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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 561/24 r. g. l., cui è stata riunita la causa civile iscritta al n.
1164/24, r.g.l., vertente
TRA
in persona del rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano, presso il quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, in p.zza Matteotti n. 1 Pt_1
NONCHE'
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di presso la quale elettivamente domicilia, in via Diaz Pt_1 Pt_1
n. 11
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Messina, presso il cui studio Controparte_2 domicilia, in via Verdi n. 18 Pt_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
1 APPELLATI nel contraddittorio anche di:
AG VA , in TE persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Silvestri, presso il cui studio domicilia, in Roma, via Caracciolo n. 18
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi la e il Parte_1 Controparte_1
proponevano tempestivi appelli avverso la sentenza n. 6474 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva condannato loro in solido, unitamente alla Controparte_3
al pagamento della somma di euro 5.548,50, per danno biologico e invalidità, temporanea, in
[...] favore di collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Controparte_2
“Boccioni-Palizzi” di per l'infortunio occorsole in data 17 maggio 2017 allorché, all'interno Pt_1 della cabina dell'ascensore, dopo che l'ascensore iniziava la discesa, la cabina precipitava rovinosamente verso il basso, riportando la predetta le lesioni poi riscontrate in ospedale e accertate in corso di giudizio. La condanna veniva addebitata alla quale proprietaria dello stabile Parte_1
e al quale datore di lavoro della , mentre l'attribuzione di responsabilità alla CP_1 CP_2 [...]
era dovuto al fatto che a essa la aveva affidato la manutenzione Controparte_3 Parte_1 dell'impianto. La AG era stata chiamata in giudizio quale soggetto con il quale il CP_4
convenuto aveva stipulato una polizza assicurativa. CP_1
La censurava detta pronuncia, in primo luogo per l'omessa pronuncia sulla domanda Parte_1 di rivalsa nei confronti della cui la manutenzione dell'ascensore era stata affidata. Controparte_3
In ogni caso deduceva che la responsabilità da manutenzione era una responsabilità per colpa, nel caso di specie insussistente, in quanto la manutenzione non solo era stata affidata a società specializzata, appunto la ma era stata anche in concreta svolta, come provato dalla Controparte_3
documentazione prodotta. Il Tribunale, invece, aveva di fatto inammissibilmente ritenuto una responsabilità oggettiva di Esso ente.
Sottolineava, peraltro, che se la proprietà dello stabile era di , la custodia era Controparte_5
del convenuto . CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da in subordine sollecitava la pronuncia di rivalsa nei Controparte_2
confronti della Controparte_3
2 A sua volta il impugnava la sentenza di primo grado, sottolineando Controparte_1 la sua totale esclusione da qualsivoglia responsabilità, non risultando peraltro chiaro se l'incidente fosse dipeso da difetto di manutenzione straordinaria, di competenza della proprietaria , o Parte_1 da un'errata effettuazione della manutenzione ordinaria, invece sempre regolarmente svoltasi, come da documentazione che aveva prodotto e peraltro anch'essa di competenza del , ai sensi Parte_1 dell'art. 3, comma 1, della l. n. 23 del 1996. In tale contesto non poteva che ravvisarsi un suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata.
Lamentava, in ogni caso, l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti della chiamata in causa AG VA CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da in subordine sollecitava il riconoscimento della Controparte_2
manleva nei confronti della società assicuratrice.
Nei rispettivi procedimenti si costituiva la AG VA TE
, deducendo l'esclusiva responsabilità della
[...] Controparte_3
Nel procedimento con il appellante si costituiva anche la , mentre nel CP_1 Parte_1
secondo procedimento il non si costituiva, nonostante la regolare notifica. CP_1
In alcuno dei due procedimenti, nonostante la regolarità delle notifiche, si costituiva la Controparte_3
[...]
All'esito della trattazione scritta, riuniti i due procedimenti, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Gli appelli sono fondati, dovendosi escludere una responsabilità del e della CP_1 [...]
convenuti (con assorbimento delle rispettive domande subordinate), per essere esclusiva Parte_1
la responsabilità della nei cui confronti la pronuncia di condanna è ormai coperta Controparte_3
dal giudicato.
Va rilevato che il fatto per cui è causa è stato correttamente acclarato dal primo Giudice. CP_2
, collaboratrice scolastica in servizio presso l' di in data 17
[...] Controparte_6 Pt_1 maggio 2017, mentre si trovava all'interno della cabina dell'impianto ascensore di detto stabile, precipitava rovinosamente verso il basso e, dopo un forte impatto, l'impianto si fermava, così la predetta riportando un trauma cervico-dorso-lombare, trauma spalla sinistra e ginocchio sinistro e stato depressivo post-traumatico.
Gli odierni appellanti sono stati chiamati a rispondere nelle rispettive qualità, il quale datore CP_1
di lavoro, la quale proprietaria dello stabile, ma i canoni di responsabilità, Parte_1
rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, non possono portare alla condanna invocata.
3 Quanto alla posizione del , ritiene preliminarmente il Collegio opportuno puntualizzare che CP_1 detta parte appellante confonde, sul piano tecnico-giuridico, una questione di titolarità passiva dell'azione, cioè di attribuzione, nel merito, di una sua responsabilità per i fatti lesivi azionati, con un profilo di legittimazione.
La S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., I, 6.4.2006 n. 8040) ha statuito, infatti, che la legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa, per cui il giudice, che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Il profilo sollevato dall'Avvocatura attiene appunto a una questione di titolarità passiva dell'azione, avendo la lavoratrice agito contro il Ministero datore di lavoro, ritenendolo responsabile, in tale sua qualità, di quanto accadutole, perché secondo la sua prospettazione, il fatto che l'infortunio si fosse verificato all'esterno non esonerava il datore di lavoro da alcuni doveri di protezione nei suoi confronti. Dunque, viene coinvolta una questione di merito, che non intacca l'incontestabile legittimatio ad causam del . CP_1
Ciò posto, va rilevato che l'infortunio sul lavoro non radica una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, occorrendo sempre individuare un suo specifico inadempimento e una violazione di una norma cautelare senza i quali l'evento lesivo non si sarebbe verificato, rimanendo altrimenti la sola, normalmente più ridotta, tutela indennitaria corrisposta dall' per il fatto oggettivo CP_7 dell'infortunio.
Va, allora,, osservato, in linea con la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 24.2.2006 n. 4184) che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad
4 integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). Conseguentemente, il danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sè considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Nella concreta fattispecie al vaglio non vi è dubbio che nei confronti del datore sia stata azionata una forma di responsabilità contrattuale, stante la sussistenza di una rapporto di lavoro tra le parti, con i connessi obblighi di protezione scaturenti dall'art. 2087 c.c..
In tal caso, per la medesima S.C. sopra cit., Cass. n. 4184/06, dalla natura contrattuale dell'illecito
(consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.
La S.C. ha altresì precisato (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 19.7.2007 n. 16003).
Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte
5 equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.2.2006
n. 4148; id. 25.5.2006 n. 12445; 24.7.2006 n. 16881; 27.7.2010, n. 17547).
Non va, poi, ignorato, un altro fondamentale principio in materia, parimenti affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 23.1.2012 n. 856), per il quale le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso.
Ciò posto, nella fattispecie al vaglio il premette che l'obbligo di manutenzione non era a CP_1 suo carico. In ogni caso, per quanto esposto aveva l'obbligo giuridico di assicurare che la struttura lavorativa non comportasse pericoli per i lavoratori e, infatti, alla manutenzione dell'ascensore aveva provveduto, non solo stipulando un contratto con una società specializzata, la Controparte_3 sui cui requisiti non vi è alcuna deduzione o alcun rilievo nel ricorso originario, ma la manutenzione
è stata effettivamente tenuta, come riscontrabile, per stare solo alla fase temporale dell'infortunio per cui è causa, nei certificati di manutenzione del gennaio e dell'aprile 2017, cui è seguito l'ulteriore intervento del 6 giugno 2017.
In tale contesto affermare, come fatto nella pronuncia gravata, che ciò non è sufficiente ai fini dell'esclusone della responsabilità significa introdurre una responsabilità oggettiva, non comprendendosi cos'altro di specifico dovesse fare il datore per non incorrere nella CP_1 responsabilità. Al contrario, aver assicurato la manutenzione ordinaria, senza che alcun rilievo sia stato fatto o alcunché emerga riguardo a una carenza di manutenzione straordinaria, esprime il sicuro adempimento del del suo obbligo di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, CP_1 affidando il servizio a società specializzata e controllando l'effettivo svolgimento delle verifiche tecniche di manutenzione.
Né la responsabilità del , ove se solo per ipotesi ci si volesse spostare sul terreno della CP_1 responsabilità extracontrattuale, potrebbe farsi risalire alla sua posizione di custode del bene che ha cagionato il danno, ex art. 2051 c.c..
Come ci ricorda la S.C. (arg. ex Cass., III, 16.1.2024 n.1756) il custode, quale titolare del potere di vigilanza sulla cosa, risponde del danno cagionato da un'anomalia della struttura o del funzionamento del bene, qualora dette evenienze non siano prevenute o ad esse non vi abbia posto riparo dal custode.
Ove sia accertata la derivazione diretta del danno dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, che può essere rappresentato dal fatto del terzo.
Nel caso di specie il bene era opportunamente e doverosamente affidato a una società specializzata, che aveva anche regolarmente proceduto agli interventi di manutenzione, la quale era l'unica che
6 poteva e doveva controllare l'assenza di condizioni, che invece vi erano state, affinché l'ascensore evitasse quel movimento rivelatosi lesivo. Dunque l'unica responsabile del fatto era di detta società.
Parimenti, per la posizione, pur differenziata, della Citta Metropolitana, va esclusa qualsivoglia responsabilità.
Anche volendo addossare, come fa il , ogni responsabilità della manutenzione a detto Ente, CP_1 non può che rilevarsi che la manutenzione ordinaria, per quanto già esposto, era stata effettuata dal
, per cui oggettivamente viene a mancare un presupposto affinché la compisse anche la CP_1 [...]
, né, si ripete, emerge qualsivoglia profilo di carenza di manutenzione straordinaria da Parte_1 porre in collegamento causale con il sinistro verificatosi.
Ove, poi, si volesse riconoscere anche alla il ruolo di custode, ai fini Parte_1 dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. varrebbero le considerazioni sopra sviluppate per il . CP_1
A quanto esposto consegue che gli appelli proposti vanno accolti, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande formulate con il ricorso di primo grado da CP_2
nei confronti della e del .
[...] Parte_1 Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda, data dall'obiettiva peculiarità delle posizioni degli appellanti, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92
c.p.c., dichiarare integralmente compensate, nei rapporti processuali degli odierni appellanti copn la
, le spese di lite del doppio grado. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate con il ricorso di primo grado da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e del;
[...] Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado nei rapporti processuali con gli appellanti e . Parte_1 CP_1
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 561/24 r. g. l., cui è stata riunita la causa civile iscritta al n.
1164/24, r.g.l., vertente
TRA
in persona del rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano, presso il quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, in p.zza Matteotti n. 1 Pt_1
NONCHE'
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di presso la quale elettivamente domicilia, in via Diaz Pt_1 Pt_1
n. 11
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Messina, presso il cui studio Controparte_2 domicilia, in via Verdi n. 18 Pt_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
1 APPELLATI nel contraddittorio anche di:
AG VA , in TE persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Silvestri, presso il cui studio domicilia, in Roma, via Caracciolo n. 18
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi la e il Parte_1 Controparte_1
proponevano tempestivi appelli avverso la sentenza n. 6474 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva condannato loro in solido, unitamente alla Controparte_3
al pagamento della somma di euro 5.548,50, per danno biologico e invalidità, temporanea, in
[...] favore di collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Controparte_2
“Boccioni-Palizzi” di per l'infortunio occorsole in data 17 maggio 2017 allorché, all'interno Pt_1 della cabina dell'ascensore, dopo che l'ascensore iniziava la discesa, la cabina precipitava rovinosamente verso il basso, riportando la predetta le lesioni poi riscontrate in ospedale e accertate in corso di giudizio. La condanna veniva addebitata alla quale proprietaria dello stabile Parte_1
e al quale datore di lavoro della , mentre l'attribuzione di responsabilità alla CP_1 CP_2 [...]
era dovuto al fatto che a essa la aveva affidato la manutenzione Controparte_3 Parte_1 dell'impianto. La AG era stata chiamata in giudizio quale soggetto con il quale il CP_4
convenuto aveva stipulato una polizza assicurativa. CP_1
La censurava detta pronuncia, in primo luogo per l'omessa pronuncia sulla domanda Parte_1 di rivalsa nei confronti della cui la manutenzione dell'ascensore era stata affidata. Controparte_3
In ogni caso deduceva che la responsabilità da manutenzione era una responsabilità per colpa, nel caso di specie insussistente, in quanto la manutenzione non solo era stata affidata a società specializzata, appunto la ma era stata anche in concreta svolta, come provato dalla Controparte_3
documentazione prodotta. Il Tribunale, invece, aveva di fatto inammissibilmente ritenuto una responsabilità oggettiva di Esso ente.
Sottolineava, peraltro, che se la proprietà dello stabile era di , la custodia era Controparte_5
del convenuto . CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da in subordine sollecitava la pronuncia di rivalsa nei Controparte_2
confronti della Controparte_3
2 A sua volta il impugnava la sentenza di primo grado, sottolineando Controparte_1 la sua totale esclusione da qualsivoglia responsabilità, non risultando peraltro chiaro se l'incidente fosse dipeso da difetto di manutenzione straordinaria, di competenza della proprietaria , o Parte_1 da un'errata effettuazione della manutenzione ordinaria, invece sempre regolarmente svoltasi, come da documentazione che aveva prodotto e peraltro anch'essa di competenza del , ai sensi Parte_1 dell'art. 3, comma 1, della l. n. 23 del 1996. In tale contesto non poteva che ravvisarsi un suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata.
Lamentava, in ogni caso, l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti della chiamata in causa AG VA CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da in subordine sollecitava il riconoscimento della Controparte_2
manleva nei confronti della società assicuratrice.
Nei rispettivi procedimenti si costituiva la AG VA TE
, deducendo l'esclusiva responsabilità della
[...] Controparte_3
Nel procedimento con il appellante si costituiva anche la , mentre nel CP_1 Parte_1
secondo procedimento il non si costituiva, nonostante la regolare notifica. CP_1
In alcuno dei due procedimenti, nonostante la regolarità delle notifiche, si costituiva la Controparte_3
[...]
All'esito della trattazione scritta, riuniti i due procedimenti, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Gli appelli sono fondati, dovendosi escludere una responsabilità del e della CP_1 [...]
convenuti (con assorbimento delle rispettive domande subordinate), per essere esclusiva Parte_1
la responsabilità della nei cui confronti la pronuncia di condanna è ormai coperta Controparte_3
dal giudicato.
Va rilevato che il fatto per cui è causa è stato correttamente acclarato dal primo Giudice. CP_2
, collaboratrice scolastica in servizio presso l' di in data 17
[...] Controparte_6 Pt_1 maggio 2017, mentre si trovava all'interno della cabina dell'impianto ascensore di detto stabile, precipitava rovinosamente verso il basso e, dopo un forte impatto, l'impianto si fermava, così la predetta riportando un trauma cervico-dorso-lombare, trauma spalla sinistra e ginocchio sinistro e stato depressivo post-traumatico.
Gli odierni appellanti sono stati chiamati a rispondere nelle rispettive qualità, il quale datore CP_1
di lavoro, la quale proprietaria dello stabile, ma i canoni di responsabilità, Parte_1
rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, non possono portare alla condanna invocata.
3 Quanto alla posizione del , ritiene preliminarmente il Collegio opportuno puntualizzare che CP_1 detta parte appellante confonde, sul piano tecnico-giuridico, una questione di titolarità passiva dell'azione, cioè di attribuzione, nel merito, di una sua responsabilità per i fatti lesivi azionati, con un profilo di legittimazione.
La S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., I, 6.4.2006 n. 8040) ha statuito, infatti, che la legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa, per cui il giudice, che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Il profilo sollevato dall'Avvocatura attiene appunto a una questione di titolarità passiva dell'azione, avendo la lavoratrice agito contro il Ministero datore di lavoro, ritenendolo responsabile, in tale sua qualità, di quanto accadutole, perché secondo la sua prospettazione, il fatto che l'infortunio si fosse verificato all'esterno non esonerava il datore di lavoro da alcuni doveri di protezione nei suoi confronti. Dunque, viene coinvolta una questione di merito, che non intacca l'incontestabile legittimatio ad causam del . CP_1
Ciò posto, va rilevato che l'infortunio sul lavoro non radica una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, occorrendo sempre individuare un suo specifico inadempimento e una violazione di una norma cautelare senza i quali l'evento lesivo non si sarebbe verificato, rimanendo altrimenti la sola, normalmente più ridotta, tutela indennitaria corrisposta dall' per il fatto oggettivo CP_7 dell'infortunio.
Va, allora,, osservato, in linea con la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 24.2.2006 n. 4184) che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad
4 integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). Conseguentemente, il danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sè considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Nella concreta fattispecie al vaglio non vi è dubbio che nei confronti del datore sia stata azionata una forma di responsabilità contrattuale, stante la sussistenza di una rapporto di lavoro tra le parti, con i connessi obblighi di protezione scaturenti dall'art. 2087 c.c..
In tal caso, per la medesima S.C. sopra cit., Cass. n. 4184/06, dalla natura contrattuale dell'illecito
(consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.
La S.C. ha altresì precisato (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 19.7.2007 n. 16003).
Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte
5 equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.2.2006
n. 4148; id. 25.5.2006 n. 12445; 24.7.2006 n. 16881; 27.7.2010, n. 17547).
Non va, poi, ignorato, un altro fondamentale principio in materia, parimenti affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 23.1.2012 n. 856), per il quale le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso.
Ciò posto, nella fattispecie al vaglio il premette che l'obbligo di manutenzione non era a CP_1 suo carico. In ogni caso, per quanto esposto aveva l'obbligo giuridico di assicurare che la struttura lavorativa non comportasse pericoli per i lavoratori e, infatti, alla manutenzione dell'ascensore aveva provveduto, non solo stipulando un contratto con una società specializzata, la Controparte_3 sui cui requisiti non vi è alcuna deduzione o alcun rilievo nel ricorso originario, ma la manutenzione
è stata effettivamente tenuta, come riscontrabile, per stare solo alla fase temporale dell'infortunio per cui è causa, nei certificati di manutenzione del gennaio e dell'aprile 2017, cui è seguito l'ulteriore intervento del 6 giugno 2017.
In tale contesto affermare, come fatto nella pronuncia gravata, che ciò non è sufficiente ai fini dell'esclusone della responsabilità significa introdurre una responsabilità oggettiva, non comprendendosi cos'altro di specifico dovesse fare il datore per non incorrere nella CP_1 responsabilità. Al contrario, aver assicurato la manutenzione ordinaria, senza che alcun rilievo sia stato fatto o alcunché emerga riguardo a una carenza di manutenzione straordinaria, esprime il sicuro adempimento del del suo obbligo di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, CP_1 affidando il servizio a società specializzata e controllando l'effettivo svolgimento delle verifiche tecniche di manutenzione.
Né la responsabilità del , ove se solo per ipotesi ci si volesse spostare sul terreno della CP_1 responsabilità extracontrattuale, potrebbe farsi risalire alla sua posizione di custode del bene che ha cagionato il danno, ex art. 2051 c.c..
Come ci ricorda la S.C. (arg. ex Cass., III, 16.1.2024 n.1756) il custode, quale titolare del potere di vigilanza sulla cosa, risponde del danno cagionato da un'anomalia della struttura o del funzionamento del bene, qualora dette evenienze non siano prevenute o ad esse non vi abbia posto riparo dal custode.
Ove sia accertata la derivazione diretta del danno dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, che può essere rappresentato dal fatto del terzo.
Nel caso di specie il bene era opportunamente e doverosamente affidato a una società specializzata, che aveva anche regolarmente proceduto agli interventi di manutenzione, la quale era l'unica che
6 poteva e doveva controllare l'assenza di condizioni, che invece vi erano state, affinché l'ascensore evitasse quel movimento rivelatosi lesivo. Dunque l'unica responsabile del fatto era di detta società.
Parimenti, per la posizione, pur differenziata, della Citta Metropolitana, va esclusa qualsivoglia responsabilità.
Anche volendo addossare, come fa il , ogni responsabilità della manutenzione a detto Ente, CP_1 non può che rilevarsi che la manutenzione ordinaria, per quanto già esposto, era stata effettuata dal
, per cui oggettivamente viene a mancare un presupposto affinché la compisse anche la CP_1 [...]
, né, si ripete, emerge qualsivoglia profilo di carenza di manutenzione straordinaria da Parte_1 porre in collegamento causale con il sinistro verificatosi.
Ove, poi, si volesse riconoscere anche alla il ruolo di custode, ai fini Parte_1 dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. varrebbero le considerazioni sopra sviluppate per il . CP_1
A quanto esposto consegue che gli appelli proposti vanno accolti, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande formulate con il ricorso di primo grado da CP_2
nei confronti della e del .
[...] Parte_1 Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda, data dall'obiettiva peculiarità delle posizioni degli appellanti, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92
c.p.c., dichiarare integralmente compensate, nei rapporti processuali degli odierni appellanti copn la
, le spese di lite del doppio grado. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate con il ricorso di primo grado da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e del;
[...] Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado nei rapporti processuali con gli appellanti e . Parte_1 CP_1
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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