Articolo 509 del Codice di procedura civile
Articolo 445 bisArticolo 483
Versione
21 aprile 1942
Art. 509.
(Composizione della somma ricavata).

La somma da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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