Articolo 103 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 102Articolo 93 bis
Versione
31 dicembre 2019
Art. 103. Scritture contabili 1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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