Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2026, proposto da Adamo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B77DC7E682, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ciaravino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - OL 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giuseppe Alfano, Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) della delibera, prot. 2417, del 12 dicembre 2025, di aggiudicazione della gara per la fornitura di apparecchiature diagnostiche dedicate alla prevenzione e diagnosi delle malattie genere sensibili nell’ambito del progetto “Ammodernamento delle apparecchiature diagnostiche” – Codice Cam. 4.5.03 di cui al programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 – CUP: G79I24000760006 – Lotto 2, 7 videocolposcopi, base d’asta 140.000,00, CPV prevalente 33168000-5;
2) ove e per quanto occorra, dei verbali di seduta della Commissione n. 1, del 7 ottobre 2025, n. 2 del 10 ottobre 2025, del verbale di seduta riservata n. 3 del 14 ottobre 2025, in cui si è proceduto all’attribuzione dei punteggi tecnici Lotto n. 2;
3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE S.r.l. e dell’Asl 107 - OL 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. IN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 09.02.2026 e depositato il 24.02.2026, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, in data 01.07.2025, l’amministrazione resistente pubblicava un bando di gara per la fornitura di varie apparecchiature diagnostiche che, per quanto qui di interesse, al Lotto 2 riguardava la fornitura di n. 7 videocolposcopi, con base d’asta di euro 140.000,00 e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, unitamente al bando, veniva pubblicato l’allegato A8 (“Scheda parametri punteggio”) relativo allo stesso lotto 2;
- che, in data 12.12.2025, veniva pubblicata in piattaforma l’aggiudicazione del lotto 2 alla ditta TE, cui veniva attribuito il punteggio totale riparametrato di 89,65 (punteggio tecnico di 66,80 + punteggio attribuito all’offerta economica di 22,85), avendo proposto un’offerta pari ad € 136.500,00;
- che alla ricorrente, invece, era stato attribuito il complessivo punteggio riparametrato di 82,30 (punteggio tecnico 52,30 + più punteggio per l’offerta economica di 30,00), avendo proposto un’offerta pari ad € 103.950,00;
- che, in data 19.12.2025, dato che l’offerta della ditta aggiudicataria non era stata pubblicata unitamente all’aggiudicazione, né era stata trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, D. Lgs. 36/2023, la ricorrente chiedeva alla stazione appaltante di ottenere tale trasmissione, al fine di verificare eventuali vizi di legittimità nella procedura;
- che, in data 09.01.2026, la stazione appaltante, applicando l’art. 36 D.lgs. 36/2023, trasmetteva l’offerta della TE alla ricorrente.
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base del seguente motivo di ricorso, articolato in plurime censure, come di seguito specificato: “ Violazione del bando di gara, del disciplinare di gara, in particolare dell’art. 24, e degli allegati, in particolare dell’allegato A8 e dell’allegato A7 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Illogicità manifesta - Contraddittorietà manifesta ”.
2.1. “ Mancata corrispondenza tra le voci dell’offerta e i parametri dell’Allegato A8 ”.
La ricorrente evidenziava che l’offerta tecnica della TE, come presentata nell’Allegato A7 e nella relazione descrittiva, non appariva conforme a quanto richiesto nell’Allegato A8, in quanto, in quest’ultimo, venivano indicati, da sinistra a destra, il parametro oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile, la voce D/T/Q (Discrezionale/Tabellare/Quantitativo), la descrizione del parametro e i criteri di attribuzione dei punteggi.
Argomentava che, affinché potesse essere valutata una voce dell’offerta, cioè un requisito posseduto dall’apparecchiatura, questo doveva essere indicato nel parametro corrispondente e non in altri parametri.
Evidenziava che, in riferimento all’offerta tecnica della TE, molti requisiti del macchinario non erano indicati nel parametro corrispondente.
Ne deduceva che i requisiti e gli elementi indicati erroneamente in voci e parametri diversi da quelli a cui si riferiscono non sarebbero dovuti essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta e dell’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che, qualora un punteggio fosse comunque stato attribuito a una caratteristica dell’offerta, esso avrebbe dovuto essere diminuito.
Affermava che, di conseguenza, all’aggiudicataria non doveva essere attribuito alcun punteggio per le seguenti voci:
a) Parametro A – Ergonomia;
b) Sub-parametro B.2 - Caratteristiche Generali telecamera;
c) Sub-parametro B.3 – Sistema a zoom in continuo;
d) Parametro E - Sistema di acquisizione e archiviazione immagini: caratteristiche generali;
e) Parametro G -Elementi migliorativi.
Aggiungeva che, anche a voler ritenere l’utilizzabilità delle allegazioni riportate scorrettamente, il punteggio da attribuire alla TE in varie voci sarebbe dovuto essere diverso da quello determinato dalla Commissione, come di seguito meglio specificato.
2.2. “ Parametro A - Ergonomia del sistema – Punteggio massimo 3 punti ”.
Premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio di 3 e alla ricorrente il punteggio di 2,4, quest’ultima evidenziava che l’attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata era ingiustificata, sia se considerata singolarmente, sia in relazione all’offerta della ricorrente stessa, in quanto gli elementi indicati da quest’ultima erano più congruenti rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, nonché quantitativamente più esaustivi e qualitativamente migliori.
Affermava che l’attribuzione del punteggio di 3 alla controinteressata si palesava come infondata, frutto di un’errata valutazione, di un travisamento dei fatti, di una violazione del bando e di una illogicità manifesta.
2.3. “ Parametro B – Telecamera ”.
2.3.1. In riferimento al parametro B.2 (Caratteristiche generali), premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio massimo di 5 e alla ricorrente il punteggio di 3,35, quest’ultima evidenziava che l’offerta della controinteressata non conteneva alcuna caratteristica tecnica della telecamera (ad eccezione dell’assenza del partitore/divisore, elemento non riguardante la telecamera, ma la testa binoculare di cui al parametro C), ma solo una sua generica descrizione.
Deduceva, in particolare, che la telecamera offerta dalla controinteressata era Full HD (1920x1080 pixel) mentre quella della ricorrente era 4K (3840x2880 pixel; quattro volte superiore alla definizione Full HD).
Ne concludeva che l’attribuzione del punteggio massimo di 5 alla controinteressata era ingiustificata, sia se considerata singolarmente sia in relazione all’offerta della ricorrente.
2.3.2. In riferimento al parametro B.3 (Telecamera con “Sistema di ingrandimento a zoom in continuo”), premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio di 2 mentre alla ricorrente non era stato attribuito alcun punteggio, quest’ultima sottolineava che il sistema di ingrandimento “zoom in continuo” veniva richiesto in riferimento alla telecamera, cioè come suo requisito, e non al corpo ottico.
Ciò precisato, sosteneva che tale zoom in continuo era presente nella telecamera offerta dalla ricorrente mentre era assente nell’offerta della controinteressata, nella quale tale sistema di ingrandimento era indicato e descritto come presente nel corpo ottico e non nella telecamera.
Ne concludeva che, di conseguenza, il punteggio di 2 andava attribuito alla ricorrente e non alla controinteressata oppure, a tutto concedere, doveva essere attribuito anche alla ricorrente.
2.4. “ Parametro C - Caratteristiche generali della testa binoculare – Punteggio massimo 10 ”.
Premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio massimo di 10, mentre alla ricorrente quello di 8,7, quest’ultima deduceva che nell’allegato A7 e nella relazione descrittiva della controinteressata non era riportata alcuna caratteristica generale relativa alla testa binoculare, salvo, a tutto concedere, l’inclinazione del corpo ottico e del tubo binoculare (estranea, in realtà, all’elenco esemplificativo indicato nel parametro all’Allegato A8).
Sottolineava che l’inclinazione del tubo binoculare era identica nelle due macchine, che l’inclinazione del corpo ottico della ricorrente era superiore (+40°/-50° contro +/-30°) e che alcuna altra caratteristica richiesta dalla stazione appaltante era stata indicata dalla controinteressata, mentre la ricorrente aveva riportato gli elementi elencati in via esemplificativa unitamente a molti altri.
2.5. “ Parametro E - Sistema di acquisizione e archiviazione immagini: caratteristiche generali – Punteggio massimo 10 ”.
Premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio massimo di 10, mentre alla ricorrente quello di 6,0, quest’ultima evidenziava che la controinteressata non aveva riportato nulla di quanto richiesto dalla stazione appaltante (né le dimensioni del monitor, né le sue caratteristiche, né le dimensioni del sistema di archiviazione), salvo che l’acquisizione avveniva con un pedale.
Sottolineava inoltre che la macchina offerta dalla controinteressata aveva un “Hard disk SSD” di 500 GB, mentre quella della ricorrente aveva un “Hard disk SSD” di 1.024 GB.
2.6. “ Parametro G - Elementi migliorativi o di pregio compresi nell'importo offerto – Punteggio massimo 3 ”.
Premesso che alla controinteressata era stato attribuito il punteggio di 2, mentre alla ricorrente quello di 3, quest’ultima evidenziava che la controinteressata aveva riportato accessori, dotazioni e caratteristiche già indicate nelle voci precedenti e che, pertanto, non potevano essere nuovamente valutate nel parametro G.
Deduceva che – a tutto concedere – l’unico elemento che forse poteva essere considerato come aggiuntivo e migliorativo era “ l’algoritmo di realtà aumentata, ERA™ (Enhacement Reality Algorithm), che ” (…) “ consente di visualizzare e catturare immagini o filmati particolarmente ricchi di dettagli, superiori a quelli visibili attraverso gli oculari e a quelli offerti da una telecamera 4k ”.
Sottolineava però che tale algoritmo non riguardava la risoluzione, in quanto un algoritmo/processo software non può fornire dettagli superiori a quanto ottenuto da un sensore fisico che acquisisce il dato oggettivo, sicché esso non poteva essere considerato alla stregua di miglioria o, comunque, non certo tale da portare all’attribuzione di 2 punti.
2.7. La ricorrente deduceva dalle precedenti considerazioni di dover essere designata come aggiudicataria del lotto in questione, dovendole essere attribuito un punteggio totale complessivo di 84,30, a fronte di quello attribuibile alla controinteressata non superiore a 78,10.
3. Con atti depositati rispettivamente in data 25.02.2026 e 26.02/04.03.2026, si costituivano in giudizio la ASL resistente e la controinteressata per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memorie depositate in data 6 e 27.03.2026 la ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
6. La censura 2.1 è infondata.
Infatti la lamentata mancata corrispondenza tra lo schema predisposto nell’allegato A7 e i criteri di valutazione indicati nell’allegato A8 assume i contorni di una censura puramente formale.
Il Collegio condivide sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa in materia di contratti pubblici esprime sempre più la prevalenza dell'interesse sostanziale rispetto ai canoni meccanicamente formalistici, come poteva evincersi sin dalla modifica dell'art. 46 D. lgs. n. 163 del 2006, cui il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 aveva aggiunto il comma 1 bis, che, nell'escludere che i bandi e le lettere di invito potessero contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle dalla stessa norma indicate, aveva introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, rafforzandosi, vieppiù, il principio di matrice comunitaria della prevalenza della sostanza rispetto alla forma (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 07/10/2011, n. 7785).
Nel caso di specie la piena intellegibilità sostanziale dell’offerta proposta dalla controinteressata è confermata proprio dalla circostanza che – al di là dell’ordine formale con cui i vari elementi costitutivi dell’offerta siano stati presentati – la stessa ricorrente è stata posta nelle condizioni di proporre puntuali censure nei confronti di alcuni di essi, come di seguito precisato.
7. Possono essere trattate congiuntamente le censure innanzi sintetizzate ai §§ 2.2, 2.4, 2.5, 2.6.
Infatti i criteri di valutazione “ Ergonomia del sistema ”, “ Caratteristiche generali della testa binoculare ”, “ Sistema di acquisizione e archiviazione immagini: caratteristiche generali ”, “ Elementi migliorativi o di pregio compresi nell’importo offerto ” sono accomunati dell’attribuzione alla Commissione giudicatrice di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti.
Le puntuali censure proposte dalla ricorrente (circa l’inclinazione del corpo ottico, le dimensioni del monitor e del sistema di archiviazione, etc.) devono infatti essere esaminate confrontandole con la circostanza che, in corrispondenza dei suddetti parametri di valutazione, si trova ripetuto il criterio secondo cui “ verrà premiata la soluzione con le migliori caratteristiche ” ivi elencate “ a titolo esemplificativo e non esaustivo ”.
In altri termini, le caratteristiche elencate nei suddetti parametri dell’allegato A8 (facilità di spostamento dello stativo, numero di ruote dello stativo, peso, ingombro; regolabilità degli oculari, range di ingrandimento degli oculari, range di regolazione delle diottrie; tipologia di PC, dimensioni del monitor, caratteristiche del monitor, dimensione del sistema di archiviazioni, tipologia di installazione) possono costituire solo un punto di riferimento orientativo per la Commissione giudicatrice, la quale gode, per giurisprudenza consolidata, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, « di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti: la diversa ermeneutica condurrebbe invero al risultato inaccettabile di consentire al Collegio di sostituirsi impropriamente al competente organo tecnico nell’apprezzamento della qualità tecnica delle offerte, con ciò tracimando indebitamente nel merito dell’azione amministrativa » (Cons. Stato, sez. III, n. 194/2016; negli stessi termini, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 246/2015; T.A.R. Campania - OL, sez. I, 3458/2014; Cons. Stato, sez. V, 2637/2015; Cons. Stato, sez. V, n. 1601/2015; Cons. Stato, sez. V, n. 1176/2014; Cons. Stato, sez. III, n. 1072/2014).
L’opinabilità delle valutazioni operate dalla Commissione sulle suddette caratteristiche generali non appare viziata da una manifesta erroneità o irragionevolezza, con la conseguente necessità di considerare infondate le censure in esame.
8. Considerazioni sostanzialmente omogenee possono valere per il parametro B.2 (oggetto della censura sintetizzata al § 2.3.1) “Caratteristiche generali della telecamera”, con particolare riferimento alla risoluzione, al contrasto, allo zoom, etc..
A fronte di una censura proposta dalla ricorrente, oggettivamente stringente, con la quale si rilevava il dato oggettivo della differenza di definizione tra le due telecamere (3840x2880 pixel contro 1920x1080 pixel), l’amministrazione osservava (nella memoria depositata il 25.02.2026) che il videocolposcopio offerto dalla ditta TE era dotato di un algoritmo di realtà aumentata ( ERA™, Enhacement Reality Algorithm ), in grado di visualizzare e catturare immagini o filmati particolarmente ricchi di dettagli, « ritenuti dalla Commissione superiori a quelli offerti da una telecamera 4K ed effettivamente migliorativi ai fini diagnostico-sanitari, in quanto offrono allo specialista un potente ausilio alla formulazione di una diagnosi sicura ».
Anche in questo caso quindi una delle caratteristiche indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dall’allegato A8 è stata oggetto di una valutazione non manifestamente irragionevole della Commissione giudicatrice.
In tal senso può essere valorizzata anche la suddetta argomentazione difensiva dell’amministrazione resistente, potendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 27 febbraio 2024, n. 1903; sez. II, 29 maggio 2023, n. 5223; sez. III, 28 marzo 2023, n. 3179; sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1703; sez. II, 4 gennaio 2023, n. 124; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959) » (Cons. Stato, sez. II, 07/01/2025, n. 40).
9. Quanto infine al parametro B.3 (oggetto della censura sintetizzata al § 2.3.2) “Sistema di ingrandimento a zoom in continuo”, per il quale vale il criterio tabellare (e non discrezionale) della sussistenza o meno della caratteristica richiesta (con attribuzione di 2 punti in caso positivo), si deve osservare che le valutazioni antecedentemente compiute dal Collegio determinano l’irrilevanza della censura. Infatti, sussistendo nella graduatoria una differenza di 7,35 punti tra l’offerta della controinteressata e quella della ricorrente, anche in caso di totale fondatezza della censura in esame, tale differenza potrebbe ridursi a 3,35 punti a vantaggio della controinteressata, con la conseguente impossibilità per la ricorrente di superare la c.d. prova di resistenza.
La giurisprudenza infatti è costante nell’affermare che « in sede di impugnazione degli atti di gara è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, il quale costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 Cod. proc. civ., rilevabile anche d’ufficio, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (Cons. Stato, III, 9 marzo 2020, n. 1710; III, 9 marzo 2020, n. 1704) » (Cons. Stato, sez. V, 08/11/2021, n. 7420).
10. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11. La particolare complessità tecnica della materia giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo AS Di OL, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
IN IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IA | Guglielmo AS Di OL |
IL SEGRETARIO