Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 46194/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1
Nata il 10.10.2003 a Milano (MI)
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maia Maria Eugenia Reni del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Piazza della Repubblica 8 ha eletto domicilio e, comunque, presso il seguente indirizzo pec
Email_1 contro
2) Controparte_1
Nato il 01.12.2002 a Milano (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Angelo Leo Cerrato del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano,
Via Andrea Solari n. 19 ha eletto domicilio e, comunque, presso il seguente indirizzo pec
Email_2
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Controparte_2
FATTO
La Sig.ra , premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il Sig. Parte_1
, dalla quale è nato il figlio , ha depositato ricorso in data 23.12.2024 al Controparte_1 CP_2 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi
In data 04.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . Controparte_1
All'udienza dell'11.04.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. le parti intraprenderanno un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro GEA entro la fine del mese di Maggio p.v. e si impegnano a proseguirlo per almeno un anno salvo diverse indicazioni del professionista incaricato;
2. la madre si rende disponibile ad acconsentire per il figlio l'aggiunta del cognome paterno CP_2 dopo il proprio e, a tal fine, le parti depositeranno ricorso congiunto entro la fine del mese di giugno
2025.
3. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento CP_2 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
4. I rapporti padre-figlio saranno gestiti come da accordo raggiunto tra i genitori il 31 luglio 2024
e, più precisamente:
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita dall'asilo nido sino alla domenica sera alle ore
19.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio minore a casa della madre, nonché
- nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza paterna - il mercoledì dall'uscita dall'asilo nido con pernottamento sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo,
– nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza materna - il mercoledì dall'uscita dall'asilo nido sino al venerdì mattina con accompagnamento all'asilo,
- vacanze estive: per il mese di giugno e le prime due settimane di luglio si proseguirà con il calendario ordinario. La terza e la quarta settimana di luglio, invece, le trascorrerà
CP_2 rispettivamente con la mamma e con il papà ad anni alterni, con la previsione che il genitore che starà con le ultime due settimane di agosto trascorra con lui la quarta settimana di luglio e
CP_2 il genitore che starà con lui le prime due settimane di agosto tenga la terza settimana di
CP_2 luglio;
nel mese di agosto starà per 15 giorni consecutivi con un genitore e per i seguenti 15
CP_2 giorni con l'altro (nel 2025 starà le prime due settimane di agosto con la mamma e le ultime
CP_2 due con il papà);
- vacanze natalizie suddivise in due periodi (dalla fine della scuola al 30.12 e dal 30.12 all'inizio della scuola), da regolare con il regime dell'alternanza. Per l'anno 2025, i genitori concordano che starà il primo periodo con il papà e il secondo con la mamma. CP_2
- vacanze pasquali: salvo diverso accordo, l'intero periodo di vacanza ad anni alterni con ciascun genitore. Le vacanze di Pasqua 2026 verranno trascorse da con la mamma;
CP_2
- ponti: si attaccano ai rispettivi weekend di competenza;
- carnevale: le vacanze di carnevale vengono trascorse da con il genitore con cui egli CP_2 non trascorre la Pasqua;
- il compleanno di sarà da quest'ultimo trascorso insieme al genitore con cui di anno CP_2 in anno trascorrerà le ultime due settimane di agosto, con la facoltà dei genitori di decidere di trascorrere tale giornata insieme;
- le Parti concordano che il minore trascorra sempre con il padre, salvo impedimenti di quest'ultimo, la Festa del Papà e, sempre con la madre, la Festa della Mamma;
inoltre, il minore trascorrerà sempre il compleanno dei rispettivi genitori con gli stessi, con prevalenza rispetto all'ordinaria turnazione dei week end. Il tutto salvo migliori accordi assunti dai genitori nell'interesse di . CP_2
5. a decorrere dal mese di aprile 2025, il sig. contribuirà a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario del figlio minore mediante pagamento di un importo mensile pari CP_2 ad € 400,00 da corrispondersi in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 30 di Parte_1 ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita (prima rivalutazione aprile 2026);
6. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito al 100% dalla madre, sig.ra
[...]
Parte_1
7. Il sig. contribuirà in misura pari al 50% alle spese straordinarie mediche obbligatorie CP_1 del figlio minore e al 40% di quelle sportive. Le restanti spese straordinarie indicate nelle Linee guida della Corte d'Appello di Milano verranno sopportate dalla madre al 100%.
8. Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire la successiva udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con decreto del 23.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai