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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7719/2018, discussa nella camera di consiglio del 15.4.2025, promossa con ricorso depositato in data 25.5.2018
TRA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Vitangelo Iacoviello, ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 15.5.2018
- RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE –
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Lamanna CP_1
- RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 16.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, previa acquisizione delle conclusioni del , Controparte_2 rassegnate con nota in data 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.05.2018, ha premesso: di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario in data 13.12.2004 in Mola di Bari con (iscritto nei Registri CP_1 dello stato civile anno 2004, atto n. 15, Parte I); che dall'unione erano nati i figli (25.05.2005), Per_1
(16.04.2007) e (13.12.2011), tutti affetti da disabilità; che la convivenza era divenuta Per_2 Per_3 intollerabile a causa dell'indole prevaricatrice e violenta del marito, che aggrediva reiteratamente la moglie e i figli, sia verbalmente che fisicamente;
che in data 10.04.2018, dopo l'ennesimo litigio coniugale, il marito le rivolgeva parole ingiuriose, minacciandola di morte e scagliandosi con violenza contro di lei e contro il figlio maggiore il quale si era interposto per difendere la madre;
che, Per_1
a seguito di tale aggressione, la riusciva a contattare la propria madre che, prontamente, Pt_1 chiedeva l'intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul luogo, allontanavano il dall'abitazione CP_1
(che vi faceva ritorno solo per recuperare i propri effetti personali); che la aveva presentato Pt_1
querela alle competenti autorità per i maltrattamenti subiti, da cui era scaturito il procedimento penale
R.G.P.M. n. 13751/18. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo a sé dei figli, disponendo incontri protetti padre/figli; l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Mola di Bari alla Via S. Allende n. 15, ponendo a carico del marito il pagamento del canone di locazione;
di dichiarare, ex art. 330 c.c., la decadenza della responsabilità genitoriale del in ragione della condotta pregiudizievole di quest'ultimo verso la prole;
di CP_1
condannare il a corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili, CP_1 di cui € 200,00 per la moglie – casalinga disoccupata, interamente dedita all'accudimento dei figli disabili – ed € 600,00 per i tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito mediante deposito in cancelleria in data 12.09.2018 di memoria difensiva con domanda riconvenzionale, contestando la ricostruzione di controparte e, in particolare, l'asserita responsabilità causale della fine del matrimonio, chiedendo che l'addebito della separazione venisse pronunciato nei confronti della moglie, indicata come unica responsabile della crisi coniugale per i comportamenti aggressivi e violenti perpetrati fin dai primi anni di matrimonio. Ha riferito che la situazione si sarebbe aggravata con la nascita dei figli e le difficoltà connesse alla loro disabilità, sino a culminare negli ultimi due anni di convivenza, quando la aveva mostrato disinteresse per il Pt_1 marito, rifiutandolo anche nell'intimità; che negli ultimi mesi la stessa aveva smesso di occuparsi delle faccende domestiche, rifiutandosi di preparare i pasti;
infine, il 10 aprile 2018, dopo un acceso litigio, la chiamava i Carabinieri e il marito decideva di allontanarsi da casa. Rientrato due Pt_1 giorni dopo, il resistente ha riferito di aver trovato la serratura dell'ingresso cambiata e i propri indumenti lasciati sul pianerottolo. Da quel momento in poi, secondo il resistente, la ricorrente avrebbe ostacolato il diritto di visita paterno, influenzando i figli al punto da indurli a rifiutare qualsiasi incontro con il padre.
Pertanto, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, ponendo però a suo carico il canone di locazione;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole in € 540,00 mensili (€ 180,00 ciascuno), in ragione della propria limitata capacità contributiva;
il rigetto della richiesta della ricorrente relativa all'assegno di mantenimento in suo favore, sostenendo che la stessa lavori “a nero” come pasticciera preparando dolci su commissione e, comunque, sia dotata di idonea capacità lavorativa;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, sono stati acquisiti gli atti del procedimento introdotto dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Bari (iscritto al nr. 681/2018 VG), che, con decreto del 09.05.2018, ha assunto provvedimenti d'urgenza nei confronti dei minori, nominando loro un curatore speciale,
l'Avv. Giuseppe Bianco, e affidandoli al Servizio Sociale di Mola. Con successivo provvedimento del 26.09.2018, il T.M. ha confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Mola di Bari, prevedendo altresì l'avvio del servizio di educativa domiciliare e la regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, secondo un calendario indicato dal Servizio Sociale e con monitoraggio dei servizi territoriali.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 28.09.2018, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 1.10.2018 a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti: ha affidato i figli in via esclusiva alla madre, alla luce delle risultanze emerse nell'autonomo procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ritenendo che il regime legale di affidamento condiviso fosse controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole, considerate le condotte aggressive e violente del padre;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente in quanto affidataria dei minori;
ha posto a carico del resistente, dotato di capacità reddituale di circa
€ 1.200,00 al mese e privo di spese fisse per locazione o mutui contratti nell'interesse della famiglia,
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli conviventi presso la madre, un assegno mensile di € 900,00 (300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla ha disposto per il mantenimento della ricorrente, ritenendola dotata, per età e titoli di studio, di capacità lavorativa e comunque coadiuvata dai propri genitori nell'accudimento della prole.
Il resistente presentava reclamo avverso la prefata ordinanza, lamentando la sproporzione dell'assegno stabilito a suo carico rispetto al reddito effettivamente percepito, e l'infondatezza della previsione di affidamento esclusivo della prole, ritenuta basata esclusivamente su dichiarazioni di controparte, non corroborate dal alcun elemento oggettivo, e in ogni caso contraddittoria rispetto alle statuizioni assunte dal T.M. La Corte d'Appello confermava in toto l'impugnata ordinanza, evidenziando la condizione di disagio sofferta dai minori verso la figura paterna, emersa all'esito dell'istruttoria del procedimento incardinato presso il T.M. e ribadendo la necessità dell'affidamento esclusivo alla luce della delicata e fragile condizione di autismo della prole. Quanto ai profili economici, sottolineava la congruità della misura dell'assegno, in quanto integrativa anche del canone di locazione della casa coniugale ammontante a 422,00 € mensili.
Nelle more processuali, su richiesta di parte, veniva pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 3311/24, pubblicata l'11/07/24.
Il Giudice Istruttore ha istruito la causa mediante prove orali e disponendo una relazione informativa aggiornata a cura dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, già incaricati del caso, in ordine alle condizioni di vita dei minori, alla capacità genitoriale delle parti, nonché alla eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per i minori e le relative cause;
all'esito, le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del 16.12.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica e la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni.
Quanto alla domanda di addebito, avanzata reciprocamente da entrambe le parti, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione esclusivamente al resistente.
Invero, la domanda di addebito formulata dal nei confronti della moglie, accusata di CP_1
manifestare un carattere aggressivo e offensivo nei suoi confronti e di denigralo sovente durante i pranzi di famiglia, nonché di aver omesso di fornire il proprio contributo alla vita familiare e di aver palesato disinteresse, finanche nell'intimità, nei confronti del marito, negli ultimi mesi di convivenza, non ha trovato positivo riscontro nelle risultanze delle prove orali. Da un lato, la in sede di Pt_1
interrogatorio formale, ha recisamente smentito la ricostruzione della vicenda resa dal CP_1
assumendo di essersi sempre occupata in modo esclusivo delle faccende domestiche, provvedendo alla gestione della casa e all'accudimento della prole, e negando di aver cacciato il marito dalla propria abitazione in seguito all'episodio del 10 aprile 2018. Dall'altro lato, le dichiarazioni dei testi addotti dal risultano generiche, imprecise e inconferenti. In particolare, , sorella del CP_1 Testimone_1 resistente, sentita all'udienza del 27.6.2022, ha riferito che “la IG.ra proferiva parole Pt_1 offensive e denigrava il marito come uomo, ma non ricordo il tipo di parole”; sorella Persona_4 del resistente, alla stessa udienza, ha dichiarato “non ricordo le parole che la sig.ra diceva a Pt_1 mio fratello, ricordo solo che lo denigrava”; dello stesso tenore sono le deposizioni di Tes_2 all'udienza del 5.12.2022 “la IG.ra diceva al marito che avrebbe chiesto tutto ciò che le Pt_1 spettava”.
Orbene, risulta evidente che gli elementi acquisiti sono privi di specifica valenza probatoria, non consentendo di ricostruire in modo univoco né la veridicità né la gravità delle presunte condotte offensive e denigratorie imputate alla controparte, trattandosi di dichiarazioni generiche e imprecise, pertanto, inidonee a fornire un riscontro concreto, coerente e circostanziato alle doglianze sollevate dal nei confronti della coniuge. Né ha trovato alcuna conferma probatoria la versione della CP_1
dinamica evolutiva dell'episodio del 10.4.2018 fornita dal resistente, che aveva accusato la moglie di averlo cacciato forzosamente da casa, cambiando arbitrariamente la serratura della porta d'ingresso e impedendogli di rientrare. Dunque, alla luce di tali considerazioni, non può attribuirsi alla ricorrente la responsabilità per la dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Di contro, si ritiene fondata la domanda di addebito avanzata dalla risultando adeguatamente Pt_1
comprovate le condotte violente e prevaricatrici perpetrate dal ai suoi danni. Ebbene, CP_1
argomentazioni a sostegno delle deduzioni e delle allegazioni di parte ricorrente si traggono dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata e dagli esiti del procedimento penale R.G.P.M. n.
13751/2018, in cui il è stato condannato con sentenza, confermata in appello, per il reato di CP_1
maltrattamenti contro familiari ex artt. 572 – 61, c. 1, n 11 quinques – c.p., alla reclusione di anni due.
In particolare, la teste , madre della ricorrente, ha confermato, avendone avuta diretta Testimone_3
percezione, che il percuoteva, mortificava e minacciava la moglie, anche in presenza dei figli CP_1 minori, rivolgendole offese ingiuriose “non sei buona a niente non vali niente, ti devo uccidere, pazza vai a ricoverarti perché hai un problema al cervello”, allorquando la difendeva i figli dalle Pt_1
aggressioni del padre. Ha riferito di uno specifico episodio di violenza, in cui, in occasione del compleanno del figlio minore della coppia , “il IG. in preda all'ira aveva schiaffeggiato Per_3 CP_1
la moglie davanti ai figli minori in quanto la stessa lo aveva rimproverato per aver dato al predetto figlio uno schiaffo stante l'insistenza per montare un trenino avuto in regalo”. All'udienza del
27.6.2022 la teste ha confermato che il adoperava una pressante Testimone_4 CP_1
prevaricazione sulla coniuge, arrogandosi la facoltà di intervenire e influenzare le sue amicizie e le sue frequentazioni “il IG. si intrometteva in un discorso tra me e la IG.ra dicendo a CP_1 Pt_1 quest'ultima che si era montata la testa da quando mi frequentava, che gli dava fastidio la mia presenza”. Infine, , insegnante del minore , ha ricevuto le confidenze Controparte_3 Persona_5
del figlio della coppia riguardo alle violenze commesse dal signor ai danni della moglie, CP_1 riferendo che “il minore nonostante la sua riservatezza, mi ha spontaneamente riferito che la IG.ra era stata colpita sul viso con un pugno dal marito con fuoriuscita di sangue”, e ancora “il Pt_1
minore durante una lezione di igiene in data 10/02/18, mi ha riferito che il padre usava Persona_5 la scopa per picchiare la madre”.
Tali deposizioni sono da ritenersi particolarmente attendibili in quanto dotate dei crismi della linearità, chiarezza e precisione e risultano tra loro concordanti, nonché suffragate da molteplici elementi oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria, tra cui le fotografie allegate dalla ricorrente, che documentano le lesioni e le percosse da lei subite, e le risultanze degli approfondimenti dei servizi sociali e del consultorio che hanno seguito il nucleo familiare e hanno attestato l'indole violenta e possessiva del signor CP_1
Ad ogni buon conto, si ritiene che nella specie acquisiscano valenza dirimente le emergenze del giudizio penale R.G.P.M. n. 13751/18, che ha accertato, con sentenza di condanna confermata in appello, la responsabilità del per maltrattamenti ai danni della coniuge, in costanza di CP_1
matrimonio. Nel procedimento prefato, il giudicante ha, peraltro, vagliato positivamente la credibilità della ritenendola esente da contraddizioni con la versione dei fatti resa dagli altri testi, ed Pt_1
escludendo perentoriamente la strumentalità delle denunce al presente giudizio di separazione nonché la sussistenza di intenti calunniosi in capo alla vittima. Pertanto, sono da ritenersi pienamente condivisibili, anche in questa sede, la ricostruzione della dinamica evolutiva del fatto, le conclusioni in ordine all'attendibilità della e la pronuncia di responsabilità a carico del Pt_1 CP_1
In definitiva, le dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente, unitamente agli esiti del giudizio penale a carico del consentono di ritenere adeguatamente provato il clima vessatorio vigente CP_1 tra le mura domestiche, nonché l'atteggiamento denigratorio del marito, culminato in un'escalation di episodi di aggressività che, nel corso degli anni, da meri litigi sono sfociati in comportamenti violenti.
Invero, la condotta del resistente costituisce una grave lesione della pari dignità di ciascun individuo all'interno di una coppia, tale da determinare la crisi dell'unione coniugale e giustificare la domanda di addebito. Anche nel caso in cui si accogliesse la tesi, peraltro priva di adeguato riscontro, prospettata dal resistente, secondo cui i suoi atteggiamenti violenti costituirebbero mere reazioni ai comportamenti della all'interno di un contesto conflittuale tra i coniugi caratterizzato da Pt_1
reciproche offese e discussioni per motivi futili, resta indiscutibile che tali condotte abbiano avuto un impatto decisivo nella dissoluzione del rapporto coniugale, risultando irrilevante l'asserita sussistenza di un nesso di azione/reazione.
Sicché, ritiene il Collegio che, essendo emersa in istruttoria la conferma delle circostanze poste dalla a fondamento della domanda di addebito della separazione, attesa la gravità della condotta Pt_1
posta in essere dal concretizzatasi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali CP_1
l'incolumità fisica, psichica e morale, la separazione va pronunciata ex art. 151, comma 2, con addebito di responsabilità al resistente.
Quanto alla domanda di assegno in favore della moglie, proposta dalla ricorrente ma non accolta in sede di provvedimenti presidenziali, la stessa deve ritenersi implicitamente rinunciata, in quanto non
è stata reiterata dalla ricorrente né in sede di precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale. Si rileva, ad ogni buon conto, l'assenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta, condividendosi le conclusioni cui è approdato il Presidente, il quale ha evidenziato la titolarità della richiedente di un'idonea capacità lavorativa.
Venendo, quindi, alle domande inerenti ai figli, rileva il Collegio che non vi è più luogo a provvedere in punto di affidamento dei figli nato il [...], e , nato il [...], stante Per_1 Per_2
l'intervenuto raggiungimento, da parte dei due ragazzi, della maggiore età. Va invece confermato l'affido esclusivo (già previsto con ordinanza presidenziale del 01/10/2018 e convalidato in sede di reclamo in Corte d'Appello) del figlio , nato il [...], atteso che l'affidamento ad entrambi Per_3
i genitori è, allo stato, sconsigliato alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta.
In primo luogo, gli esperti incaricati hanno potuto accertare che la madre ha adeguate competenze genitoriali e si mostra “premurosa e attenta ai bisogni educativi e sanitari dei figli” (cfr. relazione
Servizi Sociali del 08/03/2021), potendo contare anche sul supporto costante dei nonni materni, che la coadiuvano quotidianamente nella cura e nell'accudimento dei minori. La madre ha altresì dimostrato una piena consapevolezza delle particolari esigenze derivanti dalla situazione di salute della prole e ha accettato gli aiuti offerti dai Servizi, mostrandosi consapevole dell'importanza della bigenitorialità per la prole, non ostacolando in alcun modo gli incontri con il padre, “anzi pare sia riuscita, nel periodo natalizio, a convincere i figli, permettendo al padre di consegnare personalmente i doni natalizi e facendo partecipare all'incontro protetto successivo, in Spazio
Neutro, tutti e tre i figli per ringraziare il sig. dei regali ricevuti”, sicché non può rinvenirsi CP_1
alcuna condotta ostruzionistica addebitabile alla madre, come lamentata dal resistente. Pertanto “la sua capacità genitoriale non può essere messa in discussione” (cfr. relazione Consultorio Familiare di Mola di Bari del 11/03/2021).
Quanto al padre, sono emerse gravi criticità legate agli atteggiamenti possessivi e aggressivi da lui adottati nei confronti della che hanno avuto inevitabili riflessi sui tentativi di ristabilire un Pt_1
rapporto di fiducia con il figlio minore (l'unico che non si è mostrato riluttante agli incontri Per_3 con il padre) e rappresentano un ostacolo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In particolare, gli esperti hanno riscontrato che il strumentalizzi le conversazioni telefoniche con CP_1
i figli per controllare la coniuge, destabilizzando così la serenità dei minori (cfr. relazione dell'8/5/2019 a firma dell'educatrice del servizio educativo domiciliare). Tra gli episodi significativi, ai fini della valutazione della capacità genitoriale ed educativa di è da registrare quanto CP_1 descritto nella relazione del Consultorio Familiare, in cui si segnala che “alla presenza anche dell'educatore G. Lovo del Servizio ADE, il sig. non ha esitato ad aggredire verbalmente l'ex CP_1
coniuge, tanto da suscitare una reazione del piccolo in difesa della genitrice, ponendosi Per_3
fisicamente tra i due genitori. Dopo questo episodio, pare che anche il piccolo non sia più Per_3 sereno durante gli incontri con il padre.” Pertanto, gli esperti hanno accertato che il “non CP_1
utilizzi il tempo a sua disposizione in maniera ottimale e continui a trattare i figli come se fossero bambini normodotati”, necessitando di essere “educato per saper interagire col bambino”, affetto da ritardo cognitivo (cfr. Consultorio Familiare di Mola di Bari del 11/03/2021). Da quanto esposto, appare chiaramente che il non sia in grado di relazionarsi adeguatamente con il figlio, CP_1
risultando inconsapevole delle necessità derivanti dalla situazione clinica dello stesso ed è, perciò, carente nelle capacità genitoriali. Pertanto, non può ritenersi conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso.
L'affido esclusivo si rivela una misura sufficiente e adeguata a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori. Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, domanda che, peraltro, non è stata reiterata dalla madre in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, va evidenziato che il minore “non ha mostrato oppositività agli incontri, esternando gioia nei confronti del papà” (cfr. relazione Servizi
Sociali del 08/03/2021), sebbene le tensioni derivanti dalle scenate di gelosia del nei confronti CP_1
della coniuge e alcune difficoltà nello scambio relazionale da parte del genitore, probabilmente dovute alla poca conoscenza dei modi comportamentali di fronte all'autismo di cui è affetto il minore.
Pertanto, gli incontri padre/figlio dovranno continuare ad essere mediati dagli assistenti sociali del
Comune di residenza del minore, poiché il rapporto padre/figlio necessita di un supporto per una corretta interazione con il minore e dovrà essere sottoposto a una valutazione da parte degli operatori. Inoltre, risulta opportuno che il segua un percorso di sostegno alla genitorialità presso il CP_1
Consultorio familiare, al fine di superare le carenze genitoriali attualmente presenti in lui e consentirgli di assumere il ruolo di padre in maniera responsabile e costante.
Va poi confermata l'assegnazione della casa familiare (condotta in locazione) alla , Parte_3
genitore affidatario del figlio minore.
In merito ai provvedimenti economici in favore dei figli, risulta incontestato tra le parti il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di tutti i ragazzi;
pertanto, resta da definire esclusivamente il quantum del contributo a carico del padre. La ha chiesto la conferma Pt_1
dell'assegno di mantenimento nella misura di € 900,00 (pari a € 300,00 per ciascun figlio), evidenziando di essere onerata dalle ingenti spese di accudimento di tre figli con problematiche legate all'autismo e di sostenere i costi fissi del canone di locazione dell'ex casa coniugale di € 422,00 mensili. Ha riferito che il resistente si è costantemente sottratto all'obbligo del mantenimento della prole, nonostante le varie denunce e le conseguenti condanne a lui inflitte (D.P. n. 1945/20), essendo risultate di scarsa efficacia le procedure esecutive mobiliari (R.G.E. 5092/18, 1570/20, 1503/23) e totalmente infruttuose quelle immobiliari (RGE n. 151/20) all'uopo avviate. Il di contro, ha CP_1 chiesto la riduzione dell'assegno a suo carico deducendone la sproporzione rispetto al suo stipendio di operaio agricolo che oscilla da € 300,00/700,00 mensili (nella stagione invernale) a €
1.000,00/1.200,00 (nel periodo estivo); ha riferito delle difficoltà nel far fronte a spese in favore dei figli di tale entità anche a causa dell'accanimento giudiziario azionato dalla nei suoi confronti, Pt_1
mediante svariate procedure esecutive, culminate nel pignoramento della metà della sua retribuzione;
ha evidenziato che, pur coabitando con i suoi fratelli nell'abitazione di famiglia a Polignano a Mare,
è comunque gravato da diverse spese fisse, tra cui la partecipazione pro quota alle spese abitative e familiari, nonché il pagamento mensile di € 36,60 per il canone di locazione del box destinato al deposito dell'attrezzatura da lavoro.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli oneri posti dal Presidente a [...]
provvisoria appaiano meritevoli di revisione, alla luce di un significativo miglioramento della condizione economica della genitrice collocataria, emerso dalle certificazioni reddituali, da cui risulta che, mentre al momento dell'introduzione del giudizio la medesima non percepiva alcun reddito (cfr. redditi anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: € 0,00), ad oggi, percepisce redditi esenti ammontanti a circa € 20.000,00 (cfr. certificazione reddituale 2022: redditi esenti € 14.254,00; certificazione reddituale 2023: redditi esenti € 19.372,00), verosimilmente derivanti dall'AUU, dal reddito di inclusione (come dichiarato dalla stessa), nonché dalle indennità di frequenza a causa dei problemi di salute dei figli.
Viceversa, il ha sofferto un significativo mutamento in peius della sua condizione economica, CP_1 come riscontrabile dal raffronto della documentazione fiscale prodotta in atti relativa alle diverse annualità d'imposta, da cui emerge una rilevante contrazione dei suoi redditi: il reddito lordo ha, infatti, registrato una notevole diminuzione, scendendo da € 22.043,00 nell'anno 2017 (cfr. 730/2017: redditi complessivi € 18.920,00 - imposta netta € 00,00; 730/2018: redditi complessivi € 22.043,00
– imposta netta € 918,00) a € 14.727,00 nell'anno 2023 (MODELLO 730/2024: redditi complessivi
€ 14.727,00 - imposta netta € 1.834,00; 730/2023: redditi complessivi € 11.376,00 - imposta netta €
796,00).
A lume di tanto, tenuto conto delle effettive capacità di spesa dell'obbligato, pur rilevando che il signor non sostiene oneri locativi, avendo dichiarato di vivere con i propri familiari presso CP_1
l'abitazione sita in Polignano a Mare, nonché valorizzando le particolari esigenze di cui sono portatori i figli della diade, il Collegio ritiene opportuno rideterminare l'assegno paterno per il mantenimento dei figli, imponendo al signor l'obbligo di contribuire con una somma complessiva di € 600,00 CP_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello
Stato, in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in Parte_1 data 25.5.2018, nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa e CP_1
contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
2. revoca le disposizioni presidenziali relative all'affidamento dei figli nato il Per_1
25/05/2005, , nato il [...], divenuti maggiorenni;
Per_2
3. conferma l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minorenne , Parte_1 Per_3
nato il [...];
4. dispone che il padre incontri il minore in modalità protetta secondo un calendario predisposto dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, sotto la vigilanza degli stessi, incaricando i Servizi Sociali, di concerto con il Consultorio Familiare, di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità del padre;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
6. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento in proprio favore, implicitamente rinunciata;
7. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di formulata dalla ricorrente e implicitamente rinunciata;
CP_1
8. dichiara tenuto il resistente a corrispondere alla la somma mensile di € 600,00, con Pt_1
decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari dell'8.7.2019);
9. condanna il resistente a rimborsare le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.331,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il giorno
15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7719/2018, discussa nella camera di consiglio del 15.4.2025, promossa con ricorso depositato in data 25.5.2018
TRA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Vitangelo Iacoviello, ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 15.5.2018
- RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE –
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Lamanna CP_1
- RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 16.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, previa acquisizione delle conclusioni del , Controparte_2 rassegnate con nota in data 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.05.2018, ha premesso: di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario in data 13.12.2004 in Mola di Bari con (iscritto nei Registri CP_1 dello stato civile anno 2004, atto n. 15, Parte I); che dall'unione erano nati i figli (25.05.2005), Per_1
(16.04.2007) e (13.12.2011), tutti affetti da disabilità; che la convivenza era divenuta Per_2 Per_3 intollerabile a causa dell'indole prevaricatrice e violenta del marito, che aggrediva reiteratamente la moglie e i figli, sia verbalmente che fisicamente;
che in data 10.04.2018, dopo l'ennesimo litigio coniugale, il marito le rivolgeva parole ingiuriose, minacciandola di morte e scagliandosi con violenza contro di lei e contro il figlio maggiore il quale si era interposto per difendere la madre;
che, Per_1
a seguito di tale aggressione, la riusciva a contattare la propria madre che, prontamente, Pt_1 chiedeva l'intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul luogo, allontanavano il dall'abitazione CP_1
(che vi faceva ritorno solo per recuperare i propri effetti personali); che la aveva presentato Pt_1
querela alle competenti autorità per i maltrattamenti subiti, da cui era scaturito il procedimento penale
R.G.P.M. n. 13751/18. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo a sé dei figli, disponendo incontri protetti padre/figli; l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Mola di Bari alla Via S. Allende n. 15, ponendo a carico del marito il pagamento del canone di locazione;
di dichiarare, ex art. 330 c.c., la decadenza della responsabilità genitoriale del in ragione della condotta pregiudizievole di quest'ultimo verso la prole;
di CP_1
condannare il a corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili, CP_1 di cui € 200,00 per la moglie – casalinga disoccupata, interamente dedita all'accudimento dei figli disabili – ed € 600,00 per i tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito mediante deposito in cancelleria in data 12.09.2018 di memoria difensiva con domanda riconvenzionale, contestando la ricostruzione di controparte e, in particolare, l'asserita responsabilità causale della fine del matrimonio, chiedendo che l'addebito della separazione venisse pronunciato nei confronti della moglie, indicata come unica responsabile della crisi coniugale per i comportamenti aggressivi e violenti perpetrati fin dai primi anni di matrimonio. Ha riferito che la situazione si sarebbe aggravata con la nascita dei figli e le difficoltà connesse alla loro disabilità, sino a culminare negli ultimi due anni di convivenza, quando la aveva mostrato disinteresse per il Pt_1 marito, rifiutandolo anche nell'intimità; che negli ultimi mesi la stessa aveva smesso di occuparsi delle faccende domestiche, rifiutandosi di preparare i pasti;
infine, il 10 aprile 2018, dopo un acceso litigio, la chiamava i Carabinieri e il marito decideva di allontanarsi da casa. Rientrato due Pt_1 giorni dopo, il resistente ha riferito di aver trovato la serratura dell'ingresso cambiata e i propri indumenti lasciati sul pianerottolo. Da quel momento in poi, secondo il resistente, la ricorrente avrebbe ostacolato il diritto di visita paterno, influenzando i figli al punto da indurli a rifiutare qualsiasi incontro con il padre.
Pertanto, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, ponendo però a suo carico il canone di locazione;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole in € 540,00 mensili (€ 180,00 ciascuno), in ragione della propria limitata capacità contributiva;
il rigetto della richiesta della ricorrente relativa all'assegno di mantenimento in suo favore, sostenendo che la stessa lavori “a nero” come pasticciera preparando dolci su commissione e, comunque, sia dotata di idonea capacità lavorativa;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, sono stati acquisiti gli atti del procedimento introdotto dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni di Bari (iscritto al nr. 681/2018 VG), che, con decreto del 09.05.2018, ha assunto provvedimenti d'urgenza nei confronti dei minori, nominando loro un curatore speciale,
l'Avv. Giuseppe Bianco, e affidandoli al Servizio Sociale di Mola. Con successivo provvedimento del 26.09.2018, il T.M. ha confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Mola di Bari, prevedendo altresì l'avvio del servizio di educativa domiciliare e la regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, secondo un calendario indicato dal Servizio Sociale e con monitoraggio dei servizi territoriali.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 28.09.2018, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 1.10.2018 a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti: ha affidato i figli in via esclusiva alla madre, alla luce delle risultanze emerse nell'autonomo procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ritenendo che il regime legale di affidamento condiviso fosse controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole, considerate le condotte aggressive e violente del padre;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente in quanto affidataria dei minori;
ha posto a carico del resistente, dotato di capacità reddituale di circa
€ 1.200,00 al mese e privo di spese fisse per locazione o mutui contratti nell'interesse della famiglia,
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli conviventi presso la madre, un assegno mensile di € 900,00 (300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla ha disposto per il mantenimento della ricorrente, ritenendola dotata, per età e titoli di studio, di capacità lavorativa e comunque coadiuvata dai propri genitori nell'accudimento della prole.
Il resistente presentava reclamo avverso la prefata ordinanza, lamentando la sproporzione dell'assegno stabilito a suo carico rispetto al reddito effettivamente percepito, e l'infondatezza della previsione di affidamento esclusivo della prole, ritenuta basata esclusivamente su dichiarazioni di controparte, non corroborate dal alcun elemento oggettivo, e in ogni caso contraddittoria rispetto alle statuizioni assunte dal T.M. La Corte d'Appello confermava in toto l'impugnata ordinanza, evidenziando la condizione di disagio sofferta dai minori verso la figura paterna, emersa all'esito dell'istruttoria del procedimento incardinato presso il T.M. e ribadendo la necessità dell'affidamento esclusivo alla luce della delicata e fragile condizione di autismo della prole. Quanto ai profili economici, sottolineava la congruità della misura dell'assegno, in quanto integrativa anche del canone di locazione della casa coniugale ammontante a 422,00 € mensili.
Nelle more processuali, su richiesta di parte, veniva pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 3311/24, pubblicata l'11/07/24.
Il Giudice Istruttore ha istruito la causa mediante prove orali e disponendo una relazione informativa aggiornata a cura dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, già incaricati del caso, in ordine alle condizioni di vita dei minori, alla capacità genitoriale delle parti, nonché alla eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per i minori e le relative cause;
all'esito, le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del 16.12.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica e la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni.
Quanto alla domanda di addebito, avanzata reciprocamente da entrambe le parti, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione esclusivamente al resistente.
Invero, la domanda di addebito formulata dal nei confronti della moglie, accusata di CP_1
manifestare un carattere aggressivo e offensivo nei suoi confronti e di denigralo sovente durante i pranzi di famiglia, nonché di aver omesso di fornire il proprio contributo alla vita familiare e di aver palesato disinteresse, finanche nell'intimità, nei confronti del marito, negli ultimi mesi di convivenza, non ha trovato positivo riscontro nelle risultanze delle prove orali. Da un lato, la in sede di Pt_1
interrogatorio formale, ha recisamente smentito la ricostruzione della vicenda resa dal CP_1
assumendo di essersi sempre occupata in modo esclusivo delle faccende domestiche, provvedendo alla gestione della casa e all'accudimento della prole, e negando di aver cacciato il marito dalla propria abitazione in seguito all'episodio del 10 aprile 2018. Dall'altro lato, le dichiarazioni dei testi addotti dal risultano generiche, imprecise e inconferenti. In particolare, , sorella del CP_1 Testimone_1 resistente, sentita all'udienza del 27.6.2022, ha riferito che “la IG.ra proferiva parole Pt_1 offensive e denigrava il marito come uomo, ma non ricordo il tipo di parole”; sorella Persona_4 del resistente, alla stessa udienza, ha dichiarato “non ricordo le parole che la sig.ra diceva a Pt_1 mio fratello, ricordo solo che lo denigrava”; dello stesso tenore sono le deposizioni di Tes_2 all'udienza del 5.12.2022 “la IG.ra diceva al marito che avrebbe chiesto tutto ciò che le Pt_1 spettava”.
Orbene, risulta evidente che gli elementi acquisiti sono privi di specifica valenza probatoria, non consentendo di ricostruire in modo univoco né la veridicità né la gravità delle presunte condotte offensive e denigratorie imputate alla controparte, trattandosi di dichiarazioni generiche e imprecise, pertanto, inidonee a fornire un riscontro concreto, coerente e circostanziato alle doglianze sollevate dal nei confronti della coniuge. Né ha trovato alcuna conferma probatoria la versione della CP_1
dinamica evolutiva dell'episodio del 10.4.2018 fornita dal resistente, che aveva accusato la moglie di averlo cacciato forzosamente da casa, cambiando arbitrariamente la serratura della porta d'ingresso e impedendogli di rientrare. Dunque, alla luce di tali considerazioni, non può attribuirsi alla ricorrente la responsabilità per la dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Di contro, si ritiene fondata la domanda di addebito avanzata dalla risultando adeguatamente Pt_1
comprovate le condotte violente e prevaricatrici perpetrate dal ai suoi danni. Ebbene, CP_1
argomentazioni a sostegno delle deduzioni e delle allegazioni di parte ricorrente si traggono dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata e dagli esiti del procedimento penale R.G.P.M. n.
13751/2018, in cui il è stato condannato con sentenza, confermata in appello, per il reato di CP_1
maltrattamenti contro familiari ex artt. 572 – 61, c. 1, n 11 quinques – c.p., alla reclusione di anni due.
In particolare, la teste , madre della ricorrente, ha confermato, avendone avuta diretta Testimone_3
percezione, che il percuoteva, mortificava e minacciava la moglie, anche in presenza dei figli CP_1 minori, rivolgendole offese ingiuriose “non sei buona a niente non vali niente, ti devo uccidere, pazza vai a ricoverarti perché hai un problema al cervello”, allorquando la difendeva i figli dalle Pt_1
aggressioni del padre. Ha riferito di uno specifico episodio di violenza, in cui, in occasione del compleanno del figlio minore della coppia , “il IG. in preda all'ira aveva schiaffeggiato Per_3 CP_1
la moglie davanti ai figli minori in quanto la stessa lo aveva rimproverato per aver dato al predetto figlio uno schiaffo stante l'insistenza per montare un trenino avuto in regalo”. All'udienza del
27.6.2022 la teste ha confermato che il adoperava una pressante Testimone_4 CP_1
prevaricazione sulla coniuge, arrogandosi la facoltà di intervenire e influenzare le sue amicizie e le sue frequentazioni “il IG. si intrometteva in un discorso tra me e la IG.ra dicendo a CP_1 Pt_1 quest'ultima che si era montata la testa da quando mi frequentava, che gli dava fastidio la mia presenza”. Infine, , insegnante del minore , ha ricevuto le confidenze Controparte_3 Persona_5
del figlio della coppia riguardo alle violenze commesse dal signor ai danni della moglie, CP_1 riferendo che “il minore nonostante la sua riservatezza, mi ha spontaneamente riferito che la IG.ra era stata colpita sul viso con un pugno dal marito con fuoriuscita di sangue”, e ancora “il Pt_1
minore durante una lezione di igiene in data 10/02/18, mi ha riferito che il padre usava Persona_5 la scopa per picchiare la madre”.
Tali deposizioni sono da ritenersi particolarmente attendibili in quanto dotate dei crismi della linearità, chiarezza e precisione e risultano tra loro concordanti, nonché suffragate da molteplici elementi oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria, tra cui le fotografie allegate dalla ricorrente, che documentano le lesioni e le percosse da lei subite, e le risultanze degli approfondimenti dei servizi sociali e del consultorio che hanno seguito il nucleo familiare e hanno attestato l'indole violenta e possessiva del signor CP_1
Ad ogni buon conto, si ritiene che nella specie acquisiscano valenza dirimente le emergenze del giudizio penale R.G.P.M. n. 13751/18, che ha accertato, con sentenza di condanna confermata in appello, la responsabilità del per maltrattamenti ai danni della coniuge, in costanza di CP_1
matrimonio. Nel procedimento prefato, il giudicante ha, peraltro, vagliato positivamente la credibilità della ritenendola esente da contraddizioni con la versione dei fatti resa dagli altri testi, ed Pt_1
escludendo perentoriamente la strumentalità delle denunce al presente giudizio di separazione nonché la sussistenza di intenti calunniosi in capo alla vittima. Pertanto, sono da ritenersi pienamente condivisibili, anche in questa sede, la ricostruzione della dinamica evolutiva del fatto, le conclusioni in ordine all'attendibilità della e la pronuncia di responsabilità a carico del Pt_1 CP_1
In definitiva, le dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente, unitamente agli esiti del giudizio penale a carico del consentono di ritenere adeguatamente provato il clima vessatorio vigente CP_1 tra le mura domestiche, nonché l'atteggiamento denigratorio del marito, culminato in un'escalation di episodi di aggressività che, nel corso degli anni, da meri litigi sono sfociati in comportamenti violenti.
Invero, la condotta del resistente costituisce una grave lesione della pari dignità di ciascun individuo all'interno di una coppia, tale da determinare la crisi dell'unione coniugale e giustificare la domanda di addebito. Anche nel caso in cui si accogliesse la tesi, peraltro priva di adeguato riscontro, prospettata dal resistente, secondo cui i suoi atteggiamenti violenti costituirebbero mere reazioni ai comportamenti della all'interno di un contesto conflittuale tra i coniugi caratterizzato da Pt_1
reciproche offese e discussioni per motivi futili, resta indiscutibile che tali condotte abbiano avuto un impatto decisivo nella dissoluzione del rapporto coniugale, risultando irrilevante l'asserita sussistenza di un nesso di azione/reazione.
Sicché, ritiene il Collegio che, essendo emersa in istruttoria la conferma delle circostanze poste dalla a fondamento della domanda di addebito della separazione, attesa la gravità della condotta Pt_1
posta in essere dal concretizzatasi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali CP_1
l'incolumità fisica, psichica e morale, la separazione va pronunciata ex art. 151, comma 2, con addebito di responsabilità al resistente.
Quanto alla domanda di assegno in favore della moglie, proposta dalla ricorrente ma non accolta in sede di provvedimenti presidenziali, la stessa deve ritenersi implicitamente rinunciata, in quanto non
è stata reiterata dalla ricorrente né in sede di precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale. Si rileva, ad ogni buon conto, l'assenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta, condividendosi le conclusioni cui è approdato il Presidente, il quale ha evidenziato la titolarità della richiedente di un'idonea capacità lavorativa.
Venendo, quindi, alle domande inerenti ai figli, rileva il Collegio che non vi è più luogo a provvedere in punto di affidamento dei figli nato il [...], e , nato il [...], stante Per_1 Per_2
l'intervenuto raggiungimento, da parte dei due ragazzi, della maggiore età. Va invece confermato l'affido esclusivo (già previsto con ordinanza presidenziale del 01/10/2018 e convalidato in sede di reclamo in Corte d'Appello) del figlio , nato il [...], atteso che l'affidamento ad entrambi Per_3
i genitori è, allo stato, sconsigliato alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta.
In primo luogo, gli esperti incaricati hanno potuto accertare che la madre ha adeguate competenze genitoriali e si mostra “premurosa e attenta ai bisogni educativi e sanitari dei figli” (cfr. relazione
Servizi Sociali del 08/03/2021), potendo contare anche sul supporto costante dei nonni materni, che la coadiuvano quotidianamente nella cura e nell'accudimento dei minori. La madre ha altresì dimostrato una piena consapevolezza delle particolari esigenze derivanti dalla situazione di salute della prole e ha accettato gli aiuti offerti dai Servizi, mostrandosi consapevole dell'importanza della bigenitorialità per la prole, non ostacolando in alcun modo gli incontri con il padre, “anzi pare sia riuscita, nel periodo natalizio, a convincere i figli, permettendo al padre di consegnare personalmente i doni natalizi e facendo partecipare all'incontro protetto successivo, in Spazio
Neutro, tutti e tre i figli per ringraziare il sig. dei regali ricevuti”, sicché non può rinvenirsi CP_1
alcuna condotta ostruzionistica addebitabile alla madre, come lamentata dal resistente. Pertanto “la sua capacità genitoriale non può essere messa in discussione” (cfr. relazione Consultorio Familiare di Mola di Bari del 11/03/2021).
Quanto al padre, sono emerse gravi criticità legate agli atteggiamenti possessivi e aggressivi da lui adottati nei confronti della che hanno avuto inevitabili riflessi sui tentativi di ristabilire un Pt_1
rapporto di fiducia con il figlio minore (l'unico che non si è mostrato riluttante agli incontri Per_3 con il padre) e rappresentano un ostacolo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. In particolare, gli esperti hanno riscontrato che il strumentalizzi le conversazioni telefoniche con CP_1
i figli per controllare la coniuge, destabilizzando così la serenità dei minori (cfr. relazione dell'8/5/2019 a firma dell'educatrice del servizio educativo domiciliare). Tra gli episodi significativi, ai fini della valutazione della capacità genitoriale ed educativa di è da registrare quanto CP_1 descritto nella relazione del Consultorio Familiare, in cui si segnala che “alla presenza anche dell'educatore G. Lovo del Servizio ADE, il sig. non ha esitato ad aggredire verbalmente l'ex CP_1
coniuge, tanto da suscitare una reazione del piccolo in difesa della genitrice, ponendosi Per_3
fisicamente tra i due genitori. Dopo questo episodio, pare che anche il piccolo non sia più Per_3 sereno durante gli incontri con il padre.” Pertanto, gli esperti hanno accertato che il “non CP_1
utilizzi il tempo a sua disposizione in maniera ottimale e continui a trattare i figli come se fossero bambini normodotati”, necessitando di essere “educato per saper interagire col bambino”, affetto da ritardo cognitivo (cfr. Consultorio Familiare di Mola di Bari del 11/03/2021). Da quanto esposto, appare chiaramente che il non sia in grado di relazionarsi adeguatamente con il figlio, CP_1
risultando inconsapevole delle necessità derivanti dalla situazione clinica dello stesso ed è, perciò, carente nelle capacità genitoriali. Pertanto, non può ritenersi conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso.
L'affido esclusivo si rivela una misura sufficiente e adeguata a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori. Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, domanda che, peraltro, non è stata reiterata dalla madre in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, va evidenziato che il minore “non ha mostrato oppositività agli incontri, esternando gioia nei confronti del papà” (cfr. relazione Servizi
Sociali del 08/03/2021), sebbene le tensioni derivanti dalle scenate di gelosia del nei confronti CP_1
della coniuge e alcune difficoltà nello scambio relazionale da parte del genitore, probabilmente dovute alla poca conoscenza dei modi comportamentali di fronte all'autismo di cui è affetto il minore.
Pertanto, gli incontri padre/figlio dovranno continuare ad essere mediati dagli assistenti sociali del
Comune di residenza del minore, poiché il rapporto padre/figlio necessita di un supporto per una corretta interazione con il minore e dovrà essere sottoposto a una valutazione da parte degli operatori. Inoltre, risulta opportuno che il segua un percorso di sostegno alla genitorialità presso il CP_1
Consultorio familiare, al fine di superare le carenze genitoriali attualmente presenti in lui e consentirgli di assumere il ruolo di padre in maniera responsabile e costante.
Va poi confermata l'assegnazione della casa familiare (condotta in locazione) alla , Parte_3
genitore affidatario del figlio minore.
In merito ai provvedimenti economici in favore dei figli, risulta incontestato tra le parti il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di tutti i ragazzi;
pertanto, resta da definire esclusivamente il quantum del contributo a carico del padre. La ha chiesto la conferma Pt_1
dell'assegno di mantenimento nella misura di € 900,00 (pari a € 300,00 per ciascun figlio), evidenziando di essere onerata dalle ingenti spese di accudimento di tre figli con problematiche legate all'autismo e di sostenere i costi fissi del canone di locazione dell'ex casa coniugale di € 422,00 mensili. Ha riferito che il resistente si è costantemente sottratto all'obbligo del mantenimento della prole, nonostante le varie denunce e le conseguenti condanne a lui inflitte (D.P. n. 1945/20), essendo risultate di scarsa efficacia le procedure esecutive mobiliari (R.G.E. 5092/18, 1570/20, 1503/23) e totalmente infruttuose quelle immobiliari (RGE n. 151/20) all'uopo avviate. Il di contro, ha CP_1 chiesto la riduzione dell'assegno a suo carico deducendone la sproporzione rispetto al suo stipendio di operaio agricolo che oscilla da € 300,00/700,00 mensili (nella stagione invernale) a €
1.000,00/1.200,00 (nel periodo estivo); ha riferito delle difficoltà nel far fronte a spese in favore dei figli di tale entità anche a causa dell'accanimento giudiziario azionato dalla nei suoi confronti, Pt_1
mediante svariate procedure esecutive, culminate nel pignoramento della metà della sua retribuzione;
ha evidenziato che, pur coabitando con i suoi fratelli nell'abitazione di famiglia a Polignano a Mare,
è comunque gravato da diverse spese fisse, tra cui la partecipazione pro quota alle spese abitative e familiari, nonché il pagamento mensile di € 36,60 per il canone di locazione del box destinato al deposito dell'attrezzatura da lavoro.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli oneri posti dal Presidente a [...]
provvisoria appaiano meritevoli di revisione, alla luce di un significativo miglioramento della condizione economica della genitrice collocataria, emerso dalle certificazioni reddituali, da cui risulta che, mentre al momento dell'introduzione del giudizio la medesima non percepiva alcun reddito (cfr. redditi anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: € 0,00), ad oggi, percepisce redditi esenti ammontanti a circa € 20.000,00 (cfr. certificazione reddituale 2022: redditi esenti € 14.254,00; certificazione reddituale 2023: redditi esenti € 19.372,00), verosimilmente derivanti dall'AUU, dal reddito di inclusione (come dichiarato dalla stessa), nonché dalle indennità di frequenza a causa dei problemi di salute dei figli.
Viceversa, il ha sofferto un significativo mutamento in peius della sua condizione economica, CP_1 come riscontrabile dal raffronto della documentazione fiscale prodotta in atti relativa alle diverse annualità d'imposta, da cui emerge una rilevante contrazione dei suoi redditi: il reddito lordo ha, infatti, registrato una notevole diminuzione, scendendo da € 22.043,00 nell'anno 2017 (cfr. 730/2017: redditi complessivi € 18.920,00 - imposta netta € 00,00; 730/2018: redditi complessivi € 22.043,00
– imposta netta € 918,00) a € 14.727,00 nell'anno 2023 (MODELLO 730/2024: redditi complessivi
€ 14.727,00 - imposta netta € 1.834,00; 730/2023: redditi complessivi € 11.376,00 - imposta netta €
796,00).
A lume di tanto, tenuto conto delle effettive capacità di spesa dell'obbligato, pur rilevando che il signor non sostiene oneri locativi, avendo dichiarato di vivere con i propri familiari presso CP_1
l'abitazione sita in Polignano a Mare, nonché valorizzando le particolari esigenze di cui sono portatori i figli della diade, il Collegio ritiene opportuno rideterminare l'assegno paterno per il mantenimento dei figli, imponendo al signor l'obbligo di contribuire con una somma complessiva di € 600,00 CP_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello
Stato, in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in Parte_1 data 25.5.2018, nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa e CP_1
contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
2. revoca le disposizioni presidenziali relative all'affidamento dei figli nato il Per_1
25/05/2005, , nato il [...], divenuti maggiorenni;
Per_2
3. conferma l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minorenne , Parte_1 Per_3
nato il [...];
4. dispone che il padre incontri il minore in modalità protetta secondo un calendario predisposto dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, sotto la vigilanza degli stessi, incaricando i Servizi Sociali, di concerto con il Consultorio Familiare, di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità del padre;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
6. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di mantenimento in proprio favore, implicitamente rinunciata;
7. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di formulata dalla ricorrente e implicitamente rinunciata;
CP_1
8. dichiara tenuto il resistente a corrispondere alla la somma mensile di € 600,00, con Pt_1
decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari dell'8.7.2019);
9. condanna il resistente a rimborsare le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.331,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il giorno
15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato