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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3333 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv Lucio Lonatica
[...]
ricorrente
Contro
: - Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Manlio Galeano
resistente
Motivi della decisione
Preliminarmente sull'Ava impugnato
CP_ Vista l'istanza di cessazione della materia del contendere avanzata da per l'avvenuto sgravio dell'Ava in oggetto, trattandosi di contributi per gli anni 2022 e 2023;
ritenuto che tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
Pagina 1 pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dell'AVA n. 5972024 0001663149.
Sull'altra domanda di cui in ricorso relativa all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo sin dall'aprile 2017: essa è infondata.
CP_ infatti ha prodotto gli AVA afferenti i contributi per il periodo dal secondo trimestre
2017 al 31/12/2021 come docc. da 4 a 14
Tutti questi avvisi di addebito sono definitivi per mancata impugnazione: ne deriva che la contribuzione dovuta nella Gestione Commercianti dal 2017 (doc. 4) al 2021 (doc. 14) è
irretrattabile e non è possibile in questa sede operare un qualsiasi accertamento di segno opposto che si tradurrebbe in una violazione della perentorietà dei termini di impugnazione. Circostanza questa inoltre confermata dalla istanza di definizione agevolata
CP_ presentata dal ricorrente e prodotta da
Il ricorso pertanto, per tale domanda, va rigettato
Le spese vanno compensate per metà, attesa la cessazione della materia del contendere;
per la rimanente metà vanno poste a carico del ricorrente soccombente .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di annullamento dell'Ava n 5972024 0001663149
- rigetta per il resto il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida, già operata la compensazione, in € 600,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 16 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3333 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv Lucio Lonatica
[...]
ricorrente
Contro
: - Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Manlio Galeano
resistente
Motivi della decisione
Preliminarmente sull'Ava impugnato
CP_ Vista l'istanza di cessazione della materia del contendere avanzata da per l'avvenuto sgravio dell'Ava in oggetto, trattandosi di contributi per gli anni 2022 e 2023;
ritenuto che tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
Pagina 1 pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dell'AVA n. 5972024 0001663149.
Sull'altra domanda di cui in ricorso relativa all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo sin dall'aprile 2017: essa è infondata.
CP_ infatti ha prodotto gli AVA afferenti i contributi per il periodo dal secondo trimestre
2017 al 31/12/2021 come docc. da 4 a 14
Tutti questi avvisi di addebito sono definitivi per mancata impugnazione: ne deriva che la contribuzione dovuta nella Gestione Commercianti dal 2017 (doc. 4) al 2021 (doc. 14) è
irretrattabile e non è possibile in questa sede operare un qualsiasi accertamento di segno opposto che si tradurrebbe in una violazione della perentorietà dei termini di impugnazione. Circostanza questa inoltre confermata dalla istanza di definizione agevolata
CP_ presentata dal ricorrente e prodotta da
Il ricorso pertanto, per tale domanda, va rigettato
Le spese vanno compensate per metà, attesa la cessazione della materia del contendere;
per la rimanente metà vanno poste a carico del ricorrente soccombente .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di annullamento dell'Ava n 5972024 0001663149
- rigetta per il resto il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida, già operata la compensazione, in € 600,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 16 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2