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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361/2023 promossa Da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gatto e Girolamo Rubino. Parte_1
APPELLANTI Contro
in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 822/2022 del 25/10/2022 il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda formulata da al fine di ottenere la revisione dell'indennizzo per Parte_1 aggravamento dell'infermità correlata ad epatite post-trasfusionale ai sensi dell'art. 6 Legge n. 210/1992.
Sulla scorta della espletata c.t.u. medico-legale il G.L. ha ritenuto che nè la steatosi epatica né il diabete mellito, addotte come emergenze sopravvenute ricollegabili eziologicamente alla epatite post-trasfusionale, possono essere causalmente riconducibili in maniera diretta e determinante all'infezione da HBV e pertanto non possono costituirne un aggravamento della patologia” ed ha concluso che la ricorrente sia “affetta da “Avvenuta infezione da HBV in soggetto con diabete mellito tipo II e steatosi epatica ma che tale patologia non costituisce aggravamento ai sensi dell'art.6 della legge 210/1992” . La sentenza di primo grado è stata impugnata da che si duole dell'erroneità Parte_1 in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto di rigettare la domanda effettuando un mero richiamo alla consulenza medico legale le cui conclusioni assume esser lontane dalle evidenze medico-scientifiche in materia oltre che non avere fondamento nella documentazione sanitaria in atti. Resiste il , il quale, premesso che la non era titolare di Controparte_1 Pt_1 indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 per essere stata rigettata in quanto tardiva la domanda a suo tempo presentata dalla ricorrente e che la stessa aveva aliunde conseguito il risarcimento del danno biologico a mezzo di autonoma azione risarcitoria - accolta dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 690/2011 confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 2110/2018 - deduce l'infondatezza del gravame. Ciò premesso l'appello è infondato. L'art. 1 della L. 210/1992 così recita“…Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge…”; ai sensi del successivo comma 3 “…I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali…”. Si tratta di un beneficio economico offerto ai soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta, e si sostanzia in un indennizzo vitalizio, erogato bimestralmente, il cui ammontare varia a seconda della gravità della lesione/danno previo accertamento della Commissione Medica Ospedaliera sulla base di quanto disposto dalla tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). Il successivo art. 6 prevede “
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della Sanità entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4”. La norma postula la sussistenza dell'indennizzo vitalizio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, di talché in assenza di quest'ultimo nessuna domanda di “aggravamento ai sensi dell'art. 6” può essere promossa. Risulta per tabulas che l'appellante non ha avuto riconosciuto l'indennizzo vitalizio ex L.
210/1992 quanto piuttosto il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana per l'epatite contratta inseguito all'emotrasfusione ricevuta nel 1980 durante la sua degenza presso l'Ospedale di Agrigento “San Giovanni Di Dio” in occasione di un intervento di parto cesareo. Pur tuttavia nel presente giudizio ha insistito per l'accoglimento della domanda di revisione di cui all'art. 6 Legge n. 210/1992. E' noto che , secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del
1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art.442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella circoscrizione ha la residenza l'attore (Cass. n. 18606/2005). Si è che l'infungibilità della causa petendi sottesa all'azione proposta nel presente giudizio preclude ogni possibile riqualificazione della domanda in chiave risarcitoria , avendo la ricorrente esplicitamente invocato gli effetti ingravescenti della patologia nell'ottica della revisione di un indennizzo concretamente mai riconosciuto.
In disparte, allora, l'esito dell'accertamento medico-legale che ha escluso la riconducibilità delle patologie sopravvenute (steatosi epatica e diabete mellito) alla infezione epatica a suo tempo contratta a causa di emotrasfusione, la dicotomia rilevata tra il bene della vita oggi azionato dinanzi al G.L. e la causa risarcitoria posta a base della reintegrazione patrimoniale in precedenza attribuita configura insuperabile ragione ostativa all'accoglimento del proposto gravame. Ritenuta assorbita ogni altra eccezione e/o deduzione sollevata, la sentenza impugnata va confermata nei sensi di cui in motivazione. Alla soccombenza non segue condanna alle spese del doppio grado del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 822/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25/10/2022. Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio. Palermo 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria