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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1145/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Brogno e Maria Rosa Pranteda
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Valeriano Greco e Marcello Giuseppe Feola
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante <
Per l'appellata 1) rigettare l'appello proposto dall' perché inammissibile e CP_2 comunque infondato;
2) per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del24/11/2018, correggendola/riformandola solo nel senso di distrarre le spese di lite poste a carico dell' CP_2 in favore dei sottoscritti avvocati
[...] antistatari;
3) in ogni caso, ove l'appello dell' dovesse essere accolto: 3.1dichiarare ed CP_2 accertare la invalidità e/o l'inefficacia e/o l'inoperatività parziale del contratto stipulato tra le parti in data 27.9.2016 "per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Regionale" per l'anno 2016, con specifico riferimento alle clausole di cui Controparte_3 all'articolo n. 4 ("Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale") e, limitatamente alla parte in cui ribadiscono il limite del tetto di spesa ovvero la non remunerabilità delle prestazioni eccedenti lo stesso, di cui agli artt. nn. 7
("Tariffe e corrispettivi") e n. 14 ("Clausola di salvaguardia"), per effetto della sopraggiunta sentenza del T.A.R. Calabria -Catanzaro n. 2525/2016 ovvero, in subordine, per vizio della volontà da parte della ricorrente;
3.2 condannare comunque l' , in Parte_1 persona del legale rapp.te p. t., al pagamento – in favore dell'esponente e giusta la causale di cui in narrativa – della somma di €.43.938,87, con l'aggiunta degli interessi moratori ex legge n. 231/2002 dal13.02.2017 al soddisfo;
4) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.>
Fatto e diritto
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24 novembre 2018, comunicata alle parti il 28 novembre 2018, il
Tribunale di Cosenza ha accolta la domanda di pagamento dei corrispettivi richiesti dal
[...] nei confronti dell' per le prestazioni erogate in Controparte_1 CP_2
Cont convenzione ed ha condannato l' al pagamento nei confronti del ricorrete della somma di €.
43.938,87 oltre interessi.
Avverso detta ordinanza l' ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24 CP_2 maggio 2019 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata il 7 novembre 2019 si è costituito il Controparte_1 eccependo in via preliminare la tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e nel merito la sua infondatezza. Al contempo l'appellato ha chiesto alla Corte di emendare l'errore materiale contenuto nella sentenza e costituito dal non avere disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti, benché regolarmente richiesta.
La causa ha subito diversi rinvii, quindi a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte è stata assegnata a questa sezione che ha provveduto a fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 12 marzo fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento comunicato alle parti il 17 marzo 2025.
Solo l'appellato ha depositato comparsa conclusionale.
L'appello – per come correttamente eccepito da parte appellata - è inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c.: l'ordinanza di accoglimento, infatti, è stata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria alle parti costituite il 28 novembre 2018 e, pertanto, il termine per l'impugnazione è spirato il 28 dicembre 2018, mentre la notificazione della citazione in appello è avvenuta solo il 24 maggio 2025.
Alla inammissibilità dell'appello consegue l'impossibilità per la Corte di correggere l'ordinanza impugnata con riferimento alla mancata distrazione delle spese di lite: la correzione dell'errore materiale va infatti richiesta all'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento e può essere domanda al giudice d'appello solo prima del passaggio in giudicato del provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 144 del 2022 applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento ( individuato sulla base dell'importo di condanna ) attesa l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione e tanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza della Tribunale di Cosenza resa ai sensi dell'art. 702 ter Parte_1
c.p.c. nel procedimento 3945/2017 e nei confronti di Controparte_1
, così provvede:
[...] dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 4996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%. Distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 18 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1145/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Brogno e Maria Rosa Pranteda
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Valeriano Greco e Marcello Giuseppe Feola
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante <
Per l'appellata 1) rigettare l'appello proposto dall' perché inammissibile e CP_2 comunque infondato;
2) per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del24/11/2018, correggendola/riformandola solo nel senso di distrarre le spese di lite poste a carico dell' CP_2 in favore dei sottoscritti avvocati
[...] antistatari;
3) in ogni caso, ove l'appello dell' dovesse essere accolto: 3.1dichiarare ed CP_2 accertare la invalidità e/o l'inefficacia e/o l'inoperatività parziale del contratto stipulato tra le parti in data 27.9.2016 "per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Regionale" per l'anno 2016, con specifico riferimento alle clausole di cui Controparte_3 all'articolo n. 4 ("Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale") e, limitatamente alla parte in cui ribadiscono il limite del tetto di spesa ovvero la non remunerabilità delle prestazioni eccedenti lo stesso, di cui agli artt. nn. 7
("Tariffe e corrispettivi") e n. 14 ("Clausola di salvaguardia"), per effetto della sopraggiunta sentenza del T.A.R. Calabria -Catanzaro n. 2525/2016 ovvero, in subordine, per vizio della volontà da parte della ricorrente;
3.2 condannare comunque l' , in Parte_1 persona del legale rapp.te p. t., al pagamento – in favore dell'esponente e giusta la causale di cui in narrativa – della somma di €.43.938,87, con l'aggiunta degli interessi moratori ex legge n. 231/2002 dal13.02.2017 al soddisfo;
4) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.>
Fatto e diritto
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24 novembre 2018, comunicata alle parti il 28 novembre 2018, il
Tribunale di Cosenza ha accolta la domanda di pagamento dei corrispettivi richiesti dal
[...] nei confronti dell' per le prestazioni erogate in Controparte_1 CP_2
Cont convenzione ed ha condannato l' al pagamento nei confronti del ricorrete della somma di €.
43.938,87 oltre interessi.
Avverso detta ordinanza l' ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24 CP_2 maggio 2019 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata il 7 novembre 2019 si è costituito il Controparte_1 eccependo in via preliminare la tardività dell'appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e nel merito la sua infondatezza. Al contempo l'appellato ha chiesto alla Corte di emendare l'errore materiale contenuto nella sentenza e costituito dal non avere disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti, benché regolarmente richiesta.
La causa ha subito diversi rinvii, quindi a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte è stata assegnata a questa sezione che ha provveduto a fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 12 marzo fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento comunicato alle parti il 17 marzo 2025.
Solo l'appellato ha depositato comparsa conclusionale.
L'appello – per come correttamente eccepito da parte appellata - è inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c.: l'ordinanza di accoglimento, infatti, è stata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria alle parti costituite il 28 novembre 2018 e, pertanto, il termine per l'impugnazione è spirato il 28 dicembre 2018, mentre la notificazione della citazione in appello è avvenuta solo il 24 maggio 2025.
Alla inammissibilità dell'appello consegue l'impossibilità per la Corte di correggere l'ordinanza impugnata con riferimento alla mancata distrazione delle spese di lite: la correzione dell'errore materiale va infatti richiesta all'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento e può essere domanda al giudice d'appello solo prima del passaggio in giudicato del provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 144 del 2022 applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento ( individuato sulla base dell'importo di condanna ) attesa l'estrema semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione e tanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2002.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza della Tribunale di Cosenza resa ai sensi dell'art. 702 ter Parte_1
c.p.c. nel procedimento 3945/2017 e nei confronti di Controparte_1
, così provvede:
[...] dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 4996 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%. Distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 18 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero