Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
D.ssa Lidia Greco Presidente
D.ssa Sonia Di Gesu Giudice
D.ssa Venera Condorelli Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4352/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Concetta Amore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
, nata a [...] il [...] (cf. ) Parte_2 C.F._2
Resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 18/11/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate da parte ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_3
pronuncia della sua separazione personale da . Parte_2
Dall'unione è nato il figlio (il 19/04/1995) oramai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
Esponeva il ricorrente che il matrimonio, celebrato il 24/10/1994, era entrato in crisi qualche anno dopo e che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, gli stessi, nel 1997, si separavano di fatto.
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All'udienza del 18/11/2024 parte ricorrente, personalmente presente, dichiarava che la convivenza con la moglie era cessata da 30 anni e che il figlio aveva ormai 30 anni;
il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva la decisione della causa;
il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.
22 comma 4 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di . Quest'ultima non si è Parte_2 costituita né è comparsa all'udienza del 18/11/2024, nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità del tentativo di conciliazione - stante la mancata costituzione della resistente - la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4352/2024 R.G., pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05/08/1971 e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio a Gravina di Catania il 24/10/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di Catania al n. 28, parte 1, anno
1994.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gravina di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Spese irripetibili.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
21.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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