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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 5815/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Angelina CATANIA per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe BERNOCCHI per l' CP_1
L'Avv. Catania, preliminarmente, precisa che la domanda subordinata si riferisce all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge 118/70, insite nell'ammissione della documentazione sanitaria successiva al ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione, con distrazione delle spese a suo favore.
L'Avv. Bernocchi si associa alla richiesta di decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 5815 R.G. L.
F.A. _________________ 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Parte_1
CATANIA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso Addì ______________ lo studio della medesima, in Palermo, Via Tripoli 9; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
, Controparte_2
______________________ rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO,
INVALIDITÀ CIVILE E STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che invalido nella misura Parte_1
dell'85%, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate per due terzi le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' CP_1
al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.167,00, oltre rimborso spese
generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Angelina CATANIA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, nonché dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92,
a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (20/11/2020).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa (invalidità nella misura del 40%).
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari (invalidità nella misura del 71% e requisiti di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 15/04/2024,
proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “psicosi SAI con aspetti residuali, ipertensione arteriosa priva di complicazioni, epatopatia
cronica HCV positiva e BPCO” e ha concluso che tali patologie “determinano una riduzione
permanente della capacità lavorativa pari all'85% a partire dalla data di presentazione della domanda ma,
le stesse, non integrano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di
accompagnamento, né della pensione di inabilità né dello status di soggetto portatore di handicap grave,
comma 3.
Infatti, poiché l'attore non necessita di un intervento permanente, continuativo e globale, va
giudicato soggetto portatore di handicap lieve, comma 1 anche in questo caso, a partire dalla data di
presentazione della domanda”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento
(art. 1 L. n° 18/80), nonché dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92, mentre ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Relativamente, poi, alla recentissima documentazione medica depositata da parte ricorrente, relativa a un ricovero in pronto soccorso, occorre osservare che il c.t.u. Dott.
[...]
, in merito alla psicosi che affligge il ricorrente ha specificato che “si tratta di una Per_1
condizione acuta, transitoria a breve termine, curabile, in cui risulta difficile pensare in modo lucido,
formulare giudizi sensati, rispondere emotivamente in maniera congrua, comunicare in maniera
adeguata. Per guarire o perlomeno per tornare a una vita normale pur avendo altri episodi, è necessario
un trattamento adeguato e una buona compliance del paziente. La terapia volta a curare le cause, è
farmacologica. La terapia psicologica e la psicoterapia sono efficaci come terapie di supporto.
Appare evidente che trattasi di una patologia molto meno grave della schizofrenia in cui la totale
remissione psicopatologica non è mai possibile per cronicizzazione del disturbo e la terapia farmacologica
deve essere assunta costantemente, per tutta la vita.
Nel caso in esame, la causa che ha determinato l'insorgenza della patologia descritta e gli episodi
di riacutizzazione sintomatologica, è stato indubbiamente il consumo abitudinario di sostanze cosa che,
4 talvolta, ha reso necessario anche il ricovero in ambiente specialistico. Trattasi pertanto di una forma
indotta.
A rinforzo di quanto detto, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di
consulenza, l'attore è risultato rallentato ma collaborante e adeguato sul piano comportamentale, con
umore moderatamente deflesso, cosciente del motivo della visita. È stata rilevata una sfumata ideazione
paranoidea sporadicamente presente nello sviluppo logico-causale del discorso, assenti i disturbi della
percezione”.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che la documentazione da ultimo depositata, evidenzi uno dei tanti episodi di riacutizzazione della patologia, senza in alcun modo inficiare il giudizio valutativo del c.t.u.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che lo stesso possiede i requisiti sanitari per il
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda amministrativa.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per due terzi le spese di lite, mentre la residua frazione va liquidata come in dispositivo, a favore dell'Avv. Angelina Catania che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 5815/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Angelina CATANIA per parte ricorrente e l'Avv. Giuseppe BERNOCCHI per l' CP_1
L'Avv. Catania, preliminarmente, precisa che la domanda subordinata si riferisce all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge 118/70, insite nell'ammissione della documentazione sanitaria successiva al ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione, con distrazione delle spese a suo favore.
L'Avv. Bernocchi si associa alla richiesta di decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 5815 R.G. L.
F.A. _________________ 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Parte_1
CATANIA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso Addì ______________ lo studio della medesima, in Palermo, Via Tripoli 9; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
, Controparte_2
______________________ rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO,
INVALIDITÀ CIVILE E STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che invalido nella misura Parte_1
dell'85%, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate per due terzi le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' CP_1
al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.167,00, oltre rimborso spese
generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Angelina CATANIA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, nonché dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92,
a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (20/11/2020).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa (invalidità nella misura del 40%).
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari (invalidità nella misura del 71% e requisiti di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 15/04/2024,
proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/05/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “psicosi SAI con aspetti residuali, ipertensione arteriosa priva di complicazioni, epatopatia
cronica HCV positiva e BPCO” e ha concluso che tali patologie “determinano una riduzione
permanente della capacità lavorativa pari all'85% a partire dalla data di presentazione della domanda ma,
le stesse, non integrano i requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di
accompagnamento, né della pensione di inabilità né dello status di soggetto portatore di handicap grave,
comma 3.
Infatti, poiché l'attore non necessita di un intervento permanente, continuativo e globale, va
giudicato soggetto portatore di handicap lieve, comma 1 anche in questo caso, a partire dalla data di
presentazione della domanda”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento
(art. 1 L. n° 18/80), nonché dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/92, mentre ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Relativamente, poi, alla recentissima documentazione medica depositata da parte ricorrente, relativa a un ricovero in pronto soccorso, occorre osservare che il c.t.u. Dott.
[...]
, in merito alla psicosi che affligge il ricorrente ha specificato che “si tratta di una Per_1
condizione acuta, transitoria a breve termine, curabile, in cui risulta difficile pensare in modo lucido,
formulare giudizi sensati, rispondere emotivamente in maniera congrua, comunicare in maniera
adeguata. Per guarire o perlomeno per tornare a una vita normale pur avendo altri episodi, è necessario
un trattamento adeguato e una buona compliance del paziente. La terapia volta a curare le cause, è
farmacologica. La terapia psicologica e la psicoterapia sono efficaci come terapie di supporto.
Appare evidente che trattasi di una patologia molto meno grave della schizofrenia in cui la totale
remissione psicopatologica non è mai possibile per cronicizzazione del disturbo e la terapia farmacologica
deve essere assunta costantemente, per tutta la vita.
Nel caso in esame, la causa che ha determinato l'insorgenza della patologia descritta e gli episodi
di riacutizzazione sintomatologica, è stato indubbiamente il consumo abitudinario di sostanze cosa che,
4 talvolta, ha reso necessario anche il ricovero in ambiente specialistico. Trattasi pertanto di una forma
indotta.
A rinforzo di quanto detto, al colloquio effettuato dallo scrivente durante le operazioni di
consulenza, l'attore è risultato rallentato ma collaborante e adeguato sul piano comportamentale, con
umore moderatamente deflesso, cosciente del motivo della visita. È stata rilevata una sfumata ideazione
paranoidea sporadicamente presente nello sviluppo logico-causale del discorso, assenti i disturbi della
percezione”.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che la documentazione da ultimo depositata, evidenzi uno dei tanti episodi di riacutizzazione della patologia, senza in alcun modo inficiare il giudizio valutativo del c.t.u.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che lo stesso possiede i requisiti sanitari per il
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda amministrativa.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per due terzi le spese di lite, mentre la residua frazione va liquidata come in dispositivo, a favore dell'Avv. Angelina Catania che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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