Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 13 marzo 2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5278/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“risarcimento del danno”
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Rossi, giusta C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, tutti
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistenti –
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9.5.2023, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede deducendo: di avere presentato in data 27.4.2007 domanda d'inserimento nella graduatoria di
I fascia del personale ATA - profilo di “Assistente amministrativo” - per la provincia di , stante il lungo servizio dalla stessa già maturato nelle scuole CP_1 statali costituente requisito d'accesso (“almeno due anni”) alla suddetta I fascia, ai sensi dell'art.
2.2 del relativo bando di concorso pubblicato dal Direttore
Generale Regionale della il 20/3/2007 (prot. 5482); CP_1 di essere stata inserita, con punti 51,92, nella suddetta graduatoria concorsuale pubblicata in data 10.7.2007, ottenendo così negli aa.ss. 2007/08, 2008/09 e
2009/10 l'incarico di lavoro annuale presso l'ITC Statale “G. Russo” di;
CP_1 di essere stata coinvolta nel 2010 – insieme ad altri colleghi - in un procedimento penale per violazione dell'art.483 c.p., con la contestazione di avere dichiarato, in seno alla citata domanda d'inserimento del 2007, lo svolgimento di 36 ore settimanali di servizio presso l'Istituto legalmente riconosciuto “Mons. Savasta” di (aa.ss. 1994/95 - 2002/03), mentre dalle risultanze degli estratti CP_1
1
Lavoro nei confronti dell'ex datore di lavoro;
di avere subìto, a seguito della notizia della pendenza del procedimento penale relativo alla suddetta dichiarazione di servizio, un procedimento disciplinare avviato dall' con nota n. 80/1 del Controparte_1 Controparte_3
29.4.2010; che con nota 80/3 del 27.7.2010 l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, costituito in seno all' , ha Controparte_1 disposto la sospensione del procedimento disciplinare “in attesa della definizione di quello penale”; che la stessa nelle more ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, con assunzione a tempo indeterminato nell'a.s. 2011/2012 e assegnazione al
[...]
“Giovanni XXIII” di;
CP_1 CP_1 che il giudizio di primo grado si è concluso in data 5.6.2014 con sentenza di condanna per il reato di falso di cui all'art.483 c.p., immediatamente impugnata;
che l' , sulla base della sola sentenza di primo grado Controparte_1 non definitiva, con decreto n. 659 del 27.1.2015, ha disposto la “decadenza retroattiva” della stessa dalla graduatoria di assistente amministrativo e la conseguente “risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato” già stipulato con decorrenza 1.9.2011; che, previa impugnazione stragiudiziale della risoluzione del contratto, ha depositato presso il Tribunale Lavoro di Catania un ricorso portante il numero di ruolo 4323/2015, con il quale ha chiesto l'accertamento e la declaratoria d'illegittimità dei provvedimenti di decadenza retroattiva dalla graduatoria e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 3.9.2011, con connessa domanda di reintegra nel posto di lavoro;
che, nelle more del predetto giudizio, è stata emessa dalla Corte d'Appello penale di Catania sentenza n. 1212 del 18 giugno 2017, depositata il 3.6.2017, di assoluzione “perché il fatto non sussiste”; che, a seguito della sentenza di assoluzione in ambito penale, il Tribunale di
Catania sezione lavoro, con sentenza n. 1004/2019 emessa nel proc. n. 4323/2015
R.G., ha condannato le Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, all'adozione di tutti i necessari provvedimenti ripristinatori e, in particolare, alla piena reintegra e riammissione in servizio della stessa ricorrente
(sentenza confermata in appello – con sentenza n. 123/2022 della Corte di Appello di Catania); che a seguito della predetta sentenza l' ha emesso Controparte_1 il decreto n. 10040 del 17.6.2019 con cui ha stabilito la reintegra in servizio, con decorrenza giuridica dalla stessa data del provvedimento di decadenza 27/1/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, avvenuta il 18.6.2019; che l' , con il già citato decreto del 17.6.2019, non Controparte_1 ha statuito nulla riguardo alla dovuta ricostituzione della sfera economica della
2 stessa, illegittimamente lesa dal provvedimento di risoluzione contrattuale del
27.1.2015.
Ciò premesso, richiamata la giurisprudenza sulla spettanza dei benefici contrattuali in caso di risoluzione contrattuale illegittima da parte dell'amministrazione scolastica e quantificate le spettanze economiche in €
85.180,43, a titolo di adempimento ovvero a titolo risarcitorio, ha concluso chiedendo: “previa disapplicazione ex art.5, allegato E, legge n.2248/1865 e art.36, comma 5, D.LGS. 165/01 ogni atto e/o decreto dell'amministrazione scolastica eventualmente ritenuto confliggente. Voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere corrisposta la somma di €=85.180,43=, come sopra calcolata, o altra ritenuta di diritto (eventualmente anche in via equitativa),
a titolo di adempimento (e, quindi, di retribuzioni) ovvero a titolo risarcitorio
(quale lucro cessante), in relazione a quanto non percepito nel periodo di illegittima cesura del rapporto lavorativo per cui è causa e, conseguentemente, condannare l'amministrazione scolastica al pagamento della somma medesima a favore della signora (oltre interessi e rivalutazione); Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di causa”. Con memoria difensiva depositata in data 3.11.2023, il
[...]
Controparte_1
hanno contestato in toto il
[...] ricorso.
In particolare, dopo aver ricostruito i fatti di causa, parte resistente ha eccepito la legittimità della risoluzione del rapporto (conseguente a decadenza automatica e retroattiva della ricorrente dalla graduatoria permanente ATA), nel periodo coperto dal giudicato cautelare e nelle more della sentenza di primo grado del
Giudice del lavoro e ha concluso chiedendo: “Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 13 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c (depositate come in atti) e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Come rilevato dalla parte ricorrente con la sentenza n. 1004/2019 emessa da questo Tribunale – in diversa composizione - nel procedimento n. 4323/2015 R.G le Amministrazioni convenute sono state condannate “… ciascuna secondo le rispettive competenze, all'adozione di tutti i necessari provvedimenti ripristinatori e, in particolare, alla piena reintegra e riammissione in servizio di
” (cfr. doc. n. 14 fascicolo della ricorrente). Parte_1
La predetta sentenza è stata appellata dall'Amministrazione scolastica e la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 123/2022 ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado (cfr. doc. n. 15 fascicolo della ricorrente).
Dalla documentazione versata in atti risulta che a seguito della sentenza n.
1004/2019, confermata in appello, l' ha emesso il Controparte_1
3 decreto n. 10040 del 17.6.2019 con cui ha stabilito la reintegra in servizio della ricorrente, con decorrenza giuridica dalla stessa data del provvedimento di decadenza 27/1/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, avvenuta il 18.6.2019, senza nulla dire con riguardo alla ricostituzione della sfera economica (cfr. doc. n. 14 fascicolo della ricorrente).
In questa sede, pertanto, parte ricorrente chiede accertarsi il diritto al pagamento in proprio favore di una somma parametrata a tutte le retribuzioni non percepite –
e che avrebbe avuto diritto a percepire - nell'arco temporale compreso tra l'illegittima risoluzione contrattuale (27/01/2015) e l'effettiva data di re- immissione in servizio (17/06/2019), quantificate in € 85.180,43 a titolo di adempimento e/o risarcitorio.
In particolare, parte ricorrente adduce che l'illegittimità della risoluzione contrattuale non può che comportare la piena ed integrale attribuzione dei benefici previsti dal contratto illegittimamente risolto, anche per il periodo in cui la ricorrente è rimasta inoccupata e non ha potuto svolgere la propria prestazione lavorativa per causa ad essa non imputabile.
Di contro, l'unica difesa spiegata dall'Amministrazione in seno alla memoria di costituzione concerne il preteso valore equivalente al giudicato dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 37140/2015 del 14.11.2015, RG n. 4323/2015 (non fatta oggetto di reclamo da parte della ricorrente) in seno alla quale si era ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris e, al contempo, che l'Amministrazione
Scolastica avesse esperito le procedure che hanno condotto alla decadenza dalla graduatoria provinciale degli interessati in maniera del tutto legittima sotto il profilo formale e sostanziale.
Tali deduzioni, tuttavia, non hanno pregio trattandosi di provvedimenti privi di stabilità e pertanto inidonei al giudicato e ciò anche qualora nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia poi intrapreso l'azione di merito (cfr., ex multis,
Cass. civ. 28 febbraio 2019, n. 6039); laddove, nel caso di specie, invece, è stata pure intrapresa l'azione di merito conclusasi con l'accoglimento totale del ricorso.
Invero, con la sentenza n. 1004/2019 del Tribunale di Catania si è rilevato che
“…l'indicazione delle ore settimanali del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto “Savasta”, per come già accertato e stabilito dalla Corte d'Appello penale nella presente vicenda, era (ed è stata ) assolutamente ininfluente ai fini dell'inserimento in graduatoria e della successiva assunzione..” ribadendo che
“la sopravvenienza, nella vicenda, della sentenza di assoluzione con formula piena, emessa dalla Corte d'Appello, che ha travolto quella di condanna di primo grado stabilendo che non “sussiste” il fatto posto alla base dei provvedimenti di decadenza e di risoluzione, rende illegittimi detti provvedimenti…” , così accogliendo il ricorso e condannando le “Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, all'adozione di tutti gli occorrendi provvedimenti ripristinatori e, in particolare, alla piena reintegra e riammissione in servizio della signora .” (cfr sentenza n. Parte_1
1004/2019 cit).
4 Con la sentenza (n. 123/2022 citata) resa nel giudizio di impugnazione della richiamata sentenza, la Corte d'Appello, ha rilevato come la predetta statuizione
“non è stata oggetto di specifico motivo di appello” non avendo l'Amministrazione “allegato in modo specifico– come era suo onere …. che la dichiarazione mendace relativa al servizio a tempo pieno, coperto solo in parte dai versamenti contributivi, avesse in concreto avuto influenza nell'inserimento in graduatoria e nella successiva assunzione” specificando che
“L'amministrazione, in possesso della necessaria documentazione, non poteva limitarsi a prospettare in via meramente ipotetica l'esistenza di un vantaggio conseguente alla dichiarazione mendace ma, a fronte della specifica statuizione contenuta nella sentenza appellata, aveva l'onere di indicare se e in quale modo la dichiarazione mendace avesse influito sulla successiva assunzione…”.
Richiamando le statuizioni della Corte di Cassazione civile sez. lav. dell'8.11.2021, n. 32574 (e le altre pronunce ivi richiamate) ha, poi, così argomentato: “La disposizione dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000 – osserva il collegio - non giustifica la decadenza nel caso in esame nel quale, con statuizione non specificamente contestata e dunque coperta da giudicato, la dichiarazione mendace è stata assolutamente ininfluente ai fini dell'assunzione.
Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione alla violazione dell'articolo
8. 8 del bando, da interpretarsi in conformità alla ratio della disposizione che è quella- corrispondente all'art. 75 citato- di sanzionare le dichiarazioni mendaci che possano influire sull'esito del concorso. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che qualunque divergenza del tutto irrilevante tra i dati dichiarati e quelli reali determini automaticamente la decadenza dall'impiego…”, rigettando l'appello. Accertata, quindi, giudizialmente l'illegittimità dei provvedimenti (Decreto n. 659 del 27/01/2015) di decadenza retroattiva dalla graduatoria e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 3.9.2011 non può che riconoscersi il danno subìto dalla ricorrente, costituito dalla perdita patrimoniale (della retribuzione) per il periodo che va dal 27.1.2015 al 17.6.2019.
Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che “in materia di impiego pubblico, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., come nel caso di specie, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego;
tale voce, difatti, presuppone “l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni" (Cass. civ., Sez. Lav., n.13940/2017 richiamata da Tribunale di
Catania sentenza n. 2033/2022 estens dott.ssa Laura Renda;
Cass. 13.03.2018 n.
6046, Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 16665/20).
In altri termini, “il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, perché queste
5 comunque presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (Tar Lazio, sez. I bis, sentenza 5 marzo 2020,
n. 2966 che richiama Cons. Stato Sez. IV, 12/09/2018, n. 5350; Cons. Stato, sez.V,
30 gennaio 2017, n. 370; sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).
Nel caso in esame, essendo la ricostituzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 18.6.2019, prima di tale momento, in mancanza di un sinallagma funzionale, non può riconoscersi al lavoratore il diritto al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego.
Discende dalla accertata illegittimità dei provvedimenti di decadenza retroattiva dalla graduatoria e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del
3.9.2011, fermo il conseguente provvedimento di reintegra con retrodatazione giuridica al 27.1.2015, il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali dedotti, riconnessi alla mancata percezione del trattamento retributivo dal 27/01/2015 al 17/06/2019, derivando l'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate dalla stessa indicati, dall'illegittima condotta dell'Amministrazione.
Sul piano probatorio poi si evidenzia che "il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa" (Sez. L, Sentenza n. 7858 del 26/03/2008; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 15838 del 11/11/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10111 del 17/04/2008; Sez. L, Sentenza n. 345 del 16/01/1987 e, da ultimo, Cass.
9193/2018).
Ancora, giurisprudenza di merito, richiamata altresì da parte ricorrente, ha ribadito che “non può ipotizzarsi che la P.A. nell'ambito della propria attività negoziale possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati… potendo il contratto stipulato dalla P.A. iure privatorum risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c., per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.) …” (Cass.,
2870/2008); che pertanto sussiste il diritto della (…) alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione a tempo indeterminato dall'1/9/210;…” (cfr. sentenza n. 1221/2019 Tribunale di Catania); nello stesso senso il Tribunale Lav. di Modena, con la sentenza n. 382/2022, ha precisato:
“Nella fattispecie, l'ingiustizia del danno è integrata dalla lesione, in assenza di una causa giustificativa, del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto a tempo determinato sino alla scadenza naturale (30.06.2021). Sussiste, pertanto, un nesso di causalità immediata e diretta tra il provvedimento impugnato e il mancato conseguimento delle retribuzioni. L'illegittimità della giustifica Pt_2
6 la condanna del alla corresponsione delle retribuzioni non percepite a CP_1 causa del recesso ante tempus, limitatamente al periodo 27.05.2021 – 30.06.2019, nella misura prevista dal CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Circa le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente connesse con i dedotti danni patrimoniali, le conseguenze dannose lamentate ben possono essere quantificate in misura corrispondente a tutte le retribuzioni che la stessa avrebbe percepito ove l'Amministrazione non avesse proceduto, illegittimamente, alla risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e ciò a decorrere dal 27.1.2015 e fino alla effettiva riammissione in servizio avvenuta in data 18.6.2019.
Parte ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, ha quantificato il danno in €
85.180,43 parametrandolo alle retribuzioni che la stessa avrebbe avuto diritto a percepire dal 27/01/2015 al 17/06/2019 e, considerato di non aver lavorato per
217 giorni nell'anno scolastico 2014/15, 366 giorni nell'a.s. 2015/2016, 365 giorni nell'a.s. 2016/2017, 365 giorni nell'a.s. 2017/2018 e 290 giorni nell'a.s. 2018/19, ha calcolato € 74.217,87 a titolo di stipendio base per gli anni scolastici su indicati,
€ 537,30 a titolo di indennità vacanza contrattuale non percepita, € 4.313,37 per compenso individuale accessorio (CIA) ed € 6.111,89 per ratei di tredicesima mensilità non percepita, per un totale complessivo di € 85.180,43.
I calcoli appaiono coerenti ai principi supra enucleati e correttamente sviluppati
(avuto riguardo alla documentazione allegata e ai parametri indicati – peraltro evincibili anche dallo stato matricolare in atti), laddove l'amministrazione scolastica, nulla ha osservato sul punto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”. Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice
e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
7 Alla luce di quanto di quanto si qui rassegnato, e considerato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di deduzione e prova da parte dell'Amministrazione resistente dell'aliunde perceptum, la ricorrente ha diritto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale che si quantifica nella somma di €
85.180,43, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994 (cfr Cass.
n.13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore di
, di € 85.180,43 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale subìto, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994; condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 5.358,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA come per legge e C.U. ove dovuto.
Così deciso in Catania, in data 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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