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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 567/2024 R.G., proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall' avv. Aniello Ferrentino, presso il cui studio in Castel San Giorgio
(SA), alla via Camillo Alfano n. 40/42, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, CP_1
dall'avv. Gianluca Mandara, presso il cui studio, in Salerno, alla via
Michele Rinaldi, n. 119, elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
convenuto in giudizio notaio rogante, al fine di farne CP_1
accertare la responsabilità professionale per la condotta illecita assunta in sede di redazione dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data
25.05.2025 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 72.734,68, a titolo di risarcimento danni;
al riguardo ha dedotto che, con decreto di vendita immobiliare a trattativa privata del 29.04.2005, reso nell'ambito della procedura fallimentare “A.A.
Abbigliamento s.n.c. di HI A. e AI A.”, il Tribunale di Nocera
Inferiore autorizzava il Curatore ad alienare, per il corrispettivo di €.
23.000,00, in favore di , la quota, pari a ½, di un immobile, Parte_1
ad uso civile abitazione, sito in Castel San Giorgio alla via Statale 1/A, di proprietà della socia fallita che, a seguito di tale CP_2
autorizzazione, veniva stipulato atto pubblico di compravendita, rogato dal notaio in data 25.05.2005 e regolarmente trascritto in data CP_1
22.06.2005; che, in data 14.10.2005, la parte attrice otteneva dal Tribunale di Nocera l'autorizzazione alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile; che, solo in epoca successiva, apprendeva che l'intera proprietà dell'immobile era stata trasferita, in favore di , Controparte_3
nell'ambito della procedura esecutiva n. 111/94 pendente avanti al
Tribunale di Nocera Inferiore;
che, l'opposizione proposta dall'acquirente veniva rigettata, sul presupposto della nullità della vendita eseguita in sede fallimentare, in quanto ritenuto in contrasto con norme imperative.
Si costituiva in giudizio il notaio che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della sola documentazione prodotta.
Con sentenza n. 875/2024 il Tribunale di Nocera rigettava la domanda attorea e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Il giudice di prime cure, più in particolare, riteneva che, nel contesto di una vendita fallimentare, al notaio è demandato solo il compito di concludere una procedura, la cui valutazione nel merito è rimessa ex lege all'organo Giudicante. Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, Parte_1
deducendo, quale unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art 28 comma 1 della l. 16.02.1913 n.89, in correlazione con gli artt. all'art 1176 comma 2, e art. 2236 cod. civ, per aver il giudice di prime cure qualificato erroneamente la figura del notaio quale mero esecutore del dictum del giudice;
che, di contro, il notaio, in qualità di pubblico ufficiale rogante, era tenuto a verificare la legittimità del trasferimento e, una volta rilevata la nullità dell'atto, per violazione dell'art 108 l. fall. nel testo anteriore al d.lgs. n.5/2006, avrebbe dovuto informare le parti e sospenderne la stipula.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e CP_1
competenze del secondo grado.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 08.05.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
La questione posta all'attenzione della Corte attiene al ruolo del notaio nell'ambito della procedura fallimentare, dovendosi stabilire se, in presenza di un decreto di vendita con cui il giudice fallimentare autorizzi il trasferimento del bene fallimentare, il notaio assuma un ruolo di mero esecutore del dictum giudiziale o se egli conservi un autonomo margine di valutazione.
A tal fine, va evidenziato che la figura del notaio può assumere, nello specifico contesto fallimentare, una duplice configurazione: quella di ausiliario del giudice, se investito di funzioni delegate, o professionista incaricato dalle parti, laddove egli sia chiamato a rogare un atto per effetto di incarico conferito privatamente. Nella vicenda che ci occupa, come ritenuto dal Tribunale, il professionista riveste la qualifica di ausiliario del giudice fallimentare e agisce quale organo della procedura, la cui gestione è affidata al Curatore fallimentare.
L'appellante deduce a motivo di gravame, la violazione dell'art. 28 della L. 16.02.1913
n. 89.
Orbene, la problematica riguardo all'atto notarile di trasferimento in sede di vendita fallimentare è stata affrontata sia sotto il profilo della natura, della struttura e della funzione della fattispecie della vendita fallimentare che trova un epilogo in un atto notarile, sia sotto il profilo delle connesse problematiche legate alle specifiche discipline sostanziali in tema di vendita volontaria che prevedono diversi “requisiti” di documentazione a “corredo” del bene da trasferire.
La natura coattiva della vendita fallimentare, anche ove si realizzi ricorrendo alla cd. vendita competitiva, ex art. 107 primo comma l. fall., determina l'inapplicabilità, in linea di principio, delle disposizioni normative man mano esaminate, le quali assumono a parametro di riferimento la differente ipotesi della vendita avente natura volontaria.
E' stato, quindi, affermato che l'art. 28 della legge notarile non può trovare applicazione, nell'atto notarile di trasferimento coattivo in esito alla vendita competitiva, in ragione della natura coattiva e non volontaria della vendita in questione, che fuoriesce dall'ambito di applicazione negoziale tipico di questa norma, la cui natura “sanzionatoria” lascia ben pochi margini per eventuali operazioni tendenti ad estenderne l'ambito applicativo, se del caso ricorrendo all'interpretazione analogica e/o estensiva.
Invero, l'atto di vendita, quand'anche rogato da notaio, ha sempre natura coattiva, in ragione di una pluralità di indici che depongono in tal senso, quali, segnatamente,
l'identità della funzione liquidatoria e l'attuazione dell'interesse, di natura pubblicistico di soddisfacimento dei creditori, e il particolare regime di scelta e selezione dell'acquirente. Ne consegue che la forma dell'atto di trasferimento, con il quale si conclude il subprocedimento di vendita, (ossia l'atto notarile anziché il decreto) non determina il venir meno della natura coattiva della vendita competitiva, trattandosi di differenza di ordine “formale” o, comunque, non tale da incidere sulla natura coattiva della vendita.
Difatti, la fase della vendita è funzionalmente dipendente dal corretto espletamento della procedura fallimentare ed ha le sue conseguenze sulla successiva fase di ripartizione dell'attivo.
Tale profilo procedurale è evidente nelle ipotesi di vendite gestite dal Giudice delegato, ex art. 107, comma 2, l. f., ma non viene meno nel caso di vendite in forme privatistiche, permanendo la necessità di una sequenza procedimentale, di interrelazioni con la precedente fase della dichiarazione di fallimento e con la successiva fase di distribuzione dell'attivo.
Né, peraltro, varia la funzione del trasferimento, il quale sia che avvenga per effetto di un decreto di trasferimento, sia che avvenga per effetto di un atto negoziale, è necessitato dalla funzione liquidatoria e assoggettato a controlli e poteri autoritativi tanto forti che ne possono legittimare la caducazione in base a valutazioni di maggior convenienza di altra offerta.
Pertanto, sia che si faccia ricorso a procedure competitive, sia alle forme del codice di procedura civile, il trasferimento è sempre di natura coattiva, essendo pur sempre finalizzato all'attuazione della responsabilità patrimoniale e a remunerare i creditori rimasti insoddisfatti dall'inadempimento del debitore.
In conseguenza, nel fallimento e nel concordato, anche quando vengono utilizzati schemi negoziali privatistici, cambiano le modalità delle vendite, ma non la natura del trasferimento, che rimane coattiva.
In tale ottica, il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, prescritto dall'art. 28 della L.89/1913, richiamato dall'appellante, non può applicarsi al caso in esame, poiché relativo ad atti negoziali la cui nullità, per ciascuno di essi, sia inequivoca, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo.
Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avverbio
“espressamente”, che nell'art. 28 qualifica la categoria degli “atti proibiti dalla legge” va inteso come “inequivocamente”, per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale, circostanza che, stante i dubbi interpretativi circa l'applicabilità del tipo di vendita attuato, non ricorre nel caso di specie.
Invero, al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici, con le connesse responsabilità, in presenza di incertezze interpretative oggettive, quando il divieto non possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di vendita autorizzata dal Giudice delegato, il notaio incaricato per la stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, non è tenuto alla verifica della validità del contratto, nonché alla successiva comunicazione dell'eventuale sussistenza di un vizio di nullità, essendo tale indagine preclusa dalla preventiva autorizzazione degli organi della procedura.
Pertanto, la nullità dell'atto rogato dal notaio , come già accertato, sebbene in CP_1
via del tutto incidentale, dal giudice dell'esecuzione nella sentenza n. 742/2006, discende da una interpretazione giurisprudenziale dell'art. 108 L. Fall. e, in ogni caso, non è imputabile a negligenza del professionista.
Difatti, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di aderire alla tesi giurisprudenziale secondo cui “la vendita di un bene immobile a trattativa privata, è da considerarsi nulla per contrasto con una norma imperativa ed è quindi, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma” (Cass. sent. n. 3624/2004, n. 5751/1993, n. 58/1979) Alla stregua di tali principi, la illegittimità, in ogni caso, deriverebbe dal provvedimento del giudice delegato che ha autorizzato una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, n. 26954).
Ne consegue che l'inadempimento non può essere imputato al notaio, non essendo consistito nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, secondo il parametro della diligenza media prescritto dall'art. 1176 co.
2 c.c..
In conseguenza, l'atto illegittimo, fonte del rivendicato danno, non è la vendita rogata dal notaio, bensì, il decreto autorizzativo cui il notaio ha solo dato successiva attuazione.
Pertanto, in relazione ai rivendicati danni la condotta del notaio non ha assunto alcuna efficacia causale rispetto al pregiudizio subito dall'acquirente.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 875/2004 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 2906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 01.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 567/2024 R.G., proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall' avv. Aniello Ferrentino, presso il cui studio in Castel San Giorgio
(SA), alla via Camillo Alfano n. 40/42, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, CP_1
dall'avv. Gianluca Mandara, presso il cui studio, in Salerno, alla via
Michele Rinaldi, n. 119, elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha Parte_1
convenuto in giudizio notaio rogante, al fine di farne CP_1
accertare la responsabilità professionale per la condotta illecita assunta in sede di redazione dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data
25.05.2025 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 72.734,68, a titolo di risarcimento danni;
al riguardo ha dedotto che, con decreto di vendita immobiliare a trattativa privata del 29.04.2005, reso nell'ambito della procedura fallimentare “A.A.
Abbigliamento s.n.c. di HI A. e AI A.”, il Tribunale di Nocera
Inferiore autorizzava il Curatore ad alienare, per il corrispettivo di €.
23.000,00, in favore di , la quota, pari a ½, di un immobile, Parte_1
ad uso civile abitazione, sito in Castel San Giorgio alla via Statale 1/A, di proprietà della socia fallita che, a seguito di tale CP_2
autorizzazione, veniva stipulato atto pubblico di compravendita, rogato dal notaio in data 25.05.2005 e regolarmente trascritto in data CP_1
22.06.2005; che, in data 14.10.2005, la parte attrice otteneva dal Tribunale di Nocera l'autorizzazione alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile; che, solo in epoca successiva, apprendeva che l'intera proprietà dell'immobile era stata trasferita, in favore di , Controparte_3
nell'ambito della procedura esecutiva n. 111/94 pendente avanti al
Tribunale di Nocera Inferiore;
che, l'opposizione proposta dall'acquirente veniva rigettata, sul presupposto della nullità della vendita eseguita in sede fallimentare, in quanto ritenuto in contrasto con norme imperative.
Si costituiva in giudizio il notaio che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della sola documentazione prodotta.
Con sentenza n. 875/2024 il Tribunale di Nocera rigettava la domanda attorea e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Il giudice di prime cure, più in particolare, riteneva che, nel contesto di una vendita fallimentare, al notaio è demandato solo il compito di concludere una procedura, la cui valutazione nel merito è rimessa ex lege all'organo Giudicante. Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, Parte_1
deducendo, quale unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art 28 comma 1 della l. 16.02.1913 n.89, in correlazione con gli artt. all'art 1176 comma 2, e art. 2236 cod. civ, per aver il giudice di prime cure qualificato erroneamente la figura del notaio quale mero esecutore del dictum del giudice;
che, di contro, il notaio, in qualità di pubblico ufficiale rogante, era tenuto a verificare la legittimità del trasferimento e, una volta rilevata la nullità dell'atto, per violazione dell'art 108 l. fall. nel testo anteriore al d.lgs. n.5/2006, avrebbe dovuto informare le parti e sospenderne la stipula.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e CP_1
competenze del secondo grado.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 08.05.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
La questione posta all'attenzione della Corte attiene al ruolo del notaio nell'ambito della procedura fallimentare, dovendosi stabilire se, in presenza di un decreto di vendita con cui il giudice fallimentare autorizzi il trasferimento del bene fallimentare, il notaio assuma un ruolo di mero esecutore del dictum giudiziale o se egli conservi un autonomo margine di valutazione.
A tal fine, va evidenziato che la figura del notaio può assumere, nello specifico contesto fallimentare, una duplice configurazione: quella di ausiliario del giudice, se investito di funzioni delegate, o professionista incaricato dalle parti, laddove egli sia chiamato a rogare un atto per effetto di incarico conferito privatamente. Nella vicenda che ci occupa, come ritenuto dal Tribunale, il professionista riveste la qualifica di ausiliario del giudice fallimentare e agisce quale organo della procedura, la cui gestione è affidata al Curatore fallimentare.
L'appellante deduce a motivo di gravame, la violazione dell'art. 28 della L. 16.02.1913
n. 89.
Orbene, la problematica riguardo all'atto notarile di trasferimento in sede di vendita fallimentare è stata affrontata sia sotto il profilo della natura, della struttura e della funzione della fattispecie della vendita fallimentare che trova un epilogo in un atto notarile, sia sotto il profilo delle connesse problematiche legate alle specifiche discipline sostanziali in tema di vendita volontaria che prevedono diversi “requisiti” di documentazione a “corredo” del bene da trasferire.
La natura coattiva della vendita fallimentare, anche ove si realizzi ricorrendo alla cd. vendita competitiva, ex art. 107 primo comma l. fall., determina l'inapplicabilità, in linea di principio, delle disposizioni normative man mano esaminate, le quali assumono a parametro di riferimento la differente ipotesi della vendita avente natura volontaria.
E' stato, quindi, affermato che l'art. 28 della legge notarile non può trovare applicazione, nell'atto notarile di trasferimento coattivo in esito alla vendita competitiva, in ragione della natura coattiva e non volontaria della vendita in questione, che fuoriesce dall'ambito di applicazione negoziale tipico di questa norma, la cui natura “sanzionatoria” lascia ben pochi margini per eventuali operazioni tendenti ad estenderne l'ambito applicativo, se del caso ricorrendo all'interpretazione analogica e/o estensiva.
Invero, l'atto di vendita, quand'anche rogato da notaio, ha sempre natura coattiva, in ragione di una pluralità di indici che depongono in tal senso, quali, segnatamente,
l'identità della funzione liquidatoria e l'attuazione dell'interesse, di natura pubblicistico di soddisfacimento dei creditori, e il particolare regime di scelta e selezione dell'acquirente. Ne consegue che la forma dell'atto di trasferimento, con il quale si conclude il subprocedimento di vendita, (ossia l'atto notarile anziché il decreto) non determina il venir meno della natura coattiva della vendita competitiva, trattandosi di differenza di ordine “formale” o, comunque, non tale da incidere sulla natura coattiva della vendita.
Difatti, la fase della vendita è funzionalmente dipendente dal corretto espletamento della procedura fallimentare ed ha le sue conseguenze sulla successiva fase di ripartizione dell'attivo.
Tale profilo procedurale è evidente nelle ipotesi di vendite gestite dal Giudice delegato, ex art. 107, comma 2, l. f., ma non viene meno nel caso di vendite in forme privatistiche, permanendo la necessità di una sequenza procedimentale, di interrelazioni con la precedente fase della dichiarazione di fallimento e con la successiva fase di distribuzione dell'attivo.
Né, peraltro, varia la funzione del trasferimento, il quale sia che avvenga per effetto di un decreto di trasferimento, sia che avvenga per effetto di un atto negoziale, è necessitato dalla funzione liquidatoria e assoggettato a controlli e poteri autoritativi tanto forti che ne possono legittimare la caducazione in base a valutazioni di maggior convenienza di altra offerta.
Pertanto, sia che si faccia ricorso a procedure competitive, sia alle forme del codice di procedura civile, il trasferimento è sempre di natura coattiva, essendo pur sempre finalizzato all'attuazione della responsabilità patrimoniale e a remunerare i creditori rimasti insoddisfatti dall'inadempimento del debitore.
In conseguenza, nel fallimento e nel concordato, anche quando vengono utilizzati schemi negoziali privatistici, cambiano le modalità delle vendite, ma non la natura del trasferimento, che rimane coattiva.
In tale ottica, il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, prescritto dall'art. 28 della L.89/1913, richiamato dall'appellante, non può applicarsi al caso in esame, poiché relativo ad atti negoziali la cui nullità, per ciascuno di essi, sia inequivoca, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo.
Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avverbio
“espressamente”, che nell'art. 28 qualifica la categoria degli “atti proibiti dalla legge” va inteso come “inequivocamente”, per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale e dottrinale, circostanza che, stante i dubbi interpretativi circa l'applicabilità del tipo di vendita attuato, non ricorre nel caso di specie.
Invero, al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici, con le connesse responsabilità, in presenza di incertezze interpretative oggettive, quando il divieto non possa desumersi in via del tutto pacifica ed incontrastata da un orientamento interpretativo ormai consolidato sul punto.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di vendita autorizzata dal Giudice delegato, il notaio incaricato per la stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, non è tenuto alla verifica della validità del contratto, nonché alla successiva comunicazione dell'eventuale sussistenza di un vizio di nullità, essendo tale indagine preclusa dalla preventiva autorizzazione degli organi della procedura.
Pertanto, la nullità dell'atto rogato dal notaio , come già accertato, sebbene in CP_1
via del tutto incidentale, dal giudice dell'esecuzione nella sentenza n. 742/2006, discende da una interpretazione giurisprudenziale dell'art. 108 L. Fall. e, in ogni caso, non è imputabile a negligenza del professionista.
Difatti, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di aderire alla tesi giurisprudenziale secondo cui “la vendita di un bene immobile a trattativa privata, è da considerarsi nulla per contrasto con una norma imperativa ed è quindi, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma” (Cass. sent. n. 3624/2004, n. 5751/1993, n. 58/1979) Alla stregua di tali principi, la illegittimità, in ogni caso, deriverebbe dal provvedimento del giudice delegato che ha autorizzato una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, n. 26954).
Ne consegue che l'inadempimento non può essere imputato al notaio, non essendo consistito nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, secondo il parametro della diligenza media prescritto dall'art. 1176 co.
2 c.c..
In conseguenza, l'atto illegittimo, fonte del rivendicato danno, non è la vendita rogata dal notaio, bensì, il decreto autorizzativo cui il notaio ha solo dato successiva attuazione.
Pertanto, in relazione ai rivendicati danni la condotta del notaio non ha assunto alcuna efficacia causale rispetto al pregiudizio subito dall'acquirente.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 875/2004 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 2906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 01.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano