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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/02/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.08.2022 al n. 5193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palma Campania (Na) in Via Marconi 3, presso C.F._1
lo studio degli Avvocati Angelo Coppola e Antonio Sepe, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05.02.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.08.2022, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 29.09.1994 in Nocera Inferiore (SA) (n.20 – Parte 1 – anno 1994) e che dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...], e , nato il [...], esponeva che la Per_1 Per_2
Pretura di Lipsia (Repubblica Federale Tedesca), quale giudice competente ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 19/05/2000, aveva emesso, in data 25.09.2006, sentenza n. 332/2006 con la quale era stata statuita la separazione personale delle parti. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente instava per lo scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
27.06.2023, rilevato che non vi era richiesta di provvedimenti accessori ed urgenti né figli minori da tutelare, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 05.02.2024.
Indi, all'udienza del 05.02.2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi alla Pretura di Lipsia nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza della separazione dei coniugi in originale e in copia legalizzata e tradotta in italiano.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.09.1994 in Nocera Inferiore (SA) (n.20
– Parte 1 – anno 1994);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.08.2022 al n. 5193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palma Campania (Na) in Via Marconi 3, presso C.F._1
lo studio degli Avvocati Angelo Coppola e Antonio Sepe, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05.02.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.08.2022, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 29.09.1994 in Nocera Inferiore (SA) (n.20 – Parte 1 – anno 1994) e che dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...], e , nato il [...], esponeva che la Per_1 Per_2
Pretura di Lipsia (Repubblica Federale Tedesca), quale giudice competente ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 19/05/2000, aveva emesso, in data 25.09.2006, sentenza n. 332/2006 con la quale era stata statuita la separazione personale delle parti. Sulla scorta delle predette deduzioni il ricorrente instava per lo scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
27.06.2023, rilevato che non vi era richiesta di provvedimenti accessori ed urgenti né figli minori da tutelare, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 05.02.2024.
Indi, all'udienza del 05.02.2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi alla Pretura di Lipsia nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza della separazione dei coniugi in originale e in copia legalizzata e tradotta in italiano.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.09.1994 in Nocera Inferiore (SA) (n.20
– Parte 1 – anno 1994);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)