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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I CA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
Rg 54 2024
La Corte d'appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado RG 54/2024 promossa con atto di citazione notificato da
, ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Luigi Menga (C.F.:
), con domicilio eletto presso il suo studio, in C.F._2
Milano alla Via Montebello n. 27
- appellante - contro
(C.F. e (C.F. _1 C.F._3 Controparte_2
), C.F._4 rappresentati e difesi dall' avv.to Cristina Lucciola. con domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Madonna del
Pantano 85
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.137/2024 emessa dal Tribunale di
Trento il 30.1.2024 e pubblicata il 01.02.2024
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 21.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'appello di Trento, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In riforma integrale della impugnata sentenza n. 137/2024, resa dal
Tribunale di Trento, sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa G.
1 Passarelli in data 30/01-01/02/2024, nel giudizio recante R.G.2077/2021, stante le (erronee/infondate) statuizioni in essa contenute ed in accoglimento, quindi, del gravame proposto dal sig. Parte_1
e per tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto in atti:
A) Accertata e dichiarata la conclusione di un contratto di mutuo e/o di prestito personale tra il sig. ed i sig.ri Parte_1 CP_2
e relativo al complessivo importo di €
[...] _1
102.000,00, condannare, per l'effetto, i convenuti/ appellati, in uno od in solido tra loro, ovvero ciascuno di essi secondo le rispettive incidenze, a restituire in favore di esso se del caso previa Parte_1 fissazione di un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c., il citato importo di €102.000,00 (centoduemila/00), oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento (e, pertanto, dal 04/01/2016 quanto ad € 82.000,00 e dal 29/11/2018 quanto, invece, ad € 20.000,00) a quella dell'effettivo soddisfo.
B) Gradatamente, rispetto alla richiesta di riforma di cui al precedente capo A) e, pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse affermata la conclusione di un contatto di mutuo e/o di prestito personale inter partes, accertata la riconducibilità dei versamenti per cui è causa a delle donazioni dirette, effettuate dal sig. in favore Parte_1 della sig.ra e/o del sig. , dichiarare la _1 Controparte_2 nullità assoluta ed insanabile delle richiamate donazioni perché prive della forma scritta (atto pubblico), richiesta “ad substantiam” dall'art. 782, 1° comma, c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, in uno od in solido tra loro, alla restituzione, in favore di esso Parte_1 dell'importo di € 102.000,00 (centoduemila/00), oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento (e, pertanto, dal 04/01/2016 quanto ad € 82.000,00 e dal 29/11/2018 quanto, invece, ad € 20.000,00) a quella dell'effettivo soddisfo. C) Accertato che il sig. ha corrisposto, nel periodo Parte_1
2010-2018, la complessiva somma di € 31.969,55 e ciò attraverso distinti bonifici bancari accreditati sul conto corrente bancario della sig.ra e meglio descritto in atti, somma poi utilizzata per _1 provvedere al pagamento delle rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare, sita in Marano di Napoli (NA), alla Via San Rocco
n. 144, immobile di proprietà esclusiva della convenuta e da ella, poi, alienato a terzi ed accertato, altresì, il mancato concorso dell'istante sul ricavato di tale vendita, condannare, se del caso anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c., essa al pagamento, in _1
2 favore di esso del complessivo importo di € Parte_1
31.969,55 (trentunomilanovecentosessantanove/55) ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
D) Accertato e dichiarato che la sig.ra , in occasione della _1 vendita a terzi dell'immobile sito in Marano di Napoli (NA), alla Via
San Rocco n. 144, non ha restituito al sig. i beni Parte_1 mobili ed il depuratore meglio descritti in atti e di sua esclusiva proprietà, condannare essa ai sensi dell'art. 2043 c.c. _1 ovvero, gradatamente, dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di esso a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, Parte_1 dell'importo di €15.384,88 (quindicimilatrecentottantaquattro/88), corrispondente alle spese sostenute dall'attore per il loro acquisto, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2) Condannare gli appellati, sig.ri e , in Controparte_2 _1 uno od in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ex
D.M. n. 55/2014, Cpa ed IVA.
3) Gradatamente ed in via istruttoria, si reitera, per mero tuziorismo difensivo, la richiesta, già formulata con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 25/06/2024, di ordinarsi ai sig.ri e il deposito, entro il termine perentorio Controparte_2 _1 che sarà stabilito dall'intestata Corte d'appello, degli estratti del conto corrente bancario di essa , acceso presso Che Banca Spa e _1 recante il n. 64103, relativi al quarto trimestre 2018, a tutti i trimestri del
2019 privi di parti oscurate ed al secondo, terzo e quarto trimestre del
2020, ove detti documenti non siano direttamente esaminabili dal
Collegio giudicante per effetto dell'avvenuta acquisizione /allegazione del fascicolo del giudizio di primo grado (che è interamente
“telematico”), ribadendo che trattasi di documenti già prodotti dai sig.ri e nel giudizio di primo grado a seguito _1 Controparte_2 dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale di Trento con ordinanza resa fuori udienza in data 20/04/2022 e che sono rilevanti/decisivi ai fini della proposta impugnazione.
In via ancora più subordinata e sempre per mero tuziorismo difensivo,
l'appellante reitera la richiesta - parimenti formulata con le citate note di trattazione scritta - di essere autorizzato al deposito dei richiamati documenti prima dell'udienza, già fissata ai sensi dell'art. 352, 2° comma, cpc.
3 Si impugnano, infine, le conclusioni ex adverso rassegnate e si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali, altre, nuove, domande ed eccezioni e/o comunque, su prospettazioni dei fatti di causa, mai in precedenza rappresentate
APPELLATI
Voglia Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
-dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale, per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Trento n. 137/2024 ;
-conseguentemente condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio;
In via subordinata:
Si chiede che in caso di accoglimento delle richieste di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte appellante, venga, se accolta, contenuta nel minimo;
impugna ogni istanza, eccezione, deduzioni richieste avanzate ex adverso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Trento, e premettendo che aveva Controparte_2 _1 contratto matrimonio con in data 5.12.2009, che i _1 coniugi avevano scelto il regime di separazione dei beni e che successivamente si erano separati consensualmente in data 25.02.2021 dopo essersi separati di fatto dal 2019.
Ha poi esposto che nel corso del rapporto matrimoniale aveva prestato alla moglie e al cognato considerevoli _1 Controparte_2 somme di denaro;
i prestiti erano avvenuti mediante due bonifici bancari sul conto intestato alla moglie, l'uno in data 04/01/2016 per € 82.000,00 e l'altro in data 29/11/2018 per € 20.000,00 per un totale di
€102.000,00; Le somme che l'attore aveva “prestato direttamente ai convenuti erano costituite dal risarcimento del danno di cui alla Legge
210/1992, corrisposto dal Ministero della Salute al IG. Parte_1
, che aveva contratto l'epatite C a causa di una trasfusione di
[...] sangue ed emoderivati infetti”; più precisamente egli “aveva ricevuto dal Ministero un indennizzo pari ad € 94.096,41, con bonifico dd. 2/11/2015 e successivamente un ulteriore accredito di € 25.570,00, in
4 data 19/11/2018, per aver aderito all'equa riparazione prevista dall'art.
27 bis D.L. 90/2014”. Detti importi erano stati utilizzati dai convenuti per operazioni di investimento legate alle attività imprenditoriali di che aveva gestito direttamente tali importi. Controparte_2
Ha affermato che all'epoca dei prestiti i rapporti tra le parti erano molto distesi e il contratto di mutuo si era concluso verbalmente, senza prevedere un termine per la restituzione del prestito.
Nonostante le rassicurazioni ricevute i convenuti non avevano mai restituito il prestito. Ha formulato sul punto le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la sussistenza del contratto di mutuo e/o prestito personale intercorso tra il IG. e i IG.ri Parte_1 [...]
e per un ammontare complessivo di € _1 Controparte_2
102.0000,00; e per l'effetto condannare i due convenuti in solido tra loro a restituire all'attore la somma di € 102.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, se del caso fissando un termine per
l'adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c.
2.. In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di restituzione del prestito, condannare i IG.ri e a _1 Controparte_2 restituire all'attore la somma di € 102.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di donazione nulla per difetto dei requisiti di forma” Ancora l'attore ha esposto che: in data 21.07.2010, _1 aveva acquistato un appartamento con locale garage in Marano di
Napoli, per Euro 230.000,00, che era stato adibito a casa coniugale;
per detto acquisto i coniugi avevano sottoscritto un contratto di mutuo di credito fondiario di importo pari ad Euro 180.000,00; le rate del mutuo erano state versate regolarmente dal 2010 al Giugno 2020 alla mutuante, attraverso conto corrente intestato alla convenuta e utilizzato quasi esclusivamente dai due coniugi per il pagamento trimestrale delle rate di mutuo;
nel corso del 2019 i coniugi si erano separati di fatto e, successivamente, nel mese di giugno del 2020 aveva _1 venduto l'abitazione, con contestuale estinzione del mutuo fondiario, incamerando la differenza tra il prezzo di vendita e l'importo totale del prestito erogato dall'istituto di credito, senza alcun riconoscimento di natura economica in capo al che pure aveva sempre Parte_1 contributo in misura rilevante al pagamento delle relative rate. Ha osservato che al momento del rogito notarile risultava restituita alla banca mutuante una quota capitale di Euro 33.520,00, di cui Euro
31.969,55, corrisposti dall'attore mediante bonifici effettuati sul conto
5 corrente intestato alla convenuta ed ha asserito che pertanto la convenuta era tenuta a restituirgli detta somma a titolo _1 di indebito pagamento o di arricchimento senza causa;
ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “
3. accertare e dichiarare che il IG.
ha corrisposto nel periodo 2010-2018 la somma Parte_1 complessiva di € 31.969,55, mediante bonifici sul conto corrente della IG.ra , per provvedere al pagamento del mutuo acceso _1 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 21/07/2010, per
l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della IG.ra ; _1
4. conseguentemente, condannare la IG.ra a restituire CP_3 al IG. la somma versata per il pagamento del mutuo pari ad Parte_1
€ 31.969,65 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 o art. 2041 c.c.” Altresì ha affermato che a coniugale era stata arredata principalmente con beni mobili di proprietà attorea: egli aveva comprato la maggior parte degli arredi stipulando contratto di finanziamento. Aveva anche stipulato un ulteriore contratto di finanziamento per l'acquisto di un depuratore da installare sulle tubature che portavano l'acqua in casa.. L'arredo e il depuratore erano stati alienati unitamente all'immobile; egli non era stato avvisato dell'avvenuto rogito notarile, per cui non aveva potuto asportare i beni mobili di sua proprietà e il depuratore;
pertanto, la convenuta era tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043cc per la condotta illecita derivante dall'aver disposto di tali beni, o quantomeno doveva esser condannata ex art 2041cc.
Chiedeva pertanto :“5. per tutto quanto esposto in narrativa in relazione ai beni mobili di proprietà esclusiva del IG. , condannare la Parte_1
IG.ra al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in _1 favore del IG. , che si indica nella misura di € 15.384,88 Parte_1
(pari al prezzo di acquisto dei beni mobili di proprietà del IG.
) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_1 ovvero in alternativa e per le medesime ragioni, condannare la IG.ra
ai sensi dell'art. 2041 c.c. a corrispondere un indennizzo al _1
IG. per la correlativa diminuzione patrimoniale subita, che Parte_1 si quantifica in € 15.384,88 (pari al prezzo di acquisto dei beni mobili di proprietà del IG. ) ovvero nella maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia”.
Con unica comparsa si sono costituiti in giudizio e _1
. In primis ha affermato che quando il Controparte_2 _1 marito aveva ricevuto la prima tranche di indennizzo dal Ministero della
6 Salute- € 94.000,00 che si erano ”assottigliati” nell'arco di pochi mesi arrivando alla cifra di € 82.000,00 - la sua scelta condivisa con la moglie, era stata quella di far confluire tali somme sul conto bancario
CheBanca! considerato un conto risparmi familiare dal quale attingere ogni volta ritenuto necessario per le esigenze familiari.
Successivamente, dopo appena due anni il aveva ricevuto la Parte_1 ulteriore somma di €25.000,00 ed aveva provveduto a bonificare €
20,000,00 nell'immediatezza sul conto “familiare” Che Banca. Ha precisato che trattavasi di un conto risparmi familiare con cui si provvedeva al pagamento di tasse, del mutuo della casa coniugale di
Marano di Napoli e di tutto ciò che era ritenuto straordinario, o che risultava imprevisto ed imprevedibile;
spontaneamente il Parte_1 aveva deciso che le somme pervenute dal Ministero della Salute, dovessero confluire sul “conto risparmi “al fine di soddisfare le esigenze familiari, “ preservandole dai conti personali onde evitare di impoverire tali importi in spese ordinarie”. Ha richiamato il principio secondo cui in generale tutte le somme versate dall'uno all'altro coniuge in costanza di matrimonio non vanno restituite, poiché si presumono erogate per i bisogni familiari. Ha affermato che per vincere detta presunzione era necessaria l'esistenza di un contratto di mutuo redatto in forma scritta ed altresì che venisse provato che le somme erano destinate a finalità estranee alle esigenze familiari.
A sua volta ha affermato che la ricostruzione del Controparte_2
secondo cui la somma di € 102.000,00 sarebbe stata data Parte_1 alla moglie e al cognato per effettuare operazioni di investimento con obbligo di restituzione “senza scadenza” era priva di riscontro documentale e pretestuosa;
ha evidenziato che non erano stati indicati né le modalità né le tipologie degli asseriti investimenti ed ha negato di aver ricevuto dal le somme da quest'ultimo indicate Parte_1 affermando invece di aver ottenuto dal cognato la sola somma di
17.850,00 ( in data 11/12/2018 euro 16.500,00 ed in data 18/04/2017 €
1.850,00) che aveva già provveduto a restituire.
Da ultimo i convenuti hanno evidenziato che a sua volta l'attore aveva ricevuto somme dalla moglie.
Quanto all'acquisto dell'immobile ha affermato che: la _1 scelta di intestare la casa coniugale alla sola convenuta era stata suggerita dall'attore che, essendo un libero professionista e quindi esposto a controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, preferiva non risultare intestatario né comproprietario dell'immobile; l'anticipo
7 per l'acquisto della casa coniugale e il prezzo del mobilio erano stati corrisposti con denaro comune alla coppia;
la decisione di vendere l'immobile era stata condivisa tra i coniugi e, prima dell'alienazione, il aveva asportato dallo stesso alcuni beni mobili di sua Parte_1 proprietà; con il prezzo dalla vendita aveva estinto il _1 mutuo, per un importo pari ad Euro 143.000,00; ella stessa aveva pagato alcune spese di ripristino dell'immobile necessarie per poterlo alienare.
Ha asserito che le domande di parte attorea ex art . 2033 e/o ex art. 2041 c.c. erano infondate poiché la somma versata dal a Parte_1 titolo di rate di mutuo era stata volta a soddisfare i bisogni della famiglia.
Quanto ai beni mobili ha affermato che l'arredamento della casa coniugale, era stato acquistato con le somme che entrambi i coniugi avevano conferito per contrarre matrimonio, che erano state considerate comuni. Ha altresì affermato che prima che la casa venisse venduta l'attore aveva provveduto a prelevare dall'immobile stesso alcuni oggetti come lampadari, letto, suppellettili di vario genere senza alcun ostacolo da parte della moglie.
Conclusivamente i convenuti hanno formulato le seguenti conclusioni
“1) dichiarare illegittima, infondata in punto di fatto e di diritto la richiesta di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. , risarcimento del danno ex art.2043 c.c.
In capo ai convenuti per la somma di euro 102.000,00
2) dichiarare l'insussistenza del contratto di mutuo tra il sig. Parte_1
e i sigg.ri e per l'intera
[...] _1 Controparte_2 somma di euro 102.000,00
3) dichiarare in merito alla restituzione della somma complessiva di euro 31.969,55, quale importo del mutuo per l'acquisto dell'immobile in capo alla , infondata ed illegittima la richiesta. _1
4) dichiarare infondata ed illegittima la richiesta in ordine alla restituzione della somma di euro 15.384,88 quale risarcimento del danno ex art.2043 c.c.e /o indennizzo ex art.2041 c.c. in ordine ai beni mobili acquistati ed utilizzati da entrambi i coniugi in subordine respingere la domanda attrice in via gradata per difetto di legittimazione attiva dell'attore per la totale infondatezza nel merito”. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali , ordine di esibizione e interpello delle parti convenute.
8 Con sentenza n. 137/2024 il Tribunale di Trento ha rigettato le domande attoree e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite. Quanto alle domande sub 1 e 2 ha premesso in estrema sintesi che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo ha l'onere di provare non solo la consegna della somme ma anche il titolo della stessa;
ha poi evidenziato che il passaggio di denaro da un coniuge all'altro “si palesa legittimo, senza diritto alla restituzione, in quanto non va identificato come finanziamento, bensì come una modalità di far fronte al dovere di reciproca solidarietà, costituente elemento imprescindibile del rapporto matrimoniale” precisando che “La circostanza,… che tra le parti sussista un rapporto di coniugio o di parentela, non esclude difatti
l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità “. Ha ritenuto che la prova di ciò non fosse stata raggiunta: i due bonifici effettuati dal sul conto intestato Parte_1 alla sola moglie non comprovavano il fondamento di tale attribuzione economica;
inoltre il fatto che avesse a sua volta _1 effettuato esborsi da detto suo conto al fratello a titolo di prestito infruttifero “non dimostra che vi fosse un accordo tra le tre parti in causa in tal senso, atteso che il trasferimento dei fondi in favore di
è avvenuto dal conto intestato alla sola Controparte_2 _1
e non eventualmente da un conto cointestato ad entrambi i coniugi”. Ha anche evidenziato che dalla documentazione bancaria allegata dalle parti e prodotta a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emergevano
“ trasferimenti reciproci di denaro tra coniugi con cadenza periodica, talvolta rubricati con la causale di prestiti infruttiferi, non con riguardo, però, alle somme oggetto di causa, che lasciano presumere che vi fossero reciproci accrediti di somme destinate a soddisfare svariate finalità connesse al rapporto di coniugio allora in essere e alle esigenze della famiglia”. Quanto alla posizione di ha ribadito che non vi era Controparte_2 prova di prestito destinato a finanziare operazioni di investimento ed ha ritenuto irrilevante il doc .14 attoreo (un brogliaccio di appunti ) valorizzando gli esiti dell' interpello del convenuto che aveva affermato trattarsi di una mera ipotesi di investimento poi non realizzato.
Quanto alle domande 3 e 4 ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sono ripetibili le somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato,
9 ritenendosi tale pagamento frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, in forza del quale siffatto pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare”; ha dunque escluso la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art 2033 cc e 2041 cc.
Infine quanto alla domanda sub 5) ha affermato che benchè dall'estratto conto (2002/2) risultasse un importo di € 7.000,00 versato da
[...] per acquisto beni mobili non vi era prova che si trattasse CP_4 degli arredi della casa coniugale e in ogni caso la aveva _1 dichiarato in sede di interrogatorio formale che “l'ex marito aveva le chiavi dell'appartamento e avrebbe potuto ritirare gli arredi in ogni momento come ha provveduto in parte a fare”. Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
e si sono costituiti chiedendo la _1 Controparte_2 conferma della sentenza e chiedendo in subordine, che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
Con primo, articolato, motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande relative alla restituzione del complessivo importo di € 102.000,00.
Osserva che il principio di diritto quanto agli oneri probatori espresso in sentenza è corretto ma non “esaustivo”.
Stigmatizza il fatto che da un lato lo stesso giudice di primo grado abbia dato conto che la esistenza del rapporto di coniugi o di parentela non esclude l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate in favore dell' altro coniuge qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al menage familiare ma dall'altro abbia omesso una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto e in particolare di valutare le connessioni temporali esistenti tra i versamenti e le “uscite” in favore di , attestate dalla documentazione Controparte_2 bancaria e ciò specie con riferimento al primo versamento di € 82.000,00; osserva inoltre che non ha dato alcuna Controparte_2 spiegazione in ordine alle somme da egli ricevute e che a provare i prestiti del vi è anche il foglietto “riepilogativo” doc 14 Parte_1 inviato tramite WhatsApp da a e da Controparte_2 _1 quest'ultima inoltrato in data 13.8.2019 al marito che era stato redatto dopo i versamenti.
Ha ribadito che si trattava di prestiti personali.
10 Censura anche la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda restitutoria subordinata.
Con secondo motivo di appello contesta il rigetto delle domande svolte dall'attore ex art 2033 cc o ex art 2041 cc di restituzione delle rate di mutuo: afferma che gli obblighi contributivi al menage familiare possono precludere la ripetizione di quanto versato solo “quando l'altro coniuge non ne abbia tratto un vantaggio ovvero quando la casa familiare abbia ancora, la destinazione originaria”; la condotta della che _1 aveva venduto l'immobile aveva rescisso l'originario vincolo solidaristico privando dunque i versamenti della loro giustificazione causale;
di qui l'obbligo di restituzione.
Con terzo motivo di appello censura il capo di sentenza che ha rigettato le domande di risarcimento danni ex art 2043 cc e/o di indennizzo ex art
2401 cc nella misura di € 15.368,88 relativamente ai beni mobili collocati nella causa familiare. Rileva che vi è priva dell'acquisito dei mobili da parte dell'appellante; osserva che la domanda è stata prospettata in termini diversi da quanto affermato dal primo giudice non trattandosi di domanda di ripetizione delle somme di denaro versate nel corso del rapporto matrimoniale bensì di domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'appellante a causa della condotta della convenuta che non aveva restituito i mobili e il depuratore all'appellante, che ne era proprietario essendo in coniugi in regime di separazione dei beni, ma li aveva venduti all'acquirente dell'immobile ricavandone € 7.000,00; contesta che gli fosse stata data preventiva comunicazione del rogito notarile.
In ordine al primo motivo d'appello osserva la Corte quanto segue.
E' incontestato oltre che provato documentalmente che ha Parte_1 ricevuto la somma di € 95.000,00 dal Ministero della Salute quale indennizzo per aver contratto epatite C a causa di trasfusione di sangue ed emoderivati infetti, somma dunque “personalissima” ed è altresì incontestato oltre che provato documentalmente che in data 04/10/2016 egli ha accreditato sul conto corrente Chebanca! Intestato alla moglie parte di detto indennizzo ovvero l'importo di € 82.000,00. Ancora risulta incontestato oltre che provato documentalmente che il ha ricevuto successivamente una ulteriore somma di € Parte_1
25.570,00, in data 19/11/2018, per aver aderito all'equa riparazione prevista dall'art. 27 bis D.L. 90/2014 e che parte di detta somma ovvero
€ 20.000,00 in data 29/11/2018 è stata da egli accreditata sul medesimo conto corrente intestato alla moglie . _1
11 allega in principalità, che dette somme sono state accreditate Parte_1 sul conto della moglie quale prestito alla stessa e al cognato
[...]
con obbligo dunque di restituzione;
per contro CP_2 _1 allega trattarsi di accrediti di somme destinate a far fronte alle necessità familiari e dunque non rimborsabili;
a sua volta nega di Controparte_2 aver ricevuto detti prestiti.
In ordine alla “sorte” del primo accredito va osservato quanto segue.
A seguito di ordine di esibizione sono stati dimessi in giudizio gli estratti del conto intestato a ( che aveva in precedenza _1 depositato copie dell'estratto conto oscuramento di varie voci, tra cui quelle qui di interesse riguardanti le uscite in favore del fratello
). Controparte_2
Dalle risultanze del primo estratto conto dell'anno 2016 (periodo dicembre marzo 2016) emerge che al 31.12.2025 il saldo inziale del conto era di € 4.114,88 subito eroso il 4.1.2016 da un uscita per €
1.677,49 (rata del mutuo). L'accredito di € 82.000,00 è avvenuto il
5.1.2016 quando l'attivo del conto era pari a soli € 2.437,39. Nell'immediatezza di detto accredito ovvero già in data 07/01/2016, risulta eseguito un primo bonifico bancario per € 6.200,00 in favore del convenuto/appellato che però non reca una chiara causale (di tal che non ne è deducibile il titolo); subito dopo (salvi due accrediti di stipendio della per € 1.418,00 e € 1343,00) vi sono due disposizioni di _1 pagamento per € 30.000,00 (il 15/02/2016), ed € 35.000,00 (19/02/2016), con causale la prima “ prestito per mio fratello” e la Controparte_2 seconda “ prestito infruttifero per mio fratello” . Controparte_2
Con tutta evidenza vi è una stretta consecuzione temporale tra l'accredito del per € 82.000,00 e le due uscite a titolo di prestito per Parte_1 complessivi € 65.000,00 in favore di ed inoltre le stesse Controparte_2 movimentazioni del conto attestano che quei “prestiti” risultano eseguiti solo grazie alla provvista fornita da . Parte_1
La quota parte di € 65.000,00 dell'accredito effettuato da Parte_1 sul conto corrente intestato a non risulta
[...] Controparte_1 dunque, con tutta evidenza, esser stata utilizzata per esigenze del nucleo familiare dei coniugi ma per fornire prestiti Persona_1
a , tale essendo la imputazione data dalla stessa Controparte_2 allorchè ha disposto in favore del fratello. _1
L'imputazione “prestito” non risulta del resto esser stata contestata in allora dal ricevente ed integra dunque il titolo delle Controparte_2 due operazioni.
12 All'epoca (primo trimestre 2016) i rapporti tra i coniugi erano buoni, vi era ancora convivenza matrimoniale, la crisi non si era ancora palesata
(entrambi la riferiscono a data ben successiva) e la stessa _1 in buona sostanza afferma che rendicontava al marito l'impiego delle somme di quel conto;
i rapporti erano buoni e improntati a fiducia anche tra e il cognato tanto che tra i due vi Parte_1 Controparte_2 era anche un inusuale utilizzo “scambievole” delle rispettive autovetture.
Lo stretto contesto temporale tra l'accredito del e i due Parte_1 prestiti in favore di , e i buoni rapporti tra i tre Controparte_2 soggetti legati da relazione di coniugio ( e Parte_1 _1 parentela ( e ) e affinità ( e _1 CP_2 Parte_1 CP_2
) rendono ragionevole ritenere che la dazione a prestito della
[...] somma di € 65.000, 00 derivante da un indennizzo “personalissimo” del sia stata concordata tra i tre soggetti tutti, con obbligo dunque Parte_1 di sua restituzione a non solo da parte di - Parte_1 _1 stante l'accredito sul conto a lei sola intestato di detto importo usato per esigenze estranee a quelle del nucleo familiare costituito con
- ma anche da parte di che dette Parte_1 Controparte_2 somme ha da ultimo ricevuto. E del resto lo stesso in Controparte_2 sede di interpello – pur avendo dando una versione “pro se ” in ordine al brogliaccio da egli redatto di cui al doc 14 prodotto dall'attore
(quando ha dichiarato che si trattava di una mera “ipotesi, relativa ad un credito che il sig. avrebbe incassato dallo Stato e si Parte_1 ipotizzava come investire dette somme”) - ha comunque affermato che avrebbe dovuto restituire la somma “se l'ipotesi di investimento fosse stata realizzata” : e non vi è dubbio che quanto meno la somma di € 65.000,00 proveniente dall'indennizzo del egli l'ha Parte_1 effettivamente ricevuta.
Per la restante quota di € 17.000,00 facente parte del primo accredito non vi invece una è chiara corrispondenza tra il denaro “personale” del e gli ulteriori prestiti erogati a . E' ben vero Parte_1 Controparte_2 che dall'estratto conto risulta già in data 9.3.2016 altra uscita di € 10.000,00 con la causale medesima “ prestito Controparte_2 infruttifero e il 21.3.2016 altra uscita con medesima causale: dette uscite sono state però precedute da un giroconto per ben € 34.710,00 di del 9.3.2016 (oltre che da altro accredito di stipendio) Persona_2 di tal che manca l'evidenza che detti prestiti trovino la loro diretta e necessaria provvista nel precedente accredito “ ” . Tale Parte_1
13 evidenza non vi è neppure quanto all'impiego della successiva tranche di
€ 20.000,00, posto che il conto risulta variamente movimentato in entrata e uscita.
Anche il brogliaccio doc 14 non consente di imputare tutti i prestiti fatti a court a dazioni del . Parte_2 Parte_1
Se da un lato correttamente l'appellante osserva che non può esser valorizzata pro se la versione fornita dai convenuti in sede di interpello, dall'altro lato non è neppure possibile desumere con certezza che si tratti di documento redatto da dopo aver ricevuto i Controparte_2 versamenti di denaro, e con una valenza “ricognitiva” di importi già erogatigli dal : trattasi infatti di un brogliaccio del tutto Parte_1 informale, per alcuni aspetti neppure chiaramente intellegibile, e , per come redatto nel suo complesso, non si può escludere che esso sia stato redatto con utilizzo “improprio” dei tempi di verbi. Ad ogni buon conto in esso non vi è una chiara distinzione di ciò che è stato prestato dal e di ciò che invece gli è stato prestato dalla sorella posto Parte_1 che - al netto di un riferimento a “ 4350 ”- Controparte_5 CP_2
in quel brogliaccio si riferisce comunque indistintamente e
[...]
“cumulativamente ad entrambi i coniugi (si vedano espressioni quali somme “date da voi” e “vs soldi”)
Va dunque accolto il primo motivo di appello limitatamente alla somma capitale di € 65.000,00, con condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento;
benchè non sia stato pattuito un termine di restituzione, il lasso temporale già trascorso è considerevole ed adeguato e rende non necessaria la fissazione di ulteriore termine per l'adempimento. Per la seconda tranche di prestito di € 35.000,00 è indicato che trattasi di prestito “infruttifero” di tal che la somma de qua va maggiorata di interessi al tasso di legge dalla data della sentenza al saldo, mentre la somma di € 30.000,00 va maggiorata degli interessi legali dalla data del 15.2.2016 (data in cui è stato disposto il prestito della somma a CP_2
e si è per concretizzato l'utilizzo dell'importo a
[...] _1 fini diversi da quelli solidaristici) al saldo.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Suprema Corte con la sentenza n. 5385/23, si è soffermata sulla interpretazione dell'art 143 c.c. che regola i diritti e gli obblighi dei coniugi, e sulla individuazione degli obblighi di contribuzione sottolineando che “b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della
14 famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);” dato atto che “ l'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare”, ha affermato che “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare
l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.”
Il Collegio aderisce a tale interpretazione, che si pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia.
Va poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento del dovere di contribuzione nell'interesse collettivo della famiglia può essere adempiuto con una pluralità di forme quali
“mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni....." (Cass. 34883/2023).
Nel caso di specie le somme che il allega esser state Parte_1 corrisposte nella misura di complessivi € 31.969,55 erano relative - anche secondo la sua stessa prospettazione - al pagamento delle rate del mutuo stipulato a parziale copertura del prezzo di compravendita della casa coniugale per la somma € 180.000,00 (a fronte di un prezzo di acquisto pari ad € 230.000,00): devesi quindi affermare che tale
15 attribuzione economica è stata effettuata per la realizzazione di un progetto familiare comune. Il progetto del resto si è realizzato tramite la messa a disposizione della abitazione al nucleo familiare per tutta la pluriennale durata della convivenza matrimoniale: dapprima l'immobile è stato adibito a casa coniugale;
dopo il trasferimento della famiglia in
Trentino, la casa è comunque rimasta nel periodo della convivenza matrimoniale nella disponibilità dei componenti della famiglia che la utilizzavano allorquando si recavano in Campania. A ciò si aggiunga che gli esborsi sono avvenuti proprio nel periodo dal 3.5.2010 al
23.4.2018 (v prospetto riepilogativa pag. 6 di citazione di primo grado) periodo in cui in cui la casa era appunto a disposizione della famiglia tutta ivi compreso il . Parte_1
Il secondo motivo di appello va dunque rigettato.
Quanto al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Gli arredi e il depuratore risultano acquistati dal che ha Parte_1 offerto prova documentale di ciò (v doc. doc. 5, 6, 7 fascicolo attoreo di primo grado e vedi anche le contabili di pagamento).
Benchè per i medesimi principi sopra richiamati di solidarietà familiare non sia ripetibile la somma impiegata dal per l'acquisto dei Parte_1 beni mobili utilizzati nella casa familiare nondimeno, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni , detti beni sono rimasti nella proprietà del che li ha acquistati e dunque non ne Parte_1 _1 poteva autonomamente disporre.
Risulta dall'estratto conto 2020.2, acquisito all'esito di ordine di esibizione, che è stato accreditato a l'importo di € _1
7000,00 da con causale riferita proprio all' Controparte_4 acquisto beni mobili. Trattasi di accredito effettuato nel periodo temporale della compravendita dell'immobile da parte dello stesso soggetto che ha pure acquistato l'immobile sicchè devesi ritenere che si tratti dei mobili presenti nella casa coniugale e dunque, in difetto di emergenze di segno contrario, dei mobili del . Quest'ultimo Parte_1
è stato in buona sostanza privato di beni sua proprietà dalla convenuta che li ha alienati senza che risulti un consenso a ciò da parte del
. L'appellante ha pertanto diritto al risarcimento dei danni non Parte_1 essendogli stati restituiti i suoi beni, danni che non possono essere parametrati sulle spese sostenute anni prima per l'acquisto , bensì su quanto retratto dalla con la vendita degli stessi. _1 _1
va dunque condannata a corrispondere a
[...] Parte_1
16 l'importo di € 7.000,00 ritenendosi detta somma congrua all'attualità ed esaustiva.
Si deve procedere stante l'esito dell' appello ad un nuovo regolamento delle spese processuali tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). Le spese di lite stante l'esito del giudizio vengono compensate per un terzo. I restanti due terzi delle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in valori medi tenuto conto dello scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, vanno posti a carico degli appellati
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 137/2024, ogni altra domanda respinta,
1) condanna e in solido a Controparte_2 _1 corrispondere a l'importo capitale di € Parte_1
65.000,00, maggiorato di interessi al tasso di legge decorrenti quanto all'importo di € 35.000,00 dalla data della sentenza al saldo e quanto all'importo di € 30.000,00 dal 15.2.2016 al saldo;
2) Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a _1
l'importo di € 7.000,00 Parte_1
3) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi;
condanna gli appellati in solido a rifondere a i Parte_1 residui due terzi delle spese di lite, quota che liquida per il primo grado in € 9.402,00 oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente grado in € 9.544,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 21.1.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
Rg 54 2024
La Corte d'appello di Trento, II seconda civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado RG 54/2024 promossa con atto di citazione notificato da
, ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Luigi Menga (C.F.:
), con domicilio eletto presso il suo studio, in C.F._2
Milano alla Via Montebello n. 27
- appellante - contro
(C.F. e (C.F. _1 C.F._3 Controparte_2
), C.F._4 rappresentati e difesi dall' avv.to Cristina Lucciola. con domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Madonna del
Pantano 85
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.137/2024 emessa dal Tribunale di
Trento il 30.1.2024 e pubblicata il 01.02.2024
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 21.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'appello di Trento, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In riforma integrale della impugnata sentenza n. 137/2024, resa dal
Tribunale di Trento, sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa G.
1 Passarelli in data 30/01-01/02/2024, nel giudizio recante R.G.2077/2021, stante le (erronee/infondate) statuizioni in essa contenute ed in accoglimento, quindi, del gravame proposto dal sig. Parte_1
e per tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto in atti:
A) Accertata e dichiarata la conclusione di un contratto di mutuo e/o di prestito personale tra il sig. ed i sig.ri Parte_1 CP_2
e relativo al complessivo importo di €
[...] _1
102.000,00, condannare, per l'effetto, i convenuti/ appellati, in uno od in solido tra loro, ovvero ciascuno di essi secondo le rispettive incidenze, a restituire in favore di esso se del caso previa Parte_1 fissazione di un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c., il citato importo di €102.000,00 (centoduemila/00), oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento (e, pertanto, dal 04/01/2016 quanto ad € 82.000,00 e dal 29/11/2018 quanto, invece, ad € 20.000,00) a quella dell'effettivo soddisfo.
B) Gradatamente, rispetto alla richiesta di riforma di cui al precedente capo A) e, pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse affermata la conclusione di un contatto di mutuo e/o di prestito personale inter partes, accertata la riconducibilità dei versamenti per cui è causa a delle donazioni dirette, effettuate dal sig. in favore Parte_1 della sig.ra e/o del sig. , dichiarare la _1 Controparte_2 nullità assoluta ed insanabile delle richiamate donazioni perché prive della forma scritta (atto pubblico), richiesta “ad substantiam” dall'art. 782, 1° comma, c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, in uno od in solido tra loro, alla restituzione, in favore di esso Parte_1 dell'importo di € 102.000,00 (centoduemila/00), oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento (e, pertanto, dal 04/01/2016 quanto ad € 82.000,00 e dal 29/11/2018 quanto, invece, ad € 20.000,00) a quella dell'effettivo soddisfo. C) Accertato che il sig. ha corrisposto, nel periodo Parte_1
2010-2018, la complessiva somma di € 31.969,55 e ciò attraverso distinti bonifici bancari accreditati sul conto corrente bancario della sig.ra e meglio descritto in atti, somma poi utilizzata per _1 provvedere al pagamento delle rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare, sita in Marano di Napoli (NA), alla Via San Rocco
n. 144, immobile di proprietà esclusiva della convenuta e da ella, poi, alienato a terzi ed accertato, altresì, il mancato concorso dell'istante sul ricavato di tale vendita, condannare, se del caso anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c., essa al pagamento, in _1
2 favore di esso del complessivo importo di € Parte_1
31.969,55 (trentunomilanovecentosessantanove/55) ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
D) Accertato e dichiarato che la sig.ra , in occasione della _1 vendita a terzi dell'immobile sito in Marano di Napoli (NA), alla Via
San Rocco n. 144, non ha restituito al sig. i beni Parte_1 mobili ed il depuratore meglio descritti in atti e di sua esclusiva proprietà, condannare essa ai sensi dell'art. 2043 c.c. _1 ovvero, gradatamente, dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di esso a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, Parte_1 dell'importo di €15.384,88 (quindicimilatrecentottantaquattro/88), corrispondente alle spese sostenute dall'attore per il loro acquisto, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2) Condannare gli appellati, sig.ri e , in Controparte_2 _1 uno od in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ex
D.M. n. 55/2014, Cpa ed IVA.
3) Gradatamente ed in via istruttoria, si reitera, per mero tuziorismo difensivo, la richiesta, già formulata con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 25/06/2024, di ordinarsi ai sig.ri e il deposito, entro il termine perentorio Controparte_2 _1 che sarà stabilito dall'intestata Corte d'appello, degli estratti del conto corrente bancario di essa , acceso presso Che Banca Spa e _1 recante il n. 64103, relativi al quarto trimestre 2018, a tutti i trimestri del
2019 privi di parti oscurate ed al secondo, terzo e quarto trimestre del
2020, ove detti documenti non siano direttamente esaminabili dal
Collegio giudicante per effetto dell'avvenuta acquisizione /allegazione del fascicolo del giudizio di primo grado (che è interamente
“telematico”), ribadendo che trattasi di documenti già prodotti dai sig.ri e nel giudizio di primo grado a seguito _1 Controparte_2 dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale di Trento con ordinanza resa fuori udienza in data 20/04/2022 e che sono rilevanti/decisivi ai fini della proposta impugnazione.
In via ancora più subordinata e sempre per mero tuziorismo difensivo,
l'appellante reitera la richiesta - parimenti formulata con le citate note di trattazione scritta - di essere autorizzato al deposito dei richiamati documenti prima dell'udienza, già fissata ai sensi dell'art. 352, 2° comma, cpc.
3 Si impugnano, infine, le conclusioni ex adverso rassegnate e si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali, altre, nuove, domande ed eccezioni e/o comunque, su prospettazioni dei fatti di causa, mai in precedenza rappresentate
APPELLATI
Voglia Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
-dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale, per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Trento n. 137/2024 ;
-conseguentemente condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio;
In via subordinata:
Si chiede che in caso di accoglimento delle richieste di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte appellante, venga, se accolta, contenuta nel minimo;
impugna ogni istanza, eccezione, deduzioni richieste avanzate ex adverso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Trento, e premettendo che aveva Controparte_2 _1 contratto matrimonio con in data 5.12.2009, che i _1 coniugi avevano scelto il regime di separazione dei beni e che successivamente si erano separati consensualmente in data 25.02.2021 dopo essersi separati di fatto dal 2019.
Ha poi esposto che nel corso del rapporto matrimoniale aveva prestato alla moglie e al cognato considerevoli _1 Controparte_2 somme di denaro;
i prestiti erano avvenuti mediante due bonifici bancari sul conto intestato alla moglie, l'uno in data 04/01/2016 per € 82.000,00 e l'altro in data 29/11/2018 per € 20.000,00 per un totale di
€102.000,00; Le somme che l'attore aveva “prestato direttamente ai convenuti erano costituite dal risarcimento del danno di cui alla Legge
210/1992, corrisposto dal Ministero della Salute al IG. Parte_1
, che aveva contratto l'epatite C a causa di una trasfusione di
[...] sangue ed emoderivati infetti”; più precisamente egli “aveva ricevuto dal Ministero un indennizzo pari ad € 94.096,41, con bonifico dd. 2/11/2015 e successivamente un ulteriore accredito di € 25.570,00, in
4 data 19/11/2018, per aver aderito all'equa riparazione prevista dall'art.
27 bis D.L. 90/2014”. Detti importi erano stati utilizzati dai convenuti per operazioni di investimento legate alle attività imprenditoriali di che aveva gestito direttamente tali importi. Controparte_2
Ha affermato che all'epoca dei prestiti i rapporti tra le parti erano molto distesi e il contratto di mutuo si era concluso verbalmente, senza prevedere un termine per la restituzione del prestito.
Nonostante le rassicurazioni ricevute i convenuti non avevano mai restituito il prestito. Ha formulato sul punto le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la sussistenza del contratto di mutuo e/o prestito personale intercorso tra il IG. e i IG.ri Parte_1 [...]
e per un ammontare complessivo di € _1 Controparte_2
102.0000,00; e per l'effetto condannare i due convenuti in solido tra loro a restituire all'attore la somma di € 102.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, se del caso fissando un termine per
l'adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c.
2.. In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di restituzione del prestito, condannare i IG.ri e a _1 Controparte_2 restituire all'attore la somma di € 102.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di donazione nulla per difetto dei requisiti di forma” Ancora l'attore ha esposto che: in data 21.07.2010, _1 aveva acquistato un appartamento con locale garage in Marano di
Napoli, per Euro 230.000,00, che era stato adibito a casa coniugale;
per detto acquisto i coniugi avevano sottoscritto un contratto di mutuo di credito fondiario di importo pari ad Euro 180.000,00; le rate del mutuo erano state versate regolarmente dal 2010 al Giugno 2020 alla mutuante, attraverso conto corrente intestato alla convenuta e utilizzato quasi esclusivamente dai due coniugi per il pagamento trimestrale delle rate di mutuo;
nel corso del 2019 i coniugi si erano separati di fatto e, successivamente, nel mese di giugno del 2020 aveva _1 venduto l'abitazione, con contestuale estinzione del mutuo fondiario, incamerando la differenza tra il prezzo di vendita e l'importo totale del prestito erogato dall'istituto di credito, senza alcun riconoscimento di natura economica in capo al che pure aveva sempre Parte_1 contributo in misura rilevante al pagamento delle relative rate. Ha osservato che al momento del rogito notarile risultava restituita alla banca mutuante una quota capitale di Euro 33.520,00, di cui Euro
31.969,55, corrisposti dall'attore mediante bonifici effettuati sul conto
5 corrente intestato alla convenuta ed ha asserito che pertanto la convenuta era tenuta a restituirgli detta somma a titolo _1 di indebito pagamento o di arricchimento senza causa;
ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “
3. accertare e dichiarare che il IG.
ha corrisposto nel periodo 2010-2018 la somma Parte_1 complessiva di € 31.969,55, mediante bonifici sul conto corrente della IG.ra , per provvedere al pagamento del mutuo acceso _1 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 21/07/2010, per
l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della IG.ra ; _1
4. conseguentemente, condannare la IG.ra a restituire CP_3 al IG. la somma versata per il pagamento del mutuo pari ad Parte_1
€ 31.969,65 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 o art. 2041 c.c.” Altresì ha affermato che a coniugale era stata arredata principalmente con beni mobili di proprietà attorea: egli aveva comprato la maggior parte degli arredi stipulando contratto di finanziamento. Aveva anche stipulato un ulteriore contratto di finanziamento per l'acquisto di un depuratore da installare sulle tubature che portavano l'acqua in casa.. L'arredo e il depuratore erano stati alienati unitamente all'immobile; egli non era stato avvisato dell'avvenuto rogito notarile, per cui non aveva potuto asportare i beni mobili di sua proprietà e il depuratore;
pertanto, la convenuta era tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043cc per la condotta illecita derivante dall'aver disposto di tali beni, o quantomeno doveva esser condannata ex art 2041cc.
Chiedeva pertanto :“5. per tutto quanto esposto in narrativa in relazione ai beni mobili di proprietà esclusiva del IG. , condannare la Parte_1
IG.ra al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in _1 favore del IG. , che si indica nella misura di € 15.384,88 Parte_1
(pari al prezzo di acquisto dei beni mobili di proprietà del IG.
) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_1 ovvero in alternativa e per le medesime ragioni, condannare la IG.ra
ai sensi dell'art. 2041 c.c. a corrispondere un indennizzo al _1
IG. per la correlativa diminuzione patrimoniale subita, che Parte_1 si quantifica in € 15.384,88 (pari al prezzo di acquisto dei beni mobili di proprietà del IG. ) ovvero nella maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia”.
Con unica comparsa si sono costituiti in giudizio e _1
. In primis ha affermato che quando il Controparte_2 _1 marito aveva ricevuto la prima tranche di indennizzo dal Ministero della
6 Salute- € 94.000,00 che si erano ”assottigliati” nell'arco di pochi mesi arrivando alla cifra di € 82.000,00 - la sua scelta condivisa con la moglie, era stata quella di far confluire tali somme sul conto bancario
CheBanca! considerato un conto risparmi familiare dal quale attingere ogni volta ritenuto necessario per le esigenze familiari.
Successivamente, dopo appena due anni il aveva ricevuto la Parte_1 ulteriore somma di €25.000,00 ed aveva provveduto a bonificare €
20,000,00 nell'immediatezza sul conto “familiare” Che Banca. Ha precisato che trattavasi di un conto risparmi familiare con cui si provvedeva al pagamento di tasse, del mutuo della casa coniugale di
Marano di Napoli e di tutto ciò che era ritenuto straordinario, o che risultava imprevisto ed imprevedibile;
spontaneamente il Parte_1 aveva deciso che le somme pervenute dal Ministero della Salute, dovessero confluire sul “conto risparmi “al fine di soddisfare le esigenze familiari, “ preservandole dai conti personali onde evitare di impoverire tali importi in spese ordinarie”. Ha richiamato il principio secondo cui in generale tutte le somme versate dall'uno all'altro coniuge in costanza di matrimonio non vanno restituite, poiché si presumono erogate per i bisogni familiari. Ha affermato che per vincere detta presunzione era necessaria l'esistenza di un contratto di mutuo redatto in forma scritta ed altresì che venisse provato che le somme erano destinate a finalità estranee alle esigenze familiari.
A sua volta ha affermato che la ricostruzione del Controparte_2
secondo cui la somma di € 102.000,00 sarebbe stata data Parte_1 alla moglie e al cognato per effettuare operazioni di investimento con obbligo di restituzione “senza scadenza” era priva di riscontro documentale e pretestuosa;
ha evidenziato che non erano stati indicati né le modalità né le tipologie degli asseriti investimenti ed ha negato di aver ricevuto dal le somme da quest'ultimo indicate Parte_1 affermando invece di aver ottenuto dal cognato la sola somma di
17.850,00 ( in data 11/12/2018 euro 16.500,00 ed in data 18/04/2017 €
1.850,00) che aveva già provveduto a restituire.
Da ultimo i convenuti hanno evidenziato che a sua volta l'attore aveva ricevuto somme dalla moglie.
Quanto all'acquisto dell'immobile ha affermato che: la _1 scelta di intestare la casa coniugale alla sola convenuta era stata suggerita dall'attore che, essendo un libero professionista e quindi esposto a controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, preferiva non risultare intestatario né comproprietario dell'immobile; l'anticipo
7 per l'acquisto della casa coniugale e il prezzo del mobilio erano stati corrisposti con denaro comune alla coppia;
la decisione di vendere l'immobile era stata condivisa tra i coniugi e, prima dell'alienazione, il aveva asportato dallo stesso alcuni beni mobili di sua Parte_1 proprietà; con il prezzo dalla vendita aveva estinto il _1 mutuo, per un importo pari ad Euro 143.000,00; ella stessa aveva pagato alcune spese di ripristino dell'immobile necessarie per poterlo alienare.
Ha asserito che le domande di parte attorea ex art . 2033 e/o ex art. 2041 c.c. erano infondate poiché la somma versata dal a Parte_1 titolo di rate di mutuo era stata volta a soddisfare i bisogni della famiglia.
Quanto ai beni mobili ha affermato che l'arredamento della casa coniugale, era stato acquistato con le somme che entrambi i coniugi avevano conferito per contrarre matrimonio, che erano state considerate comuni. Ha altresì affermato che prima che la casa venisse venduta l'attore aveva provveduto a prelevare dall'immobile stesso alcuni oggetti come lampadari, letto, suppellettili di vario genere senza alcun ostacolo da parte della moglie.
Conclusivamente i convenuti hanno formulato le seguenti conclusioni
“1) dichiarare illegittima, infondata in punto di fatto e di diritto la richiesta di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. , risarcimento del danno ex art.2043 c.c.
In capo ai convenuti per la somma di euro 102.000,00
2) dichiarare l'insussistenza del contratto di mutuo tra il sig. Parte_1
e i sigg.ri e per l'intera
[...] _1 Controparte_2 somma di euro 102.000,00
3) dichiarare in merito alla restituzione della somma complessiva di euro 31.969,55, quale importo del mutuo per l'acquisto dell'immobile in capo alla , infondata ed illegittima la richiesta. _1
4) dichiarare infondata ed illegittima la richiesta in ordine alla restituzione della somma di euro 15.384,88 quale risarcimento del danno ex art.2043 c.c.e /o indennizzo ex art.2041 c.c. in ordine ai beni mobili acquistati ed utilizzati da entrambi i coniugi in subordine respingere la domanda attrice in via gradata per difetto di legittimazione attiva dell'attore per la totale infondatezza nel merito”. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali , ordine di esibizione e interpello delle parti convenute.
8 Con sentenza n. 137/2024 il Tribunale di Trento ha rigettato le domande attoree e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite. Quanto alle domande sub 1 e 2 ha premesso in estrema sintesi che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo ha l'onere di provare non solo la consegna della somme ma anche il titolo della stessa;
ha poi evidenziato che il passaggio di denaro da un coniuge all'altro “si palesa legittimo, senza diritto alla restituzione, in quanto non va identificato come finanziamento, bensì come una modalità di far fronte al dovere di reciproca solidarietà, costituente elemento imprescindibile del rapporto matrimoniale” precisando che “La circostanza,… che tra le parti sussista un rapporto di coniugio o di parentela, non esclude difatti
l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità “. Ha ritenuto che la prova di ciò non fosse stata raggiunta: i due bonifici effettuati dal sul conto intestato Parte_1 alla sola moglie non comprovavano il fondamento di tale attribuzione economica;
inoltre il fatto che avesse a sua volta _1 effettuato esborsi da detto suo conto al fratello a titolo di prestito infruttifero “non dimostra che vi fosse un accordo tra le tre parti in causa in tal senso, atteso che il trasferimento dei fondi in favore di
è avvenuto dal conto intestato alla sola Controparte_2 _1
e non eventualmente da un conto cointestato ad entrambi i coniugi”. Ha anche evidenziato che dalla documentazione bancaria allegata dalle parti e prodotta a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emergevano
“ trasferimenti reciproci di denaro tra coniugi con cadenza periodica, talvolta rubricati con la causale di prestiti infruttiferi, non con riguardo, però, alle somme oggetto di causa, che lasciano presumere che vi fossero reciproci accrediti di somme destinate a soddisfare svariate finalità connesse al rapporto di coniugio allora in essere e alle esigenze della famiglia”. Quanto alla posizione di ha ribadito che non vi era Controparte_2 prova di prestito destinato a finanziare operazioni di investimento ed ha ritenuto irrilevante il doc .14 attoreo (un brogliaccio di appunti ) valorizzando gli esiti dell' interpello del convenuto che aveva affermato trattarsi di una mera ipotesi di investimento poi non realizzato.
Quanto alle domande 3 e 4 ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sono ripetibili le somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato,
9 ritenendosi tale pagamento frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, in forza del quale siffatto pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare”; ha dunque escluso la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art 2033 cc e 2041 cc.
Infine quanto alla domanda sub 5) ha affermato che benchè dall'estratto conto (2002/2) risultasse un importo di € 7.000,00 versato da
[...] per acquisto beni mobili non vi era prova che si trattasse CP_4 degli arredi della casa coniugale e in ogni caso la aveva _1 dichiarato in sede di interrogatorio formale che “l'ex marito aveva le chiavi dell'appartamento e avrebbe potuto ritirare gli arredi in ogni momento come ha provveduto in parte a fare”. Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
e si sono costituiti chiedendo la _1 Controparte_2 conferma della sentenza e chiedendo in subordine, che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo.
Con primo, articolato, motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande relative alla restituzione del complessivo importo di € 102.000,00.
Osserva che il principio di diritto quanto agli oneri probatori espresso in sentenza è corretto ma non “esaustivo”.
Stigmatizza il fatto che da un lato lo stesso giudice di primo grado abbia dato conto che la esistenza del rapporto di coniugi o di parentela non esclude l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate in favore dell' altro coniuge qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al menage familiare ma dall'altro abbia omesso una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto e in particolare di valutare le connessioni temporali esistenti tra i versamenti e le “uscite” in favore di , attestate dalla documentazione Controparte_2 bancaria e ciò specie con riferimento al primo versamento di € 82.000,00; osserva inoltre che non ha dato alcuna Controparte_2 spiegazione in ordine alle somme da egli ricevute e che a provare i prestiti del vi è anche il foglietto “riepilogativo” doc 14 Parte_1 inviato tramite WhatsApp da a e da Controparte_2 _1 quest'ultima inoltrato in data 13.8.2019 al marito che era stato redatto dopo i versamenti.
Ha ribadito che si trattava di prestiti personali.
10 Censura anche la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda restitutoria subordinata.
Con secondo motivo di appello contesta il rigetto delle domande svolte dall'attore ex art 2033 cc o ex art 2041 cc di restituzione delle rate di mutuo: afferma che gli obblighi contributivi al menage familiare possono precludere la ripetizione di quanto versato solo “quando l'altro coniuge non ne abbia tratto un vantaggio ovvero quando la casa familiare abbia ancora, la destinazione originaria”; la condotta della che _1 aveva venduto l'immobile aveva rescisso l'originario vincolo solidaristico privando dunque i versamenti della loro giustificazione causale;
di qui l'obbligo di restituzione.
Con terzo motivo di appello censura il capo di sentenza che ha rigettato le domande di risarcimento danni ex art 2043 cc e/o di indennizzo ex art
2401 cc nella misura di € 15.368,88 relativamente ai beni mobili collocati nella causa familiare. Rileva che vi è priva dell'acquisito dei mobili da parte dell'appellante; osserva che la domanda è stata prospettata in termini diversi da quanto affermato dal primo giudice non trattandosi di domanda di ripetizione delle somme di denaro versate nel corso del rapporto matrimoniale bensì di domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'appellante a causa della condotta della convenuta che non aveva restituito i mobili e il depuratore all'appellante, che ne era proprietario essendo in coniugi in regime di separazione dei beni, ma li aveva venduti all'acquirente dell'immobile ricavandone € 7.000,00; contesta che gli fosse stata data preventiva comunicazione del rogito notarile.
In ordine al primo motivo d'appello osserva la Corte quanto segue.
E' incontestato oltre che provato documentalmente che ha Parte_1 ricevuto la somma di € 95.000,00 dal Ministero della Salute quale indennizzo per aver contratto epatite C a causa di trasfusione di sangue ed emoderivati infetti, somma dunque “personalissima” ed è altresì incontestato oltre che provato documentalmente che in data 04/10/2016 egli ha accreditato sul conto corrente Chebanca! Intestato alla moglie parte di detto indennizzo ovvero l'importo di € 82.000,00. Ancora risulta incontestato oltre che provato documentalmente che il ha ricevuto successivamente una ulteriore somma di € Parte_1
25.570,00, in data 19/11/2018, per aver aderito all'equa riparazione prevista dall'art. 27 bis D.L. 90/2014 e che parte di detta somma ovvero
€ 20.000,00 in data 29/11/2018 è stata da egli accreditata sul medesimo conto corrente intestato alla moglie . _1
11 allega in principalità, che dette somme sono state accreditate Parte_1 sul conto della moglie quale prestito alla stessa e al cognato
[...]
con obbligo dunque di restituzione;
per contro CP_2 _1 allega trattarsi di accrediti di somme destinate a far fronte alle necessità familiari e dunque non rimborsabili;
a sua volta nega di Controparte_2 aver ricevuto detti prestiti.
In ordine alla “sorte” del primo accredito va osservato quanto segue.
A seguito di ordine di esibizione sono stati dimessi in giudizio gli estratti del conto intestato a ( che aveva in precedenza _1 depositato copie dell'estratto conto oscuramento di varie voci, tra cui quelle qui di interesse riguardanti le uscite in favore del fratello
). Controparte_2
Dalle risultanze del primo estratto conto dell'anno 2016 (periodo dicembre marzo 2016) emerge che al 31.12.2025 il saldo inziale del conto era di € 4.114,88 subito eroso il 4.1.2016 da un uscita per €
1.677,49 (rata del mutuo). L'accredito di € 82.000,00 è avvenuto il
5.1.2016 quando l'attivo del conto era pari a soli € 2.437,39. Nell'immediatezza di detto accredito ovvero già in data 07/01/2016, risulta eseguito un primo bonifico bancario per € 6.200,00 in favore del convenuto/appellato che però non reca una chiara causale (di tal che non ne è deducibile il titolo); subito dopo (salvi due accrediti di stipendio della per € 1.418,00 e € 1343,00) vi sono due disposizioni di _1 pagamento per € 30.000,00 (il 15/02/2016), ed € 35.000,00 (19/02/2016), con causale la prima “ prestito per mio fratello” e la Controparte_2 seconda “ prestito infruttifero per mio fratello” . Controparte_2
Con tutta evidenza vi è una stretta consecuzione temporale tra l'accredito del per € 82.000,00 e le due uscite a titolo di prestito per Parte_1 complessivi € 65.000,00 in favore di ed inoltre le stesse Controparte_2 movimentazioni del conto attestano che quei “prestiti” risultano eseguiti solo grazie alla provvista fornita da . Parte_1
La quota parte di € 65.000,00 dell'accredito effettuato da Parte_1 sul conto corrente intestato a non risulta
[...] Controparte_1 dunque, con tutta evidenza, esser stata utilizzata per esigenze del nucleo familiare dei coniugi ma per fornire prestiti Persona_1
a , tale essendo la imputazione data dalla stessa Controparte_2 allorchè ha disposto in favore del fratello. _1
L'imputazione “prestito” non risulta del resto esser stata contestata in allora dal ricevente ed integra dunque il titolo delle Controparte_2 due operazioni.
12 All'epoca (primo trimestre 2016) i rapporti tra i coniugi erano buoni, vi era ancora convivenza matrimoniale, la crisi non si era ancora palesata
(entrambi la riferiscono a data ben successiva) e la stessa _1 in buona sostanza afferma che rendicontava al marito l'impiego delle somme di quel conto;
i rapporti erano buoni e improntati a fiducia anche tra e il cognato tanto che tra i due vi Parte_1 Controparte_2 era anche un inusuale utilizzo “scambievole” delle rispettive autovetture.
Lo stretto contesto temporale tra l'accredito del e i due Parte_1 prestiti in favore di , e i buoni rapporti tra i tre Controparte_2 soggetti legati da relazione di coniugio ( e Parte_1 _1 parentela ( e ) e affinità ( e _1 CP_2 Parte_1 CP_2
) rendono ragionevole ritenere che la dazione a prestito della
[...] somma di € 65.000, 00 derivante da un indennizzo “personalissimo” del sia stata concordata tra i tre soggetti tutti, con obbligo dunque Parte_1 di sua restituzione a non solo da parte di - Parte_1 _1 stante l'accredito sul conto a lei sola intestato di detto importo usato per esigenze estranee a quelle del nucleo familiare costituito con
- ma anche da parte di che dette Parte_1 Controparte_2 somme ha da ultimo ricevuto. E del resto lo stesso in Controparte_2 sede di interpello – pur avendo dando una versione “pro se ” in ordine al brogliaccio da egli redatto di cui al doc 14 prodotto dall'attore
(quando ha dichiarato che si trattava di una mera “ipotesi, relativa ad un credito che il sig. avrebbe incassato dallo Stato e si Parte_1 ipotizzava come investire dette somme”) - ha comunque affermato che avrebbe dovuto restituire la somma “se l'ipotesi di investimento fosse stata realizzata” : e non vi è dubbio che quanto meno la somma di € 65.000,00 proveniente dall'indennizzo del egli l'ha Parte_1 effettivamente ricevuta.
Per la restante quota di € 17.000,00 facente parte del primo accredito non vi invece una è chiara corrispondenza tra il denaro “personale” del e gli ulteriori prestiti erogati a . E' ben vero Parte_1 Controparte_2 che dall'estratto conto risulta già in data 9.3.2016 altra uscita di € 10.000,00 con la causale medesima “ prestito Controparte_2 infruttifero e il 21.3.2016 altra uscita con medesima causale: dette uscite sono state però precedute da un giroconto per ben € 34.710,00 di del 9.3.2016 (oltre che da altro accredito di stipendio) Persona_2 di tal che manca l'evidenza che detti prestiti trovino la loro diretta e necessaria provvista nel precedente accredito “ ” . Tale Parte_1
13 evidenza non vi è neppure quanto all'impiego della successiva tranche di
€ 20.000,00, posto che il conto risulta variamente movimentato in entrata e uscita.
Anche il brogliaccio doc 14 non consente di imputare tutti i prestiti fatti a court a dazioni del . Parte_2 Parte_1
Se da un lato correttamente l'appellante osserva che non può esser valorizzata pro se la versione fornita dai convenuti in sede di interpello, dall'altro lato non è neppure possibile desumere con certezza che si tratti di documento redatto da dopo aver ricevuto i Controparte_2 versamenti di denaro, e con una valenza “ricognitiva” di importi già erogatigli dal : trattasi infatti di un brogliaccio del tutto Parte_1 informale, per alcuni aspetti neppure chiaramente intellegibile, e , per come redatto nel suo complesso, non si può escludere che esso sia stato redatto con utilizzo “improprio” dei tempi di verbi. Ad ogni buon conto in esso non vi è una chiara distinzione di ciò che è stato prestato dal e di ciò che invece gli è stato prestato dalla sorella posto Parte_1 che - al netto di un riferimento a “ 4350 ”- Controparte_5 CP_2
in quel brogliaccio si riferisce comunque indistintamente e
[...]
“cumulativamente ad entrambi i coniugi (si vedano espressioni quali somme “date da voi” e “vs soldi”)
Va dunque accolto il primo motivo di appello limitatamente alla somma capitale di € 65.000,00, con condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento;
benchè non sia stato pattuito un termine di restituzione, il lasso temporale già trascorso è considerevole ed adeguato e rende non necessaria la fissazione di ulteriore termine per l'adempimento. Per la seconda tranche di prestito di € 35.000,00 è indicato che trattasi di prestito “infruttifero” di tal che la somma de qua va maggiorata di interessi al tasso di legge dalla data della sentenza al saldo, mentre la somma di € 30.000,00 va maggiorata degli interessi legali dalla data del 15.2.2016 (data in cui è stato disposto il prestito della somma a CP_2
e si è per concretizzato l'utilizzo dell'importo a
[...] _1 fini diversi da quelli solidaristici) al saldo.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Suprema Corte con la sentenza n. 5385/23, si è soffermata sulla interpretazione dell'art 143 c.c. che regola i diritti e gli obblighi dei coniugi, e sulla individuazione degli obblighi di contribuzione sottolineando che “b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della
14 famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);” dato atto che “ l'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare”, ha affermato che “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare
l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.”
Il Collegio aderisce a tale interpretazione, che si pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia.
Va poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento del dovere di contribuzione nell'interesse collettivo della famiglia può essere adempiuto con una pluralità di forme quali
“mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni....." (Cass. 34883/2023).
Nel caso di specie le somme che il allega esser state Parte_1 corrisposte nella misura di complessivi € 31.969,55 erano relative - anche secondo la sua stessa prospettazione - al pagamento delle rate del mutuo stipulato a parziale copertura del prezzo di compravendita della casa coniugale per la somma € 180.000,00 (a fronte di un prezzo di acquisto pari ad € 230.000,00): devesi quindi affermare che tale
15 attribuzione economica è stata effettuata per la realizzazione di un progetto familiare comune. Il progetto del resto si è realizzato tramite la messa a disposizione della abitazione al nucleo familiare per tutta la pluriennale durata della convivenza matrimoniale: dapprima l'immobile è stato adibito a casa coniugale;
dopo il trasferimento della famiglia in
Trentino, la casa è comunque rimasta nel periodo della convivenza matrimoniale nella disponibilità dei componenti della famiglia che la utilizzavano allorquando si recavano in Campania. A ciò si aggiunga che gli esborsi sono avvenuti proprio nel periodo dal 3.5.2010 al
23.4.2018 (v prospetto riepilogativa pag. 6 di citazione di primo grado) periodo in cui in cui la casa era appunto a disposizione della famiglia tutta ivi compreso il . Parte_1
Il secondo motivo di appello va dunque rigettato.
Quanto al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Gli arredi e il depuratore risultano acquistati dal che ha Parte_1 offerto prova documentale di ciò (v doc. doc. 5, 6, 7 fascicolo attoreo di primo grado e vedi anche le contabili di pagamento).
Benchè per i medesimi principi sopra richiamati di solidarietà familiare non sia ripetibile la somma impiegata dal per l'acquisto dei Parte_1 beni mobili utilizzati nella casa familiare nondimeno, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni , detti beni sono rimasti nella proprietà del che li ha acquistati e dunque non ne Parte_1 _1 poteva autonomamente disporre.
Risulta dall'estratto conto 2020.2, acquisito all'esito di ordine di esibizione, che è stato accreditato a l'importo di € _1
7000,00 da con causale riferita proprio all' Controparte_4 acquisto beni mobili. Trattasi di accredito effettuato nel periodo temporale della compravendita dell'immobile da parte dello stesso soggetto che ha pure acquistato l'immobile sicchè devesi ritenere che si tratti dei mobili presenti nella casa coniugale e dunque, in difetto di emergenze di segno contrario, dei mobili del . Quest'ultimo Parte_1
è stato in buona sostanza privato di beni sua proprietà dalla convenuta che li ha alienati senza che risulti un consenso a ciò da parte del
. L'appellante ha pertanto diritto al risarcimento dei danni non Parte_1 essendogli stati restituiti i suoi beni, danni che non possono essere parametrati sulle spese sostenute anni prima per l'acquisto , bensì su quanto retratto dalla con la vendita degli stessi. _1 _1
va dunque condannata a corrispondere a
[...] Parte_1
16 l'importo di € 7.000,00 ritenendosi detta somma congrua all'attualità ed esaustiva.
Si deve procedere stante l'esito dell' appello ad un nuovo regolamento delle spese processuali tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). Le spese di lite stante l'esito del giudizio vengono compensate per un terzo. I restanti due terzi delle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi in valori medi tenuto conto dello scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, vanno posti a carico degli appellati
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 137/2024, ogni altra domanda respinta,
1) condanna e in solido a Controparte_2 _1 corrispondere a l'importo capitale di € Parte_1
65.000,00, maggiorato di interessi al tasso di legge decorrenti quanto all'importo di € 35.000,00 dalla data della sentenza al saldo e quanto all'importo di € 30.000,00 dal 15.2.2016 al saldo;
2) Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a _1
l'importo di € 7.000,00 Parte_1
3) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi;
condanna gli appellati in solido a rifondere a i Parte_1 residui due terzi delle spese di lite, quota che liquida per il primo grado in € 9.402,00 oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente grado in € 9.544,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 21.1.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
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