Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351
Articolo 2
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12 dicembre 1998
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Versione
20 aprile 2001
Art. 1. Cessazione dal servizio (( 01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione. )) 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 puo' presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto e' in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 , nonche' alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'amministrazione e' tenuta a verificare, entro apposita data che e' fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non puo' essere ritirata. L'amministrazione e' esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volonta' di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 20 aprile 2001
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