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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8554/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro Chiara Cunsolo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare ante causam ex art 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 8554/2024
PROMOSSO DA
), con l'Avv. Amelia N. Mannino;
Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
-resistente-
e nei confronti dei soggetti iscritti nelle graduatorie provinciali (GPS) della Provincia di su posto CP_4
comune e di sostegno per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso ADSS - 1 fascia, B003 2 fascia, B017 2 fascia;
-Litisconsorti necessari contumaci -
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13.9.2024, premesso di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di docente a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e fino all'anno 2023/2024 nonché di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie GP per il successivo biennio 2024/2026, dalle quali era stato tuttavia escluso per superamento dei relativi limiti di età, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio oltre i 67 anni e fino alla maturazione dei requisiti contributivi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con conseguente reinserimento nelle graduatorie per le supplenze.
1 A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere presentato in data 5.6.2024 domanda per l'inserimento nelle graduatorie GPS per la provincia di per il biennio 2024/2025 – CP_4
2025/2026 e di non essere stato tuttavia inserito nelle suddette graduatorie pubblicate in data
6.8.2024; di aver proposto in data 9.8.2024 reclamo all'USR Sicilia – AT Catania rimasto privo di riscontro;
di avere inoltrato con successiva pec del 29.8.2024 richiesta di inserimento nelle GPS per cui è causa;
di avere superato alla data dall'1.9.2014 il requisito anagrafico dei 67 anni, fissato per la permanenza nelle graduatorie, ma di non aver ancora maturato il requisito contributivo dei 20 anni per l'accesso al trattamento pensionistico minimo. Ha quindi vantato il diritto al trattenimento in servizio fino al 71° anno di età onde permettergli il conseguimento della pensione minima, invocando l'applicazione dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94 e richiamando i principi di derivazione comunitaria che vietano i trattamenti discriminatori in danno al personale precario, chiedendo quindi riconoscersi un trattamento equivalente a quello dei docenti di ruolo, anche in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 517 del T.U. sulla scuola e dell'art. 541 del medesimo testo di legge.
In punto di periculum, ha dedotto che il mancato conferimento di incarichi per il tempo necessario alla definizione del giudizio avrebbe pregiudicato irreparabilmente l'interesse ad ottenere i contributi minimi per il conseguimento della pensione, anche in ragione del limite massimo di età di trattenimento in servizio.
Ciò posto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere, dichiarare e disporre che il Sig. venga immediatamente inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) della Parte_1
provincia di su posto comune e di sostegno per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso CP_4
ADSS – 1Fascia, B003 2FASCIA, BO17 2 Fascia;
2) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla scelta della sede di insegnamento nelle sedi previste nelle GPS per la Pt_1
provincia di;
3) Accogliere il presente ricorso, con qualsiasi statuizione anche se non CP_4
espressamente richiesta;
4) Condannare i resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Disposta la notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari mediante pubblici proclami ed eseguite le formalità di cui al decreto del 22.11.2024, nessuno dei controinteressati si è costituito.
Con memoria depositata in data 16.1.2025 si è costituito tardivamente il convenuto, CP_1
in precedenza dichiarato contumace, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per la mancata impugnazione dinanzi al TAR dell'O.M. 88/2024 che fissata il requisito anagrafico massimo di 67 anni per l'accesso alle graduatorie, nonché eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l' legittimo contraddittore nel giudizio relativo ai requisiti pensionistici. Pt_2
Ha poi escluso che il ricorrente, in quanto docente precario, potesse essere considerato dipendente in servizio con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 509 del T.U. scuola;
ha
2 quindi contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che nessuna domanda di inserimento nelle
GPS in questione era stata inoltrata dal ricorrente, deducendo altresì la carenza di prova in ordine ad un eventuale utile posizionamento in graduatoria che avrebbe consentito di ottenere incarichi di supplenza, nonché in ordine al requisito di anzianità contributiva, rilevando, in ogni caso, come insufficiente al raggiungimento del requisito di vent'anni di contribuzione previsto dalla legge sia il Cont servizio reso alle dipendenze del solo a decorrere dal 2020 e per pochi mesi all'anno. Ha in ultimo dedotto la legittimità del limite anagrafico dei 67 anni per la permanenza nelle graduatorie per cui è causa, essendo tale limite coerente con il limite di età per il collocamento in quiescenza, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 24.2.2025, le parti hanno discusso come da verbale in atti e causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei terzi controinteressati, che pur ritualmente evocati in giudizio secondo le formalità di cui all'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti.
2.1. Sempre in via preliminare, deve essere revocata l'ordinanza del 19.12.2024 nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia del convenuto, attesa l'avvenuta costituzione dello CP_1
stesso nel presente giudizio in data 16.1.2025.
3. Ritiene il Tribunale che la controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria.
Sul punto, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass.
S.U. n. 17123/2019).
E ancora, più di recente: “nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto
3 amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. n. 9330/2023).
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice adito, dal momento che l'oggetto del presente giudizio non afferisce all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale regolatrice della procedura di formazione delle graduatorie, quanto piuttosto al riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle GPS
2024/2026 per la provincia di sull'assunto che tale diritto scaturisca direttamente dalla CP_4
normazione primaria, ossia dal TU sul personale scolastico e segnatamente dagli artt. 509 e 517 del d. lgs. 297/1994 e dall'interpretazione costituzionalmente orientata degli stessi.
4. Infondata risulta poi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1 convenuto, il quale, rilevando come l'oggetto del giudizio afferisca ai requisiti per l'accesso a pensione, avrebbe individuato nell' il legittimo contraddittore della pretesa azionata da parte Pt_2
ricorrente.
Tale assunto appare infondato dal momento che la situazione giuridica soggettiva vantata da
è solo indirettamente funzionale all'ottenimento dei requisiti pensionistici, i quali non Pt_1 costituiscono tuttavia l'oggetto diretto della domanda, che riguarda piuttosto la permanenza nelle graduatorie GPS provinciali, gestite dall'Amministrazione scolastica, e il relativo diritto al trattenimento in servizio nell'ambito di un rapporto giuridico che vede come sua controparte il convenuto, in capo al quale non può che riconoscersi la legittimazione passiva nel presente CP_1
giudizio.
5. Occorre a questo punto esaminare la sussistenza dei presupposti per l'azione cautelare proposta.
Si rammenta che, ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (intesa come la concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile).
4 Ne discende che la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.
6. In punto di fumus, come già evidenziato, il presente giudizio impone di valutare, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa sede, la fondatezza della pretesa di diretta Parte_1
al trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale previsto dalla legge e, in particolare, il riconoscimento del diritto a permanere nelle graduatorie GPS della provincia di pur avendo CP_4
questi compiuto, alla data del 1.9.2024, 67 anni.
A riguardo, l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, relativa alle “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6- bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio
2024/2026, prevede all'art. 6, comma 1, lett. b, tra i requisiti generali di ammissione, una “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024” (cfr. doc. 7 allegato alla memoria del ). CP_1
Contrariamente a quanto affermato dal , il ricorrente ha dedotto e documentato (cfr. CP_1 doc. 7 allegato al ricorso) di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze per il personale scolastico per il biennio 2024/2026, domanda inoltrata in data 5.6.2024 e acquisita al numero di protocollo m_pi. REGISTRO CP_6
UFFICIALE.I.11643202.05-06-2024.
Essendo stato dalle suddette graduatorie, pubblicate il 6.8.2024 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), il ricorrente ha documentato l'invio del reclamo per l'inserimento nelle GPS, rimasto privo di riscontro, rappresentando l'esigenza di trattenimento in servizio ai fini dell'accesso alla pensione minima, con pec trasmessa il 29.8.2024 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso). Va fin d'ora precisato che alcun rilievo può essere attribuito al precedente reclamo del 9.8.2024 (cfr. doc. 12), in quanto non ne risulta comprovata la trasmissione al . CP_1
6.1. In punto di diritto, la disciplina del trattenimento in servizio del personale scolastico è dettata dall'art. 509 del D.Lgs 297/1994, il quale prevede, al comma 3, che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
La previsione di permanenza in servizio al fine di conseguire il trattamento pensionistico minimo discende dalla mancata coincidenza tra il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo (fissato nel settore scolastico, per quanto rileva ratione temporis, in sessantacinque anni) e i requisiti fissati per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed è funzionale a consentire al dipendente di ruolo che abbia raggiunto il limite ordinamentale, senza tuttavia maturare il diritto alla pensione
5 minima, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del relativo requisito e, comunque, non oltre il limite massimo di età fissato dalla medesima norma.
La previsione di raccordo tra il limite ordinamentale e quello per il trattamento pensionistico minimo si rinviene, al di fuori dello specifico settore scolastico, nell'art. 24 co. 4 del D.L. 201/2011, che al secondo periodo prevede che “il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita”, norma successivamente interpretata dall'art. 2 co. 5 del D.L. 101/2013 (abrogato nel dicembre 2024, ma vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), ai sensi del quale “l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Dal quadro normativo sopra delineato discende che il dipendente pubblico ha diritto al trattenimento in servizio se ciò è necessario a conseguire il diritto alla pensione, al raggiungimento della quale la P.A. è tenuta a fare cessare il rapporto.
6.2. Definito in questi termini il quadro normativo di riferimento del trattenimento in servizio del personale docente di ruolo, ritiene il Tribunale che la normativa debba essere interpretata in senso conforme al diritto eurocomunitario e in accordo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato (dir. 1999/70/CEE) che impone di garantire pari condizioni di impiego fra docenti di ruolo e docenti precari, vietando disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi per il solo fatto di avere un rapporto a tempo determinato, con la conseguenza che deve ammettersi anche per il personale docente a tempo determinato la possibilità di permanere nelle graduatorie per accedere alle supplenze oltre il limite ordinamentale di legge (cfr. in questi termini, fra le più recenti,
Trib Catania ord.
2.4.2025 R.G. 7544-1/2024; Trib. Napoli ord.
2.2.2025 R.G. 21871/2024; Trib.
Benevento ord. 18.11.2024 R.G. 3884/2024; Trib. Salerno ord. 29.8.2024 R.G. 4317-1/2024).
Pur riconoscendosi in astratto il diritto al trattenimento in servizio al personale docente precario, la valutazione di fondatezza della domanda deve confrontarsi con le concrete modalità di esercizio
6 del suddetto diritto e, in particolare, con le previsioni normative che pongono termini decadenziali per la presentazione della relativa richiesta all'amministrazione di riferimento.
Vengono in rilievo in particolare le previsioni dell'art. 1 del DPR 351/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola) che, per quanto in questa sede rileva, prevede:
“01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione […]
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento
a riposo o di dimissioni […] 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento”.
Ne discende che il dipendente che voglia essere trattenuto in servizio deve presentare apposita istanza entro il termine stabilito annualmente con decreto ministeriale, il che è coerente con le esigenze di pianificazione e organizzazione della pubblica amministrazione, che deve essere posta nelle condizioni di conoscere quale sarà la forza lavoro da impiegare, anche al fine di espletare gli adempimenti correlati alla scelta del dipendente.
Ritiene il Tribunale che tale previsione debba estendersi anche al dipendente a tempo determinato che, parimenti al docente di ruolo, se da un lato può fruire della possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del minimo pensionistico, per altro verso ha l'onere di attivarsi per manifestare la volontà di essere trattenuto nelle graduatorie nonostante il raggiungimento dell'età
(cfr. in tal senso Trib. Catania cit.).
6.3. Nel caso di specie, parte ricorrente nulla ha dedotto in merito alla presentazione tempestiva della richiesta di trattenimento in servizio per il necessario raggiungimento dei requisiti pensionistici, non avendo nemmeno provveduto a indicare quale fosse il termine fissato con decreto ministeriale entro il quale la relativa richiesta avrebbe dovuto essere inviata.
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, la richiesta di trattenimento in servizio avrebbe dovuto essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza alla maturazione del requisito di anzianità previsto per il collocamento a riposto (sessantacinque anni) o, al più tardi, prima del superamento del sessantasettesimo anno di età (ossia prima di compiere 67 anni e un giorno), limite massimo previsto per l'inserimento nelle GPS.
7 Invero, come già osservato dall'intestato Tribunale con ordinanza cautelare resa all'esito del procedimento n. 7544-1/2024 R.G., “nella sua originaria formulazione il già menzionato art. 509 prevedeva al comma 4 che “Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età”.
In merito alla successiva abrogazione del comma 4 è stato evidenziato: “Se la caducazione del
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 4, avesse implicato il venire meno del limite dei 65^ anno di età per la richiesta di proroga si sarebbe determinato un vuoto normativo con riguardo ad un elemento essenziale del rapporto di lavoro con l'amministrazione, quale la data di conclusione del rapporto stesso, non essendovi alcuna possibilità di individuarla sulla base di altro parametro. Ma tale conclusione, da rigettare per la sua manifesta irragionevolezza, non è affatto imposta dalle disposizioni di riferimento. Infatti, il limite che risulta rimosso non è quello dell'età del dipendente, ma quello della data del 31 marzo dell'anno entro il quale l'età di 65 anni viene raggiunta. A tale limite, ritenuto, evidentemente, inopportunamente rigido, è sostituito il più flessibile strumento del decreto ministeriale che di anno in anno stabilisce entro quando le domande di trattenimento in servizio vadano presentate (Cassazione civile sez. lav., 28/09/2007, (ud. 06/06/2007, dep.
28/09/2007), n.20378).
Conseguentemente, l'istanza di trattenimento in servizio avrebbe dovuto essere proposta sì entro il termine, fissato con il relativo decreto ministeriale, ma in ogni caso dell'anno di compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo”.
In mancanza di prova dell'invio della richiesta di trattenimento in servizio nei termini fissati dalla legge, non può trovare accoglimento in punto di fumus la domanda di parte ricorrente di inserimento delle graduatorie per cui è causa, considerato che alla data dell'1.9.2024 il ricorrente si trovava nel corso dell'anno di compimento del 68° anno di età e, dunque, aveva superato il limite dell'età “non superiore ad anni 67” prevista dalla O.M. 88/2024, in assenza di richiesta di trattenimento in servizio.
7. A tutto quanto sopra rilevato si aggiunga che anche sotto il profilo del periculum il ricorso non appare sostenuto da una adeguata allegazione, per non avere il ricorrente chiarito in modo puntuale quale sia l'anzianità contributiva maturata fino all'ultimo incarico alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, onde valutare se il trattenimento in servizio fino al 71° anno di età gli avrebbe consentito il raggiungimento del trattamento pensionistico minimo, possibilità che gli sarebbe irrimediabilmente preclusa nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito.
A riguardo, il ricorrente ha rappresentato in ricorso che “non ha ad oggi raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di contributi previdenziali”, producendo in atti l'estratto conto contributivo Pt_2
aggiornato al 22.5.2024 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) e precisando, all'udienza del 17.3.2025 che
8 “dall'estratto conto contributivo emerge la maturazione di anzianità contributiva di 18 anni e due mesi, calcolata facendo riferimento alla sommatoria di tutte le settimane risultanti dall'estratto conto contributivo […] dal 2004 al 2019 sono maturate 735 settimane di lavoro agricolo, 13 di lavoro dipendente, 5 di servizio militare, 46 di naspi e per lavoro dipendente 146 settimane”.
Il criterio della semplice sommatoria delle risultanze emergenti dall'estratto conto contributivo, tuttavia, non appare idoneo a dimostrare che il ricorrente si trovi nella posizione tale per cui l'espletamento di un ulteriore biennio di attività di docenza gli consentirebbe l'accesso alla pensione minima, che sarebbe in caso contrario del tutto pregiudicata. Deve infatti considerarsi che l'accertamento del calcolo dell'anzianità contributiva utile al fine di accedere alla pensione di vecchiaia non può derivare dalla mera sommatoria delle settimane indicate nell'estratto conto, dovendo considerarsi che l'attività lavorativa prestata in diversi settori (ad es. il lavoro agricolo prestato dal 2004 al 2019) è soggetta a diverse regole di computo delle settimane e/o delle giornate utili ai fini contributivi, con applicazione di istituti che non comportano l'automatica equivalenza tra la settimana risultante dall'estratto e quella computata ai fini pensionistici (per il lavoro agricolo, si consideri in particolare il disposto dell'art. 7 del D.L. 463/1983, che indurrebbe ad escludere il rilievo contributivo del lavoro prestato da er gli anni 2004 e 2005). Pt_1
Non è, pertanto, possibile verificare il ricongiungimento di tutti i periodi contributivi utili e conseguentemente, accertare l'effettiva necessità dell'istante al trattenimento in servizio per il raggiungimento della soglia minima per la pensione, il che preclude di verificare se possa ritenersi in concreto esistente il pericolo paventato in ricorso.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene il Tribunale che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia infondato e vada rigettato.
9. Stante la complessità della fattispecie oggetto di giudizio e la novità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 16.4.2025
La Giudice
Chiara Cunsolo
9
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
La giudice del lavoro Chiara Cunsolo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare ante causam ex art 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 8554/2024
PROMOSSO DA
), con l'Avv. Amelia N. Mannino;
Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
-resistente-
e nei confronti dei soggetti iscritti nelle graduatorie provinciali (GPS) della Provincia di su posto CP_4
comune e di sostegno per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso ADSS - 1 fascia, B003 2 fascia, B017 2 fascia;
-Litisconsorti necessari contumaci -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13.9.2024, premesso di Parte_1 avere lavorato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di docente a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e fino all'anno 2023/2024 nonché di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie GP per il successivo biennio 2024/2026, dalle quali era stato tuttavia escluso per superamento dei relativi limiti di età, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio oltre i 67 anni e fino alla maturazione dei requisiti contributivi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con conseguente reinserimento nelle graduatorie per le supplenze.
1 A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere presentato in data 5.6.2024 domanda per l'inserimento nelle graduatorie GPS per la provincia di per il biennio 2024/2025 – CP_4
2025/2026 e di non essere stato tuttavia inserito nelle suddette graduatorie pubblicate in data
6.8.2024; di aver proposto in data 9.8.2024 reclamo all'USR Sicilia – AT Catania rimasto privo di riscontro;
di avere inoltrato con successiva pec del 29.8.2024 richiesta di inserimento nelle GPS per cui è causa;
di avere superato alla data dall'1.9.2014 il requisito anagrafico dei 67 anni, fissato per la permanenza nelle graduatorie, ma di non aver ancora maturato il requisito contributivo dei 20 anni per l'accesso al trattamento pensionistico minimo. Ha quindi vantato il diritto al trattenimento in servizio fino al 71° anno di età onde permettergli il conseguimento della pensione minima, invocando l'applicazione dell'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94 e richiamando i principi di derivazione comunitaria che vietano i trattamenti discriminatori in danno al personale precario, chiedendo quindi riconoscersi un trattamento equivalente a quello dei docenti di ruolo, anche in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 517 del T.U. sulla scuola e dell'art. 541 del medesimo testo di legge.
In punto di periculum, ha dedotto che il mancato conferimento di incarichi per il tempo necessario alla definizione del giudizio avrebbe pregiudicato irreparabilmente l'interesse ad ottenere i contributi minimi per il conseguimento della pensione, anche in ragione del limite massimo di età di trattenimento in servizio.
Ciò posto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere, dichiarare e disporre che il Sig. venga immediatamente inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) della Parte_1
provincia di su posto comune e di sostegno per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso CP_4
ADSS – 1Fascia, B003 2FASCIA, BO17 2 Fascia;
2) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla scelta della sede di insegnamento nelle sedi previste nelle GPS per la Pt_1
provincia di;
3) Accogliere il presente ricorso, con qualsiasi statuizione anche se non CP_4
espressamente richiesta;
4) Condannare i resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Disposta la notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari mediante pubblici proclami ed eseguite le formalità di cui al decreto del 22.11.2024, nessuno dei controinteressati si è costituito.
Con memoria depositata in data 16.1.2025 si è costituito tardivamente il convenuto, CP_1
in precedenza dichiarato contumace, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione per la mancata impugnazione dinanzi al TAR dell'O.M. 88/2024 che fissata il requisito anagrafico massimo di 67 anni per l'accesso alle graduatorie, nonché eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l' legittimo contraddittore nel giudizio relativo ai requisiti pensionistici. Pt_2
Ha poi escluso che il ricorrente, in quanto docente precario, potesse essere considerato dipendente in servizio con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 509 del T.U. scuola;
ha
2 quindi contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che nessuna domanda di inserimento nelle
GPS in questione era stata inoltrata dal ricorrente, deducendo altresì la carenza di prova in ordine ad un eventuale utile posizionamento in graduatoria che avrebbe consentito di ottenere incarichi di supplenza, nonché in ordine al requisito di anzianità contributiva, rilevando, in ogni caso, come insufficiente al raggiungimento del requisito di vent'anni di contribuzione previsto dalla legge sia il Cont servizio reso alle dipendenze del solo a decorrere dal 2020 e per pochi mesi all'anno. Ha in ultimo dedotto la legittimità del limite anagrafico dei 67 anni per la permanenza nelle graduatorie per cui è causa, essendo tale limite coerente con il limite di età per il collocamento in quiescenza, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso.
All'udienza del 24.2.2025, le parti hanno discusso come da verbale in atti e causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei terzi controinteressati, che pur ritualmente evocati in giudizio secondo le formalità di cui all'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti.
2.1. Sempre in via preliminare, deve essere revocata l'ordinanza del 19.12.2024 nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia del convenuto, attesa l'avvenuta costituzione dello CP_1
stesso nel presente giudizio in data 16.1.2025.
3. Ritiene il Tribunale che la controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria.
Sul punto, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass.
S.U. n. 17123/2019).
E ancora, più di recente: “nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto
3 amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. n. 9330/2023).
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice adito, dal momento che l'oggetto del presente giudizio non afferisce all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale regolatrice della procedura di formazione delle graduatorie, quanto piuttosto al riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle GPS
2024/2026 per la provincia di sull'assunto che tale diritto scaturisca direttamente dalla CP_4
normazione primaria, ossia dal TU sul personale scolastico e segnatamente dagli artt. 509 e 517 del d. lgs. 297/1994 e dall'interpretazione costituzionalmente orientata degli stessi.
4. Infondata risulta poi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1 convenuto, il quale, rilevando come l'oggetto del giudizio afferisca ai requisiti per l'accesso a pensione, avrebbe individuato nell' il legittimo contraddittore della pretesa azionata da parte Pt_2
ricorrente.
Tale assunto appare infondato dal momento che la situazione giuridica soggettiva vantata da
è solo indirettamente funzionale all'ottenimento dei requisiti pensionistici, i quali non Pt_1 costituiscono tuttavia l'oggetto diretto della domanda, che riguarda piuttosto la permanenza nelle graduatorie GPS provinciali, gestite dall'Amministrazione scolastica, e il relativo diritto al trattenimento in servizio nell'ambito di un rapporto giuridico che vede come sua controparte il convenuto, in capo al quale non può che riconoscersi la legittimazione passiva nel presente CP_1
giudizio.
5. Occorre a questo punto esaminare la sussistenza dei presupposti per l'azione cautelare proposta.
Si rammenta che, ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (intesa come la concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile).
4 Ne discende che la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.
6. In punto di fumus, come già evidenziato, il presente giudizio impone di valutare, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa sede, la fondatezza della pretesa di diretta Parte_1
al trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale previsto dalla legge e, in particolare, il riconoscimento del diritto a permanere nelle graduatorie GPS della provincia di pur avendo CP_4
questi compiuto, alla data del 1.9.2024, 67 anni.
A riguardo, l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, relativa alle “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6- bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio
2024/2026, prevede all'art. 6, comma 1, lett. b, tra i requisiti generali di ammissione, una “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024” (cfr. doc. 7 allegato alla memoria del ). CP_1
Contrariamente a quanto affermato dal , il ricorrente ha dedotto e documentato (cfr. CP_1 doc. 7 allegato al ricorso) di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze per il personale scolastico per il biennio 2024/2026, domanda inoltrata in data 5.6.2024 e acquisita al numero di protocollo m_pi. REGISTRO CP_6
UFFICIALE.I.11643202.05-06-2024.
Essendo stato dalle suddette graduatorie, pubblicate il 6.8.2024 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), il ricorrente ha documentato l'invio del reclamo per l'inserimento nelle GPS, rimasto privo di riscontro, rappresentando l'esigenza di trattenimento in servizio ai fini dell'accesso alla pensione minima, con pec trasmessa il 29.8.2024 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso). Va fin d'ora precisato che alcun rilievo può essere attribuito al precedente reclamo del 9.8.2024 (cfr. doc. 12), in quanto non ne risulta comprovata la trasmissione al . CP_1
6.1. In punto di diritto, la disciplina del trattenimento in servizio del personale scolastico è dettata dall'art. 509 del D.Lgs 297/1994, il quale prevede, al comma 3, che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
La previsione di permanenza in servizio al fine di conseguire il trattamento pensionistico minimo discende dalla mancata coincidenza tra il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo (fissato nel settore scolastico, per quanto rileva ratione temporis, in sessantacinque anni) e i requisiti fissati per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed è funzionale a consentire al dipendente di ruolo che abbia raggiunto il limite ordinamentale, senza tuttavia maturare il diritto alla pensione
5 minima, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del relativo requisito e, comunque, non oltre il limite massimo di età fissato dalla medesima norma.
La previsione di raccordo tra il limite ordinamentale e quello per il trattamento pensionistico minimo si rinviene, al di fuori dello specifico settore scolastico, nell'art. 24 co. 4 del D.L. 201/2011, che al secondo periodo prevede che “il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita”, norma successivamente interpretata dall'art. 2 co. 5 del D.L. 101/2013 (abrogato nel dicembre 2024, ma vigente all'epoca dei fatti per cui è causa), ai sensi del quale “l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Dal quadro normativo sopra delineato discende che il dipendente pubblico ha diritto al trattenimento in servizio se ciò è necessario a conseguire il diritto alla pensione, al raggiungimento della quale la P.A. è tenuta a fare cessare il rapporto.
6.2. Definito in questi termini il quadro normativo di riferimento del trattenimento in servizio del personale docente di ruolo, ritiene il Tribunale che la normativa debba essere interpretata in senso conforme al diritto eurocomunitario e in accordo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato (dir. 1999/70/CEE) che impone di garantire pari condizioni di impiego fra docenti di ruolo e docenti precari, vietando disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi per il solo fatto di avere un rapporto a tempo determinato, con la conseguenza che deve ammettersi anche per il personale docente a tempo determinato la possibilità di permanere nelle graduatorie per accedere alle supplenze oltre il limite ordinamentale di legge (cfr. in questi termini, fra le più recenti,
Trib Catania ord.
2.4.2025 R.G. 7544-1/2024; Trib. Napoli ord.
2.2.2025 R.G. 21871/2024; Trib.
Benevento ord. 18.11.2024 R.G. 3884/2024; Trib. Salerno ord. 29.8.2024 R.G. 4317-1/2024).
Pur riconoscendosi in astratto il diritto al trattenimento in servizio al personale docente precario, la valutazione di fondatezza della domanda deve confrontarsi con le concrete modalità di esercizio
6 del suddetto diritto e, in particolare, con le previsioni normative che pongono termini decadenziali per la presentazione della relativa richiesta all'amministrazione di riferimento.
Vengono in rilievo in particolare le previsioni dell'art. 1 del DPR 351/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola) che, per quanto in questa sede rileva, prevede:
“01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione […]
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento
a riposo o di dimissioni […] 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento”.
Ne discende che il dipendente che voglia essere trattenuto in servizio deve presentare apposita istanza entro il termine stabilito annualmente con decreto ministeriale, il che è coerente con le esigenze di pianificazione e organizzazione della pubblica amministrazione, che deve essere posta nelle condizioni di conoscere quale sarà la forza lavoro da impiegare, anche al fine di espletare gli adempimenti correlati alla scelta del dipendente.
Ritiene il Tribunale che tale previsione debba estendersi anche al dipendente a tempo determinato che, parimenti al docente di ruolo, se da un lato può fruire della possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del minimo pensionistico, per altro verso ha l'onere di attivarsi per manifestare la volontà di essere trattenuto nelle graduatorie nonostante il raggiungimento dell'età
(cfr. in tal senso Trib. Catania cit.).
6.3. Nel caso di specie, parte ricorrente nulla ha dedotto in merito alla presentazione tempestiva della richiesta di trattenimento in servizio per il necessario raggiungimento dei requisiti pensionistici, non avendo nemmeno provveduto a indicare quale fosse il termine fissato con decreto ministeriale entro il quale la relativa richiesta avrebbe dovuto essere inviata.
A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, la richiesta di trattenimento in servizio avrebbe dovuto essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza alla maturazione del requisito di anzianità previsto per il collocamento a riposto (sessantacinque anni) o, al più tardi, prima del superamento del sessantasettesimo anno di età (ossia prima di compiere 67 anni e un giorno), limite massimo previsto per l'inserimento nelle GPS.
7 Invero, come già osservato dall'intestato Tribunale con ordinanza cautelare resa all'esito del procedimento n. 7544-1/2024 R.G., “nella sua originaria formulazione il già menzionato art. 509 prevedeva al comma 4 che “Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età”.
In merito alla successiva abrogazione del comma 4 è stato evidenziato: “Se la caducazione del
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 4, avesse implicato il venire meno del limite dei 65^ anno di età per la richiesta di proroga si sarebbe determinato un vuoto normativo con riguardo ad un elemento essenziale del rapporto di lavoro con l'amministrazione, quale la data di conclusione del rapporto stesso, non essendovi alcuna possibilità di individuarla sulla base di altro parametro. Ma tale conclusione, da rigettare per la sua manifesta irragionevolezza, non è affatto imposta dalle disposizioni di riferimento. Infatti, il limite che risulta rimosso non è quello dell'età del dipendente, ma quello della data del 31 marzo dell'anno entro il quale l'età di 65 anni viene raggiunta. A tale limite, ritenuto, evidentemente, inopportunamente rigido, è sostituito il più flessibile strumento del decreto ministeriale che di anno in anno stabilisce entro quando le domande di trattenimento in servizio vadano presentate (Cassazione civile sez. lav., 28/09/2007, (ud. 06/06/2007, dep.
28/09/2007), n.20378).
Conseguentemente, l'istanza di trattenimento in servizio avrebbe dovuto essere proposta sì entro il termine, fissato con il relativo decreto ministeriale, ma in ogni caso dell'anno di compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo”.
In mancanza di prova dell'invio della richiesta di trattenimento in servizio nei termini fissati dalla legge, non può trovare accoglimento in punto di fumus la domanda di parte ricorrente di inserimento delle graduatorie per cui è causa, considerato che alla data dell'1.9.2024 il ricorrente si trovava nel corso dell'anno di compimento del 68° anno di età e, dunque, aveva superato il limite dell'età “non superiore ad anni 67” prevista dalla O.M. 88/2024, in assenza di richiesta di trattenimento in servizio.
7. A tutto quanto sopra rilevato si aggiunga che anche sotto il profilo del periculum il ricorso non appare sostenuto da una adeguata allegazione, per non avere il ricorrente chiarito in modo puntuale quale sia l'anzianità contributiva maturata fino all'ultimo incarico alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, onde valutare se il trattenimento in servizio fino al 71° anno di età gli avrebbe consentito il raggiungimento del trattamento pensionistico minimo, possibilità che gli sarebbe irrimediabilmente preclusa nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito.
A riguardo, il ricorrente ha rappresentato in ricorso che “non ha ad oggi raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di contributi previdenziali”, producendo in atti l'estratto conto contributivo Pt_2
aggiornato al 22.5.2024 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) e precisando, all'udienza del 17.3.2025 che
8 “dall'estratto conto contributivo emerge la maturazione di anzianità contributiva di 18 anni e due mesi, calcolata facendo riferimento alla sommatoria di tutte le settimane risultanti dall'estratto conto contributivo […] dal 2004 al 2019 sono maturate 735 settimane di lavoro agricolo, 13 di lavoro dipendente, 5 di servizio militare, 46 di naspi e per lavoro dipendente 146 settimane”.
Il criterio della semplice sommatoria delle risultanze emergenti dall'estratto conto contributivo, tuttavia, non appare idoneo a dimostrare che il ricorrente si trovi nella posizione tale per cui l'espletamento di un ulteriore biennio di attività di docenza gli consentirebbe l'accesso alla pensione minima, che sarebbe in caso contrario del tutto pregiudicata. Deve infatti considerarsi che l'accertamento del calcolo dell'anzianità contributiva utile al fine di accedere alla pensione di vecchiaia non può derivare dalla mera sommatoria delle settimane indicate nell'estratto conto, dovendo considerarsi che l'attività lavorativa prestata in diversi settori (ad es. il lavoro agricolo prestato dal 2004 al 2019) è soggetta a diverse regole di computo delle settimane e/o delle giornate utili ai fini contributivi, con applicazione di istituti che non comportano l'automatica equivalenza tra la settimana risultante dall'estratto e quella computata ai fini pensionistici (per il lavoro agricolo, si consideri in particolare il disposto dell'art. 7 del D.L. 463/1983, che indurrebbe ad escludere il rilievo contributivo del lavoro prestato da er gli anni 2004 e 2005). Pt_1
Non è, pertanto, possibile verificare il ricongiungimento di tutti i periodi contributivi utili e conseguentemente, accertare l'effettiva necessità dell'istante al trattenimento in servizio per il raggiungimento della soglia minima per la pensione, il che preclude di verificare se possa ritenersi in concreto esistente il pericolo paventato in ricorso.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene il Tribunale che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia infondato e vada rigettato.
9. Stante la complessità della fattispecie oggetto di giudizio e la novità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 16.4.2025
La Giudice
Chiara Cunsolo
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