Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12142/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: vendita di cose immobili
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM) alla Via della Arazzaria n.18, ed elett.te dom.to in Roma, alla Via Groenlandia n.
27, presso lo studio dell'Avv. Luca Cesaretti (C.F. ), dal quale è C.F._2 rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PEC:
[...]
Email_1
ATTORE
E
, (C.F. ), residente in [...]alla Controparte_1 C.F._3
Via Tasso, 169, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Piccinni n.6, presso lo studio dell'Avv.to Gaetano Scuotto (C.F. ), dal quale è rapp.ta e difesa C.F._4 in virtù di procura allegata all'atto di costituzione;
PEC:
[...]
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CONVENUTA
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._5
Lettere (NA) alla Via Varo Chirico, 7 presso lo studio dell'Avv. Pietro Sorrentino (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata in atti;
CodiceFiscale_6
PEC: Email_3
CONVENUTA
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato dispo- sto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, conside- rando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i ver- bali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda proposta EL è infondata e, pertanto, va rigettata per i CP_3
motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, va dato atto del comportamento processuale della parte attrice, la qua- le all'udienza del 14.07.2024 fissata in trattazione scritta per la precisazione delle con- clusioni non depositava le relative note ed alla successiva udienza del 13.01.2025 di di- scussione orale della causa ex art. 281sexies cpc non presenziava e non depositava le note conclusionali nei 30 giorni precedenti.
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta, dalla lettura degli atti in corso di causa e delle risultanze della Ctu, risultano fatti pacifici e non contestati, quin- di, provati le circostanze secondo cui, nell'anno 1989 alla morte dei genitori, l'attore di- veniva proprietario esclusivo dell'immobile sito in Napoli alla via Tasso n.169- Parco
Elena, come da atto per AR n. Rep. 91550 del 28.07.1967 (cfr. doc. 2 – Persona_1
fasc. parte attrice).
Risulta altresì che, l'attore, concludeva un accordo simulatorio con la suocera
[...]
, avente ad oggetto la vendita fittizia del predetto immobile alla stessa per un CP_4
corrispettivo allora in Lire di 176.000.000 milioni, munito di una controdichiarazione del 09.10.1995, contenuta nel rogito finale per Notaio n. Rep. 12476 Racc. Per_2
9143, da entrambi sottoscritta ed allegata dall'attore agli atti a sostegno della avvenuta simulazione (cfr. doc. 4 e 5- fasc. parte attrice).
Del pari, risulta che la sig.ra con atto per AR , Rep. 141276, Racc CP_4 Per_2
18902 del 23.04.2004, prima del decesso avvenuto nell'anno 2005, trasferiva alla figlia ed alla nipote , convenute nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2
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parti terze rispetto alla simulazione, rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa (cfr. doc. 3 – fasc. Parte convenuta). Risulta ancora che, tra l'attore e la SI.ra pende domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio presso il Tribunale di Napoli, R.G. 28067/19 (cfr. doc. 2 – ricorso divorzio
– fasc. parte convenuta) e che, dalla data della separazione avvenuta nel 1992, i coniugi non ricostituivano più il nucleo familiare, né una convivenza presso la casa coniugale di via Tasso n.169, oggetto di causa, con la conseguenza che, sin dalla separazione, quindi ancor prima della compravendita avvenuta del 1995, il lasciava l'immobile Parte_1
oggetto di causa in uso esclusivo alla ex coniuge ed alla figlia.
Nel merito è opportuno rilevare che è principio pacifico in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltan- to provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della contropar- te, mentre il debitore convenuto, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 lu- glio 2011).
Orbene, nel caso di specie, la domanda dell'attore ha ad oggetto la disciplina di cui all'art. 1414 e ss. c.c. in materia di simulazione, secondo cui si ha un negozio simulato quando le parti decidono di porre in essere un negozio giuridico o un atto di cui, in real- tà, non vogliono gli effetti.
Ciò detto, quanto alla prova della avvenuta simulazione, per il principio generale conte- nuto nell'art. 2697 c.c. sull'onere probatorio, questa spetta all'attore che deduca che l'at- to è simulato, che, nella specie, non forniva alcuna prova.
A fondamento di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale,“la simulazio- ne di compravendita immobiliare deve essere provata con documenti e, quando trattasi di atto scritto, trova applicazione tra le parti la regola generale della limitazione di ammissibilità della prova testimoniale, con la conseguenza che la prova della simula- zione può essere fornita solo mediante controdichiarazione che costituisce atto di ac- certamento o di riconoscimento scritto;
quest'ultima, pur non avendo carattere nego- ziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla so-
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la parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti del- la parte contro il cui interesse è redatta;
è però essenziale che la medesima contenga il riconoscimento o l'accertamento della simulazione, così che, pur essendo necessario per l'esistenza della simulazione che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichia- razione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e – cioè – quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redat- to l'atto simulato”(ex multiis Cass. civ., 1° ottobre 2003, n. 14590; (Cass. civ., 4 mag- gio 1998, n. 4410; Cass. civ., 27 novembre 1992, n. 12709; Cass. civ., 9 giugno 1992, n.
7084).
Orbene, nel caso di specie, sebbene a riprova della simulazione assoluta della compra- vendita stipulata, l'attore produceva in giudizio la controdichiarazione (cfr. doc.
4- fasc. parte attrice), tuttavia si rileva che non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto della simulazione, dal momento che, come dedotto dalle convenute, la controdichiarazione depositata da parte attrice risulta essere in copia e priva della necessaria attestazione di conformità rispetto all'originale e la stessa non risulta avere data certa.
Nello specifico, dalla lettura del documento, la firma non risulta autenticata né agli atti risulta allegata la documentazione comprovante la sua autenticità, talchè, vista la impu- gnativa, è da ritenersi priva di valore probatorio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 2704 c.c., secondo cui “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sot- toscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrit- tura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare nei confronti dei terzi dev'essere fornita per mezzo di controdichiarazione avente data certa che ne dimostri la formazione e il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, in quanto, se sottoscritta successivamente a quest'ultimo, integra una modifica del contratto originariamente concluso ed è, quindi, inidonea a dimostra- re la simulazione” (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2020, n. 24950).
A tanto si aggiunga che, la convenuta operava altresì disconoscimento della controdi- chiarazione contenuta nella scrittura privata ex art. 214, co 2, cpc, deducendo di non ri-
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conoscere la sottoscrizione dell'autrice , madre della convenuta e di Controparte_4
non essere mai venuta a conoscenza della stessa prima del presente giudizio.
Orbene, al riguardo, è opportuno rilevare che, la domanda attorea si fonda sulla prodotta controdichiarazione, documento che, tuttavia, è stato oggetto di CTU grafologica esple- tata in corso di causa, le cui risultanze si recepiscono integralmente e che sostanzial- mente ne conferma la falsità.
In particolare, si riportano le conclusioni del CTU in merito: “in relazione all'accordo di intestazione fittizia di immobile datato 8.10.1995, la firma apposta al documento non
è stata redatta da Consiglia ed è pertanto APOCRIFA”. Più nello specifico, CP_4
dalla lettura delle pagg. da 12 a 15 della Ctu quanto allo studio del tratto e della firma, emergeva che “la firma in verifica mostra una innaturalezza incoerente;
le asteggiate e le occhiellate sono frammentate da stop e riprese. Il tono pressorio è innaturale, mono- tono. Il tratto grafico non è netto e “soffre” di alcune deviazioni di percorso;
risulta esitante a tratti e talvolta malformato soprattutto per la diversa dislocazione degli au- menti e/o delle diminuzioni delle pressioni. Gli ingrandimenti, ottenuti con il microsco- pio digitale, evidenziano i tracciati grafici ripetutamente interrotti. I numerosi grumi di inchiostro (presenti nell'intera firma) denunciano i continui stop e le relative riprese – giustapposte– del percorso compiuto dalla penna”. Ed ancora “Le scritture autografe a disposizione consentono di portare a termine i richiesti accertamenti con una valida base comparativa.”.
Quanto all'analisi di confronto, dalla Ctu emergeva che “tra la firma in verifica e
l'autografia di Consiglia apposta in calce all'atto di Compravendita per AR CP_4
del 9.10.1995 (Rep. N.92476), emerge una eccessiva somiglianza di tipo mor- Per_2
fologico ma una totale difformità di spontaneità esecutiva. La dimensione della firma in verifica sull'asse orizzontale e verticale è “troppo simile” con quella rilevata sulla fir- ma autografa apposta in calce all' atto di Compravendita per AR del 9 Per_2
.10.1995; è fin troppo evidente la differenza di spontaneità grafica tra l'autografia e la patetica imitazione della firma “ ” apposta in calce al documento in- Controparte_4
dagato. La eccessiva somiglianza tra la firma sicuramente autografa, apposta in calce all'atto di Compravendita per AR del 9.10.1995, e la firma apposta in cal- Per_2
ce al documento in verifica, datato 8.10.1995, è dovuta ad una verosimile imitazione per ricalco”.
Il Ctu poi specificava gli indici mediante i quali è possibile riconoscere la falsificazione nella specie operata, ritenendo che “questo tipo di falso è facilmente individuabile at-
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traverso la presenza di possibili indici: 1) riprese, stacchi e giustapposizioni;
2) ritoc- chi, adattamenti;
3) punti di inizio diversi in lettere riprodotte formalmente identiche;
4) tremore del falsario (discontinuo, soprattutto nei tratti ascendenti e nei passaggi in cui la punta della penna nasconde il modello da riprodurre ) ; 5) irregolarità soprattut- to se il ricalco viene effettuato su ritagli di lettere ( si riproduce magari come iniziale di parola una lettera che nell'originale è all'interno di una parola) ; 6) eccesso di identità forma le (una stessa parola può essere copiata più di una volta;
in caso di firme non è difficile rinvenire quella utilizzata come modello: talora è lo stesso falsario che la pre- senta tra le comparative); 7) sovrapposizione ed equivalenza del le forme e conseguen- temente anche delle curve grafometriche”. Afferma ancora a pag. 25 e ss, che “è un principio universalmente riconosciuto quello second o cui la sovrapponibilità o equiva- lenza formale di due scritti è la prova tecnica di falsità. ……….. la sottoscrizione ogget- to di verifica, apposta in calce al documento indagato, manifesta indubbi indici di imi- tazione e , quindi, di falsificazione e sono questi TUTTI elementi che denunciano un manifesto artifizio, una composizione FALSA frutto di una marchiana contraffazione”.
Alla luce di tanto, considerata la accertata falsità della firma della SI.ra sulla CP_4
controdichiarazione e che la domanda attorea si fonda integralmente sulla prova di quest'ultima, si ritiene l'infondatezza dell'azione di simulazione oggetto della domanda stessa.
Peraltro, nel caso di specie, come giustamente dedotto dalle convenute, ai fini dell'operatività della simulazione, difettano i presupposti di legittimazione attiva dell'attore e quello dell'opponibilità della simulazione alle convenute, terze contraenti in buona fede, non avendo le stesse preso parte alla compravendita stipulata nel 1995 tra l'attore e la sig.ra ed essendo venute a conoscenza della simulazione solo nel CP_4
2021, quindi dopo il decesso della sig.ra avvenuto nel 2005 e ben ventisei anni CP_4
dopo la sottoscrizione della controdichiarazione del 1995.
Orbene, al riguardo, ai sensi dell'art. 1415 c.c. “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti del- la trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. La simulazione non può es- sere, pertanto, opposta alle convenute salvo la grave prova della mala fede incombente sull'attore che, nel caso di specie, non ne forniva alcuna prova.
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Peraltro, quanto all'onere della prova della buona fede, spetta all'attore fornire l'ulteriore prova della conoscenza della simulazione da parte del convenuto, nonché del fatto che lo stesso abbia voluto profittare della simulazione ai danni del simulato alie- nante e, di tanto, alcuna prova in giudizio è stata nella specie fornita dall'attore. Al ri- guardo, come pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, “al fine di integrare il requisito della mala fede per opporre la simulazione al terzo acquirente, è necessario che il terzo, oltre ad avere consapevolezza della simulazione, abbia proceduto all'ac- quisto per effetto della stessa, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto personalmente profit- tare di questa in danno del simulato alienante (ex multiis Cass. Civ. sez. III,
04/03/2002, n.3102; Cassazione civile sez. II, 02/08/2016, n.16080; Cassazione civile sez. II, 10/12/1991, n.13260).
A tanto si aggiunga che, a sostegno dell'infondatezza della simulazione e contrariamen- te a quanto sostenuto dall'attore, la rettifica del 2004 dell'atto notarile contenente la controdichiarazione non è stata effettuata al fine di sfuggire al fallimento ed ai creditori della società ASIA Srl, dal momento che, dalla visura camerale depositata in giudizio dalla convenuta, risulta che detto fallimento è stato chiuso nel 2001 e non nel 2004.
Deriva da tanto che, poiché l'intera domanda dell'attore risulta fondata sulla controdi- chiarazione, di cui, alla luce dell'espletata istruttoria e delle risultanze della Ctu, è stato accertato il disconoscimento e la falsità, nonché, su presupposti di fatto e di diritto che, nella specie, difettano, non sussistono gli estremi per l'accertamento della simulazione.
Alla luce di tutto quanto su esposto, la domanda di volta Parte_1 all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto stipulato in data 09.10.1995 con la
SI.ra e la condanna di e volta Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione dell'immobile sito in Napoli alla Via Tasso n. 169, ovvero del suo at- tuale valore di mercato, va rigettata perché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022, consideran- do però l'agevole istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
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nei confronti di e , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e volta all'accertamento della simulazione assoluta
[...] Controparte_2 dell'atto stipulato in data 09.10.1995 con la SI.ra e alla con- Controparte_4 danna alla restituzione dell'immobile sito in Napoli alla Via Tasso n. 169, e per l'effetto:
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e spese che si liquidano in € 17.252,00 per Controparte_5 Controparte_2
competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15.03.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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