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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1117/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4195/2024 (est. Colosimo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Benelli, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 12, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare, esclusivamente in relazione al quantum delle spese di lite ivi liquidate, la sentenza n. 4195/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Colosino, in data 26 settembre 2024, notificata allo scrivente difensore in data 27 settembre 2024, nella causa avente numero di ruolo 8114/2024, sentenza con la quale il Giudice adito, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione della materia del contendere ovvero condannava l'
[...]
alla rifusione delle spese di lite che liquidava in Parte_2 complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Tatiana Benelli. CP_ Condannare, pertanto, al pagamento, in favore del difensore antistatario al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed accessori di legge nella misura di cui ai parametri del tariffario forense in vigore ovvero con maggiorazione di cui all'art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge a favore del difensore antistatario”.
Appellato: “Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.4195/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Spese interamente compensate. Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 26 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. CP_ 8114/2024 R.G. promossa da contro l' ha dichiarato la cessazione Parte_1 della materia del contendere, condannando l'Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della parte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha proposto opposizione Parte_1 CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI- 001463237 emessa dall' per la somma complessiva di € 1.412,04, chiedendo di annullarla, revocarla, dichiararla nulla e/o inefficace. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha rappresentato che “in corso di istruttoria del presente ricorso ed a seguito di ulteriori CP_ controlli, il competente ufficio dell' ha verificato che in effetti l'accertamento a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata (relativa al 2017) fa riferimento a un periodo in cui era cessata la qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ricorrente. L'ufficio ha pertanto provveduto all'annullamento dell'ordinanza qui impugnata, siccome notificata alla ricorrente, come si evince dal
pag. 2/6 provvedimento che si allega” ed ha conseguentemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte opponente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore. CP_ Il giudice di prime cure, considerato che l' aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, ha ritenuto doversi senz'altro dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, ha ritenuto che “le stesse debbano essere poste a carico della parte opposta in virtù del principio di soccombenza virtuale, non ravvisandosi nessun elemento che consenta di giustificare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per un periodo in cui non sussistevano i presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo” e le ha liquidate nella misura sopra indicata. CP_ Ha escluso la sussistenza dei presupposti per condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce del “leale comportamento processuale dello stesso”. Avverso la sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 21 ottobre 2024.
Con un unico articolato motivo censura la liquidazione delle competenze professionali effettuata dal Tribunale, perché inferiore ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, nonostante la piena soccombenza dell'ente. Evidenzia altresì di essere stata costretta ad agire in giudizio per contestare una sanzione non dovuta dell'importo di € 1.412,04 (e antecedentemente di € CP_ 10.000,00), in quanto l' pur consapevole dell'infondatezza della pretesa creditoria, non aveva esitato a notificare le ordinanze ingiunzione e a resistere nelle vertenze, non effettuando alcun bonario tentativo volto a definire la posizione prima del provvedimento conclusivo.
Si duole, pertanto, che il primo giudice non abbia accolto la domanda di condanna dell'ente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
pag. 3/6 L'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Dal raffronto tra l'originaria disposizione e quella attuale emerge che l'espressione “di regola”, presente nel testo originario dell'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (terzo e quarto periodo) e riferita tanto al potere di aumento dei valori medi tabellari dei compensi sino all'80%, quanto al potere di riduzione degli stessi fino al 50% (e fino al 70% quanto alla fase istruttoria), è stata eliminata, con riferimento al potere di riduzione, già con l'art. 1 d.m. 8 marzo 2018 n. 37, laddove con il successivo d.m. 13 agosto 2022 n. 147 la medesima espressione è stata espunta anche con riferimento al potere di aumento (oltre ad essere stato eliminato il quarto periodo dell'art. 4, comma 1, nel quale era prevista per la fase istruttoria la possibilità di ridurre i valori medi sino al 70%). L'orientamento interpretativo, fatto proprio in precedenza anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le soglie percentuali fissate nel d.m. 10 marzo 2014 n. 55 al potere di aumento e di riduzione non erano tassative, ma potevano essere oltrepassate dal giudice, salvo l'obbligo di specifica motivazione, si fondava proprio sulla presenza di tale espressione. Di conseguenza, con la sua eliminazione e con l'aggiunta, quanto al potere di riduzione, delle parole “in ogni caso non oltre”, è venuto meno il potere discrezionale del giudice di diminuire i valori medi di scaglione oltre il 50%, risultando, perciò, tale soglia di riduzione, per scelta normativa intenzionale, un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello
Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come
pag. 4/6 modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (così da ultimo Cass. n.
11102/2024, preceduta da Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e
9815 del 2023).
Nel caso oggetto della presente controversia, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 1.412,04, i valori medi dei compensi da considerare in materia previdenziale per lo scaglione (da € 1.100,01 e € 5.200,00), come previsti dalle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, sarebbero stati quelli di € 425,00 per la fase di studio, di €
425,00 per la fase introduttiva e di € 919,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 1.769,00, riducibile fino al 50%, ossia fino alla soglia minima di €
884,50. L'importo di € 700,00, liquidato dal primo giudice a titolo di compensi, risulta inferiore a tale valore minimo.
Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza - limitatamente al capo in esame - va, pertanto, riformata, con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore di nell'importo di € 900,00, prossimo ai minimi Parte_1 tariffari, che si ritiene congruo in ragione del valore, della natura, della ridotta complessità e della breve durata della causa.
Vanno, invece, confermate le restanti statuizioni relative alle spese di lite, inclusa la distrazione di queste ultime in favore del difensore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.. Merita, altresì, conferma il capo di sentenza che ha respinto la domanda di CP_ condanna dell' ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che l'ente abbia resistito in giudizio con malafede o colpa grave, considerato che, sin dalla costituzione in giudizio, lo stesso ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ciò ponendo in essere, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, un “leale comportamento processuale”.
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione sino ad € 1.100,00 (come indicato anche nel ricorso in appello) per le prime due fasi e per quella di discussione e così nell'importo di complessivi € 250,00 oltre rimborso per spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
pag. 5/6
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4195/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado nella somma di complessivi € 900,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali (15% dei compensi) e del contributo unificato ed oneri accessori di legge;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 250,00 oltre rimborso spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 29 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1117/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4195/2024 (est. Colosimo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Benelli, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 12, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare, esclusivamente in relazione al quantum delle spese di lite ivi liquidate, la sentenza n. 4195/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Colosino, in data 26 settembre 2024, notificata allo scrivente difensore in data 27 settembre 2024, nella causa avente numero di ruolo 8114/2024, sentenza con la quale il Giudice adito, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione della materia del contendere ovvero condannava l'
[...]
alla rifusione delle spese di lite che liquidava in Parte_2 complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Tatiana Benelli. CP_ Condannare, pertanto, al pagamento, in favore del difensore antistatario al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed accessori di legge nella misura di cui ai parametri del tariffario forense in vigore ovvero con maggiorazione di cui all'art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge a favore del difensore antistatario”.
Appellato: “Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.4195/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Spese interamente compensate. Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 26 settembre 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. CP_ 8114/2024 R.G. promossa da contro l' ha dichiarato la cessazione Parte_1 della materia del contendere, condannando l'Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 700,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della parte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha proposto opposizione Parte_1 CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI- 001463237 emessa dall' per la somma complessiva di € 1.412,04, chiedendo di annullarla, revocarla, dichiararla nulla e/o inefficace. CP_ Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha rappresentato che “in corso di istruttoria del presente ricorso ed a seguito di ulteriori CP_ controlli, il competente ufficio dell' ha verificato che in effetti l'accertamento a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata (relativa al 2017) fa riferimento a un periodo in cui era cessata la qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ricorrente. L'ufficio ha pertanto provveduto all'annullamento dell'ordinanza qui impugnata, siccome notificata alla ricorrente, come si evince dal
pag. 2/6 provvedimento che si allega” ed ha conseguentemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte opponente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore. CP_ Il giudice di prime cure, considerato che l' aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, ha ritenuto doversi senz'altro dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, ha ritenuto che “le stesse debbano essere poste a carico della parte opposta in virtù del principio di soccombenza virtuale, non ravvisandosi nessun elemento che consenta di giustificare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per un periodo in cui non sussistevano i presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo” e le ha liquidate nella misura sopra indicata. CP_ Ha escluso la sussistenza dei presupposti per condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce del “leale comportamento processuale dello stesso”. Avverso la sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 21 ottobre 2024.
Con un unico articolato motivo censura la liquidazione delle competenze professionali effettuata dal Tribunale, perché inferiore ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, nonostante la piena soccombenza dell'ente. Evidenzia altresì di essere stata costretta ad agire in giudizio per contestare una sanzione non dovuta dell'importo di € 1.412,04 (e antecedentemente di € CP_ 10.000,00), in quanto l' pur consapevole dell'infondatezza della pretesa creditoria, non aveva esitato a notificare le ordinanze ingiunzione e a resistere nelle vertenze, non effettuando alcun bonario tentativo volto a definire la posizione prima del provvedimento conclusivo.
Si duole, pertanto, che il primo giudice non abbia accolto la domanda di condanna dell'ente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da è parzialmente fondato e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
pag. 3/6 L'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Dal raffronto tra l'originaria disposizione e quella attuale emerge che l'espressione “di regola”, presente nel testo originario dell'art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (terzo e quarto periodo) e riferita tanto al potere di aumento dei valori medi tabellari dei compensi sino all'80%, quanto al potere di riduzione degli stessi fino al 50% (e fino al 70% quanto alla fase istruttoria), è stata eliminata, con riferimento al potere di riduzione, già con l'art. 1 d.m. 8 marzo 2018 n. 37, laddove con il successivo d.m. 13 agosto 2022 n. 147 la medesima espressione è stata espunta anche con riferimento al potere di aumento (oltre ad essere stato eliminato il quarto periodo dell'art. 4, comma 1, nel quale era prevista per la fase istruttoria la possibilità di ridurre i valori medi sino al 70%). L'orientamento interpretativo, fatto proprio in precedenza anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le soglie percentuali fissate nel d.m. 10 marzo 2014 n. 55 al potere di aumento e di riduzione non erano tassative, ma potevano essere oltrepassate dal giudice, salvo l'obbligo di specifica motivazione, si fondava proprio sulla presenza di tale espressione. Di conseguenza, con la sua eliminazione e con l'aggiunta, quanto al potere di riduzione, delle parole “in ogni caso non oltre”, è venuto meno il potere discrezionale del giudice di diminuire i valori medi di scaglione oltre il 50%, risultando, perciò, tale soglia di riduzione, per scelta normativa intenzionale, un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello
Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come
pag. 4/6 modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (così da ultimo Cass. n.
11102/2024, preceduta da Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e
9815 del 2023).
Nel caso oggetto della presente controversia, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 1.412,04, i valori medi dei compensi da considerare in materia previdenziale per lo scaglione (da € 1.100,01 e € 5.200,00), come previsti dalle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, sarebbero stati quelli di € 425,00 per la fase di studio, di €
425,00 per la fase introduttiva e di € 919,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 1.769,00, riducibile fino al 50%, ossia fino alla soglia minima di €
884,50. L'importo di € 700,00, liquidato dal primo giudice a titolo di compensi, risulta inferiore a tale valore minimo.
Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza - limitatamente al capo in esame - va, pertanto, riformata, con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore di nell'importo di € 900,00, prossimo ai minimi Parte_1 tariffari, che si ritiene congruo in ragione del valore, della natura, della ridotta complessità e della breve durata della causa.
Vanno, invece, confermate le restanti statuizioni relative alle spese di lite, inclusa la distrazione di queste ultime in favore del difensore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.. Merita, altresì, conferma il capo di sentenza che ha respinto la domanda di CP_ condanna dell' ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che l'ente abbia resistito in giudizio con malafede o colpa grave, considerato che, sin dalla costituzione in giudizio, lo stesso ha dato atto di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ciò ponendo in essere, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, un “leale comportamento processuale”.
Le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari ai valori minimi dello scaglione sino ad € 1.100,00 (come indicato anche nel ricorso in appello) per le prime due fasi e per quella di discussione e così nell'importo di complessivi € 250,00 oltre rimborso per spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
pag. 5/6
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4195/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado nella somma di complessivi € 900,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali (15% dei compensi) e del contributo unificato ed oneri accessori di legge;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 250,00 oltre rimborso spese generali (15% dei compensi) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 29 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 6/6