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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13513/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012840353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 e notificato in medesima data all'Agenzia delle Entrate e SS e alla Regione Cmapania, Nominativo_1 ha impugnato la cartella 07120250018111231000 di € 265,11 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e SS chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 30.12.2025.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a titolo di compensi, in € 90,00 per la fase di studio,
€ 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale per una somma totale di € 278,00; somma da ridurre del 30% per assenza di questioni di fatto e diritto rilevanti per un totale di € 194,60, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna, in solido tra loro, la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e SS al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30,00 per spese vive e, a titolo di compensi, in € 194,60, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13513/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012840353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 e notificato in medesima data all'Agenzia delle Entrate e SS e alla Regione Cmapania, Nominativo_1 ha impugnato la cartella 07120250018111231000 di € 265,11 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e SS chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 30.12.2025.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a titolo di compensi, in € 90,00 per la fase di studio,
€ 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale per una somma totale di € 278,00; somma da ridurre del 30% per assenza di questioni di fatto e diritto rilevanti per un totale di € 194,60, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna, in solido tra loro, la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e SS al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30,00 per spese vive e, a titolo di compensi, in € 194,60, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1.