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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2025, n. 30499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30499 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IO IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 28/11/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Valentina Manuali, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Giovani Giuseppe Ladisi, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello di Trento del 16.5.2017 con cui De IO IO è stato condannato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa (nel periodo compreso tra giugno 2005 e febbraio 2012), nonché per più reati di truffa commessi dal 2002 al 2010. Secondo la Corte, la richiesta di revisione sarebbe fondata su alcuni documenti e, in particolare, su due consulenze del 30.4.2007, volti a demolire l'assunto secondo cui 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30499 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/05/2025 l'imputato sarebbe soggetto coinvolto in "una fantasiosa e inesistente attività mineraria per l'estrazione di oro e diamanti nella Repubblica Centro africana". Ha ritenuto, invece, la Corte che: a) secondo le stesse argomentazioni difensive i documenti posti a fondamento .della domanda di revisione non sarebbero .stati prodotti nel giudizio di cognizione "per incuria dell'attività difensiva;
b) una parte dei documenti (video e foto) sarebbero privi di data certa e di qualsiasi rifermento idoneo a dimostrare "dove e quando i documenti siano stati acquisiti e come tali inidonei a dimostrare la effettiva presenza e redditività di una miniera;
c) altra parte dei documenti inerirebbe "al più all'aprile del 2007 (periodo delle consulenze indicate)" e, dunque, ad un periodo solo in parte coincidente con quello oggetto delle imputazioni (così testualmente la Corte a pag. 3); b) la "prova nuova" non avrebbe comunque il requisito della decisività idonea a demolire il giudizio di colpevolezza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione De IO articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge;
si sostiene che la prova nuova non sarebbe costituita dai documenti comprovanti la sola esistenza della miniera - come invece ritenuto dalla Corte - ma anche da altri documenti (si fa riferimento a determinati moduli che sarebbero sottoposti al controllo di un organo di vigilanza), indicati specificamente nel ricorso e non considerati dalla Corte di appello, dimostrativi della non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, circostanza, questa, che avrebbe imposto la fissazione della udienza in contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si evidenzia come, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte, secondo cui le relazioni di consulenza furono redatte nel 2007 e, quindi, non sarebbero in grado di "coprire" il periodo di contestazione, la documentazione allegata a dette relazioni sarebbe invece idonea allo scopo;
in tal senso si rivisitano le risultanze probatorie del giudizio di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito, da una parte, che la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e, dall'altra, che la "ratio" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette 2 di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio • dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha spiegato come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale;
così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Si è tuttavia aggiunto come proprio il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione 3 per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. In tale contesto si colloca il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non "deducibile" - nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente "scoperta" successivamente - ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata. La prova, tuttavia, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della "dimostratività", ai fini dell'accertamento, dell'errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve, dunque, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Un fattore obiettivo, un fatto accertato nella sua obiettività che disarticoli il corredo fattuale posto a fondamento della sentenza di condanna. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve cioè condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo"; nello stesso senso Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fedda, Rv. 281772). 4 La previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" non ha cioè introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. - Il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile, cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto. In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell'acquisizione di un dato probatorio certo. fondato. 4. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, rivelano la loro inammissibilità sotto più profili. In particolare, i motivi sono non consentiti perché la invocata "prova nuova" è costituita da una prova deducibile e, di fatto, non dedotta. Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il ricorrente, la indicata "prova nuova" non possiede il requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere perché non è dimostrativa della obiettiva esistenza di un dato fattuale certo, capace, nella sua obiettività, di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della sentenza di condanna. La Corte ha spiegato come, quanto ad alcuni dei documenti prodotti, essi siano privi di qualunque carattere di certezza perché privi di data certa e di qualsiasi rifermento idoneo a dimostrare "dove e quando i documenti siano stati acquisiti e come tali inidonei a dimostrare la effettiva presenza e redditività di una miniera", e, quanto alle consulenze, perché relative ad un periodo che non coincide con quello oggetto delle imputazioni e dei fatti per cui si era proceduto. Sul punto il ricorso è sostanzialmente silente, non avendo il ricorrente né spiegato perché quella documentazione, producibile e non prodotta, avrebbe invece i caratteri di certezza e neppure perché la documentazione allegata alle relazioni di consulenza di 2007 sarebbero idonee a coprire l'intero periodo in contestazione. In realtà il ricorso è articolato sull'assunto secondo cui mentre il giudizio di responsabilità sarebbe stato fatto derivare dalla tesi per cui la miniera non sarebbe stata esistente, la Corte, invece, valutando la "nuova prova" attestativa della esistenza della miniera, avrebbe invece focalizzato la propria attenzione non già sulla esistenza della 5 miniera, quanto, piuttosto, sulla assenza di prova di redditività della miniera in questione. Si tratta di un assunto infondato avendo la Corte invece spiegato come non vi sarebbero evidenze nuove volte a dimostrare né l'esistenza e nemmeno la redditività della miniera. Sotto altro profilo il ricorso è inammissibile perché articolato su un tentativo di rivalutazione del significato del quadro probatorio, pur in assenza di fatti certi e oggettivi nuovi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P esente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Valentina Manuali, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Giovani Giuseppe Ladisi, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello di Trento del 16.5.2017 con cui De IO IO è stato condannato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa (nel periodo compreso tra giugno 2005 e febbraio 2012), nonché per più reati di truffa commessi dal 2002 al 2010. Secondo la Corte, la richiesta di revisione sarebbe fondata su alcuni documenti e, in particolare, su due consulenze del 30.4.2007, volti a demolire l'assunto secondo cui 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30499 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/05/2025 l'imputato sarebbe soggetto coinvolto in "una fantasiosa e inesistente attività mineraria per l'estrazione di oro e diamanti nella Repubblica Centro africana". Ha ritenuto, invece, la Corte che: a) secondo le stesse argomentazioni difensive i documenti posti a fondamento .della domanda di revisione non sarebbero .stati prodotti nel giudizio di cognizione "per incuria dell'attività difensiva;
b) una parte dei documenti (video e foto) sarebbero privi di data certa e di qualsiasi rifermento idoneo a dimostrare "dove e quando i documenti siano stati acquisiti e come tali inidonei a dimostrare la effettiva presenza e redditività di una miniera;
c) altra parte dei documenti inerirebbe "al più all'aprile del 2007 (periodo delle consulenze indicate)" e, dunque, ad un periodo solo in parte coincidente con quello oggetto delle imputazioni (così testualmente la Corte a pag. 3); b) la "prova nuova" non avrebbe comunque il requisito della decisività idonea a demolire il giudizio di colpevolezza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione De IO articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge;
si sostiene che la prova nuova non sarebbe costituita dai documenti comprovanti la sola esistenza della miniera - come invece ritenuto dalla Corte - ma anche da altri documenti (si fa riferimento a determinati moduli che sarebbero sottoposti al controllo di un organo di vigilanza), indicati specificamente nel ricorso e non considerati dalla Corte di appello, dimostrativi della non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, circostanza, questa, che avrebbe imposto la fissazione della udienza in contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si evidenzia come, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte, secondo cui le relazioni di consulenza furono redatte nel 2007 e, quindi, non sarebbero in grado di "coprire" il periodo di contestazione, la documentazione allegata a dette relazioni sarebbe invece idonea allo scopo;
in tal senso si rivisitano le risultanze probatorie del giudizio di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito, da una parte, che la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e, dall'altra, che la "ratio" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette 2 di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio • dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha spiegato come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale;
così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Si è tuttavia aggiunto come proprio il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione 3 per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. In tale contesto si colloca il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non "deducibile" - nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente "scoperta" successivamente - ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata. La prova, tuttavia, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della "dimostratività", ai fini dell'accertamento, dell'errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve, dunque, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Un fattore obiettivo, un fatto accertato nella sua obiettività che disarticoli il corredo fattuale posto a fondamento della sentenza di condanna. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve cioè condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo"; nello stesso senso Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fedda, Rv. 281772). 4 La previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" non ha cioè introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. - Il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile, cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto. In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell'acquisizione di un dato probatorio certo. fondato. 4. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, rivelano la loro inammissibilità sotto più profili. In particolare, i motivi sono non consentiti perché la invocata "prova nuova" è costituita da una prova deducibile e, di fatto, non dedotta. Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il ricorrente, la indicata "prova nuova" non possiede il requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere perché non è dimostrativa della obiettiva esistenza di un dato fattuale certo, capace, nella sua obiettività, di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della sentenza di condanna. La Corte ha spiegato come, quanto ad alcuni dei documenti prodotti, essi siano privi di qualunque carattere di certezza perché privi di data certa e di qualsiasi rifermento idoneo a dimostrare "dove e quando i documenti siano stati acquisiti e come tali inidonei a dimostrare la effettiva presenza e redditività di una miniera", e, quanto alle consulenze, perché relative ad un periodo che non coincide con quello oggetto delle imputazioni e dei fatti per cui si era proceduto. Sul punto il ricorso è sostanzialmente silente, non avendo il ricorrente né spiegato perché quella documentazione, producibile e non prodotta, avrebbe invece i caratteri di certezza e neppure perché la documentazione allegata alle relazioni di consulenza di 2007 sarebbero idonee a coprire l'intero periodo in contestazione. In realtà il ricorso è articolato sull'assunto secondo cui mentre il giudizio di responsabilità sarebbe stato fatto derivare dalla tesi per cui la miniera non sarebbe stata esistente, la Corte, invece, valutando la "nuova prova" attestativa della esistenza della miniera, avrebbe invece focalizzato la propria attenzione non già sulla esistenza della 5 miniera, quanto, piuttosto, sulla assenza di prova di redditività della miniera in questione. Si tratta di un assunto infondato avendo la Corte invece spiegato come non vi sarebbero evidenze nuove volte a dimostrare né l'esistenza e nemmeno la redditività della miniera. Sotto altro profilo il ricorso è inammissibile perché articolato su un tentativo di rivalutazione del significato del quadro probatorio, pur in assenza di fatti certi e oggettivi nuovi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P esente