Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 28/06/2023, n. 10876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10876 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 10876/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14460 del 2022, proposto da
BR TY s.p.a. (ora Blue Lyon TY s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Esna-Soa s.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera ANAC n. 476 del 12 ottobre 2022, con cui è stata disposta nei confronti della ricorrente BR TY s.p.a. l'annotazione interdittiva nel casellario degli operatori economici dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, avente il seguente contenuto: “ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 4-bis del d.lgs. 50/2016, si dà atto che il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 476 adottata nell'adunanza del 12 ottobre 2022, ha accertato la riferibilità all'impresa BR TY s.p.a. in termini di colpa grave, nella presentazione, ai fini del conseguimento dell'attestazione qualificazione, di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo da parte del soggetto emittente, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lettera g) del d.lgs. 50/2016, per giorni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di inserimento della presente annotazione ”, trasmessa con nota prot. n. 84752 del 20 ottobre 2022;
- della nota prot. n. 85393 del 21 ottobre 2022 con cui ANAC ha disposto la definitiva iscrizione nel Casellario informatico;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare: della nota con cui di ESNA-SOA, il 10 marzo 2022, ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 70, comma 7, d.p.r. n. 207/2010; della nota dell'1 aprile 2022 con cui ESNA-SOA ha proposto di non rilasciare l'attestazione richiesta e investito ANAC della valutazione ex artt. 80, comma 5, lett. g), e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'avvio del procedimento ANAC, prot. n. 45449 del 13 giugno 2022; la comunicazione del 20 ottobre 2022 con cui, ESNA-SOA, eseguendo la delibera ANAC n. 476/2022 “ dispone il diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Ai fini del rilascio dell’attestazione SOA per alcune categorie di opere generali e specializzate, in data 4 febbraio 2022, BR TY s.p.a. ha trasmesso alla SOA ESNA s.p.a. (d’ora in poi, anche la SOA) dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui ha dichiarato, fra l’altro, il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, ovvero « di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ».
2. Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata a verificare quanto dichiarato da BR TY s.p.a., in data 1 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso apposita certificazione alla SOA dalla quale risultavano, in capo a detto operatore economico, sia violazioni definitivamente accertate in relazione a n. 6 cartelle di pagamento, per gli anni di imposta dal 2011 al 2015, tutte notificate al « contribuente (incorporata) AT CA », sia diverse violazioni non definitivamente accertate.
3. Conseguentemente, con nota 1 aprile 2022, la SOA – a chiusura del procedimento avviato ex art. 70, comma 7, d.p.r. 207/2010, e preso atto del mancato deposito da parte di BR TY s.p.a. di deduzioni difensive – ha comunicato all’ANAC di aver riscontrato i presupposti per negare il rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa, avendo appurato che « sussist [o] no violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi in materia di imposte e tasse alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva [e che quindi la dichiarazione resa dall’operatore economico] configur [a] la presenza di un “falso oggettivo” ».
4. Ricevuta tale comunicazione, BR TY s.p.a. ha contestato – con reclamo ex art. 71, comma 5, d.pr. n. 207/2010 trasmesso sia all’ANAC sia alla SOA – le conclusioni cui era giunto l’organismo di attestazione, evidenziando:
- che nessuna delle violazioni definitivamente accertate segnalate nella certificazione dell’1 marzo 2022 era riferibile a BR TY s.p.a., atteso che il destinatario di tutte le cartelle esattoriali ivi menzionate era il sig. CA AT, già titolare della ditta unipersonale CD.R. Impianti di AT CA, il quale, a far data dal 14 dicembre 2016 era divenuto socio unico e legale rappresentante della CD.R. Impianti s.r.l., la quale dal 6 luglio 2020 era stata ridenominata BR Energy s.r.l. e, dal 15 dicembre 2021, poi era stata fusa per incorporazione nella BR LM s.p.a., poi ridenominata, in data 13 gennaio 2022, BR TY s.p.a.;
- che la non riferibilità di tali violazioni a BR TY s.p.a. era documentata dal fatto che « alla data della dichiarazione la società era in possesso di un proprio precedente certificato del casellario fiscale che ne attestava la piena regolarità, sul quale si è basata per rendere la dichiarazione positiva ».
5. Con nota 13 giugno 2022, prot. n. 45449, l’ANAC ha avviato nei confronti di BR TY s.p.a. il procedimento ex artt. 84, comma 4- bis , e 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, al fine di verificare i profili di responsabilità in capo all’impresa, in termini di dolo o colpa grave, nella presentazione di documentazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti o depositari.
Nell’ambito della predetta comunicazione, l’Autorità ha preso atto di quanto notato da BR TY s..p.a. nel reclamo trasmessi il 29 aprile 2022, affermando che lo stesso sarebbe stata considerato, nell’ambito del procedimento avviato, come una memoria difensiva.
6. Proprio alla luce delle difese dall’operatore economico, con nota 13 giugno 2022, prot. 45364, l’Autorità resistente ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Milano, Ufficio Territoriale Milano 6 circa la riferibilità delle violazioni definitivamente accertate alla posizione individuale del contribuente sig. AT CA oppure all’impresa BR TY s.p.a.
7. Con nota 29 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Milano, Ufficio Territoriale Milano 6, ha comunicato che non risultavano « violazioni definitivamente accertate a carico di BR TY s.p.a .» e ha indicato la sussistenza in capo all’operatore economico di violazioni non definitivamente accertate per cartelle di pagamento notificate al « contribuente (incorporata) AT CA » (tra le quali erano indicate alcune cartelle con « rateazione in corso », che in data 2 marzo 2022 erano invece state annoverate dall’Agenzia tra le violazioni definitivamente accertate).
8. Il 13 luglio 2022, BR TY s.p.a. ha depositato ulteriori memorie difensive innanzi all’Autorità, sottolineando di aver reso la dichiarazione « tenendo conto dell’efficacia del certificato del 7 dicembre 2021 attestando del tutto legittimamente quanto ivi rappresentato, ossia l’assoluta assenza di pendenze in capo a BR TY » e di essersi « prontamente attivata contestando le pendenze al sig. AT [che a sua volta] si è immediatamente e personalmente attivato per pagarle e/o rateizzarle, ed esse sono oggi tutte già saldate … o in corso di regolare pagamento ».
9. Con nota 12 settembre 2022, prot. n. 72081, l’ANAC ha quindi chiesto ulteriori chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
10. In data 21 settembre 2022, l’Agenzia ha quindi trasmesso una comunicazione « a parziale rettifica del certificato inviato in data 29 giugno 2022 [e] in sostituzione del certificato trasmesso in data 2 marzo 2022 », nella quale ha evidenziato che, alla data del 2 marzo 2022, sussistevano in capo alla società BR TY s.p.a. tre violazioni tributarie definitivamente accertate, relative ad altrettante cartelle di pagamento notificate al « contribuente (incorporata) AT CA » (oltre ad altre violazioni non definitivamente accertate, ivi comprese le due citate in precedenza per le quali risultava una « rateazione in corso »).
11. All’esito dell’articolata istruttoria svolta, con delibera 12 ottobre 2022, n. 476, l’ANAC ha dichiarato « la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 80, comma 5, lettera g), d.lgs. 50/2016 … stante la riferibilità all'impresa BR TY s.p.a. (CF 09293080967) quanto meno in termini di colpa grave, della utilizzazione di documentazione non veritiera per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione »; ha ordinato alla SOA la formalizzazione del provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 70, comma 7, del d.p.r. 6 207/2010, mediante la dichiarazione di diniego al rilascio della attestazione richiesta dall'impresa; ha disposto nei confronti dell’operatore economico l’inserimento nel Casellario di annotazione interdittiva ex art. 84, comma 4- bis , d.lgs. 50/2016, per giorni 25 (venticinque) e ha infine comminato all'impresa la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, nella misura di €. 1.280,00.
12. Con l’atto introduttivo del giudizio, BR TY s.p.a. ha impugnato la delibera ANAC n. 476/2022, in uno con tutti gli atti indicati in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di tre distinti motivi di gravame.
12.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione degli artt. 84, comma 4 bis e 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 per insussistenza dei presupposti applicativi (oggettivi e soggettivi) [nonché per] eccesso di potere sotto diversi profili; difetto dei presupposti; manifesta ingiustizia [e] violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento », notando, in sostanza, che l’ANAC aveva adottato la sanzione interdittiva in assenza del presupposto oggettivo del falso, in quanto i debiti contestati erano debiti imputabili al sig. CA AT come persona fisica e non a BR TY s.p.a. (né alla società dalla stessa incorporata, CDR Impianti s.r.l. che – aveva come socio unico il sig. CA AT ma – era stata costituita in una data successiva ai periodi d’imposta cui facevano riferimento le pendenze).
12.2. Con il secondo motivo, ha contestato – sotto ulteriori profili – i provvedimenti adottati dall’ANAC per « violazione degli artt. 84, comma 4 bis e 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 per insussistenza dei presupposti applicativi (oggettivi e soggettivi) [nonché per] eccesso di potere sotto diversi profili; difetto dei presupposti; manifesta ingiustizia [e] violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento », sostenendo – in sintesi – che la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) richiesto per irrogare la sanzione era esclusa dal fatto che BR TY s.p.a. avesse reso la propria dichiarazione sulla base di un valido « certificato “pulito” » rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 7 dicembre 2021 (nonché, più in generale, dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese della medesima Agenzia durante l’istruttoria procedimentale).
12.3. Con il terzo motivo, ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 17 del Regolamento per la gestione del casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; [nonché per] violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere sotto diversi profili; difetto dei presupposti; ingiustizia manifesta [e] violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento », sostenendo che ANAC non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione di procedere all’iscrizione dell’annotazione e non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società in sede di contraddittorio.
13. Con memoria del 7 dicembre 2022, l’Autorità ha svolto le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando:
- che la sussistenza oggettiva del falso era provata da quanto certificato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da ANAC;
- che l’operatore economico non aveva attivato tempestivamente il procedimento di cui all’art. 14, c. 3, d.lgs. n. 472/1997, al fine escludere la sussistenza di pendenze relative alla società incorporata;
- che lo stesso non aveva « diligentemente consulta [to] … il proprio “cassetto fiscale” » prima di rendere la dichiarazione risultata non veritiera;
- che, conclusivamente, il suo comportamento non era stato improntato al livello di diligenza richiesto agli operatori economici che operano nel settore dei contratti pubblici;
- che il provvedimento era congruamente motivato in ordine alle motivazioni che avevano condotto l’Autorità all’irrogazione della sanzione interdittiva (e che nessuna motivazione ulteriore doveva essere fornita « tratta [ndo] si non di procedimento per annotazione di notizia utile, ma di procedimento sanzionatorio per falsa dichiarazione ).
14. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2022, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
15. Con memoria del 18 marzo 2023, parte ricorrente – dopo aver evidenziato di aver mutato la propria denominazione in Blue Lion TY s.p.a – ha insistito nelle proprie tesi e ha replicato alle difese dell’Autorità, sostenendo tra l’altro:
- che l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 prevede la “possibilità” e non l’obbligo per il cessionario di richiedere il rilascio di un certificato da cui risulta l’esistenza di contestazioni in corso e che, in ogni caso, la responsabilità solidale del cessionario sancita da tale disposizione non si applicherebbe nel caso di specie, atteso che i debiti contestati alla ricorrente non riguardavano la società incorporata da parte ricorrente (C.D.R. Impianti s.r.l.) ma il suo socio sig. CA AT e riguardavano periodi antecedenti alla costituzione della predetta società;
- che « non sussiste una norma che impone o individua l’onere per gli operatori economici che intendano partecipare a gare pubbliche di consultare il proprio “cassetto fiscale” ».
16. Con memoria di replica depositata in data 24 marzo 2023, l’ANAC ha ribadito la propria posizione, evidenziando che « neanche in sede giurisdizionale è stata fornita la prova dell’assoluta estraneità dei debiti tributari del sig. AT CA all’attività imprenditoriale di quest’ultimo non essendo sufficiente né dirimente la circostanza che tali debiti erano riferiti a periodi anteriori alla costituzione della “CDR Impianti s.r.l.” (cioè la società “incorporata”, attraverso diversi passaggi, nell’impresa ricorrente), ben potendo tali debiti essere comunque confluiti nella società successivamente creata, atteso che la CDR Impianti s.r.l., come allegato anche dalla ricorrente, era una società a Socio Unico, la cui attività era perciò da ricondurre al socio AT CA ».
17. All’udienza pubblica del 4 aprile 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. È in primo luogo infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati lamentando l’insussistenza del falso sotto il profilo oggettivo e osservando che le violazioni attestate dall’Agenzia delle Entrate erano relative al sig. CA AT.
A tal proposito, è in primo luogo opportuno osservare che come riconosciuto espressamente da parte ricorrente e come comprovato dalla documentazione versata in atti (v. spec. docc. 12, 13, 14, 15 e 21 allegato al ricorso):
- « il sig. CA AT era titolare dell’azienda esercitata sotto la ditta individuale “C.D.R. Impianti di AT CA” corrente in Vigevano, Corso Genova, n. 72 » (cfr. doc. 12, pag. 1);
- lo stesso sig. AT ha quindi costituito in data 14 dicembre 2016 « una società a responsabilità limitata [denominata C.D.R. Impianti s.r.l.] con capitale sociale di euro 20.000,00 … oltre sovrapprezzo per euro 80.026,92 … da sottoscrivere mediante conferimento della suddetta azienda di sua titolarità » (cfr. ancora doc. 12, pag. 1):
- successivamente tale società (nel frattempo denominata BR Energy s.r.l.) si è fusa con la BR LM s.p.a.;
- infine, BR LM s.p.a. – dopo aver incorporato la BR Energy s.r.l. – ha mutato la propria denominazione in BR TY s.p.a.
Da quanto sopra è evidente che non può escludersi una responsabilità (prima, della conferitaria CDR Impianti s.r.l. e, poi) dell’incorporante BR TY s.p.a. per debiti fiscali relativi all’attività aziendale esercitata dal sig. CA AT a mezzo della propria ditta individuale, atteso che « il conferimento di una azienda individuale in una società di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della società conferitaria e, pertanto, alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, c.c., con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori » (cfr. ex multis Cassazione civile, II, 28 settembre 2004, n. 19454).
Ora, nel caso di specie, a fronte di una certificazione dell’Agenzia delle Entrate (ovvero di un atto certificazione assistito da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facente prova fino a querela di falso, cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 15 dicembre 2014, n. 6157) che ha affermato la sussistenza di gravi violazioni in materia fiscale in capo a BR TY s.p.a., riconducendo alla stessa – in applicazione del meccanismo di cui all’art. 2560 c.c. – le violazioni compiute dal sig. CA AT nell’esercizio della propria attività di impresa (cfr. doc. 23, allegato all’atto introduttivo del giudizio), parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova del fatto che i debiti tributari di cui alla certificazione non fossero inerenti all’attività imprenditoriale svolta dal sig. CA AT attraverso l’azienda da questo conferita alla C.D.R. Impianti s.r.l.
In altri termini, non è stata fornita prova alcuna che di debiti del « primo dante causa del compendio aziendale » (cfr. pag. 4 della memoria difensiva depositata dalla ricorrente in sede procedimentale, doc. 21 allegato al ricorso) non fossero inerenti all’attività dell’azienda trasferita (da quest’ultimo a C.D.R. Impianti s.r.l. e poi a seguito delle trasformazioni societarie intercorse a BR TY s.p.a.) o che comunque non ricorressero i presupposti per ricondurre a BR TY s.p.a. tali debiti del sig. CA AT.
A fronte di tale assenza di prova, va peraltro osservato che l’ammontare dei debiti indicati nella certificazione dell’Agenzia delle Entrate, in uno con la causale degli stessi ivi descritta, appare confermare la correttezza di quanto certificato dall’Agenzia (e non contestato dalla ricorrente innanzi al giudice competente, cui BR TY s.p.a avrebbe potuto/dovuto rivolgersi al fine di accertare l’insussistenza di una sua responsabilità ex art. 2560 c.c. per tali debiti fiscali).
Per tutto quanto sopra, il primo motivo di ricorso è infondato.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui la società ricorrente ha contestato la decisione dell’ANAC per insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’irrogazione della sanzione interdittiva dall’art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016.
3.1. A tal proposito, deve innanzitutto notarsi che la censura della ricorrente muove principalmente dall’assunto secondo cui la stessa avrebbe reso la propria dichiarazione sulla base di una certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 7 dicembre 2021.
E, tuttavia, non può non evidenziarsi che la suindicata certificazione (cfr. doc. 16, allegato al ricorso) era stata rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate alla società BR LM s.p.a. prima della fusione tra questa e la BR Energy s.p.a., sicché è del tutto evidente che:
- tale certificazione (rilasciata a BR LM s.p.a. prima della fusione con BR Energy s.r.l.) non poteva obiettivamente dar conto delle violazioni fiscali oggetto delle successive certificazioni del 2 marzo 2022 e del 21 settembre 2022 (che fino alla fusione sussistevano ex art. 2560 c.c. in capo alla BR Energy s.r.l.);
- nessun legittimo affidamento la società ricorrente avrebbe potuto riporre su quanto affermato in tale certificazione (ovvero sulla permanenza in capo a BR LM s.p.a., poi ridenominata BR TY s.p.a., di una condizione di regolarità fiscale anche dopo la fusione), tenuto conto che – com’è noto – « la fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione » (Cassazione civile III, 11 novembre 2015, n. 22998).
È evidente, allora, che non solo la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a BR LM s.p.a. in data 7 dicembre 2021 (ovvero prima della fusione) non poteva in alcun modo giustificare la falsa dichiarazione resa dalla ricorrente il 4 febbraio 2022 (dopo la fusione), ma anche che la condotta tenuta dall’operatore economico ricorrente è stata gravemente negligente, avuto riguardo al fatto che la società, prima di rendere la dichiarazione rivelatasi falsa, avrebbe dovuto:
- verificare la propria posizione fiscale a seguito dell’intervenuta fusione con BR Energy s.r.l.;
- acquisire da parte dell’incorporata BR Energy s.r.l. (già C.D.R. Impianti s.r.l.) tutte le informazioni relative alla posizione fiscale di quest’ultima (verificando anche se tale ultima società, al momento dell’acquisizione – mediante conferimento – della ditta individuale C.D.R. Impianti di AT CA, avesse o meno richiesto il certificato di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472/1997).
Nulla di tutto ciò è stato posto in essere dalla società ricorrente, con conseguente possibilità di configurare in capo alla stessa l’elemento soggettivo della colpa grave, avuto riguardo al peculiare livello di diligenza richiesta agli operatori economici che svolgono la propria attività in un settore sensibile quale è per definizione quello dei contratti pubblici, nell’ambito del quale le imprese devono importare il loro operato ad « un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco, sì da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza » (Tar Lazio, I, 19 maggio 2018, n. 5581).
3.2. Né può attribuirsi rilievo alcuno, al fine di escludere la colpa grave della ricorrente per il falso dichiarato, al fatto che l’Agenzia dell’Entrate – tra il 2021 e il 2022 – ha rilasciato delle dichiarazioni di diverso tenore in relazione alla posizione della ricorrente: fermo quanto sopra evidenziato in ordine alla dichiarazione del 7 dicembre 2021 (resa nei confronti di BR LM s.p.a. prima della fusione con BR Energy s.r.l.), va – infatti – altresì sottolineato che il diverso tenore delle dichiarazioni rese dell’Agenzia delle Entrate il 2 marzo 2022, il 29 giugno 2022 e, infine, il 21 settembre 2022 non è dipeso (a tutt’evidenza, tenuto conto del tenore letterale delle stesse, e in particolar modo dell’ultima) da dubbi circa la riconducibilità dei debiti della ditta incorporata a BR TY s.p.a., quanto piuttosto dal fatto che, dopo il rilascio della certificazione del 2 marzo 2022 (e, quindi, dopo la falsa dichiarazione), alcuni dei debiti sono stati rateizzati e/o pagati.
3.3. Per tutto quanto sopra, anche il secondo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
4. È, infine, infondato il terzo motivo di ricorso, con cui BR TY s.p.a. ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e ha contestato l’insufficienza della motivazione della decisione dell’Autorità di procedere all’iscrizione dell’annotazione interdittiva nel Casellario, lamentando che l’ANAC non avrebbe considerato (né dato evidenza di) quanto dedotto dalla società in sede procedimentale.
A tal proposito, per un verso, va notato che il provvedimento gravato dà conto in maniera adeguata delle ragioni per cui l’ANAC ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione impugnata.
Per altro verso, va poi notato che né le disposizioni che la ricorrente assume essere state violate dall’Autorità (ovvero, il già richiamato art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 17 del “Regolamento per la gestione del casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”), né la giurisprudenza dalla stessa citata nel terzo motivo di ricorso appaiono conferenti con il caso di specie, che – così come notato da ANAC nelle proprie difese – è relativo ad un annotazione interdittiva ex art. 84, comma 4- bis , d.lgs. n. 50/2016 (con contestuale sanzione pecuniaria ex art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016) e non invece ad un’annotazione di notizia utile ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
5. Per tutte le ragioni sopra indicate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’Autorità resistente nella misura di € 2.500,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO