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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 341/2024 RGA, avverso la sentenza n. 514/2923 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n.220/2022, resa il 5/12/2023 e pubblicata in data 6/12/2023, non notificata;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
CASSA A FAVORE Parte_1
DEI RAGIONIERI (C.F. , con Parte_2 P.IVA_1
sede in Roma, Via Pinciana, n. 35, in persona del procuratore speciale, dottor
, giusta procura speciale per atto del Notaio dottor Controparte_1 Per_1
in Roma dell'11 gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863,
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, e elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale, giusta procura in atti;
pag. 1 di 13 - appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli entrambi del Foro di Rimini, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso
D'Augusto n.134, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il rag. agiva in giudizio evocando la CP_2 [...]
– di seguito, per brevità, “la - Controparte_3 CP_3
eccependo l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione di vecchiaia a titolo di “contributo di solidarietà” e chiedeva dichiararsi tenuta la a CP_3 versare la pensione senza l'applicazione del predetto “contributo di solidarietà”, oltre a restituzione delle ritenute operate e a dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Quanto ai fatti è stato dedotto che:
- il 1° agosto 2008 il rag. era divenuto titolare di pensione di vecchiaia;
CP_2
- nel 2013 veniva applicato dalla il contributo di solidarietà ex art. 24, CP_3 comma 24, D.L. n. 201/20111, di € 503,30;
pag. 2 di 13 - nel triennio 2014-2016 veniva applicato il contributo di solidarietà ex art. 13 del Regolamento di Previdenza della per € 7.551,18 complessivi ( € CP_3
2.517,06 per ciascun anno);
- nell'anno 2018 veniva operata dalla una trattenuta di € 86,58 su arretrati. CP_3
Al fine di sostenere le proprie domande, il ricorrente deduceva che il contributo di solidarietà violava il principio del "pro rata" e che, più in generale, la CP_3 non aveva il potere di ridurre unilateralmente pensioni già maturate (trattandosi di diritti quesiti e non di mere aspettative), ponendo in rilievo che il regolamento della non aveva forza di legge. CP_3
La nel costituirsi, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme CP_3
relative alle annualità dal 2013 al 2016 (comprese), comunque deducendo la legittimità del contributo di solidarietà per la necessità di riequilibrare il sistema previdenziale, invocando anche la Corte Costituzionale n. 173/2016.
Il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, accoglieva la tesi della parte ricorrente, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale ritenendola piuttosto decennale, dichiarando l'illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per l'intero periodo dedotto in giudizio;
ha, quindi, accolto le domande del ricorrente, con l'unica esclusione della domanda volta ad ottenere la non operabilità della trattenuta per il futuro della detrazione, restando attribuito al legislatore il potere di disciplinare la materia per il futuro.
In sostanza, il Giudice ha argomento la fondatezza della tesi di parte ricorrente evidenziando che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti
(regolamento, nel caso di specie) che impongano trattenute su trattamenti già determinati in quanto lesivi del principio del "pro rata" stabilito per le anzianità già maturate, ponendosi in posizione di incompatibilità con l'affidamento del
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
pag. 3 di 13 pensionato;
si è posto, poi, in rilievo che trattandosi di prelievo patrimoniale, vige la riserva di legge come prevista dall'art. 23 Cost., con motivazione per relationem (sono state, infatti, riportate le parti di interesse della sentenza n.191/2022 del Tribunale di Venezia in quanto resa in ipotesi analoga a quella qui trattata, a conferma del consolidato orientamento della Cassazione;
cfr. sul tema specifico, Cass. n. 31875/2018: principio cardine sull'illegittimità dei contributi di solidarietà pronunciato in una controversia relativa a contributo di solidarietà applicato dalla poi Cass. nn. 603, Controparte_4
982, 16814, 19561, 29292/2019; Cass. nn. 27340, 28054, 28055/2020; Cass. n.
23363/2021: a conferma dell'orientamento, più di recente: Cass. nn. 1411/2022,
32385/2021, 29382/2022, 3683/2023); ha, inoltre, motivato anche avendo riguardo alla sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, ponendo in rilievo che tale pronuncia non ha inteso legittimare i contributi degli enti previdenziali, ma solo quelli disposti direttamente dal legislatore purché aventi specifiche caratteristiche.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la – che CP_3
prospettando di avere già dato esecuzione alla sentenza di I grado – chiedeva la riforma della gravata sentenza, formulando 3 motivi di appello:
I° motivo: si ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale assumendo la portata generale dell'art. 47 bis DPR 639/1970, richiamando a tal fine giurisprudenza di merito;
comunque, al fine di confutare le valutazioni del giudice quanto all'applicabilità della prescrizione decennale trattandosi di credito non liquido (e quindi “non pagabile”), l'appellante afferma il contrario, ponendo in evidenza che, in ogni singolo cedolino, era specificato l'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto;
si nega, inoltre, che possa trattarsi di indebito oggettivo, non ricorrendone i presupposti (posto che non avrebbe mai CP_2
effettuato un pagamento non dovuto alla;
CP_3
II° e III° motivo: si contesta la sentenza laddove, pur avendo effettuato una corretta ricostruzione della vicenda fattuale - in particolare laddove si evidenzia che il giudizio tratta non solo del contributo di solidarietà applicato nel
pag. 4 di 13 triennio 2014-2016 ex art. 13 del Regolamento di Previdenza ma anche del contributo relativo all'annualità nel 2013, applicato ex art. 24, comma 24, D.L. n.
201/2011, di € 503,30 – è giunto a ritenere illegittimo anche tale ultimo contributo per le stesse ragioni esposte con riguardo al contributo applicato su base regolamentare nel triennio successivo, ossia per mancanza di copertura legislativa: ci si duole, quindi, dell'errore commesso dal giudice laddove non ha tenuto conto che il contributo di solidarietà per l'anno 2013 poggiava, invero, su base legale, costituita appunto dalla disposizione di cui all'art. art. 24, co. 24 punto b), D.L. 201/2011 e non su base regolamentare;
di talché, sostiene l'appellante che le argomentazioni spese dal giudice di I grado per fondare la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà per il triennio 2013-2016, non possono trovare applicazione per la trattenuta relativa all'anno 2013 in quanto che si tratta di contributo di solidarietà dell'1%, limitato agli anni 2012-
2013, previsto per l'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la non CP_3
fosse riuscita, entro il 30 settembre 2012, ad esercitare il proprio potere deliberativo, con la giuridica conseguenza circa la sua legittimità in quanto rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge trovando copertura legale nell'art. 24, co. 24 cit.
Si costituiva ritualmente l'appellato, il quale contestava la fondatezza del I motivo di appello, reiterando quanto già argomentato in I grado ed avallato dal giudice di prime cure e, pur non prendendo specifica posizione con riguardo ai motivi afferenti alla legittimità del contributo ex art. 24, comma 24, D.L. n.
201/2011, di € 503,30, chiedeva l'integrale rigetto dell'appello, con il favore delle spese.
Tanto premesso, ritiene la Corte – alla luce delle allegazioni e della documentazione agli atti, incontestata la ricostruzione fattuale come sopra esposta – che il I° dei motivi di appello come sopra sintetizzati - con cui la parte appellante ha inteso contestare la correttezza della sentenza gravata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione, riconducendola alla previsione ordinaria decennale – deve essere disattesa per le ragioni più volte enunciate dalla
pag. 5 di 13 Suprema Corte e alle quali si fa rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., al fine di dare compiuta risposta alle deduzioni svolte sul punto da parte appellante.
Ed invero, nel dettare le linee interpretative della fattispecie, il Supremo
Collegio afferma (da Cass. Cassazione civile sez. lav., 25/10/2022, n.31527, con enfasi del redattore della pronuncia) che: “Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle
Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.”; prosegue, poi, la Corte nell'affermare, ad ulteriore esplicitazione del ragionamento giuridico e per quanto di specifico interesse nel caso che ci occupa, che:
“14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la
ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli CP_3 Pt_3
effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr.
4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Sez. Un. nr. 10955 del 2002).
pag. 6 di 13 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.”
Più specificamente – e in applicazione dei principi fissati dalla Cassazione a
Sezioni unite con la pronuncia n. 17742/2015 con riferimento agli enti previdenziali privatizzati, alla stregua di indirizzi interpretativi uniformi e successivamente consolidati – nella stessa pronuncia si è, conseguentemente, concluso che:
“18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_3 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione
pag. 7 di 13 pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale.”.
Ulteriore e recente conferma dei principi sopra ricordati a confutazione delle argomentazioni trattate nel I motivo di appello in esame, si rinviene in Cass. civ. sez. lav., 7/3/2024, n. 6170, secondo cui – con richiamo di Cass.31527/22 cit. – si ribadisce che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23,
Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare
l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni", affermando che “tale norma riguarda
l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23)”, escludendo altresì qualsiasi profilo di possibile illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3
Cost. là paventata (cfr. conforme, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29600 del
18/11/2024, laddove - per quanto di interesse - si legge: “Si richiami la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e
pag. 8 di 13 prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. - come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 10.- Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R.
n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La
ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al CP_3 diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui
pag. 9 di 13 pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse professionali privatizzate, CP_5 ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo.” (cfr. a conferma dell'indirizzo richiamato tra i precedenti più recenti, ex multis Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 11590 del 2025).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi infondato il
I dei motivi dell'appello in esame, giacché il Giudice a quo, in puntuale declinazione dei principi di diritto sopra enunciati e richiamati in pronuncia, ha correttamente concluso con riguardo alla fattispecie concreta trattata, con motivazione da ritenersi quindi immune da qualsivoglia vizio logico-giuridico che (pag. 12 sentenza appellata) : “(…) Nel caso in esame il credito rivendicato, ancorché determinabile nel suo ammontare, è contestato nell'an dalla e CP_6
quindi non è né pagabile, né esigibile (Cass. 41320/2021). Il rag. era in CP_2 condizione di riscuotere i ratei nella misura originariamente liquidata dalla
e non anche il maggior importo derivante dal ricalcolo della pensione, CP_3
oggetto della presente controversia. L'importo superiore richiesto non era
“pagabile”, quindi il termine di prescrizione è quello decennale ex art. 2946 cod. civ.
L'eccezione non è fondata perché il ricorso è stato notificato in data 15.11.2022, prima dello spirare del termine decennale”.
Fondati sono, invece, i motivi II° e III° dell'appello, come sopra sintetizzati, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, giacché afferenti al contributo applicato con riguardo all'annualità nel 2013 di €
503,30.
La fondatezza della doglianza di parte appellante – rispetto alla quale, peraltro, parte appellata non ha svolto alcuna considerazione fattuale e giuridica - segue in ragione dell'accertata legittimità del contributo di solidarietà in questione giacché
pag. 10 di 13 applicato alla luce della previsione di cui art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, il quale prevede che:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Ora, è incontroverso che il contributo di solidarietà per l'anno 2013 discenda dall'applicazione diretta, da parte della appellante, della previsione di cui CP_3
alla lett. b) dell'art. 24, co. 24 cit., come peraltro emerge dalla stessa pronuncia gravata (pag.4); orbene alla luce di tale inquadramento, deriva – come anticipato
– la valutazione di piena legittimità del contributo in trattazione in quanto sorretto da base normativa, in piena attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 23 Cost. ed in ossequio ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2016 (laddove - nell'escludere l'illegittimità costituzionale di analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, L. n. 147/2013 - ha chiarito che i prelievi inquadrabili nel genus delle prestazioni patrimoniali aventi la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale - quali i
pag. 11 di 13 contributi di solidarietà - non ledono l'art. 23 Cost. quando rispettino la riserva di legge, siano imposti una tantum ed incidano sulle pensioni più elevate, così da potersi ritenere sostenibile anche al fine del rispetto del principio di proporzionalità; cfr., altresì, Cass. sez. L., n. 23257 del 2024 che - al fine di ulteriormente argomentare circa l'illegittimità dei contributi di solidarietà applicati su base regolamentare dalla
[...]
ha posto in rilievo la diversità – sotto il Controparte_7
profilo della legittimità - dell'ipotesi del contributo di solidarietà ex art. 24, co.
24 cit. ritenuto inapplicabile al caso trattato, segnatamente rilevando (con enfasi del redattore della pronuncia): “Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle
Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale
n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge”).
Alla declaratoria di legittimità del contributo di solidarietà applicato all'appellato con riguardo all'annualità 2013 ex art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, in accoglimento parziale dell'appello esaminato in questa sede e previa riforma in parte qua della sentenza gravata, segue l'obbligo del rag. alla CP_2 restituzione, in favore della parte appellata - che ha dimostrato in tale sede di aver dato esecuzione alla sentenza di I grado - della somma di € 503,30.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 92
c.p.c., se ne dispone la compensazione parziale nella misura del 15% alla luce della parziale soccombenza reciproca tra le parti, valorizzando l'esigua incidenza
pag. 12 di 13 economica del contributo di solidarietà ritenuto legittimo;
la percentuale residua delle spese di entrambi di gradi di causa sono poste a carico di parte appellata, in quanto maggiormente soccombente, così come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 514/2023 del Tribunale di Modena resa in data
5/12/2023 e pubblicata il giorno 06/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1. Dichiara la legittimità del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24,
D.L. n. 201/2011 relativo all'annualità 2013 e, previa riforma della sentenza appellata in parte qua, condanna parte appellata alla restituzione di euro € 503,30 in favore di parte appellante, confermando la pronuncia per il resto;
2. Dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 15% e pone la residua parte, così determinata - per ciascun grado di causa - in €.1.500,00 (oltre spese per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge), a carico di parte appellante, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 24, co. 24 cit. “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 341/2024 RGA, avverso la sentenza n. 514/2923 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n.220/2022, resa il 5/12/2023 e pubblicata in data 6/12/2023, non notificata;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
CASSA A FAVORE Parte_1
DEI RAGIONIERI (C.F. , con Parte_2 P.IVA_1
sede in Roma, Via Pinciana, n. 35, in persona del procuratore speciale, dottor
, giusta procura speciale per atto del Notaio dottor Controparte_1 Per_1
in Roma dell'11 gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863,
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, e elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale, giusta procura in atti;
pag. 1 di 13 - appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli entrambi del Foro di Rimini, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso
D'Augusto n.134, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il rag. agiva in giudizio evocando la CP_2 [...]
– di seguito, per brevità, “la - Controparte_3 CP_3
eccependo l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione di vecchiaia a titolo di “contributo di solidarietà” e chiedeva dichiararsi tenuta la a CP_3 versare la pensione senza l'applicazione del predetto “contributo di solidarietà”, oltre a restituzione delle ritenute operate e a dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Quanto ai fatti è stato dedotto che:
- il 1° agosto 2008 il rag. era divenuto titolare di pensione di vecchiaia;
CP_2
- nel 2013 veniva applicato dalla il contributo di solidarietà ex art. 24, CP_3 comma 24, D.L. n. 201/20111, di € 503,30;
pag. 2 di 13 - nel triennio 2014-2016 veniva applicato il contributo di solidarietà ex art. 13 del Regolamento di Previdenza della per € 7.551,18 complessivi ( € CP_3
2.517,06 per ciascun anno);
- nell'anno 2018 veniva operata dalla una trattenuta di € 86,58 su arretrati. CP_3
Al fine di sostenere le proprie domande, il ricorrente deduceva che il contributo di solidarietà violava il principio del "pro rata" e che, più in generale, la CP_3 non aveva il potere di ridurre unilateralmente pensioni già maturate (trattandosi di diritti quesiti e non di mere aspettative), ponendo in rilievo che il regolamento della non aveva forza di legge. CP_3
La nel costituirsi, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme CP_3
relative alle annualità dal 2013 al 2016 (comprese), comunque deducendo la legittimità del contributo di solidarietà per la necessità di riequilibrare il sistema previdenziale, invocando anche la Corte Costituzionale n. 173/2016.
Il giudice di prime cure, con la gravata sentenza, accoglieva la tesi della parte ricorrente, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale ritenendola piuttosto decennale, dichiarando l'illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per l'intero periodo dedotto in giudizio;
ha, quindi, accolto le domande del ricorrente, con l'unica esclusione della domanda volta ad ottenere la non operabilità della trattenuta per il futuro della detrazione, restando attribuito al legislatore il potere di disciplinare la materia per il futuro.
In sostanza, il Giudice ha argomento la fondatezza della tesi di parte ricorrente evidenziando che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti
(regolamento, nel caso di specie) che impongano trattenute su trattamenti già determinati in quanto lesivi del principio del "pro rata" stabilito per le anzianità già maturate, ponendosi in posizione di incompatibilità con l'affidamento del
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
pag. 3 di 13 pensionato;
si è posto, poi, in rilievo che trattandosi di prelievo patrimoniale, vige la riserva di legge come prevista dall'art. 23 Cost., con motivazione per relationem (sono state, infatti, riportate le parti di interesse della sentenza n.191/2022 del Tribunale di Venezia in quanto resa in ipotesi analoga a quella qui trattata, a conferma del consolidato orientamento della Cassazione;
cfr. sul tema specifico, Cass. n. 31875/2018: principio cardine sull'illegittimità dei contributi di solidarietà pronunciato in una controversia relativa a contributo di solidarietà applicato dalla poi Cass. nn. 603, Controparte_4
982, 16814, 19561, 29292/2019; Cass. nn. 27340, 28054, 28055/2020; Cass. n.
23363/2021: a conferma dell'orientamento, più di recente: Cass. nn. 1411/2022,
32385/2021, 29382/2022, 3683/2023); ha, inoltre, motivato anche avendo riguardo alla sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, ponendo in rilievo che tale pronuncia non ha inteso legittimare i contributi degli enti previdenziali, ma solo quelli disposti direttamente dal legislatore purché aventi specifiche caratteristiche.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la – che CP_3
prospettando di avere già dato esecuzione alla sentenza di I grado – chiedeva la riforma della gravata sentenza, formulando 3 motivi di appello:
I° motivo: si ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale assumendo la portata generale dell'art. 47 bis DPR 639/1970, richiamando a tal fine giurisprudenza di merito;
comunque, al fine di confutare le valutazioni del giudice quanto all'applicabilità della prescrizione decennale trattandosi di credito non liquido (e quindi “non pagabile”), l'appellante afferma il contrario, ponendo in evidenza che, in ogni singolo cedolino, era specificato l'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto;
si nega, inoltre, che possa trattarsi di indebito oggettivo, non ricorrendone i presupposti (posto che non avrebbe mai CP_2
effettuato un pagamento non dovuto alla;
CP_3
II° e III° motivo: si contesta la sentenza laddove, pur avendo effettuato una corretta ricostruzione della vicenda fattuale - in particolare laddove si evidenzia che il giudizio tratta non solo del contributo di solidarietà applicato nel
pag. 4 di 13 triennio 2014-2016 ex art. 13 del Regolamento di Previdenza ma anche del contributo relativo all'annualità nel 2013, applicato ex art. 24, comma 24, D.L. n.
201/2011, di € 503,30 – è giunto a ritenere illegittimo anche tale ultimo contributo per le stesse ragioni esposte con riguardo al contributo applicato su base regolamentare nel triennio successivo, ossia per mancanza di copertura legislativa: ci si duole, quindi, dell'errore commesso dal giudice laddove non ha tenuto conto che il contributo di solidarietà per l'anno 2013 poggiava, invero, su base legale, costituita appunto dalla disposizione di cui all'art. art. 24, co. 24 punto b), D.L. 201/2011 e non su base regolamentare;
di talché, sostiene l'appellante che le argomentazioni spese dal giudice di I grado per fondare la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà per il triennio 2013-2016, non possono trovare applicazione per la trattenuta relativa all'anno 2013 in quanto che si tratta di contributo di solidarietà dell'1%, limitato agli anni 2012-
2013, previsto per l'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la non CP_3
fosse riuscita, entro il 30 settembre 2012, ad esercitare il proprio potere deliberativo, con la giuridica conseguenza circa la sua legittimità in quanto rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge trovando copertura legale nell'art. 24, co. 24 cit.
Si costituiva ritualmente l'appellato, il quale contestava la fondatezza del I motivo di appello, reiterando quanto già argomentato in I grado ed avallato dal giudice di prime cure e, pur non prendendo specifica posizione con riguardo ai motivi afferenti alla legittimità del contributo ex art. 24, comma 24, D.L. n.
201/2011, di € 503,30, chiedeva l'integrale rigetto dell'appello, con il favore delle spese.
Tanto premesso, ritiene la Corte – alla luce delle allegazioni e della documentazione agli atti, incontestata la ricostruzione fattuale come sopra esposta – che il I° dei motivi di appello come sopra sintetizzati - con cui la parte appellante ha inteso contestare la correttezza della sentenza gravata laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione, riconducendola alla previsione ordinaria decennale – deve essere disattesa per le ragioni più volte enunciate dalla
pag. 5 di 13 Suprema Corte e alle quali si fa rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., al fine di dare compiuta risposta alle deduzioni svolte sul punto da parte appellante.
Ed invero, nel dettare le linee interpretative della fattispecie, il Supremo
Collegio afferma (da Cass. Cassazione civile sez. lav., 25/10/2022, n.31527, con enfasi del redattore della pronuncia) che: “Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle
Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.”; prosegue, poi, la Corte nell'affermare, ad ulteriore esplicitazione del ragionamento giuridico e per quanto di specifico interesse nel caso che ci occupa, che:
“14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la
ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli CP_3 Pt_3
effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr.
4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Sez. Un. nr. 10955 del 2002).
pag. 6 di 13 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.”
Più specificamente – e in applicazione dei principi fissati dalla Cassazione a
Sezioni unite con la pronuncia n. 17742/2015 con riferimento agli enti previdenziali privatizzati, alla stregua di indirizzi interpretativi uniformi e successivamente consolidati – nella stessa pronuncia si è, conseguentemente, concluso che:
“18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_3 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione
pag. 7 di 13 pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale.”.
Ulteriore e recente conferma dei principi sopra ricordati a confutazione delle argomentazioni trattate nel I motivo di appello in esame, si rinviene in Cass. civ. sez. lav., 7/3/2024, n. 6170, secondo cui – con richiamo di Cass.31527/22 cit. – si ribadisce che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23,
Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare
l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni", affermando che “tale norma riguarda
l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23)”, escludendo altresì qualsiasi profilo di possibile illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3
Cost. là paventata (cfr. conforme, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29600 del
18/11/2024, laddove - per quanto di interesse - si legge: “Si richiami la giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e
pag. 8 di 13 prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. - come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 10.- Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R.
n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La
ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al CP_3 diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui
pag. 9 di 13 pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse professionali privatizzate, CP_5 ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo.” (cfr. a conferma dell'indirizzo richiamato tra i precedenti più recenti, ex multis Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 11590 del 2025).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi infondato il
I dei motivi dell'appello in esame, giacché il Giudice a quo, in puntuale declinazione dei principi di diritto sopra enunciati e richiamati in pronuncia, ha correttamente concluso con riguardo alla fattispecie concreta trattata, con motivazione da ritenersi quindi immune da qualsivoglia vizio logico-giuridico che (pag. 12 sentenza appellata) : “(…) Nel caso in esame il credito rivendicato, ancorché determinabile nel suo ammontare, è contestato nell'an dalla e CP_6
quindi non è né pagabile, né esigibile (Cass. 41320/2021). Il rag. era in CP_2 condizione di riscuotere i ratei nella misura originariamente liquidata dalla
e non anche il maggior importo derivante dal ricalcolo della pensione, CP_3
oggetto della presente controversia. L'importo superiore richiesto non era
“pagabile”, quindi il termine di prescrizione è quello decennale ex art. 2946 cod. civ.
L'eccezione non è fondata perché il ricorso è stato notificato in data 15.11.2022, prima dello spirare del termine decennale”.
Fondati sono, invece, i motivi II° e III° dell'appello, come sopra sintetizzati, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, giacché afferenti al contributo applicato con riguardo all'annualità nel 2013 di €
503,30.
La fondatezza della doglianza di parte appellante – rispetto alla quale, peraltro, parte appellata non ha svolto alcuna considerazione fattuale e giuridica - segue in ragione dell'accertata legittimità del contributo di solidarietà in questione giacché
pag. 10 di 13 applicato alla luce della previsione di cui art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, il quale prevede che:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
Ora, è incontroverso che il contributo di solidarietà per l'anno 2013 discenda dall'applicazione diretta, da parte della appellante, della previsione di cui CP_3
alla lett. b) dell'art. 24, co. 24 cit., come peraltro emerge dalla stessa pronuncia gravata (pag.4); orbene alla luce di tale inquadramento, deriva – come anticipato
– la valutazione di piena legittimità del contributo in trattazione in quanto sorretto da base normativa, in piena attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 23 Cost. ed in ossequio ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2016 (laddove - nell'escludere l'illegittimità costituzionale di analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, L. n. 147/2013 - ha chiarito che i prelievi inquadrabili nel genus delle prestazioni patrimoniali aventi la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale - quali i
pag. 11 di 13 contributi di solidarietà - non ledono l'art. 23 Cost. quando rispettino la riserva di legge, siano imposti una tantum ed incidano sulle pensioni più elevate, così da potersi ritenere sostenibile anche al fine del rispetto del principio di proporzionalità; cfr., altresì, Cass. sez. L., n. 23257 del 2024 che - al fine di ulteriormente argomentare circa l'illegittimità dei contributi di solidarietà applicati su base regolamentare dalla
[...]
ha posto in rilievo la diversità – sotto il Controparte_7
profilo della legittimità - dell'ipotesi del contributo di solidarietà ex art. 24, co.
24 cit. ritenuto inapplicabile al caso trattato, segnatamente rilevando (con enfasi del redattore della pronuncia): “Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle
Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale
n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge”).
Alla declaratoria di legittimità del contributo di solidarietà applicato all'appellato con riguardo all'annualità 2013 ex art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, in accoglimento parziale dell'appello esaminato in questa sede e previa riforma in parte qua della sentenza gravata, segue l'obbligo del rag. alla CP_2 restituzione, in favore della parte appellata - che ha dimostrato in tale sede di aver dato esecuzione alla sentenza di I grado - della somma di € 503,30.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 92
c.p.c., se ne dispone la compensazione parziale nella misura del 15% alla luce della parziale soccombenza reciproca tra le parti, valorizzando l'esigua incidenza
pag. 12 di 13 economica del contributo di solidarietà ritenuto legittimo;
la percentuale residua delle spese di entrambi di gradi di causa sono poste a carico di parte appellata, in quanto maggiormente soccombente, così come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 514/2023 del Tribunale di Modena resa in data
5/12/2023 e pubblicata il giorno 06/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1. Dichiara la legittimità del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24,
D.L. n. 201/2011 relativo all'annualità 2013 e, previa riforma della sentenza appellata in parte qua, condanna parte appellata alla restituzione di euro € 503,30 in favore di parte appellante, confermando la pronuncia per il resto;
2. Dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 15% e pone la residua parte, così determinata - per ciascun grado di causa - in €.1.500,00 (oltre spese per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge), a carico di parte appellante, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 24, co. 24 cit. “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo