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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 12250 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12250 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COSTANZO
MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2024 premettendo: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 17/05/2006;
Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli (30.06.2006), (28.12.2009) e Per_1 Persona_2
(20.09.2020) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza in presenza del 10.04.2025 comparivano personalmente i coniugi.
La sig.ra dichiarava: “delle tre figlie- è maggiorenne. Le due Parte_1 Per_1
minori dormono presso il padre a week-end alternati dal venerdi alla domenica: il padre va a prenderle all'uscita da scuola il venerdi e le porta a casa sua dove pernottano e le riporta a casa mia la domenica sera alle 20.00”. Il sig. dichiarava: “confermo quanto dichiarato da CP_1
. Le bambine stanno con me a week-end alternati e dormono anche a casa mia”. Sulle Pt_1
conclusioni del procuratore delle parti e previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate all'udienza del 10.04.2025:
“1) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) la casa coniugale sarà assegnata alla madre che ci vivrà insieme alle tre figlie;
Per_ 3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e come di seguito: - il martedì ed il giovedì Per_2
dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
- ogni 15 giorni, dal venerdi all'uscita da scuola alla domenica alle ore 20.00.
- nel periodo natalizio ad anni alterni: il giorno 24 dicembre resteranno con la madre, il giorno 25 dicembre con il padre, il giorno 26 dicembre con la madre mentre il giorno 31 dicembre con il padre ed il giorno 1° gennaio con la madre, il giorno 6 gennaio la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre, alternandosi di anno in anno.
- nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
- Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere 15 giorni con i figli, il cui periodo è da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con precisa indicazione dei luoghi e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
- ad anni alternati con il padre il giorno del compleanno o quello dell'onomastico: resta fermo
l'obbligo dei coniugi di presenziare alla festa di compleanno, eventualmente organizzata, da colui o colei ai quali i figli sono collocati;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
I coniugi, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale che è stato compilato nell'interesse dei minori che si allega al presente ricorso diventandone parte integrante dello stesso.
4) Il sig. verserà alla moglie – a titolo di mantenimento per i tre figli, entro il giorno 15 di ogni CP_1
mese, la somma di euro 650,00, rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
Le Parti espressamente stabiliscono che l'assegno unico universale verrà chiesto ed incassato dai coniugi – odierni ricorrenti - nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
5) Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
6) il sig. è in cerca di occupazione lavorativa, mentre la sig.ra è impiegata;
CP_1 Pt_1
7) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
8) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i minori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.11, parte II, S. A sez V, reg. Atti Matrimonio anno 2006); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino