Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2874 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Delmorgine;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessia Petrone;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Parte_1
Villapiana, in data 22.9.2011, trascritto al n. 15 P. II S. A anno 2011 dell'ufficio di Stato
Civile, con dalla cui unione erano nati i figli , in data Controparte_1 Persona_1
02.05.2012, e in data 12.04.2018, che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. Per_2
286/2024, aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nel verbale del
7.12.2023, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti
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21.30 e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica, previo congruo preavviso;
durante le festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dalle 10.00 del 22 dicembre sino alle 18.00 del 25 dicembre ovvero dalle 18.00 del 25 dicembre sino alle 20.00 del 28 dicembre;
dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle 20.00 del primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre le festività pasquali dalle 09.00 del venerdì santo sino alle 20.00 del lunedì in albis. Parimenti con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre saranno sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà e sempre con la madre in occasione della festa della mamma e dell' onomastico e compleanno della mamma.; Durante il periodo delle vacanze estive le figlie minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre quindici giorni consecutivi, periodo che verrà definito entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori”., chiedendo la conferma dell'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere € 200,00 alla a titolo di CP_1
concorso al mantenimento economico in favore delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, istando, infine, a parziale modifica delle condizioni di separazione, per la divisione della casa coniugale sita in NO (CS), via Strabone n. 8, identificata al
Catasto al Fg. 12 part. 195 sub. 1 e sub 7, in due immobili distinti e separati, e nello specifico il piano terra separato e indipendente dal primo e secondo piano, e per l'effetto concedere al ricorrente di poter abitare presso il piano terra della casa coniugale, già assegnata alla
, fintanto che continuerà a convivere con le figlie e/o fino al raggiungimento della CP_1
loro indipendenza economica, ponendo a carico di i costi relativi alla già Parte_1
menzionata divisione”.
Si costituiva la quale rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia Controparte_1
L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
2 898/1970 lo scioglimento del suddetto matrimonio concordatario celebrato in data 22 settembre 2011, nel Comune di Villapiana, trascritto al n. 15 P. II S. A anno 2011 dell'ufficio di Stato Civile, contratto tra il SI. e la SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
3. a parziale modifica delle condizioni di separazione, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nelle giornate del martedì e giovedì prelevandole all'uscita di scuola e riaccompagnandole personalmente alle ore 20.00, oltre ai fine settimana alternati dal venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 della domenica, ovvero, se non c'è scuola, dalle ore 9:00 del venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie e di fine anno dalle 10.00 del 22 dicembre sino alle 18.00 del 25 dicembre ovvero dalle 18.00 del 25 dicembre sino alle 20.00 del 28 dicembre;
dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle 20.00 del primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre le festività pasquali dalle 09.00 del venerdì santo sino alle 20.00 del lunedì in albis. Parimenti con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre saranno sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà e sempre con la madre in occasione della festa della mamma e dell' onomastico e compleanno della mamma.; Durante il periodo delle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto le figlie minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre quindici giorni consecutivi, alternativamente di anno in anno, dal 1 al 16 luglio /agosto, dal 16 al 31 luglio/agosto periodo che verrà definito entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi ed anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di queste ultime.
4. a parziale modifica delle condizioni di separazione il SI. , Parte_1
stante il raggiungimento di una maggiore stabilità economica con il nuovo impiego lavorativo, sarà obbligato a corrispondere un importo non inferiore ad € 300,00 alla SI.ra a titolo di concorso al mantenimento economico in favore delle Controparte_1
figlie entro giorno 5 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, e dovranno essere preventivamente concordate;
5. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i Pt_1
3 sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. L'importo convenuto a titolo di concorso al mantenimento della prole potrà essere modificato mediante accordo dei genitori ed in ipotesi di circostanze nuove sopravvenute.
6. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
7. A totale ratifica delle condizioni di separazione, la casa familiare sita in NO (Cs), via Strabone n. 8, identificata al Catasto al Fg. 12 part. 195 sub. 1 e sub 7, continuerà ad essere assegnata alla SI.ra , la Controparte_1 quale avrà il diritto di abitazione fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie. 8) il SI. non potrà fissare la propria abitazione, neppure in via Pt_1
temporanea, presso la casa familiare sita in NO (Cs), via Strabone n. 8, identificata al
Catasto al Fg. 12 part. 195 sub. 1 e sub 7. 9. Emanare ogni altro provvedimento utile e necessario;
In ogni caso: con condanna di parte ricorrente alle spese ed onorati di lite.”.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 03.04.2025, hanno dichiarato di non voler addivenire ad una pronuncia di divorzio ed i procuratori delle parti hanno conseguentemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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