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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO NI, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5678/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Eugenio Montale N. 25 Int. 2 04100 Latina LT
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 291/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2097 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
E' presente il funzionario del Comune di Latina che si riporta agli atti depositati.
Alle ore 09:30 non è presente il contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 291/01/2021 (indicata anche come n. 291/01/2022), della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, Sez. I, che respingeva il ricorso da lei proposto contro l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 2097/2020, emesso dal Comune di Latina.
1.2. Con il predetto avviso di accertamento, che era notificato in data 4.12.2020, il Comune di Latina contestava a Ricorrente_1 l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015 in relazione a un'unità immobiliare sita in Associazione_1, Borgo San Michele, Indirizzo_1, identificata al foglio 214, particella 474, e di proprietà della contribuente.
La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina (all'epoca Commissione tributaria provinciale), deducendo l'assoluta infondatezza dell'accertamento e l'insussistenza della pretesa tributaria, sostenendo che l'immobile oggetto di imposizione era di fatto occupato dall'ex coniuge _1 , che vi stabiliva la propria residenza quale abitazione principale, in forza di provvedimenti del Tribunale di Latina nell'ambito di un giudizio possessorio.
Con l'impugnata sentenza n. 291/01/2021 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina respingeva il ricorso, ritenendo che soggetto passivo dell'IMU fosse, per legge, il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011. Non risultavano in capo all'ex coniuge diritti reali idonei a trasferirgli la soggettività passiva d'imposta; l'iscrizione catastale dell'immobile costituiva di per sé il presupposto del prelievo, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (con richiamo, in particolare, alla ordinanza n. 20319 del 23.8.2017), e le vicende relative al mero possesso o all'occupazione dell'immobile da parte di terzi non incidevano sull'obbligo d'imposta del proprietario. La sentenza quindi confermava la legittimità dell'avviso di accertamento e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Con il presente appello, Ricorrente_1 chiedeva la riforma integrale della decisione, deducendo:
I. Omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in primo grado;
violazione e falsa applicazione delle norme regolamentari;
assoluta infondatezza dell'accertamento e insussistenza della pretesa tributaria.
L'appellante ribadiva di essere proprietaria di due unità immobiliari adiacenti in Indirizzo_1, di cui una (particella 475) era adibita ad abitazione principale ed esente da IMU, mentre l'altra (particella 474) sarebbe stata occupata dall'ex coniuge _1, il quale, in forza di provvedimenti del Tribunale di Latina resi in un giudizio possessorio, avrebbe fissato in quell'immobile la propria residenza e abitazione principale. Sosteneva che tale situazione integrasse un compossesso o comunque un possesso esclusivo dell'ex coniuge, tale da escludere l'obbligo impositivo a suo carico.
II. Omessa od erronea considerazione degli importi versati.
La contribuente richiamava i versamenti effettuati negli anni, deducendo che il Comune non li avrebbe correttamente imputati e che l'avviso non teneva conto di quanto già corrisposto.
III.Violazione e falsa applicazione delle norme regolamentari e di legge;
abuso del diritto e abuso del potere di accertamento;
violazione dell'affidamento e del principio di leale collaborazione.
L'appellante richiamava sentenze della Commissione tributaria provinciale che, per annualità precedenti, avrebbero annullato avvisi di accertamento IMU concernenti il medesimo immobile in considerazione dell'occupazione da parte dell'ex coniuge. Deduceva che il Comune, continuando a emetterne, avrebbe violato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla vicenda, con abuso del potere di accertamento e violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di efficacia esterna del giudicato tributario.
Il Comune di Latina, costituitosi in giudizio, contestava integralmente le doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, essendo la sentenza impugnata priva dei vizi denunziati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato.
1.1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, soggetti passivi dell'imposta municipale propria «sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati [...] ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi», nonché, in specifiche ipotesi, il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario.
L'appellante sostiene che, in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Latina del 18.10.1999 e della successiva sentenza resa nel giudizio possessorio, l'ex coniuge _1 avrebbe stabilito la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione e ne avrebbe avuto il possesso esclusivo o, comunque, qualificato, così da divenire soggetto passivo d'imposta.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e ribadito dall'Amministrazione resistente, i provvedimenti del Tribunale di Latina, richiamati dall'appellante, si collocano nell'ambito di un giudizio possessorio, volto alla tutela del possesso di fatto, e non attribuiscono al sig. _1 un diritto reale di godimento (uso, abitazione o altro) sull'immobile. La stessa ordinanza, evocata dall'appellante, si limita a regolare la situazione possessoria, riconoscendo un compossesso o, in seguito, delineando il possesso esclusivo della contribuente, senza costituire un titolo idoneo a trasferire la soggettività passiva dell'imposta.
È principio consolidato, richiamato anche nella sentenza impugnata con riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione n. 20319/2017, che, ai fini dell'IMU, l'iscrizione catastale dell'immobile in capo al proprietario costituisce presupposto sufficiente del prelievo, e che le vicende relative alla mera detenzione o all'occupazione del bene da parte di terzi non incidono sull'obbligo impositivo, salvo che la legge attribuisca espressamente la soggettività passiva ad altro soggetto titolare di diritto reale.
Nel caso in esame non sussiste alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge con costituzione, in suo favore, di un diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale IMU, richiamato dall'appellante. Tale disposizione – come rilevato anche in altre pronunce prodotte dal Comune (fra cui, in particolare, la sentenza n. 299/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio) – individua una fattispecie distinta, in cui il titolo dell'assegnazione giudiziale comporta il trasferimento del diritto reale di godimento sull'abitazione familiare al coniuge assegnatario.
Il sig. _1 risulta mero detentore o possessore sine titulo dell'immobile, situazione che, per costante giurisprudenza, non è idonea a far venir meno l'obbligo d'imposta del proprietario. La stessa Corte di cassazione, con ordinanza n. 2966 del 1.2.2022 – richiamata nella memoria del Comune – ha ribadito che, anche in ipotesi di occupazione abusiva del bene da parte di terzi, il proprietario continua a rivestire la qualità di soggetto passivo, in quanto il fatto generatore dell'imposta è collegato alla titolarità del diritto reale e non alla mera disponibilità materiale del bene.
Ne deriva che la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto dovuta l'IMU per l'anno 2015 in capo alla proprietaria e che l'appello, nella parte in cui insiste sulla pretesa soggettività passiva dell'ex coniuge, si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e motivatamente disattese in primo grado, senza indicare specifici errori logico-giuridici della sentenza impugnata.
Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la Commissione tributaria di primo grado non avrebbe tenuto conto degli importi da lei versati a titolo di IMU, deducendo errori nella quantificazione della maggiore imposta richiesta.
La censura è infondata.
Dall'esame dell'avviso di accertamento e della motivazione della sentenza impugnata risulta che la pretesa riguarda l'omesso versamento dell'IMU 2015 relativa all'unità immobiliare di cui alla particella 474 e che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione del tributo dovuto tenendo conto della base imponibile catastale e dell'aliquota applicabile, con indicazione dell'imposta dovuta, di quanto eventualmente versato e della differenza richiesta.
L'appellante, pur richiamando in via generale versamenti effettuati negli anni, non specifica – neppure in sede di gravame – quali importi, con quali estremi (date, codici tributo, annualità e immobili di riferimento), sarebbero stati erroneamente ignorati o non correttamente imputati all'annualità 2015 e all'immobile oggetto di accertamento;
né deposita documentazione idonea a dimostrare che il tributo relativo a tale annualità e a tale cespite sia stato integralmente assolto.
In mancanza di una puntuale allegazione e prova dei versamenti asseritamente non considerati, la censura si appalesa generica e non idonea a incrinare la motivazione del primo giudice, che sul punto deve essere condivisa.
1.3. Con l'ulteriore motivo l'appellante denuncia la violazione dell'affidamento e del principio di leale collaborazione, nonché l'abuso del potere di accertamento, assumendo che, in precedenti giudizi relativi ad altre annualità di imposta, la Commissione tributaria provinciale avrebbe annullato analoghi avvisi di accertamento IMU concernenti il medesimo immobile, con statuizioni che il Comune avrebbe dovuto rispettare anche per gli anni successivi.
La doglianza non può essere accolta.
In primo luogo, va ricordato che, in materia tributaria, ciascuna annualità d'imposta dà luogo a un rapporto autonomo, sicché eventuali decisioni riguardanti altri periodi di imposta possono assumere rilievo, in termini di giudicato esterno, solo a condizione che abbiano accertato in via definitiva e con carattere tendenzialmente permanente un presupposto di fatto o una qualificazione giuridica comune anche all'annualità successiva oggetto di nuovo accertamento.
Nel caso di specie, l'appellante richiama alcune sentenze favorevoli rese per annualità pregresse, ma il Comune ha depositato una pluralità di decisioni – di primo e soprattutto di secondo grado – di segno opposto, concernenti proprio gli avvisi di accertamento IMU emessi nei confronti della medesima contribuente per gli anni dal 2014 al 2019, nelle quali è stato affermato che il sig. _1 non risulta assegnatario dell'immobile né titolare di diritti reali di godimento e che il mero possesso di fatto da parte sua non è sufficiente a trasferirgli la soggettività passiva del tributo.
La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa del Comune (Cass., ord. n. 2966/2022; Cass. n. 6064/2017; Cass. n. 7800/2019), nel confermare l'orientamento per cui l'occupazione abusiva o il possesso di fatto dell'immobile da parte di terzi non esclude l'obbligo impositivo del proprietario, esclude che possa configurarsi un affidamento tutelabile in senso contrario.
Ne consegue che non è ravvisabile, nella condotta dell'ente impositore, alcun abuso del potere di accertamento né un contrasto con un consolidato giudicato favorevole alla contribuente. L'Ufficio si è limitato ad applicare la disciplina di legge, come interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sopra richiamata, emettendo l'avviso di accertamento per un'annualità (2015) non coperta da giudicato in senso diverso.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento IMU 2015 n. 2097/2020.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore del Comune di Latina, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO NI, Presidente BRIGUORI PAOLA, Relatore RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5678/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Eugenio Montale N. 25 Int. 2 04100 Latina LT
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 291/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 07/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2097 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
E' presente il funzionario del Comune di Latina che si riporta agli atti depositati.
Alle ore 09:30 non è presente il contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 291/01/2021 (indicata anche come n. 291/01/2022), della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, Sez. I, che respingeva il ricorso da lei proposto contro l'avviso di accertamento IMU 2015 n. 2097/2020, emesso dal Comune di Latina.
1.2. Con il predetto avviso di accertamento, che era notificato in data 4.12.2020, il Comune di Latina contestava a Ricorrente_1 l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015 in relazione a un'unità immobiliare sita in Associazione_1, Borgo San Michele, Indirizzo_1, identificata al foglio 214, particella 474, e di proprietà della contribuente.
La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina (all'epoca Commissione tributaria provinciale), deducendo l'assoluta infondatezza dell'accertamento e l'insussistenza della pretesa tributaria, sostenendo che l'immobile oggetto di imposizione era di fatto occupato dall'ex coniuge _1 , che vi stabiliva la propria residenza quale abitazione principale, in forza di provvedimenti del Tribunale di Latina nell'ambito di un giudizio possessorio.
Con l'impugnata sentenza n. 291/01/2021 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina respingeva il ricorso, ritenendo che soggetto passivo dell'IMU fosse, per legge, il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011. Non risultavano in capo all'ex coniuge diritti reali idonei a trasferirgli la soggettività passiva d'imposta; l'iscrizione catastale dell'immobile costituiva di per sé il presupposto del prelievo, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (con richiamo, in particolare, alla ordinanza n. 20319 del 23.8.2017), e le vicende relative al mero possesso o all'occupazione dell'immobile da parte di terzi non incidevano sull'obbligo d'imposta del proprietario. La sentenza quindi confermava la legittimità dell'avviso di accertamento e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. Con il presente appello, Ricorrente_1 chiedeva la riforma integrale della decisione, deducendo:
I. Omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta in primo grado;
violazione e falsa applicazione delle norme regolamentari;
assoluta infondatezza dell'accertamento e insussistenza della pretesa tributaria.
L'appellante ribadiva di essere proprietaria di due unità immobiliari adiacenti in Indirizzo_1, di cui una (particella 475) era adibita ad abitazione principale ed esente da IMU, mentre l'altra (particella 474) sarebbe stata occupata dall'ex coniuge _1, il quale, in forza di provvedimenti del Tribunale di Latina resi in un giudizio possessorio, avrebbe fissato in quell'immobile la propria residenza e abitazione principale. Sosteneva che tale situazione integrasse un compossesso o comunque un possesso esclusivo dell'ex coniuge, tale da escludere l'obbligo impositivo a suo carico.
II. Omessa od erronea considerazione degli importi versati.
La contribuente richiamava i versamenti effettuati negli anni, deducendo che il Comune non li avrebbe correttamente imputati e che l'avviso non teneva conto di quanto già corrisposto.
III.Violazione e falsa applicazione delle norme regolamentari e di legge;
abuso del diritto e abuso del potere di accertamento;
violazione dell'affidamento e del principio di leale collaborazione.
L'appellante richiamava sentenze della Commissione tributaria provinciale che, per annualità precedenti, avrebbero annullato avvisi di accertamento IMU concernenti il medesimo immobile in considerazione dell'occupazione da parte dell'ex coniuge. Deduceva che il Comune, continuando a emetterne, avrebbe violato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla vicenda, con abuso del potere di accertamento e violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di efficacia esterna del giudicato tributario.
Il Comune di Latina, costituitosi in giudizio, contestava integralmente le doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, essendo la sentenza impugnata priva dei vizi denunziati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato.
1.1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, soggetti passivi dell'imposta municipale propria «sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati [...] ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi», nonché, in specifiche ipotesi, il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario.
L'appellante sostiene che, in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Latina del 18.10.1999 e della successiva sentenza resa nel giudizio possessorio, l'ex coniuge _1 avrebbe stabilito la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione e ne avrebbe avuto il possesso esclusivo o, comunque, qualificato, così da divenire soggetto passivo d'imposta.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e ribadito dall'Amministrazione resistente, i provvedimenti del Tribunale di Latina, richiamati dall'appellante, si collocano nell'ambito di un giudizio possessorio, volto alla tutela del possesso di fatto, e non attribuiscono al sig. _1 un diritto reale di godimento (uso, abitazione o altro) sull'immobile. La stessa ordinanza, evocata dall'appellante, si limita a regolare la situazione possessoria, riconoscendo un compossesso o, in seguito, delineando il possesso esclusivo della contribuente, senza costituire un titolo idoneo a trasferire la soggettività passiva dell'imposta.
È principio consolidato, richiamato anche nella sentenza impugnata con riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione n. 20319/2017, che, ai fini dell'IMU, l'iscrizione catastale dell'immobile in capo al proprietario costituisce presupposto sufficiente del prelievo, e che le vicende relative alla mera detenzione o all'occupazione del bene da parte di terzi non incidono sull'obbligo impositivo, salvo che la legge attribuisca espressamente la soggettività passiva ad altro soggetto titolare di diritto reale.
Nel caso in esame non sussiste alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge con costituzione, in suo favore, di un diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale IMU, richiamato dall'appellante. Tale disposizione – come rilevato anche in altre pronunce prodotte dal Comune (fra cui, in particolare, la sentenza n. 299/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio) – individua una fattispecie distinta, in cui il titolo dell'assegnazione giudiziale comporta il trasferimento del diritto reale di godimento sull'abitazione familiare al coniuge assegnatario.
Il sig. _1 risulta mero detentore o possessore sine titulo dell'immobile, situazione che, per costante giurisprudenza, non è idonea a far venir meno l'obbligo d'imposta del proprietario. La stessa Corte di cassazione, con ordinanza n. 2966 del 1.2.2022 – richiamata nella memoria del Comune – ha ribadito che, anche in ipotesi di occupazione abusiva del bene da parte di terzi, il proprietario continua a rivestire la qualità di soggetto passivo, in quanto il fatto generatore dell'imposta è collegato alla titolarità del diritto reale e non alla mera disponibilità materiale del bene.
Ne deriva che la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto dovuta l'IMU per l'anno 2015 in capo alla proprietaria e che l'appello, nella parte in cui insiste sulla pretesa soggettività passiva dell'ex coniuge, si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e motivatamente disattese in primo grado, senza indicare specifici errori logico-giuridici della sentenza impugnata.
Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la Commissione tributaria di primo grado non avrebbe tenuto conto degli importi da lei versati a titolo di IMU, deducendo errori nella quantificazione della maggiore imposta richiesta.
La censura è infondata.
Dall'esame dell'avviso di accertamento e della motivazione della sentenza impugnata risulta che la pretesa riguarda l'omesso versamento dell'IMU 2015 relativa all'unità immobiliare di cui alla particella 474 e che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione del tributo dovuto tenendo conto della base imponibile catastale e dell'aliquota applicabile, con indicazione dell'imposta dovuta, di quanto eventualmente versato e della differenza richiesta.
L'appellante, pur richiamando in via generale versamenti effettuati negli anni, non specifica – neppure in sede di gravame – quali importi, con quali estremi (date, codici tributo, annualità e immobili di riferimento), sarebbero stati erroneamente ignorati o non correttamente imputati all'annualità 2015 e all'immobile oggetto di accertamento;
né deposita documentazione idonea a dimostrare che il tributo relativo a tale annualità e a tale cespite sia stato integralmente assolto.
In mancanza di una puntuale allegazione e prova dei versamenti asseritamente non considerati, la censura si appalesa generica e non idonea a incrinare la motivazione del primo giudice, che sul punto deve essere condivisa.
1.3. Con l'ulteriore motivo l'appellante denuncia la violazione dell'affidamento e del principio di leale collaborazione, nonché l'abuso del potere di accertamento, assumendo che, in precedenti giudizi relativi ad altre annualità di imposta, la Commissione tributaria provinciale avrebbe annullato analoghi avvisi di accertamento IMU concernenti il medesimo immobile, con statuizioni che il Comune avrebbe dovuto rispettare anche per gli anni successivi.
La doglianza non può essere accolta.
In primo luogo, va ricordato che, in materia tributaria, ciascuna annualità d'imposta dà luogo a un rapporto autonomo, sicché eventuali decisioni riguardanti altri periodi di imposta possono assumere rilievo, in termini di giudicato esterno, solo a condizione che abbiano accertato in via definitiva e con carattere tendenzialmente permanente un presupposto di fatto o una qualificazione giuridica comune anche all'annualità successiva oggetto di nuovo accertamento.
Nel caso di specie, l'appellante richiama alcune sentenze favorevoli rese per annualità pregresse, ma il Comune ha depositato una pluralità di decisioni – di primo e soprattutto di secondo grado – di segno opposto, concernenti proprio gli avvisi di accertamento IMU emessi nei confronti della medesima contribuente per gli anni dal 2014 al 2019, nelle quali è stato affermato che il sig. _1 non risulta assegnatario dell'immobile né titolare di diritti reali di godimento e che il mero possesso di fatto da parte sua non è sufficiente a trasferirgli la soggettività passiva del tributo.
La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa del Comune (Cass., ord. n. 2966/2022; Cass. n. 6064/2017; Cass. n. 7800/2019), nel confermare l'orientamento per cui l'occupazione abusiva o il possesso di fatto dell'immobile da parte di terzi non esclude l'obbligo impositivo del proprietario, esclude che possa configurarsi un affidamento tutelabile in senso contrario.
Ne consegue che non è ravvisabile, nella condotta dell'ente impositore, alcun abuso del potere di accertamento né un contrasto con un consolidato giudicato favorevole alla contribuente. L'Ufficio si è limitato ad applicare la disciplina di legge, come interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sopra richiamata, emettendo l'avviso di accertamento per un'annualità (2015) non coperta da giudicato in senso diverso.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento IMU 2015 n. 2097/2020.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore del Comune di Latina, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge.