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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. MA Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3286/2024 V.G. promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, dall'avv. Antonio de Paoli, con domicilio eletto presso il suo C.F._2 studio in Venezia, San Marco 2757;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.05.1998 a Venezia in regime di separazione dei beni ed esponevano che dall'unione erano nati i figli in data 11.01.2000, e in data 16.08.2001; che con decreto n. 5287/2014 Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 cron. del 07.10.2014 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16.05.1998 a Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n. 00052, Parte II, Serie B, Anno 1998, nonché del Comune di
Nettuno (RM) al n. 42, Parte II, Serie B, Anno 1998, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno mensile per il Parte_1 Pt_2
Per_ concorso al mantenimento dei figli e MA pari a euro 200,00 per ciascuno, con decorrenza dal mese di settembre
2024 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Il sig. si farà inoltre carico del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate per iscritto, così come indicate Pt_1
e disciplinate dal protocollo d'intesa in data 20.09.2019 che qui si allega, con l'unica eccezione delle residue tasse d'iscrizione Per_ universitaria di e MA che, in ragione dei diversi parametri ISEE, verranno imputate per il 75% a Parte_2
e per il 25% a . Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 10.12.2024, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota del 14.10.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole. pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 3286/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 16.05.1998 a Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto
[...]
Comune al n. 00052, Parte II, Serie B, Anno 1998, nonché del Comune di Nettuno (RM) al n. 42,
Parte II, Serie B, Anno 1998,
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile dei Comuni ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 07.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. MA Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. MA Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3286/2024 V.G. promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, dall'avv. Antonio de Paoli, con domicilio eletto presso il suo C.F._2 studio in Venezia, San Marco 2757;
ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.05.1998 a Venezia in regime di separazione dei beni ed esponevano che dall'unione erano nati i figli in data 11.01.2000, e in data 16.08.2001; che con decreto n. 5287/2014 Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 cron. del 07.10.2014 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16.05.1998 a Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n. 00052, Parte II, Serie B, Anno 1998, nonché del Comune di
Nettuno (RM) al n. 42, Parte II, Serie B, Anno 1998, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno mensile per il Parte_1 Pt_2
Per_ concorso al mantenimento dei figli e MA pari a euro 200,00 per ciascuno, con decorrenza dal mese di settembre
2024 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Il sig. si farà inoltre carico del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate per iscritto, così come indicate Pt_1
e disciplinate dal protocollo d'intesa in data 20.09.2019 che qui si allega, con l'unica eccezione delle residue tasse d'iscrizione Per_ universitaria di e MA che, in ragione dei diversi parametri ISEE, verranno imputate per il 75% a Parte_2
e per il 25% a . Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 10.12.2024, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota del 14.10.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate dalle parti.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole. pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 3286/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 16.05.1998 a Venezia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto
[...]
Comune al n. 00052, Parte II, Serie B, Anno 1998, nonché del Comune di Nettuno (RM) al n. 42,
Parte II, Serie B, Anno 1998,
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile dei Comuni ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 07.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. MA Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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