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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352 / 2018 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALDARELLA C.F._1
VINCENZO ANDREA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a ADRANO (CT) il 06/06/1961 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SGROI FRANCESCO C.F._2
PAOLO giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/5/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/01/2018 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/2/1983 ad ADRANO con Controparte_1
(Atto N. 16 Parte II Serie A anno 1983).
1 Esponeva che dalla loro unione erano nate le figlie e Per_1 Persona_2
, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Per_3
Catania con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando mensilmente la somma di euro 200,00, determinata tenuto conto del fatto che la coniuge, in costanza di matrimonio, non aveva esercitato attività lavorativa. Chiedeva che non venisse riconosciuto il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, tenuto conto della capacità lavorativa della stessa e del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Deduceva che la coniuge è proprietaria dell'appartamento sito in Adrano, via Scaccianoce n. 5, in cui vive, e che svolge l'attività di badante presso un anziano, per una somma mensile non inferiore ad euro 600,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che non si opponeva Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, contestando quanto dedotto dal ricorrente in ordine al proprio stato occupazionale.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
_________________
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data
12/2/1983 ad ADRANO e trascritto nei registri di detto Comune al N. 16 Parte 2
Serie A anno 1983.
Nessun provvedimento va adottato nei confronti delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di assegno divorzile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018), “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.,
07/12/2021, n. 38928; Cass., 08/09/2021, n. 24250).
3 La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
In primo luogo occorre pertanto valutare la finalità assistenziale dell'assegno che resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (v. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021).
Nella specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità assistenziale in quanto non risulta dimostrato che la ricorrente si trovi nell'impossibilità di reperire una attività lavorativa, avuto riguardo alla mancata allegazione di cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui (Cass.
24250/2021) “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
"unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o
4 l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n. 21234 del
2019).
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato né chiesto di provare di aver sacrificato le proprie aspettative di carriera lavorativa nell'interesse della famiglia.
Da tanto discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status, le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1352
/2018, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 12.2.1983 a Parte_1 Controparte_1
ADRANO, trascritto nei registri di detto Comune al N.16 Parte II Serie A anno
1983.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell'erario della metà (1/2) delle Controparte_1 spese di lite che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15%
IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352 / 2018 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALDARELLA C.F._1
VINCENZO ANDREA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a ADRANO (CT) il 06/06/1961 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SGROI FRANCESCO C.F._2
PAOLO giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/5/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 23/01/2018 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/2/1983 ad ADRANO con Controparte_1
(Atto N. 16 Parte II Serie A anno 1983).
1 Esponeva che dalla loro unione erano nate le figlie e Per_1 Persona_2
, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Per_3
Catania con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando mensilmente la somma di euro 200,00, determinata tenuto conto del fatto che la coniuge, in costanza di matrimonio, non aveva esercitato attività lavorativa. Chiedeva che non venisse riconosciuto il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, tenuto conto della capacità lavorativa della stessa e del peggioramento delle proprie condizioni economiche. Deduceva che la coniuge è proprietaria dell'appartamento sito in Adrano, via Scaccianoce n. 5, in cui vive, e che svolge l'attività di badante presso un anziano, per una somma mensile non inferiore ad euro 600,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che non si opponeva Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, contestando quanto dedotto dal ricorrente in ordine al proprio stato occupazionale.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
_________________
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 5392/16 del 28.10.2016, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data
12/2/1983 ad ADRANO e trascritto nei registri di detto Comune al N. 16 Parte 2
Serie A anno 1983.
Nessun provvedimento va adottato nei confronti delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di assegno divorzile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018), “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.,
07/12/2021, n. 38928; Cass., 08/09/2021, n. 24250).
3 La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
In primo luogo occorre pertanto valutare la finalità assistenziale dell'assegno che resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (v. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021).
Nella specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per finalità assistenziale in quanto non risulta dimostrato che la ricorrente si trovi nell'impossibilità di reperire una attività lavorativa, avuto riguardo alla mancata allegazione di cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza quello secondo cui (Cass.
24250/2021) “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
"unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o
4 l'elevata capacità economica di uno dei due Cass. n. 22738 del 2021, n. 21234 del
2019).
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato né chiesto di provare di aver sacrificato le proprie aspettative di carriera lavorativa nell'interesse della famiglia.
Da tanto discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status, le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1352
/2018, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 12.2.1983 a Parte_1 Controparte_1
ADRANO, trascritto nei registri di detto Comune al N.16 Parte II Serie A anno
1983.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell'erario della metà (1/2) delle Controparte_1 spese di lite che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15%
IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
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