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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44180/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 8.1.25 e vertente
TRA
(CF ), difeso da avv. Arturo Florimo e Parte_1 C.F._1
Gabriele Gianese OPPONENTE E codice fiscale (nuova denominazione della Controparte_1 P.IVA_1
Nextamina s.a.), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Massimo
Torre OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.8183/22 del 10.5.22 –Tribunale di Roma
All'udienza del 8.1.25 la difesa delle parti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, in virtù di fattura commerciale del 19.1.2022, per il pagamento della somma di euro 10.457,14, oltre interessi di mora, spese e oneri di legge, a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza.
Si premette, inoltre, che l'opponente ha impugnato il decreto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di prestazione resa nei confronti della società Exelentia Srl, di cui era procuratore speciale e con la quale aveva CP_1 sottoscritto un accordo in data 9.9.2019, nonché contestando, nel merito, lo svolgimento di qualsivoglia attività in favore della predetta società.
1 La parte opposta si è costituita, affermando che le attività di consulenza per cui si chiede il compenso e, segnatamente, la predisposizione di un accordo di riservatezza con la e la predisposizione di una lettera d'affari per l'azienda Benetton, CP_2 erano state svolte su incarico di in proprio, nel corso del primo Parte_1 semestre dell'anno 2018, erano state effettuate nel mese di luglio del 2019 e, pertanto, non erano riconducibili all'accordo sottoscritto solo nel mese di settembre con la Exelentia.
Ciò premesso, deve sottolinearsi come parte opponente abbia dimostrato di aver immediatamente contestato la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, non appena ricevuta (doc. 2) e la esistenza di ulteriore e precedente fattura emessa da nei confronti di Exelentia, per gli stessi servizi, in data 25.11.2021 (doc. 4); CP_1 sul punto, è poco credibile la tesi di parte opposta sul fatto che tale invio sia stati erroneo. Emerge, poi, documentalmente che, in data 9.9.2019, la abbia sottoscritto CP_1 con Exelentia Srl, rappresentata da un accordo avente ad oggetto “l'assistenza Pt_1 professionale per lo sviluppo del business”, ovverosia l'individuazione di opportunità di sviluppo dell'attività commerciale svolta dalla Exelentia Srl (commercializzazione di veicoli elettrici), attraverso “la ricerca, la selezione, l'ingaggio delle controparti interessate ad acquisire prodotti e servizi di Exelentia”, ove il compenso era calcolato come success fee sul fatturato lordo derivante dai contratti sottoscritti per il tramite della società opposta (doc. 3).
Dai documenti prodotti dalla opposta a dimostrazione della consulenza svolta (docc.
6 e 8), emerge, poi, chiaramente che si trattasse di attività svolta in favore e nell'interesse della Exelentia e non di Pt_1
In sede di interrogatorio formale, quest'ultimo ha negato di aver mai preso accordi diretti, in proprio, con i rappresentanti di in generale, per lo svolgimento CP_1 di attività in favore di Exelentia, e, in particolare, per la redazione dei due documenti sopra indicati, nonché per la organizzazione di un viaggio di affari in Cina.
Parte opposta, quale attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare la esistenza di uno specifico accordo assunto con per la quantificazione e Pt_1
l'accollo del debito di Exelentia, circostanza che, però, non si ricava dalla documentazione prodotta e che non può provarsi per testimoni, stante il divieto di cui all'art. 2721 c.c., come tempestivamente eccepito da controparte. Infatti, parte opposta si è limitata a produrre due email in cui i due documenti redatti in favore di Exelentia sono stati inviati per conoscenza anche a (docc. 7 e 9), Pt_1 ma dal cui testo null'altro si ricava in relazione a specifici accordi.
In relazione, poi, alla ulteriore documentazione depositata con le memorie 183 cpc, relativa alla presunta organizzazione di un viaggio di affari in Cina, ne vanno sottolineate, in primo luogo, la genericità e la irrilevanza, sotto il profilo della efficacia probatoria sulla esistenza di un accordo diretto con inoltre, pur Pt_1
2 volendo accedere alla tesi di parte opposta, sulle contraddizioni relative alla organizzazione del viaggio in Cina, ove ha partecipato emerse in sede di Pt_1 interrogatorio, non si ritiene che esse bastino per ritenere dimostrato il conferimento dello specifico incarico per la redazione dei documenti di cui ai nn. 6 e 8 e l'accordo sull'accollo per il pagamento del compenso, essendo plausibile che tra e gli Pt_1 amministratori della vi siano stati contatti e trattative prodromiche CP_1 all'accordo poi siglato dalla Exelentia nel 2019.
In ogni caso, resterebbero del tutto indimostrati e non sono stati neppure dedotti da parte opposta, sia il contenuto economico dell'accordo verbale intrattenuto con sia le modalità di calcolo del compenso per la modesta attività di cui è stata Pt_1 fornita prova, essendo, comunque, inapplicabile il contratto del settembre 2019, sia perché sottoscritto dalla società Exelentia, sia perché indicante un compenso calcolato sul fatturato di eventuali contratti conclusi.
Pertanto, non essendovi prova della legittimazione passiva di e del quantum Pt_1 del credito, il decreto ingiuntivo andrà revocato, con soccombenza quanto alle spese di lite, che saranno liquidate secondo i parametri medi per fase di studio, introduttiva e istruttoria, nonché minimi per quella decisionale, vista la semplificazione di tale fase. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc di parte opponente, essendo emersa la estrema genericità e infondatezza della domanda di parte opposta;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi
(Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opposta al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida ex DM 55/14 in euro 4.227,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 145,50,00 per spese;
3 3) condanna la parte opposta al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 2.113,50 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 8.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44180/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 8.1.25 e vertente
TRA
(CF ), difeso da avv. Arturo Florimo e Parte_1 C.F._1
Gabriele Gianese OPPONENTE E codice fiscale (nuova denominazione della Controparte_1 P.IVA_1
Nextamina s.a.), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Massimo
Torre OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.8183/22 del 10.5.22 –Tribunale di Roma
All'udienza del 8.1.25 la difesa delle parti ha concluso come in atti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, in virtù di fattura commerciale del 19.1.2022, per il pagamento della somma di euro 10.457,14, oltre interessi di mora, spese e oneri di legge, a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza.
Si premette, inoltre, che l'opponente ha impugnato il decreto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di prestazione resa nei confronti della società Exelentia Srl, di cui era procuratore speciale e con la quale aveva CP_1 sottoscritto un accordo in data 9.9.2019, nonché contestando, nel merito, lo svolgimento di qualsivoglia attività in favore della predetta società.
1 La parte opposta si è costituita, affermando che le attività di consulenza per cui si chiede il compenso e, segnatamente, la predisposizione di un accordo di riservatezza con la e la predisposizione di una lettera d'affari per l'azienda Benetton, CP_2 erano state svolte su incarico di in proprio, nel corso del primo Parte_1 semestre dell'anno 2018, erano state effettuate nel mese di luglio del 2019 e, pertanto, non erano riconducibili all'accordo sottoscritto solo nel mese di settembre con la Exelentia.
Ciò premesso, deve sottolinearsi come parte opponente abbia dimostrato di aver immediatamente contestato la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, non appena ricevuta (doc. 2) e la esistenza di ulteriore e precedente fattura emessa da nei confronti di Exelentia, per gli stessi servizi, in data 25.11.2021 (doc. 4); CP_1 sul punto, è poco credibile la tesi di parte opposta sul fatto che tale invio sia stati erroneo. Emerge, poi, documentalmente che, in data 9.9.2019, la abbia sottoscritto CP_1 con Exelentia Srl, rappresentata da un accordo avente ad oggetto “l'assistenza Pt_1 professionale per lo sviluppo del business”, ovverosia l'individuazione di opportunità di sviluppo dell'attività commerciale svolta dalla Exelentia Srl (commercializzazione di veicoli elettrici), attraverso “la ricerca, la selezione, l'ingaggio delle controparti interessate ad acquisire prodotti e servizi di Exelentia”, ove il compenso era calcolato come success fee sul fatturato lordo derivante dai contratti sottoscritti per il tramite della società opposta (doc. 3).
Dai documenti prodotti dalla opposta a dimostrazione della consulenza svolta (docc.
6 e 8), emerge, poi, chiaramente che si trattasse di attività svolta in favore e nell'interesse della Exelentia e non di Pt_1
In sede di interrogatorio formale, quest'ultimo ha negato di aver mai preso accordi diretti, in proprio, con i rappresentanti di in generale, per lo svolgimento CP_1 di attività in favore di Exelentia, e, in particolare, per la redazione dei due documenti sopra indicati, nonché per la organizzazione di un viaggio di affari in Cina.
Parte opposta, quale attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare la esistenza di uno specifico accordo assunto con per la quantificazione e Pt_1
l'accollo del debito di Exelentia, circostanza che, però, non si ricava dalla documentazione prodotta e che non può provarsi per testimoni, stante il divieto di cui all'art. 2721 c.c., come tempestivamente eccepito da controparte. Infatti, parte opposta si è limitata a produrre due email in cui i due documenti redatti in favore di Exelentia sono stati inviati per conoscenza anche a (docc. 7 e 9), Pt_1 ma dal cui testo null'altro si ricava in relazione a specifici accordi.
In relazione, poi, alla ulteriore documentazione depositata con le memorie 183 cpc, relativa alla presunta organizzazione di un viaggio di affari in Cina, ne vanno sottolineate, in primo luogo, la genericità e la irrilevanza, sotto il profilo della efficacia probatoria sulla esistenza di un accordo diretto con inoltre, pur Pt_1
2 volendo accedere alla tesi di parte opposta, sulle contraddizioni relative alla organizzazione del viaggio in Cina, ove ha partecipato emerse in sede di Pt_1 interrogatorio, non si ritiene che esse bastino per ritenere dimostrato il conferimento dello specifico incarico per la redazione dei documenti di cui ai nn. 6 e 8 e l'accordo sull'accollo per il pagamento del compenso, essendo plausibile che tra e gli Pt_1 amministratori della vi siano stati contatti e trattative prodromiche CP_1 all'accordo poi siglato dalla Exelentia nel 2019.
In ogni caso, resterebbero del tutto indimostrati e non sono stati neppure dedotti da parte opposta, sia il contenuto economico dell'accordo verbale intrattenuto con sia le modalità di calcolo del compenso per la modesta attività di cui è stata Pt_1 fornita prova, essendo, comunque, inapplicabile il contratto del settembre 2019, sia perché sottoscritto dalla società Exelentia, sia perché indicante un compenso calcolato sul fatturato di eventuali contratti conclusi.
Pertanto, non essendovi prova della legittimazione passiva di e del quantum Pt_1 del credito, il decreto ingiuntivo andrà revocato, con soccombenza quanto alle spese di lite, che saranno liquidate secondo i parametri medi per fase di studio, introduttiva e istruttoria, nonché minimi per quella decisionale, vista la semplificazione di tale fase. Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc di parte opponente, essendo emersa la estrema genericità e infondatezza della domanda di parte opposta;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi
(Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19). Per tali motivi si condanna la parte opposta al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida ex DM 55/14 in euro 4.227,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 145,50,00 per spese;
3 3) condanna la parte opposta al pagamento in favore della controparte di una somma pari ad euro 2.113,50 ex art. 96 ult. co cpc.
Roma, 8.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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