Sentenza 7 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.
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Cass. Sez. I, sent. 30 maggio 2025 (dep. 12 agosto 2025), n. 29469, Pres. Casa, Est. Magi 1. Con la sentenza n. 29469/2025 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di scioglimento del cumulo delle pene, alcune delle quali riferite a cosiddetti reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.), ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione. La sentenza merita alcune brevi riflessioni, essendo il tema più frequentemente vagliato da dottrina e giurisprudenza con riferimento all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, anziché all'istituto di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. 1.1. Nel caso di specie, il pubblico ministero procedente in sede esecutiva aveva …
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Cass. Sez. I, sent. 30 maggio 2025 (dep. 12 agosto 2025), n. 29469, Pres. Casa, Est. Magi Leggi la sentenza 1. Con la sentenza n. 29469/2025 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di scioglimento del cumulo delle pene, alcune delle quali riferite a cosiddetti reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.), ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione. La sentenza merita alcune brevi riflessioni, essendo il tema più frequentemente vagliato da dottrina e giurisprudenza con riferimento all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, anziché all'istituto di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p. 1.1. Nel caso di specie, il pubblico ministero procedente in sede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2021, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
Testo completo
00358-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 1310/2021 -CC 07/10/2021 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 13297/2021 GIUSEPPE DE MARZO ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore - ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di appello di TA, pronunciandosi quale giudice di rinvio, nell'incidente di esecuzione promosso da SC OS, ha respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., della esecuzione della pena residua, da espiare in forza delle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa in data 15.12.2008 dalla Corte di Assise di Appello di TA (per i reati di cui agli artt. 110, 112, 575, 576 nn. 1 e 2, 577 n. 3 c.p.; 110, 61 n. 2 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/94; 110, 112, 61 n. 2, 648 c.p., applicata C per tutti la circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91 e dunque ritenuta "in fatto" la correlativa circostanza aggravate di cui all'art. 7 L. n. 203/91; 2) sentenza emessa in data 13.6.2013 dalla Corte di Assise di Appello di TA (per i reati di cui agli artt. 110, 56, 575, 576 n. 1, 577 nn. 3 e 4, c.p.; 81, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74, 23 L. n. 110/75; 110, 575, 576 n. 1, 577 nn. 3 e 4 c.p.; 81, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74, 23 L. n. 110/75; 110,112, 61 n. 2, 648 c.p., tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203/91, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91). La decisione ha dato seguito alla sentenza (n. 35659 del 05/03/2019) con la quale la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale distrettuale, aveva annullato la pregressa ordinanza favorevole al condannato. Il giudice di rinvio ha ritenuto che venissero in rilievo reati c.d. ostativi, perché aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, in relazione ai quali non è consentita la sospensione dell'esecuzione, secondo la previsione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui richiama i condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen.. 2. Avverso il provvedimento ricorre SC OS, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, premesso che la pena ancora da espiare è pari ad anni due, mesi dieci e giorni sette di reclusione, denuncia violazione di legge. Sostiene il ricorrente: -che il reato più grave, individuato nell'omicidio di cui alla sentenza sub 1, non è aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e dunque non ricorre la causa ostativa di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; - che la pena per i reati ostativi di cui alla sentenza sub 2 è stata integralmente espiata;
- che, in ogni caso, il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione per i reati c.d. ostativi trova una deroga nell'ipotesi in cui, a mente dell'art.
4-bis, ord. pen., il condannato abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen., o abbia reciso i legami con la criminalità organizzata;
che i casi di deroga sono stati ampliati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere 2 concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente, per un verso, pretende di applicare principi di diritto opposti a quelli dettati dalla sentenza rescindente e vincolanti per il giudice di rinvio a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per altro verso, invoca una pronuncia di illegittimità costituzionale non pertinente.
3. Con la sentenza n. 35659 del 05/03/2019, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte di Assise di appello di TA che aveva accolto l'incidente di esecuzione del condannato. Il giudice di legittimità ha posto in evidenza come il giudice dell'esecuzione fosse incorso nei seguenti errori di diritto: a. aver omesso di riconoscere, nel processo definito con la sentenza 15 dicembre 2008, la sussistenza, di fatto, dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91 (non formalmente contestata, ma implicitamente desumibile dall'applicazione dell'attenuante ex art. 8 L. n. 203/91), e, dunque, di evidenziare la natura ostativa di tutti i reati giudicati;
b. aver "neutralizzato", in entrambe le sentenze in esecuzione, la citata aggravante, per effetto del riconoscimento dell'attenuante della dissociazione ex art. 8 L. n. 203/91; c. aver riconosciuto natura ostativa, ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen., ai soli delitti di omicidio e di tentato omicidio, con effetto sulla correttezza del calcolo della pena già espiata per i reati ritenuti ostativi;
d) aver affermato che il condannato poteva accedere alle misure alternative alla detenzione nella sua qualità di collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. 58- ter ord. pen.
4. Il giudice di rinvio ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati dalla sentenza rescindente. 3 Ha ritenuto che, in presenza di reati c.d. ostativi (perché ricompresi nel catalogo dell'art.
4-bis ord. pen. trattandosi di reati commessi con metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso) il Pubblico ministero non avesse il potere di sospendere l'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. pen., in ragione del divieto stabilito dal successivo comma 9. 4.1. La decisione è conforme al quadro normativo di riferimento e ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
4.1.1. L'art. 656 cod. proc. pen., da un lato, al comma 5, impone al Pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva qualora essa, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore ordinariamente a tre anni, (salvi limiti superiori per casi particolari), dall'altro lato, al comma 9, lett. a), stabilisce che detta sospensione non possa operare nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen. 4.1.2. È sorto il problema di determinare la portata del rinvio disposto dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen. (cfr. sul tema la relazione del massimario n. 47 del 2020). In astratto si sono prospettate due alternative: riferire il rinvio ai meri titoli di reato indicati dall'art.
4-bis ord. pen.; estendere il rinvio all'intera disciplina della ostatività c.d. penitenziaria. Accedendo alla prima alternativa, la ostatività c.d. "esecutiva" risulterebbe sganciata da quella c.d. "penitenziaria" e quindi opererebbe per il solo fatto che la sentenza di condanna concerna un titolo di reato rientrante nel novero dell'art.
4- bis ord. pen.. Optando per la seconda soluzione, l'ostatività c.d. "esecutiva" recepirebbe le regole di quella c.d. "penitenziaria" e quindi potrebbe essere superata in presenza di quelle ipotesi che, a termini dell'art.
4-bis ord. pen., consentono l'accesso ai benefici.
4.1.3 La giurisprudenza di legittimità si è decisamente schierata a favore della prima opzione: il rinvio dell'art. 656, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen. è limitato al mero richiamo delle previsioni di legge contemplanti i reati ostativi, senza estendersi a condizioni e presupposti necessari internamente alla disciplina penitenziaria per superare l'ostatività "penitenziaria", ossia quella all'accesso ai benefici (Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, D., Rv. 276490; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, Russo, Rv. 240128; Sez. 1, n. 8978 del 31/01/2008, Immediata, Rv. 239715). La ratio dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. riposa nella presunzione di pericolosità derivante dal mero titolo di reato per cui è intervenuta la condanna, 4 presunzione che «non può ritenersi incompatibile con i principi costituzionali, in quanto fa prevalere la regola dell'esecuzione di una condanna definitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione» (Sez. 4, n. 43117 del 18/09/2012, R., Rv. 253699; conf. Sez. 1, n. 2761 del 12/04/2000, D'Avino, Rv. 216598).
4.1.4. In estrema sintesi: ostatività esecutiva e ostatività penitenziaria si muovono su piani distinti. Tale principio è stato fatto proprio anche dalla sentenza rescindente, che lo ha consegnato al giudice del rinvio.
4.2. Pertanto è manifestamente infondata la censura che, nella sostanza, propone di "ritornare" alle regole opposte, adottate dall'ordinanza annullata e giudicate erronee dalla Corte di cassazione.
4.3. Sotto altro aspetto è utile precisare che, in ogni caso, non spetta al pubblico ministero, competente all'emissione dell'ordine di carcerazione, (e quindi non spessa al giudice dell'esecuzione) «la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato alla competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione» (Sez. 1, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, Rammeh, Rv. 255925; Sez. 2, n. 1443 del 15/04/2000, Saponaro, Rv. 215904), in forza di tali principi la Corte di cassazione ha dichiarato che: «è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo - che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Malagrinò, Rv. 279931).
5. Il ricorso si rivela infondato anche nella parte in cui invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. 5.1. Con la pronuncia citata la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è intervenuta sui presupposti di concedibilità dei "permessi premi" anche per i reati c.d. ostativi, individuandone le condizioni. La decisione della Corte costituzionale non si riverbera sulla disciplina qui in rilievo. 5 Come già osservato (cfr. sopra paragrafo 4), il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto a individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art.
4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, di talché una modifica sul testo del citato art.
4- bis (quale quella conseguente all'intervento manipolativo della Corte costituzionale) non incide sulla disciplina della sospensione dell'esecuzione.
5.2. Va aggiunto che la speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il Pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi 5 e 9, c.p.p. per l'esercizio della relativa potestà sospensiva (Sez. 1, n. 2195 del 24/3/2000, Di Dona, Rv. 216090), tenuto conto del carattere eccezionale - e, quindi, di stretta interpretazione - della disposizione di cui al comma 5 citato, che non consente la sua applicazione in via estensiva a ipotesi non espressamente previste (Sez. 5, n. 2517 del 28/4/2000, Salemi, Rv. 216109).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Maria Vessichelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENASE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 0 GEN 2022 IL FUNZIONARIO HU Carmela LANZUTES