TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2501
TAR
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del bando, disciplinare e allegati

    La censura sulla mancata corrispondenza tra le voci dell'offerta e i parametri è stata ritenuta puramente formale, privilegiando la sostanza sulla forma. Le altre censure relative ai parametri A, B, E, G sono state respinte in quanto basate su valutazioni discrezionali della commissione, sindacabili solo in caso di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, non riscontrate nel caso di specie. La censura sul parametro B.3 è stata ritenuta irrilevante ai fini del superamento della prova di resistenza.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dei punteggi tecnici

    Le contestazioni sui punteggi sono state respinte in quanto relative a valutazioni discrezionali della commissione, non manifestamente illogiche o irragionevoli. La censura sul parametro B.3 è stata ritenuta irrilevante ai fini del superamento della prova di resistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2501
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2501
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo