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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 7905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7905/2024 promossa con ricorso congiunto in data
29/11/2024
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Rubiera (RE), Via AN Faustino n. 67, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Valentina Ferri presso il cui Studio eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e sig. (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], autorizzandoli a vivere separatamente C.F._2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emanando provvedimento di separazione;
3. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Rubiera in data 18 maggio 2024 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 8 gennaio 2025 per l'udienza del 22 gennaio 2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rubiera (RE) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio:
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7905/2024 promossa con ricorso congiunto in data
29/11/2024
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Rubiera (RE), Via AN Faustino n. 67, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Valentina Ferri presso il cui Studio eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e sig. (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], autorizzandoli a vivere separatamente C.F._2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emanando provvedimento di separazione;
3. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Rubiera in data 18 maggio 2024 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 8 gennaio 2025 per l'udienza del 22 gennaio 2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rubiera (RE) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio:
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi