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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana EO Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 505/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 11/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra rappresentato/a e difeso/a dagli Parte_1 avv. MARESCA ARTURO, BONOMO MARCELLO e D'OF NR RI
Appellante
Contro
e , rappresentati e difesi dagli avv. CP_1 Controparte_2
CI TO RI e VE UC
Appellati
, Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 7628 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni appellati (unitamente ad altri ricorrenti) hanno convenuto in giudizio la Parte_1
Cont (di seguito, per brevità, anche solo deducendo, in
[...] CP_4
Cont sintesi: che già dipendenti di erano transitati ex art. 2112 del c.c. a far data dal 1.1.2018 alle dipendenze della ora XI Controparte_6
s.p.a. (di seguito anche XI) a seguito di cessione del ramo di azienda (come da doc.
1 - ramo denominato “ ”); che il Parte_2 trasferimento di ramo di azienda era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di
Roma con le sentenze ivi riportate e che questa circostanza era dirimente, non rendendo neppure necessaria la verifica dell'organizzazione dei mezzi e del Cont personale che, in ogni caso, era sempre in capo a che la cessione era stata accompagnata da un appalto di servizi che deducevano non genuino, in quanto gli stessi, sia pur formalmente dipendenti di XI, avevano sempre Cont lavorato sotto il potere organizzativo e direttivo della convenuta;
che detiene il potere organizzativo, direttivo e di controllo sulle attività svolte dai dipendenti di XI, la quale non assume alcun rischio di impresa e non ha referenti che svolgono attività di organizzazione e coordinamento dell'attività.
1.1 Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto, quindi:
1) accertarsi e dichiararsi che si è costituito e sussiste tra i ricorrenti e la convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2018, ossia dall'assunzione presso la interposta Controparte_6
(oggi XI spa);
[...]
2) condannarsi la convenuta alla Parte_1 costituzione di tali rapporti, con gli inquadramenti indicati in premessa.
2 2. Il Tribunale di Roma - all'esito della prova testimoniale svolta - con la sentenza in epigrafe ha accolto la domanda, dichiarando (per quel che interessa in questa sede) che tra gli odierni appellati e la
[...] si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo indeterminato - per interposizione illecita – sin dal 1.1.2018.
2.1 Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto provato dall'istruttoria testimoniale esperita che gli appellati non avevano operato sotto la direzione di personale della e che non c'era personale di XI che Controparte_7 dirigeva il loro lavoro;
che i preposti di XI si limitavano a selezionare ed a Cont allocare le risorse XI ai vari progetti;
che non aveva chiesto di provare che gli odierni appellati erano stati diretti da personale XI;
che il corrispettivo dell'appalto era in massima parte parametrato al preventivato costo orario delle prestazioni rese dai dipendenti, maggiorato del 5%; che neanche Cont rilevante era la circostanza che ed XI avevano stipulato il 28.12.2017 un
“contratto di rete”, non escludendo o riducendo tale contratto l'ambito di applicazione dell'interposizione illecita: ciò in quanto tale contratto consente di
“scambiarsi prestazioni”, ma non di utilizzare l'una i dipendenti dell'altra, anche tenuto conto che nel caso di specie non si era realizzata una ipotesi di codatorialità ex art. 30 comma 4 ter, del D. L.gs. n. 276 del 2003.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...] affidato ai seguenti motivi: Parte_1
-Violazione dell'art. 3, commi 4 ter e seguenti, del D.L. n. 5 del 2009, Cont convertito in L. n 33 del 2009, stante la rilevanza della circostanza che ed
XI avevano stipulato un contratto di rete, che non consente di configurare nel caso di specie una illecita interposizione di manodopera, al di là dell'evenienza che non si era realizzata una ipotesi di codatorialità, non invocata dalla società.
-Violazione dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003 stante la legittimità dell'appalto oggetto di causa, avendo il Tribunale omesso di considerare le deposizioni testimoniali rese in sede di istruttoria, da cui è emerso che gli appellati svolgevano autonomamente la loro attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di XI;
3 -Violazione degli artt. 29 del D. L.gs. n. 276 del 2003 e dell'art. 2697 del c.c., Cont stante la legittimità dell'appalto tra ed XI;
violazione del principio dell'onere della prova, spettando a controparte provare i presupposti della domanda proposta;
erronea valutazione della prova testimoniale, che ha dimostrato l'insussistenza dell'interposizione illecita.
4. Si sono costituiti e chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto del gravame;
, invece, pur ritualmente evocato in Controparte_3 giudizio, è rimasto contumace.
5. In data 18.7.2024 è stato poi depositato dalla parte appellante il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale tra e la Controparte_3 il 16.7.2024, con il quale le parti Parte_1 hanno transatto (anche) la presente controversia, con integrale compensazione delle spese.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
********
7. Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda proposta da nei Controparte_3 confronti della odierna società appellante, essendo stato documentato che le parti hanno transatto la presente vertenza in corso di causa, in sede di conciliazione sindacale, con compensazione delle spese di lite tra le stesse, secondo la volontà manifestata in sede di conciliazione (v. verbale del
16.7.2024, in atti).
8. Nel merito il gravame merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate, riportandosi il Collegio anche alle argomentazioni rese da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (sent. n. 1419 del 2024, sent.
n. 1970 del 2024).
4 8.1 I motivi di appello – che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi in quanto tutti involgenti la legittimità del contratto di Cont appalto di servizi tra ed XI – sono, invero, fondati.
9. Si evidenzia, in primo luogo, che la originaria prospettazione dei lavoratori Cont in ordine alla fittizietà dell'appalto intercorso tra ed XI (in atti, doc. 5 del fascicolo di primo grado di ) è basata sulla presupposta falsità della Pt_1 cessione del ramo di azienda denominato “ Parte_2
”, trasferito alla neocostituita (ramo
[...] Controparte_8 dedicato alle attività di “Costruzione di rete” e di “Esercizio di rete” di un operatore telefonico), che era stata avvalorata in un primo momento da numerose sentenze emesse dal Tribunale di Roma.
Tuttavia, questo ufficio ha diversamente statuito, compattamente accogliendo le impugnazioni proposte sul punto da parte di e Parte_1 respingendo quelle presentate dai lavoratori soccombenti in primo grado, così affermando la genuinità della cessione del ramo di azienda in esame, ciò che fa venir meno il primo presupposto al quale risulta essere ancorata la pretesa della lavoratrice (sent. n. 715 del 2023, sent. n. 467 del 2024, 340 del 2023,
3509 del 2022, 1992 del 2024).
È ben vero che oggetto del presente giudizio non è costituito dalla cessione del ramo di azienda menzionata, ma dal contratto di appalto stipulato Cont contestualmente tra ed XI;
nondimeno, la correttezza dell'operazione di scorporo di XI da influisce anche sulla Parte_1 ricostruzione in termini di mera intermediazione di manodopera e non già di reale ed effettivo contratto di appalto di servizi dei rapporti intercorsi tra le due società, che devono essere dunque considerati come soggetti pienamente autonomi tra loro.
Come risulta dalla lettura degli atti, il contratto di appalto oggetto del giudizio era stato stipulato per la fornitura dei seguenti servizi:
5 (i.) progettazione, pianificazione, e ottimizzazione di reti per telecomunicazioni
(ricerca ed acquisizione siti, incluso il coordinamento per il contratto di locazione, la presentazione della documentazione per l'ottenimento dei permessi alle Autorità locali, fino all'ottenimento degli stessi); progettazione di reti complesse fisse e mobili;
progettazione dei ponti radio e reti di trasporto nonché la progettazione della configurazione dei relativi apparati;
installazione, collaudo e integrazione in rete degli apparati di reti di telecomunicazioni;
messa a punto iniziale (…) e accettazione delle performance del nodo e della rete (…);
(ii.) attività di esercizio e manutenzione di infrastrutture e apparati di telecomunicazione (interventi in-situ per manutenzione correttiva e preventiva di apparati di telecomunicazione, di apparati ausiliari [condizionatori, sistemi di energia, ecc.] e delle infrastrutture di sito [cavidotti, pali, tralicci, basamenti, recinzioni, shelter, ecc.]; interventi in-situ per modificare la capacità e/o la configurazione degli apparati di telecomunicazione, dei sistemi ausiliari o delle infrastrutture;
gestione operativa delle scorte per apparati di telecomunicazione ed ausiliari” (si veda allegato 5 della produzione di , Pt_1 art. 4).
Secondo l'art. 5 del contratto, “il corrispettivo dovuto ad XI da TEI sarà pari al
Costo del venduto (CoS) maggiorato da un mark-up del 5% (…). Inoltre eventuali costi di ristrutturazione aziendale nonché i costi non assorbiti dalle commesse del committente (unabsorbed burden) saranno remunerati da TEI con riaddebito a suo carico dei costi medesimi senza applicazione del mark- up”.
Hanno sostenuto, sul punto, i lavoratori odierni appellati che per un verso la strumentalità del contratto emergerebbe dalle pattuizioni riguardanti la remunerazione e per un altro verso che, nella concretezza dei fatti, essi avrebbero seguitato a vedersi impartite le direttive di lavoro da parte dei suoi Cont superiori incardinati presso senza che XI esprimesse alcuna effettiva autonomia nell'esecuzione del preteso rapporto contrattuale.
6 Osserva la Corte, sotto il primo aspetto, che la pattuizione contrattuale prevedeva, al contrario di quanto sostenuto dai lavoratori nonché dal primo giudice, una effettiva remunerazione per l'attività svolta da XI, corrispondente al costo del venduto (ossia il costo medio del personale in uno scenario di previsione quinquennale), cui aggiungere una maggiorazione pari al 5%, e non già il costo del singolo dipendente.
Al riguardo XI poteva avere poi maggiori o minori margini a seconda dell'efficientamento della propria organizzazione, per come confermato dal teste , che ha al riguardo dichiarato come “noi di XI eravamo Testimone_1 liberi di stabilire quanti lavoratori impiegati a ciascun progetto e lo facevamo perché se ci mettevamo meno persone avevamo maggiori margini di guadagno”.
Si prevedeva, inoltre, il pagamento dei costi eventualmente non coperti dalle Cont commesse da parte di il che viene individuato come spia della mancata assunzione del rischio di impresa, sul che si potrebbe anche concordare se non si trattasse – per come anche ritenuto dal Tribunale - di un'ipotesi di Cont partecipazione totalitaria di in XI, il che comporta che comunque le eventuali perdite di quest'ultima sarebbero state in via di fatto sopportate dall'azionista, e se non fosse operante tra le parti un contratto di rete, come di seguito si illustrerà.
10. Né hanno trovato conferma – per come sostenuto dalla società appellante e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - le allegazioni degli originari Cont ricorrenti riguardanti la pretesa ingerenza da parte di nell'attività di XI, tema peraltro già lungamente affrontato da questa Corte nelle sentenze che si sono occupate della correlata cessione del ramo di azienda.
7 In tali pronunce, con decisione che deve trovare conferma in questa sede, si è Cont chiarito che, in relazione alle pretese direttive fornite da personale di quello che occorre tuttavia verificare è se tali “intromissioni”, laddove esistenti, fossero incompatibili con l'autonomia della società appaltatrice (e dell'unità ceduta), ovvero fossero una mera conseguenza della circostanza che la Cont titolarità dei contratti con il cliente finale rimaneva in capo alla stessa la quale, dovendo rispondere del buon esito del servizio, indirizzava l'attività della società neocostituita e del suo personale conformemente alle esigenze della committenza.
Occorre cioè verificare se dagli elementi raccolti sia emerso che i preposti della società committente (e cedente) avessero mantenuto nei confronti del personale dell'appaltatrice (e ceduto) il medesimo ruolo direttivo ed organizzativo in merito a circostanze quali la collocazione del personale sulle specifiche attività, oppure l'invio di ordini di servizio con indicazioni specifiche,
o ancora in merito al fatto che la quantificazione economica delle attività svolte in situazioni di emergenza fosse operata sempre da parte di
[...]
Parte_1
Cont Tali circostanze non si ricavano – per come evidenziato da e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - dalla documentazione prodotta in atti, Cont dalla quale non emerge l'eterodirezione ad opera di bensì una attività di coordinamento, compatibile con le istruzioni che il committente può impartire all'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto, in quanto poste in essere in diretta relazione con i risultato dell'appalto stesso e con la generale facoltà di controllo riconosciuta al committente in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto.
8 Ciò che emerge, invero, è una circostanza incontestata, cioè che la società XI, di nuova costituzione, aveva quale suo unico committente
[...]
e che l'attività di costruzione e manutenzione della rete era Parte_1
Cont svolta dal personale di XI in favore dei clienti finali di ma sempre per il tramite della committente. Essa indicava i livelli di prestazione, pattuiva le condizioni economiche col cliente, ma non dava indicazioni o ordini di servizio vincolanti per il personale XI, fatte salve quelle correlate alla ripartizione di competenze tra l'ambito di attività rimasto presso la società committente (e cedente) e quello trasferito in esito al contratto di appalto (e alla cessione del ramo di azienda).
Né la prova per testi esperita dimostra, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, che gli odierni appellati erano sottoposti al potere direttivo e di Cont controllo di secondo la prospettazione di cui all'atto introduttivo, risultando, invero, dal contenuto delle deposizioni, di certo una stabile relazione con personale della committente, che trova tuttavia adeguata spiegazione nella necessità che l'attività materiale compiuta da XI fosse coordinata con le esigenze della committenza, per l'adempimento dei contratti commerciali da questa stipulati con i clienti finali, vale a dire con le compagnie telefoniche.
Il Tribunale ha, al riguardo, valorizzato la deposizione resa dal teste Tes_2
, laddove i testi , e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
hanno confermato gli assunti della società, vale a dire che nello Testimone_1 svolgimento delle loro mansioni gli odierni appellati si interfacciavano sì con Cont personale ma senza ricevere direttive ed istruzioni dettagliate, limitandosi tale personale ad impartire indicazioni generali legate soprattutto ai prodotti finali ed ai progetti venduti ai clienti, senza interferire sulle modalità di esecuzione della prestazione.
Si richiamano le deposizioni di rilievo rese dai predetti testimoni.
9 Cont Il teste dipendente dal 2005, ha, in particolare, dichiarato Testimone_3 che “C'era un gruppo di progettisti che si occupavano di fare i progetti: dipendenti di XI;
i ricorrenti con i quali ho lavorato fecero i progetti esecutivi.
…. All'inizio del progetto io diramai a tutti i progettisti le linee guida del progetto da me concordate col cliente. Nel corso dell'esecuzione del progetto io verificavo che i progetti fossero rilasciati nei tempi previsti. Nell'esecuzione del progetto i progettisti, una volta partecipate loro le linee guida, erano autonomi, salvo
insorgessero necessità di chiarimenti, specie all'inizio…..I progettisti di XI lavoravano non so dove … Io mi relazionavo di solito con i progettisti XI da remoto, organizzando riunioni in conference call che servivano a fare il punto dell'avanzamento dei lavori ed a affrontare i problemi che potevano insorgere,
e che magari richiedevano un confronto con il cliente finale … Il PC era fornito da XI….”
Il teste (dipendente di XI), che ha guidato un gruppo Testimone_4 denominato “Low Level Design” che si occupava di progettazione di dettaglio di servizi di telecomunicazioni relative a stazioni mobili destinate a clienti finali, ha, poi, riferito che: “il mio lavoro consisteva fondamentalmente nel gestire le risorse del gruppo, gestirne le ferie, presenze etc;
curarne la formazione
………..il progetto poteva essere gestito da un projet manager o da un tecnical Cont coordinator o da un solutio manager che poteva essere sia di che di XI ….
In alcuni casi gestivo direttamente io il servizio….”.
10 Il teste , dipendente XI e responsabile di un gruppo che si Testimone_5 chiamava “Demand & Control”, ha precisato di occuparsi in collaborazione con Cont i project manager di della individuazione ed assegnazione delle risorse ai vari progetti e di essere lui a decidere chi assegnare (ero io a decidere chi assegnare); “che gli odierni appellati nel loro lavoro erano diretti dal Tes_4
(dipendente XI) che organizzava la loro attività quanto a permessi, ferie e gestione amministrativa;
li allocava nei vari progetti;
e curava l'aggiornamento della loro formazione;
una volta assegnati ad un progetto facevano capo ad un coordinatore di progetto di zona che era sempre di XI, ma avevano anche Cont rapporti con un coordinatore nazionale di che però dava indicazioni di massima sull'andamento del progetto ….. il progetto era gestito Cont operativamente in tutte le fasi da personale XI;
mentre di c'erano solo coordinatori nazionali che davano indicazioni di massima….” .
Il teste (dipendente XI), infine, ha riferito che “Il PM capo Testimone_1 progetto (total project manager) era di , definiva costi, teneva i Pt_1 rapporti con il cliente e definiva con noi di XI in base al budget quante e quali figure allocare al progetto, perchè noi avevamo le competenze …..
Funzionalmente, invece, i predetti nello svolgimento del loro lavoro si relazionavano ad una organizzazione di progetto facente capo a
[...]
dipendente XI, che ne coordinava l'attività stabilendo tempi, Parte_3 secondo un piano lavori. I lavoratori in questione probabilmente avevano anche rapporti funzionali di natura tecnica di dettaglio con personale
Ericsson…… non eravamo scatole chiuse, si collaborava;
ma la persona deputata a coordinare il lavoro dei ricorrenti era il che peraltro sotto Parte_3 di sé aveva anche due team leader di progetto pure dipendenti XI,
[...]
e , che si erano divisi territorialmente l'area centro..”. Per_1 Persona_2
11 Dalle suddette deposizioni testimoniali raccolte in primo grado (tenuto altresì conto che anche il teste ha riferito che l'attività dei dipendenti XI Tes_6 era solo coordinata da project manager di ) emerge, quindi, che il Pt_1
Cont personale si limitava ad indicazioni generali e che nello svolgimento delle loro mansioni gli appellati si interfacciavano con detto personale – per aspetti economici o tecnici – ma che XI è sempre stata responsabile dell'esercizio, nei loro confronti, del potere direttivo ed organizzativo.
Tali dichiarazioni sono, altresì, concordi e coerenti tra loro, nonché prevalenti sulla contraria e unica deposizione resa dal teste Testimone_2
(dipendente ), che ha invece dichiarato che i dipendenti di XI erano Pt_1 alle sue dirette dipendenze e che indicava loro via via le attività da svolgere all'interno del progetto, senza però fornire alcuna precisazione concreta sulla tipologia di indicazioni date, con conseguente genericità della deposizione resa.
E', altresì, emerso che in relazione a taluni progetti oggetto del contratto di appalto, vi potesse essere una temporanea commistione di personale delle due società.
Tale commistione trova tuttavia fondamento e legittimazione nell'esistenza di una rete di imprese e nella condivisione di progetti e obiettivi e, quindi, in alcuni casi e per specifiche finalità comuni, pure di risorse umane.
Cont Invero, il fatto che abbia mantenuto la titolarità dei rapporti commerciali e finanziari con la clientela finale e con i fornitori non comporta, di per sé, né
l'illegittimità o la nullità della cessione del ramo d'azienda, né la fittizietà del contratto di appalto, essendo vigente tra le parti un contratto di rete.
Infatti, in forza di esso alcune attività vengono gestite in comune, tanto giustificando la condivisione, da parte della committente e della appaltatrice, di
12 una medesima direzione e di medesimi uffici, stante l'impegno delle stesse nell'esecuzione della medesima opera. Esso, dunque, rende del tutto compatibile con l'appalto per cui è causa la circostanza della gestione del cliente finale da parte della cedente.
Dispone, invero, il comma 4 ter dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 2009, convertito in
L. n. 33 del 2009, nel testo sostituito dall'art. 42, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, che:
"4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,
l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:…….”
Tale contratto di rete legittima, quindi, il fatto che più imprenditori possano costituire una “rete di imprese” allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, possano obbligarsi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, e tale
è la fattispecie oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto ritenuto
13 dal primo giudice;
di nessun rilievo, quindi, è l'insussistenza – valorizzata dal
Tribunale – di una ipotesi di codatorialità (disciplinata dall'art. 30, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 276 del 2003, ai sensi del quale per le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti, ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso), tenuto conto che il contratto di rete è stato invocato dalla odierna società appellante in primo grado non per legittimare una ipotesi di codatorialità (neanche invocata), bensì al fine di escludere un'illecita interposizione di manodopera in Cont favore di nella prestazione lavorativa resa dagli odierni appellati.
Lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura anche tecnica o tecnologica consentito e disciplinato nell'ambito del contratto di rete giustifica pienamente, poi, la circostanza, emersa dalla prova testimoniale svolta, che i dipendenti XI utilizzassero apparati software di proprietà della capogruppo
“Corporate” di . Pt_1
In conclusione, evidenzia il Collegio che la costituzione di una società di scopo con capitale integralmente controllato dalla costituente, l'esternalizzazione alla stessa di taluni servizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione in comune di determinate attività, lungi dal rivelare il carattere fittizio dell'operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quelli dichiarati,
costituiscono tutti strumenti di manifestazione della libertà di iniziativa economica (nell'ottica anche dell'art. 41 Cost.).
Risulta, infine, nei fatti e documentalmente provato (v. relazione del perito dott. che ha formulato l'analisi valutativa dei beni strumentali Persona_3 oggetto di conferimento – doc. 1 del fascicolo di primo grado di ) che, Pt_1 anche successivamente al trasferimento, XI abbia conservato la propria identità, atteso che è stata ceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro,
14 ma anche tutto quanto necessario e sufficiente per continuare la normale attività di impresa (attrezzature, autoveicoli, strumenti informatici, pc, telefoni smartphone) e che la società ha continuato e continua ad operare anche dopo la sua acquisizione da parte di (avvenuta agli inizi del 2021, con la Per_4 conseguente uscita di XI dal Gruppo Ericsson).
10. Sulla base di tanto fino a questo punto esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve essere respinta la domanda proposta in primo grado da e CP_1
. Controparte_2
11. Le spese di lite del doppio grado tra e CP_1 CP_2
e la , liquidate come da dispositivo, seguono la
[...] Pt_1 soccombenza.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere tra e la Controparte_3
Parte_1
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, respinge il ricorso proposto in primo grado da e CP_1
; Controparte_2
-Condanna e , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 4.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in e 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%;
-Compensa le spese di lite del doppio grado tra e la Controparte_3
Parte_1
Roma, 11/11/2025
Il consigliere estensore
15 Dott. Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Dott. Eliana EO
16