Articolo 541 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 540Articolo 542
Versione
6 maggio 1952
Art. 541.
(Rinvio a norme speciali)


Nelle materie la cui disciplina e' dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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