TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. SPINAPOLICE GIANNI Parte_1
contro con l'Avv. ZANOTTO LUCA GIANDOMENICO;
e CP_1
con l'Avv. MANAVELLA ENRICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 7 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 5.07.2024, la la ricorrente ha chiesto al Tribunale una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
con . CP_1
Con memoria del 4.10.2024 si è costituito il resistente, chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla propria comaparsa.
Con ordinanza in data 5.11.2024 ex art. 473 bis. 22 c.p.c., il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e ha fissato l'udienza del 7.04.2025 per la discussione della causa, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e di voler trasformare il presente giudizio in giudizio congiunto, alle condizioni di cui ai patti depositati e sottoscritti dalle stesse.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, rassegnato il 10.04.2025.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
Pag. 2 di 4 interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto della tenera età della minore e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre (tenuto conto, in particolare, della notevole distanza geografica intercorrente tra le parti e degli impegni lavorativi del padre), nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su accordo raggiunto tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , in epigrafe meglio Parte_1 CP_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti il 25.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 12/04/2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. SPINAPOLICE GIANNI Parte_1
contro con l'Avv. ZANOTTO LUCA GIANDOMENICO;
e CP_1
con l'Avv. MANAVELLA ENRICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 7 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 5.07.2024, la la ricorrente ha chiesto al Tribunale una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
con . CP_1
Con memoria del 4.10.2024 si è costituito il resistente, chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla propria comaparsa.
Con ordinanza in data 5.11.2024 ex art. 473 bis. 22 c.p.c., il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e ha fissato l'udienza del 7.04.2025 per la discussione della causa, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e di voler trasformare il presente giudizio in giudizio congiunto, alle condizioni di cui ai patti depositati e sottoscritti dalle stesse.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, rassegnato il 10.04.2025.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
Pag. 2 di 4 interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto della tenera età della minore e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre (tenuto conto, in particolare, della notevole distanza geografica intercorrente tra le parti e degli impegni lavorativi del padre), nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su accordo raggiunto tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , in epigrafe meglio Parte_1 CP_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti il 25.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. compensa le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 12/04/2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 4 di 4