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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12843 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di citazione rilasciata su C.F._2 foglio separato, dall'Avv. Marco Del Vecchio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del medesimo, sito in Cava dei Tirreni al Viale Marconi n. 55; opponenti
CONTRO società a responsabilità limitata con socio unico, (C.F. Controparte_1
), con sede in Bologna alla Via della Beverara n. 19, nella persona del Presidente del Consiglio P.IVA_1 di Amministrazione e Amministratore Delegato Dott. , non in proprio ma quale procuratrice di CP_2
C.F. , con sede in Napoli alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Santa Brigida n. 39, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n.
6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio
d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio Dott. CP_3 Persona_1 di Roma, Rep. 61.708 Racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, CP_3 verbalizzata in pari data con atto Notaio Dott. di Roma, Rep. 62244, Racc. 32138, giusta Persona_1 procura speciale del 09.08.2022 a rogito Dott. Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Milano 1 in data 10.08.2022, Rep. 55.550, Racc. 25.804, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro (C.F. C.F._4
, sito in Napoli alla Via P. Mascagni n. 64 C.F._5 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, è opportuna una ricognizione storica della vicenda sulla quale si fonda l'odierna controversia.
In data 10.03.2006 la (oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), Controparte_4 concedeva, in favore degli odierni opponenti e , un mutuo fondiario ex Parte_1 Parte_2 art. 38 e ss. TUB della durata di anni 15 per l'importo complessivo di euro 150.000,00 a rogito del Notaio
(Rep. 20249, Racc. 1155), registrato presso Castellammare di Stabia in pari data al n. Persona_3
1391/1T, rilasciato in seconda copia munita di formula esecutiva il 25.11.2020 e garantito da ipoteca volontaria fino alla concorrenza di euro 300.000,00 iscritta l'11.03.2006, ai numeri 9729/3910, presso la
Conservatoria dei RR.II di Napoli, Circoscrizione di Napoli 1, e avente ad oggetto bene di proprietà di
, sito in Napoli alla Via Umbria, 77, posto al piano rialzato ed identificato in Catasto Parte_2
Fabbricati al foglio 10 p.lla 467 sub 4 cat. A/3, vani 4, rendita catastale 258,23, (cfr. all. n. dell'atto di citazione dei ). Pt_2
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dei soggetti mutuatari, il 21.03.2022 ed il
05.05.2022, la (di seguito solo , quale cessionaria della Controparte_5 CP_3 creditrice originaria, azionava atto di precetto ai danni dei germani per la somma complessiva di Pt_2 euro 83.634,13, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del predetto contratto di mutuo. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione dei ). Pt_2
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data
18.05.2022, gli istanti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'intimazione di pagamento in parola e a sostegno della presente domanda, richiamando giurisprudenza di legittimità, deducevano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante. Eccepivano, altresì, la nullità del mutuo de quo perché stipulato in spregio della disposizione di cui all'art. 38, comma II, TUB sul limite di finanziabilità, nonché
l'indeterminatezza del credito azionato dalla opposta. Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni che avrebbero potuto subire dall'esecuzione dello stesso, che l'adito Tribunale accertasse che parte opposta non avesse alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti e che la condannasse al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione. Con comparsa depositata in data 21.12.2022, si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria, CP_3
e contestando singolarmente gli assunti avversi, ne chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta evidenziava l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna in data 29.12.2020, che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento, conclusi ricorrendo a diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.amco.it, contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi. Quanto al superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, sebbene si trattasse di circostanza non ricorrente nel caso di specie, la creditrice deduceva non costituisse motivo di nullità del contratto di mutuo.
Del pari contestava l'asserita indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo delle rate, assumendo essere stato determinato l'oggetto del contratto con le indicazioni necessarie e non sussistendo alcuna capitalizzazione degli interessi, violativa dell'art. 1283 c.c. Concludeva come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 27.01.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. Con provvedimento fuori udienza del
09.12.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 15.01.2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali,
l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate da parte degli opponenti, deve osservarsi, come peraltro già ampiamente evidenziato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento e giustificare un eventuale annullamento del mutuo fondiario, sulla scorta del quale è stato azionato il precetto opposto.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della Controparte_7
(già , nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione e in forza Controparte_4 della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti degli odierni opponenti.
Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice da parte della odierna opposta, va precisato che il contratto Controparte_7 di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. (cfr. Cass. N. 5997/2006).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta
Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n.
2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n. 22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della
Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come
è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798 del 05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna Parte Seconda n. 151 in data 29.12.2020 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute. Cliccando sull'apposito link (https://www.amco.it) è possibile verificare dette posizioni, individuandole per il tramite di codici numerici (c.d. NDG). A tal proposito,
l'accesso al link sopra riportato, seguito dall'indicazione del numero NDG 162594371, rende possibile rinvenire la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto della cessione in parola. Non a caso, nella pubblicazione della G.U. risulta che “ […] rende noto di essersi resa Controparte_3 beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020 - in forza di un atto di scissione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. […] - di un compendio di attività e passività […]. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'IT nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”.
(cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione, ma dà contestualmente facoltà ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. E, nell'elenco in parola sono, ricompresi anche quelli oggetto di contestazione contrassegnati con il FG 3589379 indicato nella lettera di costituzione in mora, inviata con raccomandata a/r del
25.10.2018, con cui la cedente MPS S.p.A. comunicava, agli odierni opposti, la revoca di tutti gli affidamenti agli stessi accordati ed il conseguente trasferimento “a sofferenza” della propria posizione debitoria. (cfr. all. nn. 7 e 8 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, l'avviso pubblicato nella G.U. consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'IT conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT. Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione:
FG 3589379, credito indicato “a sofferenza”, indirizzo web contenente l'elenco preciso dei crediti ceduti.
L'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, milita in tal senso come la dichiarazione di avvenuta cessione della posizione debitoria concernente e sempre Parte_3 contrassegnata dal FG 3589379, con la quale la Banca cedente MPS S.p.A. riconosce espressamente che il rapporto di cui oggi si discute rientri tra quelli oggetto dell' “operazione di Scissione Parziale Non Proporzionale
Con Operazione Asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Scissa - a favore di
[...]
- Beneficiaria - formalizzata con atto pubblico a rogito Dottor Notaio in Controparte_5 Persona_4
CP_ CP_
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Montepulciano, Repertorio n. 39399, Raccolta n. 20019 del 25 novembre 2020, come da Gazzetta Ufficiale 29/12/2020 Parte Seconda n. 151.” (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario, perché stipulato in violazione del limite di “finanziabilità” di cui all'articolo 38, comma II, TUB.
Sul punto mette conto evidenziare che in base al secondo comma della citata disposizione normativa “la
Banca d'IT, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Con delibera CICR del 22 aprile 1995 è stato stabilito che “l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'IT”.
Secondo un primo orientamento, la violazione del suindicato limite di finanziabilità comporterebbe la nullità del mutuo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa. Per l'effetto, sarebbe nulla anche l'iscrizione ipotecaria eseguita sulla scorta del mutuo fondiario. Secondo tale indirizzo, il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB deve essere considerato espressione di una norma imperativa, la quale “non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali (pubblici)”. Il limite di finanziabilità, dunque, entrerebbe a pieno titolo nel contenuto del contratto fino a diventarne elemento intrinseco (sia per quel che concerne la prestazione patrimoniale, sia per quel che concerne l'iscrizione di ipoteca), tale da poterne determinare la nullità, tanto che, superato il summenzionato limite, “il precetto di cui all'art. 38, secondo comma, del T. u. b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo”. Pertanto, “un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti legali involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della “fondiarietà” stabilito dalla norma imperativa” (cfr.
Cass. 17352/2017).
Tale indirizzo ha fatto seguito ad un contrario orientamento inaugurato con sentenza n. 22446/2015 a mente del quale “l'art. 38 D. Leg. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'IT il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, VIII comma, medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere «conformativo» o «tipizzatorio» del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario”.
La questione, nel contrasto tra i due orientamenti, è stata infine sottoposta alle Sezioni Unite del Supremo
Collegio che, con sentenza n. 33719/22, ha ribadito il principio per il quale ”il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se pasta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (cfr.
Cassazione Sezioni Unite 16 novembre 2022 n. 33719 su mutuo fondiario nullo).
In definitiva, secondo il più recente orientamento, “non si tratta di una nullità virtuale neutralizzata dalla previsione di sanzioni diverse e alternative (articolo 1418, primo comma, seconda parte, c.c.): non è configurabile una nullità, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio”. Consegue da quanto sopra che tale violazione non si traduce in una nullità del contratto posto che, secondo i Giudici di Legittimità, la questione resta confinata nell'alveo del rapporto con l'Autorità di
Vigilanza senza che possa interferire sulla validità delle pattuizioni negoziali.
Alla luce di quanto precede, quindi, non solo non sussiste l'eccepita violazione del limite di finanziabilità, ma da questa non può farsi discendere la nullità del contratto di mutuo richiesta dagli opponenti come evidenziato dalla più recente pronuncia della Suprema Corte.
Quanto alle ulteriori censure, gli opponenti lamentano in primo luogo l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di mutuo del 10.03.2006 a rogito del Notaio (Rep. 20249, Persona_3
Racc. 1155), azionato dalla e in particolare la mancata pattuizione della tipologia del piano di CP_3 ammortamento (francese o italiano) e l'eccessiva onerosità della restituzione del capitale mutuato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese.
I affermano che, sulla base della perizia di parte, si possa riscontrare che il mutuo, che ci occupa, Pt_2
è caratterizzato da un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi, senza che nel contratto vi sia la relativa pattuizione. L'applicazione di tale regime di capitalizzazione sarebbe, dunque, illegittima.
Sul punto si rileva che dette contestazioni risultano smentite per tabulas, atteso che l'art. 5 del contratto in parola indica la misura del tasso di interesse ed i parametri per la determinazione dello stesso sulle rate di mutuo, e segnatamente: il tasso d'interesse nominale annuo è del 3,40%, il parametro di riferimento tasso
(euribor 3 mesi) è pari a 2,60% aumentato dello spread all'1,20% e il tasso di mora risulta pari a 5,40%, atteso che gli interessi di mora, dovuti dalla parte finanziata quali gli odierni opponenti, sono calcolati ad un tasso pari a due punti in più del tasso applicato al finanziamento e comunque non superiore ai limiti di legge. Su detti interessi non è, poi, consentita la capitalizzazione periodica. Di talchè, dalle predette condizioni previste dal contratto di mutuo de quo prodotto dalla creditrice procedente unitamente al titolo esecutivo, emerge chiaramente che quest'ultimo è stato predisposto sulla base del cd. metodo francese.
E, sul punto, quanto alle contestazioni sollevate in merito alla legittimità del predetto piano di ammortamento, il quale implicherebbe l'applicazione di interessi compositi, si rileva che alcuna doglianza discende ex sé dalla circostanza che la Banca abbia impiegato il metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. “alla francese o progressivo” in quanto con il metodo in parola gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e, dunque, non vi è alcuna applicazione di interessi. In particolare, l'opponente, muovendo dalla distinzione tra piani di ammortamento con regime semplice e composto, sostiene supportato dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. che, nel caso di specie, sarebbe stato applicato un regime Per_5 composto con conseguente capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina in tema di anatocismo che ammonterebbero ad euro 41.695,10 in luogo di euro 30.682,04, importo che deriverebbe dall'applicazione del regime semplice, con una differenza di euro pari a 11.013,06.
A ben vedere, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il piano di ammortamento c.d. alla francese si fonda sulla formula matematica della “legge di sconto composto”, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
pertanto l'ammortamento alla francese, non genera alcun calcolo anatocistico degli interessi e il fatto che comporti il pagamento di interessi leggermente superiori a quelli del metodo di ammortamento all'italiana trova ragione nella circostanza per cui nel secondo metodo le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore (cfr., ex multis, sentenza Trib. Milano n. 8755/2015). Orientamento condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, per cui il contratto di mutuo fondiario con ammortamento alla francese non è di per sé invalido, giacché la quota di interessi decresce nel tempo in base a un meccanismo inverso a quello tradizionale. Non si verifica alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi stessi in contrasto con il divieto posto dall'art. 1283 c.c. L'applicazione del cd. metodo alla francese non genera, di per sé, un fenomeno anatocistico, configurabile solo allorquando gli interessi, maturati sul debito in un dato periodo, si aggiungono al capitale, andando così a comporre la base di calcolo ovvero il capitale produttivo degli interessi nel periodo successivo. Al contrario, nel mutuo c.d. alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e solo degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati, unicamente, sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Nel caso dell'ammortamento alla francese, il criterio “composto”, per il calcolo della rata, è utilizzato solo al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è, pertanto, una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale, compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi, compresa in ciascuna rata, è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. Nella sostanza, dunque, la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, in particolare con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto: a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono contabilizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza, rispetto alla quota interessi;
c) il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo e, quindi, si verifica un fenomeno addirittura inverso rispetto alla capitalizzazione.
Pertanto, alla stregua di quanto osservato e delle risultanze documentali versate in atti, non è condivisibile l'assunto di parte opponente per cui, nel caso di specie, sarebbe stato applicato un regime composto con conseguente capitalizzazione degli interessi.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attese le motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'effettiva attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_5
b) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi Controparte_5 professionali, spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12843 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di citazione rilasciata su C.F._2 foglio separato, dall'Avv. Marco Del Vecchio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del medesimo, sito in Cava dei Tirreni al Viale Marconi n. 55; opponenti
CONTRO società a responsabilità limitata con socio unico, (C.F. Controparte_1
), con sede in Bologna alla Via della Beverara n. 19, nella persona del Presidente del Consiglio P.IVA_1 di Amministrazione e Amministratore Delegato Dott. , non in proprio ma quale procuratrice di CP_2
C.F. , con sede in Napoli alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Santa Brigida n. 39, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n.
6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio
d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio Dott. CP_3 Persona_1 di Roma, Rep. 61.708 Racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, CP_3 verbalizzata in pari data con atto Notaio Dott. di Roma, Rep. 62244, Racc. 32138, giusta Persona_1 procura speciale del 09.08.2022 a rogito Dott. Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Milano 1 in data 10.08.2022, Rep. 55.550, Racc. 25.804, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro (C.F. C.F._4
, sito in Napoli alla Via P. Mascagni n. 64 C.F._5 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, è opportuna una ricognizione storica della vicenda sulla quale si fonda l'odierna controversia.
In data 10.03.2006 la (oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), Controparte_4 concedeva, in favore degli odierni opponenti e , un mutuo fondiario ex Parte_1 Parte_2 art. 38 e ss. TUB della durata di anni 15 per l'importo complessivo di euro 150.000,00 a rogito del Notaio
(Rep. 20249, Racc. 1155), registrato presso Castellammare di Stabia in pari data al n. Persona_3
1391/1T, rilasciato in seconda copia munita di formula esecutiva il 25.11.2020 e garantito da ipoteca volontaria fino alla concorrenza di euro 300.000,00 iscritta l'11.03.2006, ai numeri 9729/3910, presso la
Conservatoria dei RR.II di Napoli, Circoscrizione di Napoli 1, e avente ad oggetto bene di proprietà di
, sito in Napoli alla Via Umbria, 77, posto al piano rialzato ed identificato in Catasto Parte_2
Fabbricati al foglio 10 p.lla 467 sub 4 cat. A/3, vani 4, rendita catastale 258,23, (cfr. all. n. dell'atto di citazione dei ). Pt_2
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dei soggetti mutuatari, il 21.03.2022 ed il
05.05.2022, la (di seguito solo , quale cessionaria della Controparte_5 CP_3 creditrice originaria, azionava atto di precetto ai danni dei germani per la somma complessiva di Pt_2 euro 83.634,13, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del predetto contratto di mutuo. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione dei ). Pt_2
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data
18.05.2022, gli istanti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'intimazione di pagamento in parola e a sostegno della presente domanda, richiamando giurisprudenza di legittimità, deducevano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante. Eccepivano, altresì, la nullità del mutuo de quo perché stipulato in spregio della disposizione di cui all'art. 38, comma II, TUB sul limite di finanziabilità, nonché
l'indeterminatezza del credito azionato dalla opposta. Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni che avrebbero potuto subire dall'esecuzione dello stesso, che l'adito Tribunale accertasse che parte opposta non avesse alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti e che la condannasse al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione. Con comparsa depositata in data 21.12.2022, si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria, CP_3
e contestando singolarmente gli assunti avversi, ne chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta evidenziava l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna in data 29.12.2020, che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento, conclusi ricorrendo a diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web https://www.amco.it, contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi. Quanto al superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, sebbene si trattasse di circostanza non ricorrente nel caso di specie, la creditrice deduceva non costituisse motivo di nullità del contratto di mutuo.
Del pari contestava l'asserita indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo delle rate, assumendo essere stato determinato l'oggetto del contratto con le indicazioni necessarie e non sussistendo alcuna capitalizzazione degli interessi, violativa dell'art. 1283 c.c. Concludeva come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 27.01.2023, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. Con provvedimento fuori udienza del
09.12.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 15.01.2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali,
l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate da parte degli opponenti, deve osservarsi, come peraltro già ampiamente evidenziato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento e giustificare un eventuale annullamento del mutuo fondiario, sulla scorta del quale è stato azionato il precetto opposto.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della Controparte_7
(già , nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione e in forza Controparte_4 della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti degli odierni opponenti.
Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice da parte della odierna opposta, va precisato che il contratto Controparte_7 di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. (cfr. Cass. N. 5997/2006).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta
Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n.
2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n. 22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della
Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come
è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798 del 05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna Parte Seconda n. 151 in data 29.12.2020 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute. Cliccando sull'apposito link (https://www.amco.it) è possibile verificare dette posizioni, individuandole per il tramite di codici numerici (c.d. NDG). A tal proposito,
l'accesso al link sopra riportato, seguito dall'indicazione del numero NDG 162594371, rende possibile rinvenire la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto della cessione in parola. Non a caso, nella pubblicazione della G.U. risulta che “ […] rende noto di essersi resa Controparte_3 beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020 - in forza di un atto di scissione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. […] - di un compendio di attività e passività […]. In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'IT nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”.
(cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione, ma dà contestualmente facoltà ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. E, nell'elenco in parola sono, ricompresi anche quelli oggetto di contestazione contrassegnati con il FG 3589379 indicato nella lettera di costituzione in mora, inviata con raccomandata a/r del
25.10.2018, con cui la cedente MPS S.p.A. comunicava, agli odierni opposti, la revoca di tutti gli affidamenti agli stessi accordati ed il conseguente trasferimento “a sofferenza” della propria posizione debitoria. (cfr. all. nn. 7 e 8 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, l'avviso pubblicato nella G.U. consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'IT conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'IT. Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione:
FG 3589379, credito indicato “a sofferenza”, indirizzo web contenente l'elenco preciso dei crediti ceduti.
L'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, milita in tal senso come la dichiarazione di avvenuta cessione della posizione debitoria concernente e sempre Parte_3 contrassegnata dal FG 3589379, con la quale la Banca cedente MPS S.p.A. riconosce espressamente che il rapporto di cui oggi si discute rientri tra quelli oggetto dell' “operazione di Scissione Parziale Non Proporzionale
Con Operazione Asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Scissa - a favore di
[...]
- Beneficiaria - formalizzata con atto pubblico a rogito Dottor Notaio in Controparte_5 Persona_4
CP_ CP_
, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Montepulciano, Repertorio n. 39399, Raccolta n. 20019 del 25 novembre 2020, come da Gazzetta Ufficiale 29/12/2020 Parte Seconda n. 151.” (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario, perché stipulato in violazione del limite di “finanziabilità” di cui all'articolo 38, comma II, TUB.
Sul punto mette conto evidenziare che in base al secondo comma della citata disposizione normativa “la
Banca d'IT, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Con delibera CICR del 22 aprile 1995 è stato stabilito che “l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'IT”.
Secondo un primo orientamento, la violazione del suindicato limite di finanziabilità comporterebbe la nullità del mutuo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa. Per l'effetto, sarebbe nulla anche l'iscrizione ipotecaria eseguita sulla scorta del mutuo fondiario. Secondo tale indirizzo, il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB deve essere considerato espressione di una norma imperativa, la quale “non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali (pubblici)”. Il limite di finanziabilità, dunque, entrerebbe a pieno titolo nel contenuto del contratto fino a diventarne elemento intrinseco (sia per quel che concerne la prestazione patrimoniale, sia per quel che concerne l'iscrizione di ipoteca), tale da poterne determinare la nullità, tanto che, superato il summenzionato limite, “il precetto di cui all'art. 38, secondo comma, del T. u. b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo”. Pertanto, “un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti legali involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della “fondiarietà” stabilito dalla norma imperativa” (cfr.
Cass. 17352/2017).
Tale indirizzo ha fatto seguito ad un contrario orientamento inaugurato con sentenza n. 22446/2015 a mente del quale “l'art. 38 D. Leg. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'IT il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, VIII comma, medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere «conformativo» o «tipizzatorio» del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario”.
La questione, nel contrasto tra i due orientamenti, è stata infine sottoposta alle Sezioni Unite del Supremo
Collegio che, con sentenza n. 33719/22, ha ribadito il principio per il quale ”il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se pasta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (cfr.
Cassazione Sezioni Unite 16 novembre 2022 n. 33719 su mutuo fondiario nullo).
In definitiva, secondo il più recente orientamento, “non si tratta di una nullità virtuale neutralizzata dalla previsione di sanzioni diverse e alternative (articolo 1418, primo comma, seconda parte, c.c.): non è configurabile una nullità, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio”. Consegue da quanto sopra che tale violazione non si traduce in una nullità del contratto posto che, secondo i Giudici di Legittimità, la questione resta confinata nell'alveo del rapporto con l'Autorità di
Vigilanza senza che possa interferire sulla validità delle pattuizioni negoziali.
Alla luce di quanto precede, quindi, non solo non sussiste l'eccepita violazione del limite di finanziabilità, ma da questa non può farsi discendere la nullità del contratto di mutuo richiesta dagli opponenti come evidenziato dalla più recente pronuncia della Suprema Corte.
Quanto alle ulteriori censure, gli opponenti lamentano in primo luogo l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di mutuo del 10.03.2006 a rogito del Notaio (Rep. 20249, Persona_3
Racc. 1155), azionato dalla e in particolare la mancata pattuizione della tipologia del piano di CP_3 ammortamento (francese o italiano) e l'eccessiva onerosità della restituzione del capitale mutuato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese.
I affermano che, sulla base della perizia di parte, si possa riscontrare che il mutuo, che ci occupa, Pt_2
è caratterizzato da un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta degli interessi, senza che nel contratto vi sia la relativa pattuizione. L'applicazione di tale regime di capitalizzazione sarebbe, dunque, illegittima.
Sul punto si rileva che dette contestazioni risultano smentite per tabulas, atteso che l'art. 5 del contratto in parola indica la misura del tasso di interesse ed i parametri per la determinazione dello stesso sulle rate di mutuo, e segnatamente: il tasso d'interesse nominale annuo è del 3,40%, il parametro di riferimento tasso
(euribor 3 mesi) è pari a 2,60% aumentato dello spread all'1,20% e il tasso di mora risulta pari a 5,40%, atteso che gli interessi di mora, dovuti dalla parte finanziata quali gli odierni opponenti, sono calcolati ad un tasso pari a due punti in più del tasso applicato al finanziamento e comunque non superiore ai limiti di legge. Su detti interessi non è, poi, consentita la capitalizzazione periodica. Di talchè, dalle predette condizioni previste dal contratto di mutuo de quo prodotto dalla creditrice procedente unitamente al titolo esecutivo, emerge chiaramente che quest'ultimo è stato predisposto sulla base del cd. metodo francese.
E, sul punto, quanto alle contestazioni sollevate in merito alla legittimità del predetto piano di ammortamento, il quale implicherebbe l'applicazione di interessi compositi, si rileva che alcuna doglianza discende ex sé dalla circostanza che la Banca abbia impiegato il metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. “alla francese o progressivo” in quanto con il metodo in parola gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e, dunque, non vi è alcuna applicazione di interessi. In particolare, l'opponente, muovendo dalla distinzione tra piani di ammortamento con regime semplice e composto, sostiene supportato dalla consulenza tecnica redatta dal Dott. che, nel caso di specie, sarebbe stato applicato un regime Per_5 composto con conseguente capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina in tema di anatocismo che ammonterebbero ad euro 41.695,10 in luogo di euro 30.682,04, importo che deriverebbe dall'applicazione del regime semplice, con una differenza di euro pari a 11.013,06.
A ben vedere, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il piano di ammortamento c.d. alla francese si fonda sulla formula matematica della “legge di sconto composto”, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
pertanto l'ammortamento alla francese, non genera alcun calcolo anatocistico degli interessi e il fatto che comporti il pagamento di interessi leggermente superiori a quelli del metodo di ammortamento all'italiana trova ragione nella circostanza per cui nel secondo metodo le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore (cfr., ex multis, sentenza Trib. Milano n. 8755/2015). Orientamento condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, per cui il contratto di mutuo fondiario con ammortamento alla francese non è di per sé invalido, giacché la quota di interessi decresce nel tempo in base a un meccanismo inverso a quello tradizionale. Non si verifica alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi stessi in contrasto con il divieto posto dall'art. 1283 c.c. L'applicazione del cd. metodo alla francese non genera, di per sé, un fenomeno anatocistico, configurabile solo allorquando gli interessi, maturati sul debito in un dato periodo, si aggiungono al capitale, andando così a comporre la base di calcolo ovvero il capitale produttivo degli interessi nel periodo successivo. Al contrario, nel mutuo c.d. alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e solo degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati, unicamente, sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Nel caso dell'ammortamento alla francese, il criterio “composto”, per il calcolo della rata, è utilizzato solo al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è, pertanto, una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale, compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi, compresa in ciascuna rata, è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. Nella sostanza, dunque, la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, in particolare con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto: a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono contabilizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza, rispetto alla quota interessi;
c) il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo e, quindi, si verifica un fenomeno addirittura inverso rispetto alla capitalizzazione.
Pertanto, alla stregua di quanto osservato e delle risultanze documentali versate in atti, non è condivisibile l'assunto di parte opponente per cui, nel caso di specie, sarebbe stato applicato un regime composto con conseguente capitalizzazione degli interessi.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attese le motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'effettiva attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_5
b) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi Controparte_5 professionali, spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale