TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39757/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO AZZOLINA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CALABRIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società di seguito “ ) ha presentato opposizione contro l'ingiunzione di Parte_1 Pt_1 pagamento notificatale in data 09.10.2023 da (di seguito “ ), Controparte_1 CP_1 avente ad oggetto un credito per la somministrazione di acqua potabile e servizio fogna dell'importo di
€ 27.860,65, comprensivo di capitale ed interessi. Nello specifico, l'opponente ha eccepito sia la carenza di legittimazione di ad utilizzare CP_1 l'ingiunzione di cui al R.D. 630/1910, sia la duplicazione del credito e la carenza di interesse per contemporaneo giudizio pendenti innanzi allo stesso Tribunale di Milano, sia la mancanza di prova della debenza delle somme ingiunte, sia la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1 avvenuta cessione del ramo d'azienda e riconoscimento di debito della cessionaria e della stessa
[...]
e sia, infine, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione dello stesso. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, ha replicato alle difese di rilevando, in primo luogo, CP_1 Pt_1 la propria legittimazione attiva all'adozione del provvedimento, nonché la legittimazione passiva di contestando poi l'asserita duplicazione del credito per pendenza di un diverso giudizio Pt_1 avendo ad oggetto lo stesso rapporto ma differenti fatture, ed infine rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in considerazione della sua generica formulazione. Preliminarmente, con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1 all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione opposto, occorre osservare che il R.D. n. 639 del 1910 attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di ingiungere il pagamento di somme di diritto pubblico. Sul punto, tra l'altro, è ormai pacifico in giurisprudenza che il provvedimento de quo possa essere utilizzato dalla PA non solo per le entrate di diritto pubblico, bensì anche per le entrate di diritto privato “trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 29772 del 26.10.2023).
Ciò constatato, resta da chiarire se la possa essere considerata soggetto di diritto pubblico, CP_1 in quanto tale titolare del potere di adozione del provvedimento opposto. E tale accertamento non può non tenere conto delle recenti e rilevanti evoluzioni giurisprudenziali, italiane ed europee, circa la nozione di soggetto di diritto pubblico. Dunque, un approccio non più formale bensì sostanziale impone di ricercare gli indici del riconoscimento del carattere pubblico di un soggetto in elementi sostanziali, sintomatici della pubblicità dello stesso, evitando di soffermarsi sulla mera qualificazione giuridica. Nel caso di specie, è una società a capitale interamente pubblico, che gestisce e fornisce CP_1 un servizio di natura oggettivamente pubblicistica, attraverso impianti e reti di proprietà di enti pubblici e mediante tariffe stabilite da provvedimenti amministrativi della P.A: tutti indici, quelli menzionati, della natura pubblica della convenuta.
In particolare, deve essere considerata una società in house, possedendo la stessa tutti i CP_1 requisiti individuati ed affermati dapprima dalla Corte di Giustizia e successivamente recepiti a livello nazionale anche dallo stesso legislatore: si tratta, infatti, di una società a capitale interamente pubblico che svolge la maggior parte della sua attività a favore dell'ente pubblico, il quale vanta sulla stessa un controllo analogo. In quanto società in house, la convenuta non può e non deve essere considerata un soggetto terzo e diverso rispetto all'ente pubblico concedente, bensì - come ormai pacifico in giurisprudenza (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite 25.11.2013 n. 26283) – una longa manus dello stesso ente pubblico. Non essendovi alterità soggettiva tra ente pubblico e società in house, ne deriva pacificamente la legittimazione attiva in capo a quest'ultima ad esercitare i poteri pubblicistici di cui alla presente causa.
pagina 2 di 6 Passando poi ad esaminare la seconda questione, afferma di non poter più essere considerata Pt_1 debitrice in quanto, avendo concesso in affitto il ramo di azienda ad Autosempione S.r.l., che si è accollata il debito mediante dichiarazione espressa, quest'ultima dovrebbe essere considerata unica e sola debitrice. E tuttavia sul punto occorre osservare che a norma dell'art. 1273 c.c. l'istituto dell'accollo produce il normale effetto di aggiungere al debitore originario un nuovo debitore, configurandosi come accollo cumulativo. L'effetto liberatorio del debitore originario, infatti, consegue “solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. Dichiarazione liberatoria che, nel caso di specie, non risulta. Ne consegue che lungi Pt_1 dall'essere stata liberata dal debito di cui si tratta, risulta tuttora obbligata in solido con Autosempione S.r.l.
Rispetto ai sollevati temi della duplicazione del credito e della carenza di interesse per contemporaneo giudizio pendenti innanzi al Tribunale di Milano, basta qui osservare che non è stata provata tale circostanza dall'attrice opponente, che si è limitata ad affermare una duplicazione del credito senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno di tale affermazione.
Ed invero, al contrario, dagli atti di causa può desumersi agevolmente che le fatture oggetto del presente giudizio differiscono numericamente dalle fatture oggetto del giudizio ormai definito con sentenza e rubricato sub R.G. 3224/2020: deve quindi essere esclusa tanto la duplicazione del credito quanto la carenza di interesse per contemporanea pendenza di altra causa avente medesimo oggetto. Circa l'asserita non debenza delle somme oggetto del provvedimento di ingiunzione, basti osservare che l'attrice opponente si è semplicemente limitata ad affermare, peraltro confusamente, di non dovere le somme di cui sopra, che sarebbero a suo dire eccessive e spropositate, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito alla mancata fruizione dei servizi o ad eventuali disservizi presentatisi in corso di rapporto. Si dà atto, tra l'altro, che sino al momento di questo giudizio non risulta che abbia Pt_1 mai mosso alcuna contestazione a con riferimento alle fatture di cui trattasi. CP_1 Da ultimo, resta da esaminare il tema della prescrizione estintiva del credito oggetto dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Orbene, il provvedimento di ingiunzione datato 10.09.2023 e notificato a mezzo PEC alla debitrice da in data 09.10.2023, come confermato espressamente dalla stessa creditrice opposta, ha ad CP_1 oggetto il credito portato dalle seguenti fatture: fattura n. 3000980 con scadenza al 7 ottobre 2016; fattura n. 3001439 con scadenza al 30 novembre 2016; fattura n. 5000273 con scadenza al 26 maggio
2018; fattura n. 3000541 con scadenza al 14 ottobre 2017; ed infine fattura n. 5001518 con scadenza al
30 luglio 2018. La debitrice opponente nell'atto di citazione, al punto f), eccepisce l'estinzione del credito portato da tutte le fatture emesse prima e sino all'anno 2021, invocando la nuova disciplina della prescrizione biennale introdotta dalla L. 205/2017. contesta, nella comparsa conclusionale, CP_1
l'ammissibilità della menzionata eccezione, in considerazione della sua genericità di formulazione, nonché dell'erronea individuazione del termine di prescrizione, potendo la nuova prescrizione biennale essere applicata esclusivamente a crediti con scadenza successiva al gennaio 2020. Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che l'eccezione di prescrizione costituisce una tipica eccezione in senso stretto, con conseguente riserva alla parte del potere di sollevare la stessa e divieto per il giudice di rilevarla d'ufficio. È allora preliminarmente necessario risolvere la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'eccezione di prescrizione così come formulata da Invero, solo l'ammissibilità della Pt_1 stessa consentirà a questo giudice di esaminare nel merito la fondatezza dell'eccezione proposta, non potendo la questione essere oggetto di rilievo d'ufficio. Sul punto, proprio di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a dirimere un risalente contrasto giurisprudenziale circa le modalità con cui l'eccezione di prescrizione del credito deve essere formulata per essere ritenuta ammissibile. In particolare, il contrasto riguardava la necessità
pagina 3 di 6 o meno, in sede di formulazione dell'eccezione, di indicare precisamente e correttamente il dies a quo ed il termine di prescrizione. Le SU della Corte di Cassazione, riprendendo quanto già dalle stesse affermato con la precedente sentenza n. 10955 del 2002, hanno precisato che in tema di prescrizione estintiva, il relativo elemento costitutivo “è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice” (Cass. Civ., SU, sentenza n. 15895 del 2019). Orbene, a parere di questo giudice, ed anche alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione formulata da seppur non particolarmente circostanziata e contenente un termine Pt_1 prescrizionale erroneo, sia ammissibile, essendo individuabile oggettivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, nel termine di scadenza delle fatture azionate. Tutto quanto sopra premesso, ritenuto che nel caso di specie - trattandosi di somme da pagarsi periodicamente - il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.
4, deve considerarsi estinta per prescrizione una parte dei crediti relativi alle fatture oggetto dell'ordinanza ingiunzione, come si sta per motivare. Entrando dunque nel merito della questione, risulta dalla documentazione prodotta un solo atto interruttivo rilevante, peraltro documentato dalla debitrice che produce il documento n. 8, dal Pt_1 quale risulta che le è stata inviata da parte di in data 20 aprile 2022, un'ordinanza CP_1 ingiunzione avente ad oggetto le medesime fatture azionate in questo giudizio. Nel documento di cui sopra è riportata unitamente all'ingiunzione de quo una PEC della stessa Pt_1
di risposta alla creditrice, che presuppone l'avvenuta ricezione del provvedimento in questione.
[...] La revoca di esso da parte di non priva certamente l'atto della sua efficacia interruttiva, CP_1 intrinseca nella richiesta di pagamento portata dal provvedimento ingiuntivo.
Ulteriore atto interruttivo che risulta dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 23 depositato dalla convenuta opposta) è la ricognizione di debito da parte di contenuta nel contratto di subentro Pt_1 di Autolux. Tuttavia, si rileva che questo atto interruttivo sia datato ottobre 2017, e dunque ben sei anni prima rispetto alla notifica del provvedimento di ingiunzione, così che è irrilevante ai nostri fini.
Per dovere di precisione, si osserva come il sollecito di pagamento indirizzato da ad CP_1 Autolux nel novembre del 2019 (cfr. doc. 9 dell'attrice opponente), che ben avrebbe potuto rilevare quale atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di ex art. 1310 c.c., non può Pt_1 essere utilizzato da questo giudice a tali fini, non essendo stata data prova della effettiva ricezione di tale sollecito da parte del debitore solidale. Orbene, alla luce di tutto quanto sopra, considerato che l'interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio da questo giudice se risultante dagli atti prodotti (e ciò nonostante l'inerzia probatoria della creditrice opposta), deve ritenersi che l'ordinanza ingiunzione notificata da ad in data 20.04.2022 abbia interrotto il termine di prescrizione con CP_1 Pt_1 riferimento ai crediti portati dalle fatture con scadenza successiva al 20.04.2017. Nello specifico, non possono considerarsi estinti per prescrizione, alla luce del sopra esaminato atto interruttivo, i crediti di cui alle fatture n. 5000273 con scadenza al 26 maggio 2018, n. 3000541 con scadenza al 14 ottobre
2017 e n. 5001518 con scadenza al 30 luglio 2018. Per tali crediti, infatti, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso quando è stata notificata l'ingiunzione di pagamento nell'aprile del 2022.
pagina 4 di 6 Diversamente, sono estinti per prescrizione i credi di cui alle fatture n. 3000980 con scadenza al 7 ottobre 2016 e n. 3001439 con scadenza al 30 novembre 2016: rispetto a tali crediti, infatti, divenuti esigibili alla fine del 2016, il termine di prescrizione quinquennale era già maturato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione dell'aprile 2022, che dunque non ha potuto esplicare alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento contro cui è stata presentata opposizione deve essere revocata essendo una parte del credito estinto per decorrenza del termine di prescrizione. Deve infine ritenersi che nella domanda formulata da di rigetto dell'atto di opposizione di CP_1 sia contenuta implicitamente la domanda di accertamento della sussistenza del diritto di Pt_1 credito e conseguente condanna della debitrice al pagamento dello stesso.
È allora dovere di questo giudice esaminare nel merito la domanda implicita di , non CP_1 potendosi lo stesso arrestare al mero tenore letterale delle conclusioni delle parti. Tale soluzione è imposta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che di recente ha affermato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Corte di Cassazione Sez. VI, sentenza n. 118 del 07/01/2016). In accoglimento parziale della suddetta domanda implicita di condanna al pagamento del credito, constatata l'estinzione per prescrizione di una parte dello stesso e la contemporanea sopravvivenza della restante parte in virtù dell'atto interruttivo notificato dalla creditrice, deve essere riconosciuto il minor credito di euro 12.456,76.
Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, in applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., queste devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'atto di opposizione presentato da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 e quindi revoca l'ingiunzione di pagamento opposta;
in accoglimento parziale della domanda implicita avanzata da ei confronti di Controparte_1 condanna a pagare a l'importo di euro Parte_1 Parte_1 Controparte_1
12.456,76, con gli interessi legali dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39757/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO AZZOLINA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CALABRIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società di seguito “ ) ha presentato opposizione contro l'ingiunzione di Parte_1 Pt_1 pagamento notificatale in data 09.10.2023 da (di seguito “ ), Controparte_1 CP_1 avente ad oggetto un credito per la somministrazione di acqua potabile e servizio fogna dell'importo di
€ 27.860,65, comprensivo di capitale ed interessi. Nello specifico, l'opponente ha eccepito sia la carenza di legittimazione di ad utilizzare CP_1 l'ingiunzione di cui al R.D. 630/1910, sia la duplicazione del credito e la carenza di interesse per contemporaneo giudizio pendenti innanzi allo stesso Tribunale di Milano, sia la mancanza di prova della debenza delle somme ingiunte, sia la carenza di legittimazione passiva di per Parte_1 avvenuta cessione del ramo d'azienda e riconoscimento di debito della cessionaria e della stessa
[...]
e sia, infine, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione dello stesso. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, ha replicato alle difese di rilevando, in primo luogo, CP_1 Pt_1 la propria legittimazione attiva all'adozione del provvedimento, nonché la legittimazione passiva di contestando poi l'asserita duplicazione del credito per pendenza di un diverso giudizio Pt_1 avendo ad oggetto lo stesso rapporto ma differenti fatture, ed infine rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in considerazione della sua generica formulazione. Preliminarmente, con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1 all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione opposto, occorre osservare che il R.D. n. 639 del 1910 attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di ingiungere il pagamento di somme di diritto pubblico. Sul punto, tra l'altro, è ormai pacifico in giurisprudenza che il provvedimento de quo possa essere utilizzato dalla PA non solo per le entrate di diritto pubblico, bensì anche per le entrate di diritto privato “trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 29772 del 26.10.2023).
Ciò constatato, resta da chiarire se la possa essere considerata soggetto di diritto pubblico, CP_1 in quanto tale titolare del potere di adozione del provvedimento opposto. E tale accertamento non può non tenere conto delle recenti e rilevanti evoluzioni giurisprudenziali, italiane ed europee, circa la nozione di soggetto di diritto pubblico. Dunque, un approccio non più formale bensì sostanziale impone di ricercare gli indici del riconoscimento del carattere pubblico di un soggetto in elementi sostanziali, sintomatici della pubblicità dello stesso, evitando di soffermarsi sulla mera qualificazione giuridica. Nel caso di specie, è una società a capitale interamente pubblico, che gestisce e fornisce CP_1 un servizio di natura oggettivamente pubblicistica, attraverso impianti e reti di proprietà di enti pubblici e mediante tariffe stabilite da provvedimenti amministrativi della P.A: tutti indici, quelli menzionati, della natura pubblica della convenuta.
In particolare, deve essere considerata una società in house, possedendo la stessa tutti i CP_1 requisiti individuati ed affermati dapprima dalla Corte di Giustizia e successivamente recepiti a livello nazionale anche dallo stesso legislatore: si tratta, infatti, di una società a capitale interamente pubblico che svolge la maggior parte della sua attività a favore dell'ente pubblico, il quale vanta sulla stessa un controllo analogo. In quanto società in house, la convenuta non può e non deve essere considerata un soggetto terzo e diverso rispetto all'ente pubblico concedente, bensì - come ormai pacifico in giurisprudenza (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite 25.11.2013 n. 26283) – una longa manus dello stesso ente pubblico. Non essendovi alterità soggettiva tra ente pubblico e società in house, ne deriva pacificamente la legittimazione attiva in capo a quest'ultima ad esercitare i poteri pubblicistici di cui alla presente causa.
pagina 2 di 6 Passando poi ad esaminare la seconda questione, afferma di non poter più essere considerata Pt_1 debitrice in quanto, avendo concesso in affitto il ramo di azienda ad Autosempione S.r.l., che si è accollata il debito mediante dichiarazione espressa, quest'ultima dovrebbe essere considerata unica e sola debitrice. E tuttavia sul punto occorre osservare che a norma dell'art. 1273 c.c. l'istituto dell'accollo produce il normale effetto di aggiungere al debitore originario un nuovo debitore, configurandosi come accollo cumulativo. L'effetto liberatorio del debitore originario, infatti, consegue “solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. Dichiarazione liberatoria che, nel caso di specie, non risulta. Ne consegue che lungi Pt_1 dall'essere stata liberata dal debito di cui si tratta, risulta tuttora obbligata in solido con Autosempione S.r.l.
Rispetto ai sollevati temi della duplicazione del credito e della carenza di interesse per contemporaneo giudizio pendenti innanzi al Tribunale di Milano, basta qui osservare che non è stata provata tale circostanza dall'attrice opponente, che si è limitata ad affermare una duplicazione del credito senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno di tale affermazione.
Ed invero, al contrario, dagli atti di causa può desumersi agevolmente che le fatture oggetto del presente giudizio differiscono numericamente dalle fatture oggetto del giudizio ormai definito con sentenza e rubricato sub R.G. 3224/2020: deve quindi essere esclusa tanto la duplicazione del credito quanto la carenza di interesse per contemporanea pendenza di altra causa avente medesimo oggetto. Circa l'asserita non debenza delle somme oggetto del provvedimento di ingiunzione, basti osservare che l'attrice opponente si è semplicemente limitata ad affermare, peraltro confusamente, di non dovere le somme di cui sopra, che sarebbero a suo dire eccessive e spropositate, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito alla mancata fruizione dei servizi o ad eventuali disservizi presentatisi in corso di rapporto. Si dà atto, tra l'altro, che sino al momento di questo giudizio non risulta che abbia Pt_1 mai mosso alcuna contestazione a con riferimento alle fatture di cui trattasi. CP_1 Da ultimo, resta da esaminare il tema della prescrizione estintiva del credito oggetto dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Orbene, il provvedimento di ingiunzione datato 10.09.2023 e notificato a mezzo PEC alla debitrice da in data 09.10.2023, come confermato espressamente dalla stessa creditrice opposta, ha ad CP_1 oggetto il credito portato dalle seguenti fatture: fattura n. 3000980 con scadenza al 7 ottobre 2016; fattura n. 3001439 con scadenza al 30 novembre 2016; fattura n. 5000273 con scadenza al 26 maggio
2018; fattura n. 3000541 con scadenza al 14 ottobre 2017; ed infine fattura n. 5001518 con scadenza al
30 luglio 2018. La debitrice opponente nell'atto di citazione, al punto f), eccepisce l'estinzione del credito portato da tutte le fatture emesse prima e sino all'anno 2021, invocando la nuova disciplina della prescrizione biennale introdotta dalla L. 205/2017. contesta, nella comparsa conclusionale, CP_1
l'ammissibilità della menzionata eccezione, in considerazione della sua genericità di formulazione, nonché dell'erronea individuazione del termine di prescrizione, potendo la nuova prescrizione biennale essere applicata esclusivamente a crediti con scadenza successiva al gennaio 2020. Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che l'eccezione di prescrizione costituisce una tipica eccezione in senso stretto, con conseguente riserva alla parte del potere di sollevare la stessa e divieto per il giudice di rilevarla d'ufficio. È allora preliminarmente necessario risolvere la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'eccezione di prescrizione così come formulata da Invero, solo l'ammissibilità della Pt_1 stessa consentirà a questo giudice di esaminare nel merito la fondatezza dell'eccezione proposta, non potendo la questione essere oggetto di rilievo d'ufficio. Sul punto, proprio di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a dirimere un risalente contrasto giurisprudenziale circa le modalità con cui l'eccezione di prescrizione del credito deve essere formulata per essere ritenuta ammissibile. In particolare, il contrasto riguardava la necessità
pagina 3 di 6 o meno, in sede di formulazione dell'eccezione, di indicare precisamente e correttamente il dies a quo ed il termine di prescrizione. Le SU della Corte di Cassazione, riprendendo quanto già dalle stesse affermato con la precedente sentenza n. 10955 del 2002, hanno precisato che in tema di prescrizione estintiva, il relativo elemento costitutivo “è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice” (Cass. Civ., SU, sentenza n. 15895 del 2019). Orbene, a parere di questo giudice, ed anche alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione formulata da seppur non particolarmente circostanziata e contenente un termine Pt_1 prescrizionale erroneo, sia ammissibile, essendo individuabile oggettivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, nel termine di scadenza delle fatture azionate. Tutto quanto sopra premesso, ritenuto che nel caso di specie - trattandosi di somme da pagarsi periodicamente - il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.
4, deve considerarsi estinta per prescrizione una parte dei crediti relativi alle fatture oggetto dell'ordinanza ingiunzione, come si sta per motivare. Entrando dunque nel merito della questione, risulta dalla documentazione prodotta un solo atto interruttivo rilevante, peraltro documentato dalla debitrice che produce il documento n. 8, dal Pt_1 quale risulta che le è stata inviata da parte di in data 20 aprile 2022, un'ordinanza CP_1 ingiunzione avente ad oggetto le medesime fatture azionate in questo giudizio. Nel documento di cui sopra è riportata unitamente all'ingiunzione de quo una PEC della stessa Pt_1
di risposta alla creditrice, che presuppone l'avvenuta ricezione del provvedimento in questione.
[...] La revoca di esso da parte di non priva certamente l'atto della sua efficacia interruttiva, CP_1 intrinseca nella richiesta di pagamento portata dal provvedimento ingiuntivo.
Ulteriore atto interruttivo che risulta dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 23 depositato dalla convenuta opposta) è la ricognizione di debito da parte di contenuta nel contratto di subentro Pt_1 di Autolux. Tuttavia, si rileva che questo atto interruttivo sia datato ottobre 2017, e dunque ben sei anni prima rispetto alla notifica del provvedimento di ingiunzione, così che è irrilevante ai nostri fini.
Per dovere di precisione, si osserva come il sollecito di pagamento indirizzato da ad CP_1 Autolux nel novembre del 2019 (cfr. doc. 9 dell'attrice opponente), che ben avrebbe potuto rilevare quale atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di ex art. 1310 c.c., non può Pt_1 essere utilizzato da questo giudice a tali fini, non essendo stata data prova della effettiva ricezione di tale sollecito da parte del debitore solidale. Orbene, alla luce di tutto quanto sopra, considerato che l'interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio da questo giudice se risultante dagli atti prodotti (e ciò nonostante l'inerzia probatoria della creditrice opposta), deve ritenersi che l'ordinanza ingiunzione notificata da ad in data 20.04.2022 abbia interrotto il termine di prescrizione con CP_1 Pt_1 riferimento ai crediti portati dalle fatture con scadenza successiva al 20.04.2017. Nello specifico, non possono considerarsi estinti per prescrizione, alla luce del sopra esaminato atto interruttivo, i crediti di cui alle fatture n. 5000273 con scadenza al 26 maggio 2018, n. 3000541 con scadenza al 14 ottobre
2017 e n. 5001518 con scadenza al 30 luglio 2018. Per tali crediti, infatti, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso quando è stata notificata l'ingiunzione di pagamento nell'aprile del 2022.
pagina 4 di 6 Diversamente, sono estinti per prescrizione i credi di cui alle fatture n. 3000980 con scadenza al 7 ottobre 2016 e n. 3001439 con scadenza al 30 novembre 2016: rispetto a tali crediti, infatti, divenuti esigibili alla fine del 2016, il termine di prescrizione quinquennale era già maturato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione dell'aprile 2022, che dunque non ha potuto esplicare alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale. Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento contro cui è stata presentata opposizione deve essere revocata essendo una parte del credito estinto per decorrenza del termine di prescrizione. Deve infine ritenersi che nella domanda formulata da di rigetto dell'atto di opposizione di CP_1 sia contenuta implicitamente la domanda di accertamento della sussistenza del diritto di Pt_1 credito e conseguente condanna della debitrice al pagamento dello stesso.
È allora dovere di questo giudice esaminare nel merito la domanda implicita di , non CP_1 potendosi lo stesso arrestare al mero tenore letterale delle conclusioni delle parti. Tale soluzione è imposta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che di recente ha affermato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Corte di Cassazione Sez. VI, sentenza n. 118 del 07/01/2016). In accoglimento parziale della suddetta domanda implicita di condanna al pagamento del credito, constatata l'estinzione per prescrizione di una parte dello stesso e la contemporanea sopravvivenza della restante parte in virtù dell'atto interruttivo notificato dalla creditrice, deve essere riconosciuto il minor credito di euro 12.456,76.
Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, in applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., queste devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'atto di opposizione presentato da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 e quindi revoca l'ingiunzione di pagamento opposta;
in accoglimento parziale della domanda implicita avanzata da ei confronti di Controparte_1 condanna a pagare a l'importo di euro Parte_1 Parte_1 Controparte_1
12.456,76, con gli interessi legali dall'esigibilità al saldo;
compensa per intero le spese di lite.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6