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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Battaglia Laura e Sara Maria Borghesan e con domicilio eletto presso il loro studio in Corso Genova n.14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cisliano, in data 01/07/2006, (atto n.5, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
separati consensualmente con sentenza n. 381/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. “ Il figlio nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente – anche ai fini della residenza anagrafica – presso la madre in Cisliano (MI), alla Via CO AR n. 14.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare a una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 con entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione e all'educazione e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desiderata dello stesso;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c..
3. Salvo diversi e migliori accordi, i rapporti tra e i genitori saranno così Per_1 disciplinati:
A) fine settimana: il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina quanto porterà a scuola. Per_1
B) frequentazione paterna nei giorni infrasettimanali. Il sig. quando ciò sarà Pt_1 compatibile con l'attività lavorativa dello stesso, trascorrerà un giorno alla settimana, con dall'uscita da scuola sino alla cena con pernottamento presso la casa Per_1 materna:
Ciascun genitore si impegna a far frequentare e ad accompagnare il figlio alle attività sportive, extrascolastiche, nonché religiose, ricadenti nei giorni di rispettiva competenza. I genitori sono d'accordo sulla partecipazione di alla attività di Per_1 snowboard, downhill, motocross e boxe.
C) AC NA
starà alternativamente con la madre e con il padre dalla fine delle lezioni Per_1 scolastiche al 31 dicembre e dal 1 gennaio alla ripresa delle lezioni.
Pag. 2 di 6 Il genitore che trascorrerà con il secondo periodo di vacanza (1 Gennaio – Per_1 ripresa scuola) trascorrerà con il bambino le vacanze pasquali.
D) AC Pasquali e vacanze di carnevale (settimana bianca) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
E) Ponti, festività di calendario e compleanni:
Quanto ai “ponti” e alle chiusure scolastiche ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad esse collegato.
Il compleanno del figlio sarà festeggiato con entrambi i genitori.
F) AC estive:
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa della stessa a settembre) i genitori trascorreranno con almeno due Per_1 settimane di vacanza, preferibilmente consecutive.
Il restante periodo potrà essere trascorso da presso le famiglie d'origine di Per_1 entrambi i genitori anche presso la casa di villeggiatura di Alassio (SV).
I genitori dovranno concordare il proprio piano di vacanze preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie e ponti di calendario,
l'ordinaria turnazione rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, intendendosi così che trascorrerà il primo fine settimana immediatamente Per_1 successivo alla conclusione del periodo di vacanza con il genitore con il quale non avrà trascorso le vacanze, con ripresa poi dell'ordinaria alternanza, sempre compatibilmente con i turni di lavoro paterni.
4 Entrambi i genitori si impegnano a partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza. Per_1
5 Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet scolastici e in particolare quelli inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
6 I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ed alla cura di
Pag. 3 di 6 , comunicandosi reciprocamente eventuali problemi che dovessero Per_1 riscontrare nel figlio, rendendosi reperibili e disponibili al confronto avente ad oggetto il minore, assicurando allo stesso, ove necessari, adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici, avendo cura di ascoltare le esigenze, aspirazioni e problemi del figlio affinché lo stesso possa crescere serenamente. Così pure l'eventuale valutazione della necessità di un supporto psicologico o scolastico che qualunque altra scelta inerente alla salute del figlio dovrà essere assunta di comune accordo tra i genitori sia per quanto riguarda la scelta della struttura che lo specialista, e con diritto di ciascuno di essi di conoscere personalmente lo specialista prima che questi veda i ragazzi, salva in ogni caso l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole questioni di carattere medico. In caso di difficoltà organizzative nella gestione della quotidianità del figlio, ciascun genitore preferirà avvalersi del supporto dell'altro rispetto all'aiuto di terzi.
7 I coniugi convengono che la frequentazione da parte del figlio minore dei rispettivi nuovi partner sarà consentita solo quando le relazioni saranno equilibrate e stabili.
8 A titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio, e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, il sig. corrisponderà la somma Parte_1 mensile di Euro 800,00 per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire dal mese di luglio 2024.
9 Le spese straordinarie per il figlio non coperte dall'assegno periodico, che dovranno comunque rientrare nel normale tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ed essere tutte preventivamente concordate e documentate secondo le modalità di seguito indicate, verranno sostenute dai genitori con le seguenti modalità:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, dedotto quanto eventualmente rimborsato al sig. dall'assicurazione medica in fase di stipula, al 50% tra i genitori;
Parte_1
b) altre spese straordinarie, al 50% tra i genitori come da linee guida adottate dalla Corte
d'Appello di Milano che qui devono intendersi richiamate.
10 La casa coniugale sita in Cisliano (MI), alla CO AR n. 14, di proprietà della signora rimane alla stessa assegnata definitivamente con quanto Parte_2
l'arreda e correda;
”
Pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Cisliano il giorno 01/07/2006 (atto n. 5 Pt_1 Parte_2 parte II, serie A, anno 2006);
Pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Battaglia Laura e Sara Maria Borghesan e con domicilio eletto presso il loro studio in Corso Genova n.14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cisliano, in data 01/07/2006, (atto n.5, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
separati consensualmente con sentenza n. 381/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. “ Il figlio nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente – anche ai fini della residenza anagrafica – presso la madre in Cisliano (MI), alla Via CO AR n. 14.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare a una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 con entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione e all'educazione e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desiderata dello stesso;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c..
3. Salvo diversi e migliori accordi, i rapporti tra e i genitori saranno così Per_1 disciplinati:
A) fine settimana: il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina quanto porterà a scuola. Per_1
B) frequentazione paterna nei giorni infrasettimanali. Il sig. quando ciò sarà Pt_1 compatibile con l'attività lavorativa dello stesso, trascorrerà un giorno alla settimana, con dall'uscita da scuola sino alla cena con pernottamento presso la casa Per_1 materna:
Ciascun genitore si impegna a far frequentare e ad accompagnare il figlio alle attività sportive, extrascolastiche, nonché religiose, ricadenti nei giorni di rispettiva competenza. I genitori sono d'accordo sulla partecipazione di alla attività di Per_1 snowboard, downhill, motocross e boxe.
C) AC NA
starà alternativamente con la madre e con il padre dalla fine delle lezioni Per_1 scolastiche al 31 dicembre e dal 1 gennaio alla ripresa delle lezioni.
Pag. 2 di 6 Il genitore che trascorrerà con il secondo periodo di vacanza (1 Gennaio – Per_1 ripresa scuola) trascorrerà con il bambino le vacanze pasquali.
D) AC Pasquali e vacanze di carnevale (settimana bianca) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
E) Ponti, festività di calendario e compleanni:
Quanto ai “ponti” e alle chiusure scolastiche ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad esse collegato.
Il compleanno del figlio sarà festeggiato con entrambi i genitori.
F) AC estive:
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa della stessa a settembre) i genitori trascorreranno con almeno due Per_1 settimane di vacanza, preferibilmente consecutive.
Il restante periodo potrà essere trascorso da presso le famiglie d'origine di Per_1 entrambi i genitori anche presso la casa di villeggiatura di Alassio (SV).
I genitori dovranno concordare il proprio piano di vacanze preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie e ponti di calendario,
l'ordinaria turnazione rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza, intendendosi così che trascorrerà il primo fine settimana immediatamente Per_1 successivo alla conclusione del periodo di vacanza con il genitore con il quale non avrà trascorso le vacanze, con ripresa poi dell'ordinaria alternanza, sempre compatibilmente con i turni di lavoro paterni.
4 Entrambi i genitori si impegnano a partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza. Per_1
5 Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet scolastici e in particolare quelli inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
6 I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ed alla cura di
Pag. 3 di 6 , comunicandosi reciprocamente eventuali problemi che dovessero Per_1 riscontrare nel figlio, rendendosi reperibili e disponibili al confronto avente ad oggetto il minore, assicurando allo stesso, ove necessari, adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici, avendo cura di ascoltare le esigenze, aspirazioni e problemi del figlio affinché lo stesso possa crescere serenamente. Così pure l'eventuale valutazione della necessità di un supporto psicologico o scolastico che qualunque altra scelta inerente alla salute del figlio dovrà essere assunta di comune accordo tra i genitori sia per quanto riguarda la scelta della struttura che lo specialista, e con diritto di ciascuno di essi di conoscere personalmente lo specialista prima che questi veda i ragazzi, salva in ogni caso l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole questioni di carattere medico. In caso di difficoltà organizzative nella gestione della quotidianità del figlio, ciascun genitore preferirà avvalersi del supporto dell'altro rispetto all'aiuto di terzi.
7 I coniugi convengono che la frequentazione da parte del figlio minore dei rispettivi nuovi partner sarà consentita solo quando le relazioni saranno equilibrate e stabili.
8 A titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio, e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, il sig. corrisponderà la somma Parte_1 mensile di Euro 800,00 per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire dal mese di luglio 2024.
9 Le spese straordinarie per il figlio non coperte dall'assegno periodico, che dovranno comunque rientrare nel normale tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ed essere tutte preventivamente concordate e documentate secondo le modalità di seguito indicate, verranno sostenute dai genitori con le seguenti modalità:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, dedotto quanto eventualmente rimborsato al sig. dall'assicurazione medica in fase di stipula, al 50% tra i genitori;
Parte_1
b) altre spese straordinarie, al 50% tra i genitori come da linee guida adottate dalla Corte
d'Appello di Milano che qui devono intendersi richiamate.
10 La casa coniugale sita in Cisliano (MI), alla CO AR n. 14, di proprietà della signora rimane alla stessa assegnata definitivamente con quanto Parte_2
l'arreda e correda;
”
Pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Cisliano il giorno 01/07/2006 (atto n. 5 Pt_1 Parte_2 parte II, serie A, anno 2006);
Pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6