CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa AN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6362/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Elisa Capuccini, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio ed Elisa Zerbini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_2
n. 16365/2024, R.G. n. 53937/2022, pubblicata in data 28.10.2024.
***
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 spiegando appello incidentale.
***
Dopo l'interruzione, dichiarata all'udienza del 13.3.2025 per la morte del difensore dell'appellante, il giudizio è stato riassunto dall'amministratore di sostegno della signora e, all'udienza del 5.6.2025, il procuratore di parte appellata ha chiesto rinvio, essendo Pt_2 pendenti trattative, come anche indicato dal procuratore di parte appellante nell'istanza di rinvio depositata telematicamente.
***
La Corte ha rinviato all'udienza del 27.11.2025 per verificare l'esito delle trattative.
***
All'udienza del 27.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 27.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN CH CH TA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa AN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6362/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. , in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Elisa Capuccini, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio ed Elisa Zerbini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_2
n. 16365/2024, R.G. n. 53937/2022, pubblicata in data 28.10.2024.
***
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 spiegando appello incidentale.
***
Dopo l'interruzione, dichiarata all'udienza del 13.3.2025 per la morte del difensore dell'appellante, il giudizio è stato riassunto dall'amministratore di sostegno della signora e, all'udienza del 5.6.2025, il procuratore di parte appellata ha chiesto rinvio, essendo Pt_2 pendenti trattative, come anche indicato dal procuratore di parte appellante nell'istanza di rinvio depositata telematicamente.
***
La Corte ha rinviato all'udienza del 27.11.2025 per verificare l'esito delle trattative.
***
All'udienza del 27.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 27.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN CH CH TA
pagina 3 di 3