TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Michela PARZANI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Diego Controparte_1 C.F._2
BELOTTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune Parte_1 Controparte_1
di Nembro (BG) in data 21 settembre 1996. Dalla loro unione (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autonomo.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie, un contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 400 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status Controparte_1
e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, comparse personalmente, dato atto della sopravvenuta
Per_ sufficienza economica della figlia maggiorenne , hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al
Tribunale di decidere in conformità, precisando di intendere rinunciare sin da allora alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 14 ottobre 2015
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Nembro (BG) il 21 settembre 1996 tra e Parte_1 [...]
CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Nembro (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Anno 1996);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
- revoca, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario Per_ della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_
- aumento, a far data da marzo 2025, del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomamente indipendente, un assegno mensile dell'importo di €
480,40 (quattrocentottanta,40) da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
- conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Michela PARZANI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Diego Controparte_1 C.F._2
BELOTTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune Parte_1 Controparte_1
di Nembro (BG) in data 21 settembre 1996. Dalla loro unione (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autonomo.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie, un contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli pari a € 400 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status Controparte_1
e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, comparse personalmente, dato atto della sopravvenuta
Per_ sufficienza economica della figlia maggiorenne , hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al
Tribunale di decidere in conformità, precisando di intendere rinunciare sin da allora alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 14 ottobre 2015
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Nembro (BG) il 21 settembre 1996 tra e Parte_1 [...]
CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Nembro (Atto n. 43, Parte II, Serie A, Anno 1996);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
- revoca, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario Per_ della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_
- aumento, a far data da marzo 2025, del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomamente indipendente, un assegno mensile dell'importo di €
480,40 (quattrocentottanta,40) da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
- conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello