Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per revocazione di sentenza di appello iscritta al n. 479/2023RG vertente tra
C.F. 1 ) nato in [...] il [...], residente in [...]1 (C.F. 2
Montecassiano, 62010 (MC), Via Marchetti n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Marasca (C.F. C.F. 2 Email 1
amente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Jesi (AN), Via
Mura Occidentali n. 11/Q;
-parte impugnante e
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] Controparte_1 nata a [...] il [...] residente in [...]), Controparte_2 C.F. 3
C.F. 4Recanati via Bramante n. 78 ( ), CP 3 nata a Montecassiano il 15/2/1974 residente in Cingoli (62011) Via Macchiavelli 9
( C.F. 5 ) Controparte_4 ( C.F. 6 ) nata a
Tolentino il 21/3/1942 e residente in [...] C.da Sant'Egidio n. 37/B,
rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Marchiori ( C.F. 7 ) e Benedetta Dean
() ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Macerata, via C.F. 8
Morbiducci n. 55 (n. fax 0733.264440 pec: Email_2
Email 3
-parti impugnate
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Il motivo di revocazione è così esposto dall'impugnante:
-"Il sig. Parte 1 a parte ogni diversa questione riconducibile ad altrettante censure di legittimità avverso la pronuncia- ritiene che la medesima sentenza sia frutto di errori di fatto riconducibili alle previsioni indicate dall'art. 395 n.4 cpc.
La sentenza di primo grado che è stata confermata in Appello è basata sulle scritture private del
16/12/2006 - 09/04/2009 - 20/04/2009 - 27/12/2010. (doc. 03- 04- 05-06), in particolare sulla scrittura del 20/04/2009 – ultima prima della semplice proroga firmata dalla sola CP 4
Lo stesso Tribunale di Macerata e la Corte di Appello di Ancona hanno deciso che l'ultima proroga ancorché non sottoscritta da CP 5 e comunque scaduta sia superabile in base ai
,
fatti concludenti derivati dalla richiesta di concessione edilizia al Comune di Mantecassiano da parte della . Quest'ultima società tra l'altro non è stata mai nominata Parte 2
Parte 1 (la scrittura privata era stata sottoscritta da Pt 1 beneficiaria nel contratto da
[...] per se o per persona da nominare) La difesa del Parte 1 ha sempre sostenuto che mai controparte aveva invitato il sig. Parte 1 a stipulare l'atto di acquisto ed anzi, avevano messo in atto contratti che inevitabilmente contrastavano con la volontà di vendita, come l'atto di donazione più volte indicato ed in forte contrasto con la volontà di cedere il bene ad un terzo -
-
stipulato in corso del giudizio di primo grado e nello stesso atto non è stato assolutamente indicato l'esistenza del contenzioso e dell'eventuale obbligo di cessione.
I Collegi giudicanti sia in primo che in secondo grado qualora, come hanno fatto, - avessero ritenuto valida la proroga dell'obbligazione e ancora valida l'obbligazione assunta dal Pt 1 avrebbero dovuto considerare tutto quanto indicato nelle scritture private poste a fondamento della loro decisione, in particolare quella del 20/04/2009, per la precisione che il sig. Parte 1 doveva avere una servitù di passaggio a favore della sua area promessa in acquisto ed a carico delle aree restanti di proprietà dei sig. CP_1 CP_4 dove i venditori dovevano realizzare una strada "della larghezza di ml. Sei minimo aumentati all'incrocio come prevede il codice della strada, tale superficie resterà di proprietà del sig. CP 5 e Controparte_4
[...] e al sig. Parte 1 sarà concessa la servitù di passaggio fino alla profondità massima dalla strada ex s.s. 77 di ml 40,00 insistente sulla particella n. 276 porzione."
Se si raffrontano la prima scrittura del 16/12/2006 con la scrittura ultima del 20/04/2009 si evince facilmente che le aree promesse in vendita sono incrementate di pochi metri quadrati, esattamente da 11.300 a 11.655, mentre il prezzo è notevolmente aumentato di "€ 70.000,00" (settantamila/00).
Infatti nella scrittura del 2006 era promessa in vendita solo l'area per la strada nella successiva scrittura del 20/04/2009 veniva promessa "l'apertura di una strada di accesso comune alla parte promessa in vendita ed alla restante parte del terreno sopra la parte restante di proprietà dei signori Controparte_4 della larghezza di ml. Sei ( sei metri lineari) CP_5 e '
minimo aumentati all'incrocio come prevede il codice della strada, tale superficie resterà di proprietà dei signori. CP_5 e al sig. Parte 1 sarà Controparte_4 e concessa la servitù di passaggio fino alla profondità massima dalla strada ex s.s. 77 di ml 40,00 insistente sulla particella n. 276 porzione"
E' evidente che il notevole incremento dell'importo di compravendita deriva in gran parte dall'obbligazione assunta dai venditori di realizzare l'apertura dell'accesso e la strada sulla quale concedere una servitù di passaggio a favore delle aree promesse in vendita al Parte 1
Pertanto alla luce di quanto sopra qualora la proroga dovesse essere ritenuta valida (questione non condivisa) in ogni caso la sentenza del Tribunale di Macerata avrebbe dovuto subordinare il pagamento di Parte_1 e successivamente l'efficacia traslativa alla realizzazione della strada
Parte 1 avrebbe dovuto esercitare la servitù di passaggio, in effetti i venditori ove il sig. sulla stessa scrittura privata oltre la promessa in vendita delterreno avevano promesso la realizzazione di una strada sul terreno di restante proprietà CP 4 ed esattamente CP 1
sulla particella n. 276 del Foglio 33 del Comune di Montecassiano, ove concedeva la servitù di passaggio a Parte 1 o meglio a favore delle aree promesse in vendita al Pt_1
Alla luce di quanto sopra si ritiene che questo errore commesso dai precedenti Collegi giudicanti ricada nelle previsioni di cui all'ex. art. 395 n. 4 cpc.
In effetti la sentenza di primo grado confermata in Appello è effetto di un errore di fatto risultante dai documenti di causa e sulla quale la sentenza stessa è fondata. Effettivamente non avendo previsto questo, la decisione probabilmente è fondata sulle errate supposizioni che la strada sia già stata realizzata, il fatto è incontrovertibilmente escluso, rappresentato anche dalle foto oggi prodotte (doc.07) ma può essere facilmente documentato anche dal fatto che i venditori CP_1 ,CP 4 e/o loro eredi non hanno mai chiesto alla Provincia Parte_3 all'ANAS, e/o altri enti competenti l'autorizzazione alla apertura di un accesso sulla ex s.s. 77 di una strada di larghezza di almeno 6 ml minimo, aumentati all'incrocio come previsto dalle disposizioni del
Codice della Strada.
Questo fatto non ha mai costituito un punto controverso sul quale si è pronunciata la sentenza”.
Il motivo è inammissibile.
3.La Corte, all'esame della impugnazione, deve premettere i seguenti principi di diritto:
Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.795: "L'originario connotato di novum iudicium del
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processo d'appello (disciplinato dal codice di rito del 1865), notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli articoli 342,345 e 346 c.p.c. a seguito delle profonde modifiche apportate dalla 1. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell'attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una revisio prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame. Nel vigente ordinamento processuale, quindi, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata. In sostanza, l'appello deve puntualizzarsi all'interno dei capi di sentenza destinati a essere confermati o riformati, ma comunque sostituiti dalla sentenza di appello. Pertanto, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata";
Cassazione civile sez. II, 12/02/2016, n.2855: "Poiché il giudizio di appello mira a una
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revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata la erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve necessariamente essere veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 c.p.c, di modo che anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunciarlo con l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado a un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno.
4.La fattispecie di cui all'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c. è circoscritta ai casi in cui l'omessa valutazione di una circostanza di fatto (nella fattispecie realizzazione di una strada) sia fatta oggetto di specifica domanda ovvero di un motivo di ricorso o di una eccezione.
Nel giudizio di appello solo se sia rilevabile uno specifico motivo di gravame con cui è stata devoluta la cognizione del fatto, può valutarsi se ricorra un'ipotesi di errore rilevante ai fini della revocazione ovvero si resti nell'ambito degli errori di diritto per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 del codice di rito civile.
Seguendo tale impostazione, è possibile evidenziare come l'errore revocatorio afferisca all'attività preliminare di lettura e di percezione degli atti effettuata dal giudice, non potendo coinvolgere la successiva attività di valutazione e di ponderazione del contenuto delle domande delle parti ai fini della decisione che, semmai, in caso di errori e/o omissioni, si risolve in un errore di giudizio, non censurabile mediante il rimedio della revocazione che, diversamente opinando, si trasformerebbe in un ulteriore e non previsto grado del processo.
5.Nel presente giudizio la parte impugnante deduce una circostanza fattuale (mancata realizzazione della strada):
(a) non fatta oggetto di motivo di gravame nel giudizio revocando né di domanda o eccezione,
(b) mai sottoposta al contraddittorio delle parti.
Peraltro l'impugnante non solo allega e richiama un fatto estraneo al contraddittorio in sede di appello ma lo dà anche per accertato sulla base di personali valutazioni induttive.
6.Inoltre, sul piano giuridico, vengono introdotte domande/eccezioni intese a condizionare e limitare gli effetti traslativi e segnatamente a “condizionare il pagamento del prezzo da parte di
Parte 1 e l'efficacia traslativa dell'immobile alla realizzazione di una strada di accesso a cura e spese dei venditori sulla quale concedere servitù di passaggio a favore delle aree promesse in vendita a Parte 1
Con assoluta evidenza si tratta di proposizione di una nuova domanda attraverso lo strumento della revocazione.
7.E' noto che l'errore che giustifica la revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 395, comma
1, n. 4, c.p.c., è quello che deriva da un'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo, come un'inesattezza, una svista, un errore di lettura, che porta il giudice a basare la propria decisione su un presupposto di fatto erroneo. Invece, gli errori di diritto, che non giustificano la revocazione, includono sia quelli relativi all'interpretazione e all'applicazione delle norme giuridiche, che quelli riguardanti l'erronea interpretazione e valutazione dei fatti.
Nella fattispecie è la stessa parte impugnante a segnalare: (a) o un'omissione di pronuncia sugli effetti contrattuali (ipoteticamente censurabile in Cassazione), (b) o una erronea valutazione dei fatti (tacito riconoscimento della realizzazione della strada).
Questo sia detto per i presupposti di ammissione dell'azione nel caso in cui l'errore di fatto fosse da considerare interno all'oggetto del gravame in appello.
8.In realtà nel presente giudizio il vizio dell'impugnativa è ben più grave e radicale perché con esso si introducono questioni di fatto e di diritto estranee al giudizio revocando.
Va infatti (conclusivamente) osservato come la Corte, nella sentenza impugnata, non abbia espressamente esaminato la questione della realizzazione della strada (ed il punto non abbia costituito aspetto controverso) perché tale questione non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello non certo perché la Corte abbia erroneamente ritenuto che la strada fosse stata realizzata.
9.Ogni altro motivo con cui si formulano censure di merito alla sentenza di appello è inammissibile e non va esaminato.
10.L'impugnativa va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara inammissibile l'impugnazione;
2-condanna la parte impugnante a rifondere alle parti impugnate le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini