Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2433
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità dei motivi e assenza del requisito sanitario

    La domanda di condanna alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno ordinario di invalidità è inammissibile in quanto il giudizio di post ATP è deputato esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando all'ente previdenziale l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.

  • Accolto
    Sussistenza del requisito sanitario

    Il CTU ha concluso che le condizioni cliniche della ricorrente realizzano una riduzione a meno di un terzo nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini, con diritto all'assegno d'invalidità ordinario, decorrente dal 01/01/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2433
    Giurisdizione : Trib. Patti
    Numero : 2433
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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