TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 219/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FILIPPO C.F._1
BIANCHI, 54 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv. INTILISANO
IA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: ER TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 28.02.2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che, a seguito di visita medica, la domanda veniva respinta con nota del 29/03/2021; che pertanto aveva depositato in data
28.04.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG. 1480/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott.
, aveva concluso che la condizione clinica di parte ricorrente non Persona_1
era tale da realizzare una riduzione a meno di un terzo nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini, per cui non riconosceva il requisito sanitario utile ai fini dell'assegno d'invalidità ordinario, (legge n. 222/84).
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 27.05.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il
2 termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno ordinario di invalidità formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Parte_1 da cui la stessa risulta affetta, e concludendo che: “in relazione alla legge 222/84 ed alla domanda di assegno ordinario d'invalidità della ricorrente
[...]
, tali condizioni cliniche, realizzano una riduzione a meno di un terzo Parte_1 nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini, CON diritto all'assegno
d'invalidità ordinario, (legge n. 222/84), decorrente, VISIONATI I RECENTI
REFERTI MEDICI, dal 01/01/2024.” (cfr. CTU, in atti).
3 Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è affetta da patologie tali da Parte_1
realizzare una riduzione a meno di un terzo nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini, requisito sanitario utile ai fini dell'assegno d'invalidità ordinario, a decorrere dal 01/01/2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa ed a quella del deposito del ricorso per TP, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio di
TPO nonché metà delle spese per la presente fase.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può
4 disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
La restante parte si liquida ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, come in dispositivo, calcolato il valore della causa ex art. 13 c.p.c. applicati parametri minimi e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 26.01.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che possiede il requisito sanitario utile ai fini Parte_1 dell'assegno d'invalidità ordinario, a decorrere dal 01/01/2024;
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione;
- Compensa le spese di lite relative alla fase di TPO;
- Compensa metà delle spese di lite per la presente fase;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, con CP_1
distrazione al procuratore antistatario, della restante parte delle spese di lite che s liquidano in € 1.348,50 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
5