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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°231 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo Parte_1 presso i cui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO Controparte_1 appellato contumace all'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2887/2022 il Tribunale G.L. di Palermo, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
e rigetto delle altre domande spiegate da ,
[...] Controparte_1 condividendo il percorso argomentativo esposto dalla sentenza n.235/2017 di questa Corte, accoglieva quella volta al riconoscimento, senza oneri economici ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, dell'anzianità di servizio maturata - con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.31 L.R. n.37/85 dal giugno/luglio 1989 al 31 dicembre 1990 - prima dell'immissione nei ruoli regionali, e di condanna del a rideterminare il trattamento economico spettante ai fini Parte_1 dell'indennità di buonuscita spettante. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 20.3.2023. Nel merito, sostiene di aver proceduto correttamente ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n.1032/1973 computando ai fini della buonuscita il periodo di servizio prestato a tempo determinato dall'1.6.1989 al 31.12.1990 ai sensi dell'art. 15 e non già dell'art. 14, come tale ammissibile esclusivamente con riscatto oneroso a carico del dipendente. Soggiunge che “non corrisponde a vero che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato fossero comprensive anche della contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita, risultando, al contrario, che le ritenute previdenziali sono state versate in
Pag.1 conto entrate Tesoro della Regione Siciliana soltanto a decorrere dalla trasformazione a tempo indeterminato del contratto … e, quindi, a partire dall'1/01/1991”. Richiama al riguardo la sentenza di questa Corte n.779/2021.
, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Oggetto del contendere è il periodo di lavoro fuori ruolo e a tempo determinato svolto per un biennio alla fine degli anni '80 dall'odierno appellato presso gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/1985. L'unica questione controversa è se tale periodo debba essere riconosciuto senza alcun onere economico ovvero se lo stesso sia assoggettato a riscatto con onere a carico dei dipendenti interessati. Tanto premesso, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. Il precedente arresto di questa Corte richiamato nella sentenza qui impugnata va letto ed integrato (come già affermato con la sentenza n.779/2021 e con le successive sentenze n.288/2024, n.217/2024 e n.383/2024) alla luce delle condivisibili considerazioni esposte dalla Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella qui in esame, con la sentenza n.9956/2018. Orbene, dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, l'odierno appellato, in forza dell'art.58 della L.R. n.25/1993, è stato inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n.53/85 che, all'art. 5, comma 7, prevede: "ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo". L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 5 comma 7 della citata L. R. n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di buonuscita. Sul punto, va, infatti, condiviso quanto in proposito affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 Legge n.53/1985 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge":
Pag.2 art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita. Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge. Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n. 53/1985; infatti, l'art. 9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L. n. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati versati. Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art. 6, comma 4, della Legge Regione siciliana n.11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore": del resto anche l'art. 15 del d.p.r. 1032/1973 prevede il riscatto per i "periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali. Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art. 21 Legge Regione Sicilia n. 11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.” Sicchè, per come affermato dalla Suprema Corte in caso analogo, deve concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti …. e infine transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge Regione Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 53/1985.” (Cass. n. 9956/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie parte appellata pur non contestando la necessità che i servizi dei quali ha chiesto il riconoscimento ai fini della buonuscita fossero soggetti a
Pag.3 contribuzione a tali fini, ha omesso tuttavia di provare, come era suo onere, la circostanza. Va, infatti, osservato che l'art. 2 dei contratti a tempo determinato prevedeva che
“Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la Regione Siciliana corrisponderà l'indennità di fine rapporto secondo le norme in vigore” (cfr. doc. prodotto nel fascicolo di parte appellante). E', dunque, evidente che per espressa previsione negoziale il rapporto in questione non era soggetto a trattenute ai fini della buonuscita essendo stata, al contrario, stabilita la corresponsione del trattamento/indennità di fine rapporto che, come è noto, è una retribuzione differita i cui accantonamenti non sono a carico del lavoratore. In altri termini, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva già ab origine (per come affermato dalla Cassazione sopra citata) alcun “versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa”. Quanto dianzi esposto, già di per sé dirimente ai fini della decisione, risulta viepiù dimostrato dai documenti (rimasti privi di contestazione – cfr. doc. fascicolo di parte)) prodotti dall'appellante, ossia:
- la nota prot. N.6607 del 9.9.2004 con la quale il Dirigente del Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ha affermato che per il “personale ex Genio Civile” assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/85 “gli emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con il relativo versamento all Con la trasformazione del contratto a CP_3 tempo indeterminato, decorrenza 1 gennaio 1991, tali soggetti sono stati amministrati direttamente dagli Uffici del personale presso cui prestavano servizio. Gli emolumenti erogati sono stati assoggettati alle ritenute di quiescenza e previdenza con versamento in conto Entrata nel Bilancio R.S… ”;
- la nota prot. 2005/117221 del 2.11.2005 con la quale il Dirigente del Dipartimento Regionale del Personale – Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale in Quiescenza ha fatto presente che il servizio a tempo determinato è stato “assicurato ai fini previdenziali all e quell'Istituto gestisce solo CP_3 posizioni ai fini di quiescenza. Tale prescrizione peraltro era contenuta nell'art. Due del contratto di lavoro sottoscritto …”.;
- la nota del 10.9.1998 con la quale il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Genio Civile di Palermo ha attestato che “dal 01/07/1989 al 31.12.1990 per contributi prev. ed assistenziali sono state trattenute le aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per Gescal. I sopracitati versamenti sono stati effettuati tramite mod dm10/m presso l' sede di CP_3
Palermo. Dal 01/01/1991 le ritenute del personale legge 11/90 sono state per contr. prev. ed assistenziali del 8,15% di cui 5,30% per tesoro, il 2% per opera previdenziale, lo 0,50% per E.C. e lo 0,35% per Gescal. I Sopracitati versamenti sono stati effettuati in conto Entrata Regione Siciliana sui Capitoli di spese previsti all'uopo”. Dalla piana lettura dei documenti or ora citati, quindi, appare provato in questa sede che la trattenuta ai fini della buonuscita venne fatta “in conto Entrata Regione Siciliana” (secondo la ripartizione del 5,30%, del 2% e dello 0,50%), soltanto a far data dall'1.1.1991 (ossia dal momento del transito nei ruoli regionali). Talchè, escluso che i contratti a termine stipulati prevedessero un versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita (essendo stata, al contrario, prevista la liquidazione del TFR) e in mancanza di prova - che era onere dell'appellato fornire – dell'effettivo versamento di contribuzione utile ai fini della Pag.4 buonuscita in costanza di rapporto pre-ruolo a tempo determinato ex art. 31 L.R. n.37/85, in riforma della sentenza impugnata, le domande spiegate nel ricorso di primo grado devono essere integralmente rigettate.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del e si liquidano nei CP_1 termini di cui in parte dispositiva in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, in Controparte_1 riforma della sentenza n.2887/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, in data 16.9.2022, rigetta integralmente il ricorso di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di parte appellante che liquida, per il primo, in complessivi €2.450,00 e, per il secondo, in complessivi €3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Palermo 20 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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