18.11.2019, n. 29821, in motivazione); pertanto, lo scaglione di riferimento da applicare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, è quello da € 5.200,01
a € 26.000,00.
In relazione al rapporto processuale tra la terza intervenuta rappresentata dalla CP_4 procuratrice quale cessionaria dell'appellata e l'appellante, le spese del CP_3 CP_1
presente giudizio devono essere interamente compensate, atteso che la terza intervenuta si è limitata ad intervenire nel giudizio, con atto di intervento depositato in data 21.10.2022, qualificandosi come cessionaria dell'appellata senza, poi, partecipare alle udienze, CP_1
né svolgere attività difensiva successivamente al suo intervento;
peraltro, la sua domanda di estromissione della cedente appellata non ha trovato accoglimento. CP_1
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore,
pagina 8 di 9 avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti Parte_1 della con l'intervento di nella qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_3 [...]
cessionaria del credito, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda CP_4
Sezione Civile, n. 1168/2020, pubblicata in data 22.7.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del giudizio secondo grado, che liquida nella somma di € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Compensa le spese del presente giudizio tra la terza intervenuta, quale CP_3 procuratrice di e l'appellante; Controparte_4
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 20.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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